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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
EL RO, LA
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3909/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli - Piazza Della Repubblica 3 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 24.07.2025, la ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di accertamento n. 33 del 17/03/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.974,00 a titolo di Imposta Municipale Unica (IMU) relativa al'anno 2018 dovuta sui terreni siti nel
Comune di Agropoli ed identificati nel Catasto Terreni al foglio Dat.Cat_1, deducendo la nullita' dello stesso per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, e art. 5, commi 5 e 6 del d.lgs 504/1992 per assenza di edificabilità (I), violazione e falsa applicazione dell'art 7, comma 1, e art. 7 bis della L. 212/2000
(II), violazione del principio del contraddittorio (III), violazione dell'art. 31, comma 20, della Legge del 27 dicembre 2022 n. 289 (IV) e concludeva per dichiarare nullo l'atto accertativo.
Il comune di Agropoli, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, all' udienza pubblica del 21 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentita parte ricorrente, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con primo motivo di gravame il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, e art. 5, commi 5 e 6 del d.lgs 504/1992 per assenza di edificabilità, sebbene lo stesso risulti tale dagli atti di pianificazione generale del Comune di Agropoli.
Tale motivo risulta inconferente. Con riferimento alla fattispecie, è oramai pacifico che pur essendo legittima la qualifica di aree edificabili, le SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25506 del
2006, hanno chiarito che i terreni ricadenti in zone potenzialmente edificabili in quanto previste da un P.R.
G., a maggior ragione quando, come nel caso di specie, sottoposte a particolari condizioni di criticità, non acquisiscono tutti e indistintamente il medesimo valore da sottoporre a tassazione soltanto in forza di tale circostanza, ma l'eventuale variazione di valore deve essere accertato e provato in concreto tenendo conto, in particolare, di quanto è prossimo il terreno stesso a divenire effettivamente edificabile e degli importi di eventuali oneri di urbanizzazione e/o opere di urbanizzazione che incombono sul proprietario. Le SS. UU. della Suprema Corte, infatti, affermano chiaramente che “la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi "non inedificabili", non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore. Con la perdita dell'inedificabilità di un suolo (cui normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso. È evidente che, in sede di valutazione, la minore o maggiore attualità e potenzialità della edificabilità dovrà essere considerata ai fini di una corretta valutazione del valore venale delle stesse, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.
504/1992, per l'Ici, e 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, per l'imposta di registro. Pertanto, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 504/1992, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso, l'Ici deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione”. Per tali ragioni il valore determinato dall'Ufficio, sulla base del valore determinato con Delibera di Giunta comunale, applicabile ai terreni aventi natura diversa da quella agricola, appare in concreto, in assenza di prova contraria, rispondente al valore venale in comune commercio. Alla luce di quanto sopra, la Corte, ritiene congruo ed equo il valore dell'area edificabile pari ad euro 37,34, determinato dal comune.
II e III Con ulteriori motivi di gravame il ricorrente eccepiva la violazione violazione e falsa applicazione dell'art 7, comma 1, e art. 7 bis della L. 212/2000, violazione del principio del contraddittorio del principio del contraddittorio, nella misura in cui l'ufficio non ha palesato le ragioni atte a giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento.
Tale motivo risulta inconferente. L'articolo 6 bis della Legge 212/2000 (Principio del contraddittorio) introdottodall' art. 1 del Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 21 e in vigore dal 18/01/2024, dispone che
Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità , da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. A tal fine va evidenziato che tale contraddittorio informato ed effettivo non necessita nel caso di specie rientrando l'atto di accertamento emesso nella categoria degli atti, di cui al comma 2, esclusi da tale obbligo ovvero gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.
IV Con ultimo motivo di gravame veniva eccepita la violazione dell'art. 31, comma 20, della Legge del 27 dicembre 2022 n. 289, che prescrive che i comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
Anche tale motivo risulta inconferente. A tal fine va evidenziato che l'inosservanza della previsione normativa non comporta la decadenza dal potere accertativo dell'ente locale, ma esclusivamente sull'eventuale applicazione del regime sanzionatorio dell'insufficiente versamento dell'imposta; dalla lettura dell'impugnato avviso di accertamento si evince che il Comune non ha provveduto all'applicazione della sanzione prevista per la fattispecie dell'insufficiente versamento, ma ha provveduto al recupero della sola differenza dovuto senza appliucazione di interessi e sanzioni in caso di caso di tardivo pagamento.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, atteso l'assenza di qualsiasi attività difensiva da parte del resistente comune.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Catia Nola
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
EL RO, LA
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3909/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli - Piazza Della Repubblica 3 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 24.07.2025, la ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di accertamento n. 33 del 17/03/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.974,00 a titolo di Imposta Municipale Unica (IMU) relativa al'anno 2018 dovuta sui terreni siti nel
Comune di Agropoli ed identificati nel Catasto Terreni al foglio Dat.Cat_1, deducendo la nullita' dello stesso per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, e art. 5, commi 5 e 6 del d.lgs 504/1992 per assenza di edificabilità (I), violazione e falsa applicazione dell'art 7, comma 1, e art. 7 bis della L. 212/2000
(II), violazione del principio del contraddittorio (III), violazione dell'art. 31, comma 20, della Legge del 27 dicembre 2022 n. 289 (IV) e concludeva per dichiarare nullo l'atto accertativo.
