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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/06/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Simona Monforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
C/da Belfiore n. 3, elettivamente domiciliato in Patti via L. D'Amico n. 3 presso lo studio dell'Avv.
Catena Mastrantonio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore, (c.f. CP_2 Controparte_3
), in persona del dirigente pro tempore, P.IVA_2 Controparte_4
(c.f. ), in persona del dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_3 [...]
, (c.f. , in persona del dirigente pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4
, (c.f. ), in Controparte_6 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti ope legis
[...] P.IVA_6 domiciliati in via dei Mille Is. 221 n. 65, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di che li rappresenta per legge;
CONVENUTI CP_6
E NEI CONFRONTI DI
, C.F. nato a [...] [...] e residente in Controparte_8 CodiceFiscale_2 CP_6
Patti C/da Belfiore 3, elettivamente domiciliato in Patti via L. D'Amico n. 3, presso lo studio dell'Avv. Catena Mastrantonio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
TERZO INTERVENIENTE
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
1 IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , conveniva in giudizio il Controparte_8
, l' , Controparte_1 Controparte_3
l' , l' , l Controparte_4 Controparte_5 [...]
, l' , esponendo Controparte_6 Controparte_7 che il figlio aveva frequentato la scuola primaria, dal primo anno alla metà della quinta classe, presso l'Istituto Scolastico Lombardo Radice di Patti, per poi ultimare l'anno scolastico nel plesso scolastico di C/da Gallo;
dopodiché, una parte della prima classe della Scuola Secondaria inferiore, anno scolastico 2012/2013 fino ad aprile 2013, veniva frequentato presso l' , Controparte_9 anch'esso con sede in Patti;
successivamente, , dall'aprile 2013, si trasferiva Controparte_8 presso l' , e a conclusione dell'anno scolastico non veniva Controparte_5 ammesso alla classe successiva. Allegava che, in particolare, nella seduta del consiglio di classe del
05/05/2013, veniva rilevato dagli insegnanti che , con buona probabilità, soffriva Controparte_8 di disturbi dell'apprendimento e consigliavano di sottoporre il ragazzo a dei test di verifica in modo da beneficiare delle misure previste da legge;
gli insegnanti e la dirigente sottolineavano, tuttavia, che non c'erano più le tempistiche per recuperare le insufficienze e, per tale motivo, il CP_8 doveva recuperare l'anno; i genitori, allora, sottoponevano il a visita medica presso l'U.O. CP_8 di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che diagnosticava un DSA (disturbo specifico dell'apprendimento) e suggeriva ai genitori metodi di apprendimento, strumenti compensativi e misure dispensative.
lamentava che per tutto il periodo della scuola primaria, la problematica Parte_1 evidenziata dal corpo docente della scuola secondaria di primo grado non era invece stata mai segnalata nel corso degli anni di scuola primaria, atteso che il figlio aveva superato i primi anni scolastici con votazioni alte, poi con giudizi discreti, sempre, tuttavia, sopra la sufficienza.
Evidenziava però che il bambino aveva iniziato ad incontrare delle difficoltà scolastiche a causa delle quali spesso si assentava, manifestando disagio fino al rifiuto di andare a scuola.
Avviato al nuovo ciclo di studi (vale a dire la classe prima della scuola secondaria di primo grado), i risultati scolastici erano insoddisfacenti e, a dire delle insegnanti, ciò dipendeva dal poco impegno scolastico del ragazzo e della famiglia nell'assisterlo, per cui avevano preannunciato l'intenzione di fargli ripetere l'anno scolastico;
ciò aveva aggravato il disagio del figlio –il quale manifestava l'intenzione di non andare più a scuola – e indotto i genitori a chiederne il trasferimento presso l' . Controparte_5
2 L'attore rilevava come la vicenda fosse stata causa di notevoli danni patrimoniali, quantificati in
€ 15.000,00, connessi ai maggiori esborsi che egli avrebbe dovuto affrontare, in termini di spese viaggio o per l'affitto di abitazione, per consentire al minore di portare a termine il ciclo di studi presso l'istituto di distante dalla propria residenza, nonché dei danni biologico e CP_5 morale subiti dal figlio che quantificava in € 608.000,00. Attribuiva la responsabilità dell'occorso all'inadempimento degli insegnanti degli Istituti e di Patti per non avere segnalato CP_4 CP_3 le difficoltà di apprendimento dell'alunno ed esortato i genitori al compimento di accertamenti mirati alla diagnosi di disturbo dell'apprendimento, così contravvenendo a quanto prescritto nella normativa di riferimento.
Chiedeva, dunque, accertata la responsabilità del personale docente dei due istituti scolastici, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno come sopra determinato.
Si costituivano in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
, l' l' Controparte_3 Controparte_4 [...]
l , l Controparte_5 Controparte_6 [...]
, chiedendo il rigetto delle domande proposte ex adverso. Controparte_7
In particolare, deducevano che, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, CP_8
era stato attenzionato dal corpo docente e dallo stesso seguito e supportato anche con il
[...] ricorso a strumenti specifici di apprendimento;
invero, nei primi anni in cui aveva frequentato l' l'allievo non aveva manifestato alcuna difficoltà sul piano didattico, Controparte_4 mentre a partire dalla terza elementare erano emerse specifiche problematiche nell'apprendimento, per cui l'alunno veniva seguito individualmente. Aggiungevano che durante la frequenza della quinta classe elementare e fino a novembre della prima classe media, la classe era composta da dieci alunni e vi era la presenza dell'insegnante di sostegno;
ciò consentiva di attenzionare il e CP_8 di fargli ottenere risultati positivi;
tuttavia, la carriera scolastica di era stata Controparte_8 caratterizzata da un grande numero di assenze e, spesso, anche da ritardi in ingresso, con riduzione delle tempistiche di permanenza a scuola. I convenuti evidenziavano che si trattava di una abitudine consolidata in famiglia, atteso che anche la figlia maggiore dei aveva maturato numerose CP_8 assenze;
il bambino spesso era sprovvisto del materiale scolastico, cui sopperivano le insegnanti, e di rado faceva i compiti per casa;
sottolineavano, inoltre, che il personale docente era stato in grado di rinvenire altre casistiche di DSA nel corso del tempo;
il disturbo del , invece, oltre ad CP_8 essere lieve, pur in assenza di una diagnosi, era stato di fatto trattato con le giuste strategie di compensazione per supportarlo nelle sue difficoltà, e, per l'appunto, dalla diagnosi effettuata dall'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza emergeva un disturbo “in fase di compenso”. Ne derivava, pertanto, che la bocciatura nella classe prima media dell'allievo era
3 riconducibile alle numerose assenze che ne avevano determinato discontinuità nella frequentazione e nell'apprendimento.
Chiedevano, dunque, il rigetto delle domande attoree poiché infondate.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Instaurato il contraddittorio, con atto di intervento volontario del 14/10/2021, si costituiva in proprio , frattanto divenuto maggiorenne, in adesione alle domande attoree, che Controparte_8 faceva proprie.
Espletata l'istruttoria con l'assunzione delle prove orali, la causa era rinviata all'udienza del
16/10/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale data, il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti termini ridotti di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e venti per il deposito di memorie di replica.
IN DIRITTO
Deve anzitutto premettersi che, ai sensi dell'art. 3 della l. 170/2010, “
1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma
1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.”
Discende, dunque, un obbligo ex lege in capo agli insegnanti di individuazione e segnalazione dei casi sospetti di DSA e, previa diagnosi da parte dell'autorità competente, di attivare gli strumenti necessari per consentire all'alunno una corretta formazione parametrata al disturbo diagnosticato.
Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della predetta legge “
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.”; ciò per consentire, secondo il successivo art. 5, l'utilizzo da parte degli insegnanti di strumenti dispensativi e compensativi in favore degli studenti nei confronti dei quali sia stato diagnosticato un disturbo specifico di apprendimento, in particolare “
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse
4 specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
[...]
, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con Controparte_1 forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per
l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.”
Ciò posto, e , quest'ultimo intervenuto in giudizio appena Parte_1 Controparte_8 maggiorenne, lamentano l'inadempimento di tale obbligo in capo agli insegnanti, che avrebbe compromesso il rendimento scolastico del , culminato con la bocciatura nella classe prima CP_8 media;
a fronte di una diagnosi tempestiva – secondo quanto da loro dedotto - il non CP_8 avrebbe subito la bocciatura e sofferto i danni non patrimoniali che ne sono derivati e la di lui famiglia, inoltre, non avrebbe dovuto sopportare le maggiori spese connesse al trasferimento del figlio presso altro istituto scolastico.
Di contro, gli Istituti convenuti hanno rilevato che, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, il disturbo del non era così evidente da far insorgere un sospetto di DSA;
inoltre, CP_8 la numerose assenze aveva inciso sul suo rendimento scolastico;
ciononostante, l'alunno era ben seguito dalle insegnanti, tant'è vero che per tutto il ciclo della scuola primaria non sono state riscontrate particolari criticità.