Il comune di Agropoli, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, all' udienza pubblica del 21 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentita parte ricorrente, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con primo motivo di gravame il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, e art. 5, commi 5 e 6 del d.lgs 504/1992 per assenza di edificabilità, sebbene lo stesso risulti tale dagli atti di pianificazione generale del Comune di Agropoli.
Tale motivo risulta inconferente. Con riferimento alla fattispecie, è oramai pacifico che pur essendo legittima la qualifica di aree edificabili, le SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25506 del
2006, hanno chiarito che i terreni ricadenti in zone potenzialmente edificabili in quanto previste da un P.R.
G., a maggior ragione quando, come nel caso di specie, sottoposte a particolari condizioni di criticità, non acquisiscono tutti e indistintamente il medesimo valore da sottoporre a tassazione soltanto in forza di tale circostanza, ma l'eventuale variazione di valore deve essere accertato e provato in concreto tenendo conto, in particolare, di quanto è prossimo il terreno stesso a divenire effettivamente edificabile e degli importi di eventuali oneri di urbanizzazione e/o opere di urbanizzazione che incombono sul proprietario. Le SS. UU. della Suprema Corte, infatti, affermano chiaramente che “la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi "non inedificabili", non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore. Con la perdita dell'inedificabilità di un suolo (cui normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso. È evidente che, in sede di valutazione, la minore o maggiore attualità e potenzialità della edificabilità dovrà essere considerata ai fini di una corretta valutazione del valore venale delle stesse, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.
504/1992, per l'Ici, e 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, per l'imposta di registro. Pertanto, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 504/1992, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso, l'Ici deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione”. Per tali ragioni il valore determinato dall'Ufficio, sulla base del valore determinato con Delibera di Giunta comunale, applicabile ai terreni aventi natura diversa da quella agricola, appare in concreto, in assenza di prova contraria, rispondente al valore venale in comune commercio. Alla luce di quanto sopra, la Corte, ritiene congruo ed equo il valore dell'area edificabile pari ad euro 37,34, determinato dal comune.
II e III Con ulteriori motivi di gravame il ricorrente eccepiva la violazione violazione e falsa applicazione dell'art 7, comma 1, e art. 7 bis della L. 212/2000, violazione del principio del contraddittorio del principio del contraddittorio, nella misura in cui l'ufficio non ha palesato le ragioni atte a giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento.
Tale motivo risulta inconferente. L'articolo 6 bis della Legge 212/2000 (Principio del contraddittorio) introdottodall' art. 1 del Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 21 e in vigore dal 18/01/2024, dispone che
Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità , da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. A tal fine va evidenziato che tale contraddittorio informato ed effettivo non necessita nel caso di specie rientrando l'atto di accertamento emesso nella categoria degli atti, di cui al comma 2, esclusi da tale obbligo ovvero gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.
IV Con ultimo motivo di gravame veniva eccepita la violazione dell'art. 31, comma 20, della Legge del 27 dicembre 2022 n. 289, che prescrive che i comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
Anche tale motivo risulta inconferente. A tal fine va evidenziato che l'inosservanza della previsione normativa non comporta la decadenza dal potere accertativo dell'ente locale, ma esclusivamente sull'eventuale applicazione del regime sanzionatorio dell'insufficiente versamento dell'imposta; dalla lettura dell'impugnato avviso di accertamento si evince che il Comune non ha provveduto all'applicazione della sanzione prevista per la fattispecie dell'insufficiente versamento, ma ha provveduto al recupero della sola differenza dovuto senza appliucazione di interessi e sanzioni in caso di caso di tardivo pagamento.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, atteso l'assenza di qualsiasi attività difensiva da parte del resistente comune.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Catia Nola