Ebbene, alla luce della documentazione allegata nonché della prova orale assunta non può ritenersi sussistere una responsabilità in capo ai convenuti.
La normativa sopra richiamata pone in capo agli insegnanti un obbligo di attivarsi a fronte di casi sospetti di DSA.
E tuttavia, nel caso di specie, non emerge che nel corso della frequenza del ciclo scolastico della scuola primaria si fossero manifestati segnali di un disturbo evidente o quantomeno presumibile.
Difatti, seppur il rendimento di non si era mantenuto costante subendo Controparte_8 un'inflessione con l'avanzare degli anni, tuttavia lo studente aveva pur sempre conseguito dei giudizi finali positivi o, comunque, sufficienti.
E invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, il corpo docenti degli Istituti Tes_ convenuti riceveva una idonea formazione nell'ambito dei DSA;
in particolare, come riferito da
5 , Dirigente del II Istituto comprensivo di Patti “ ”, in sede di interrogatorio Parte_2 Controparte_9 formale, nell'anno 2012-2013 “era stato predisposto uno sportello psicologico DSA al quale il non CP_8 si era mai rivolto in quanto privo della relativa autorizzazione”.
Le numerose assenze effettuate dal durante la sua carriera scolastica, più volte CP_8 segnalate dal corpo docente - come emerso sia in sede di istruttoria orale sia dall'esame della documentazione in atti - hanno certamente inciso sull'andamento scolastico e sul rendimento dell'allievo sì da non porre in condizioni le insegnanti di individuare il sospetto di un disturbo di apprendimento meritevole di essere segnalata.
Non può ritenersi idonea a suffragare la tesi attorea la circostanza che lo studente accusasse sintomatologie fisiche e disagi nella frequentazione scolastica, poiché ciò avrebbe dovuto, al contrario, indirizzare i genitori a valutare la presenza di un disagio, che evidentemente non veniva colta in ambito familiare.
Emerge, infatti, che le famiglie erano state adeguatamente informate sulla questione, come anche riferito da , Dirigente dell “ , che ha dichiarato CP_10 Controparte_4 Controparte_4 di aver sensibilizzato le famiglie sull'argomento DSA tramite un apposito sportello per le famiglie e che “la mamma (del ) ha partecipato a un corso di formazione per i genitori dal 2009 al 2010”. CP_8
Ciò consente di ritenere infondate le pretese di parte attrice, che devono dunque essere rigettate.
Deve altresì essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. anche Cass. Civ. ss.uu., 20 aprile 2018 n. 9912).
Nel caso di specie deve escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per la configurabilità di tale responsabilità.
Inoltre, come chiarito dalla S.C., la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass.
Civ. Sez. 3, 27 ottobre 2015 n. 21798), elementi che, nel presente giudizio, non sono stati neanche indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Parte_1 CP_8
in solido.
[...]
Ai sensi del d.m. 147/2022, facendo applicazione di valori tabellari compresi tra minimi e medi dello scaglione applicabile (valore indeterminabile di bassa difficoltà) in ragione della modesta
6 complessità delle questioni affrontate, dell'istruttoria espeltata e dell'attività concretamente svolta, le spese di lite possono quantificarsi complessivamente in € 5.000,00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3466/2014 r.g., vertente tra
contro
IL Parte_1 Controparte_1
, “ ”,
[...] Controparte_3 CP_3 Controparte_11
”, ,
[...] Controparte_12 [...]
, Controparte_13 Controparte_14
e nei confronti di intervenuto in giudizio, rigettata e
[...] Controparte_8 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande di e;
Parte_1 Controparte_8
2. Condanna e alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 Controparte_8 dei convenuti che si liquidano complessivamente in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina, lì 26 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Monforte
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo in Servizio presso il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Simona Monforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
C/da Belfiore n. 3, elettivamente domiciliato in Patti via L. D'Amico n. 3 presso lo studio dell'Avv.
Catena Mastrantonio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore, (c.f. CP_2 Controparte_3
), in persona del dirigente pro tempore, P.IVA_2 Controparte_4
(c.f. ), in persona del dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_3 [...]
, (c.f. , in persona del dirigente pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4
, (c.f. ), in Controparte_6 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti ope legis
[...] P.IVA_6 domiciliati in via dei Mille Is. 221 n. 65, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di che li rappresenta per legge;
CONVENUTI CP_6
E NEI CONFRONTI DI
, C.F. nato a [...] [...] e residente in Controparte_8 CodiceFiscale_2 CP_6
Patti C/da Belfiore 3, elettivamente domiciliato in Patti via L. D'Amico n. 3, presso lo studio dell'Avv. Catena Mastrantonio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
TERZO INTERVENIENTE
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
1 IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , conveniva in giudizio il Controparte_8
, l' , Controparte_1 Controparte_3
l' , l' , l Controparte_4 Controparte_5 [...]
, l' , esponendo Controparte_6 Controparte_7 che il figlio aveva frequentato la scuola primaria, dal primo anno alla metà della quinta classe, presso l'Istituto Scolastico Lombardo Radice di Patti, per poi ultimare l'anno scolastico nel plesso scolastico di C/da Gallo;
dopodiché, una parte della prima classe della Scuola Secondaria inferiore, anno scolastico 2012/2013 fino ad aprile 2013, veniva frequentato presso l' , Controparte_9 anch'esso con sede in Patti;
successivamente, , dall'aprile 2013, si trasferiva Controparte_8 presso l' , e a conclusione dell'anno scolastico non veniva Controparte_5 ammesso alla classe successiva. Allegava che, in particolare, nella seduta del consiglio di classe del
05/05/2013, veniva rilevato dagli insegnanti che , con buona probabilità, soffriva Controparte_8 di disturbi dell'apprendimento e consigliavano di sottoporre il ragazzo a dei test di verifica in modo da beneficiare delle misure previste da legge;
gli insegnanti e la dirigente sottolineavano, tuttavia, che non c'erano più le tempistiche per recuperare le insufficienze e, per tale motivo, il CP_8 doveva recuperare l'anno; i genitori, allora, sottoponevano il a visita medica presso l'U.O. CP_8 di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che diagnosticava un DSA (disturbo specifico dell'apprendimento) e suggeriva ai genitori metodi di apprendimento, strumenti compensativi e misure dispensative.
lamentava che per tutto il periodo della scuola primaria, la problematica Parte_1 evidenziata dal corpo docente della scuola secondaria di primo grado non era invece stata mai segnalata nel corso degli anni di scuola primaria, atteso che il figlio aveva superato i primi anni scolastici con votazioni alte, poi con giudizi discreti, sempre, tuttavia, sopra la sufficienza.
Evidenziava però che il bambino aveva iniziato ad incontrare delle difficoltà scolastiche a causa delle quali spesso si assentava, manifestando disagio fino al rifiuto di andare a scuola.
Avviato al nuovo ciclo di studi (vale a dire la classe prima della scuola secondaria di primo grado), i risultati scolastici erano insoddisfacenti e, a dire delle insegnanti, ciò dipendeva dal poco impegno scolastico del ragazzo e della famiglia nell'assisterlo, per cui avevano preannunciato l'intenzione di fargli ripetere l'anno scolastico;
ciò aveva aggravato il disagio del figlio –il quale manifestava l'intenzione di non andare più a scuola – e indotto i genitori a chiederne il trasferimento presso l' . Controparte_5
2 L'attore rilevava come la vicenda fosse stata causa di notevoli danni patrimoniali, quantificati in
€ 15.000,00, connessi ai maggiori esborsi che egli avrebbe dovuto affrontare, in termini di spese viaggio o per l'affitto di abitazione, per consentire al minore di portare a termine il ciclo di studi presso l'istituto di distante dalla propria residenza, nonché dei danni biologico e CP_5 morale subiti dal figlio che quantificava in € 608.000,00. Attribuiva la responsabilità dell'occorso all'inadempimento degli insegnanti degli Istituti e di Patti per non avere segnalato CP_4 CP_3 le difficoltà di apprendimento dell'alunno ed esortato i genitori al compimento di accertamenti mirati alla diagnosi di disturbo dell'apprendimento, così contravvenendo a quanto prescritto nella normativa di riferimento.
Chiedeva, dunque, accertata la responsabilità del personale docente dei due istituti scolastici, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno come sopra determinato.
Si costituivano in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
, l' l' Controparte_3 Controparte_4 [...]
l , l Controparte_5 Controparte_6 [...]
, chiedendo il rigetto delle domande proposte ex adverso. Controparte_7
In particolare, deducevano che, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, CP_8
era stato attenzionato dal corpo docente e dallo stesso seguito e supportato anche con il
[...] ricorso a strumenti specifici di apprendimento;
invero, nei primi anni in cui aveva frequentato l' l'allievo non aveva manifestato alcuna difficoltà sul piano didattico, Controparte_4 mentre a partire dalla terza elementare erano emerse specifiche problematiche nell'apprendimento, per cui l'alunno veniva seguito individualmente. Aggiungevano che durante la frequenza della quinta classe elementare e fino a novembre della prima classe media, la classe era composta da dieci alunni e vi era la presenza dell'insegnante di sostegno;
ciò consentiva di attenzionare il e CP_8 di fargli ottenere risultati positivi;
tuttavia, la carriera scolastica di era stata Controparte_8 caratterizzata da un grande numero di assenze e, spesso, anche da ritardi in ingresso, con riduzione delle tempistiche di permanenza a scuola. I convenuti evidenziavano che si trattava di una abitudine consolidata in famiglia, atteso che anche la figlia maggiore dei aveva maturato numerose CP_8 assenze;
il bambino spesso era sprovvisto del materiale scolastico, cui sopperivano le insegnanti, e di rado faceva i compiti per casa;
sottolineavano, inoltre, che il personale docente era stato in grado di rinvenire altre casistiche di DSA nel corso del tempo;
il disturbo del , invece, oltre ad CP_8 essere lieve, pur in assenza di una diagnosi, era stato di fatto trattato con le giuste strategie di compensazione per supportarlo nelle sue difficoltà, e, per l'appunto, dalla diagnosi effettuata dall'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza emergeva un disturbo “in fase di compenso”. Ne derivava, pertanto, che la bocciatura nella classe prima media dell'allievo era
3 riconducibile alle numerose assenze che ne avevano determinato discontinuità nella frequentazione e nell'apprendimento.
Chiedevano, dunque, il rigetto delle domande attoree poiché infondate.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Instaurato il contraddittorio, con atto di intervento volontario del 14/10/2021, si costituiva in proprio , frattanto divenuto maggiorenne, in adesione alle domande attoree, che Controparte_8 faceva proprie.
Espletata l'istruttoria con l'assunzione delle prove orali, la causa era rinviata all'udienza del
16/10/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale data, il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti termini ridotti di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e venti per il deposito di memorie di replica.
IN DIRITTO
Deve anzitutto premettersi che, ai sensi dell'art. 3 della l. 170/2010, “
1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma
1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.”
Discende, dunque, un obbligo ex lege in capo agli insegnanti di individuazione e segnalazione dei casi sospetti di DSA e, previa diagnosi da parte dell'autorità competente, di attivare gli strumenti necessari per consentire all'alunno una corretta formazione parametrata al disturbo diagnosticato.
Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della predetta legge “
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.”; ciò per consentire, secondo il successivo art. 5, l'utilizzo da parte degli insegnanti di strumenti dispensativi e compensativi in favore degli studenti nei confronti dei quali sia stato diagnosticato un disturbo specifico di apprendimento, in particolare “
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse
4 specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
[...]
, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con Controparte_1 forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per
l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.”
Ciò posto, e , quest'ultimo intervenuto in giudizio appena Parte_1 Controparte_8 maggiorenne, lamentano l'inadempimento di tale obbligo in capo agli insegnanti, che avrebbe compromesso il rendimento scolastico del , culminato con la bocciatura nella classe prima CP_8 media;
a fronte di una diagnosi tempestiva – secondo quanto da loro dedotto - il non CP_8 avrebbe subito la bocciatura e sofferto i danni non patrimoniali che ne sono derivati e la di lui famiglia, inoltre, non avrebbe dovuto sopportare le maggiori spese connesse al trasferimento del figlio presso altro istituto scolastico.
Di contro, gli Istituti convenuti hanno rilevato che, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, il disturbo del non era così evidente da far insorgere un sospetto di DSA;
inoltre, CP_8 la numerose assenze aveva inciso sul suo rendimento scolastico;
ciononostante, l'alunno era ben seguito dalle insegnanti, tant'è vero che per tutto il ciclo della scuola primaria non sono state riscontrate particolari criticità.
Ebbene, alla luce della documentazione allegata nonché della prova orale assunta non può ritenersi sussistere una responsabilità in capo ai convenuti.
La normativa sopra richiamata pone in capo agli insegnanti un obbligo di attivarsi a fronte di casi sospetti di DSA.
E tuttavia, nel caso di specie, non emerge che nel corso della frequenza del ciclo scolastico della scuola primaria si fossero manifestati segnali di un disturbo evidente o quantomeno presumibile.
Difatti, seppur il rendimento di non si era mantenuto costante subendo Controparte_8 un'inflessione con l'avanzare degli anni, tuttavia lo studente aveva pur sempre conseguito dei giudizi finali positivi o, comunque, sufficienti.
E invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, il corpo docenti degli Istituti Tes_ convenuti riceveva una idonea formazione nell'ambito dei DSA;
in particolare, come riferito da
5 , Dirigente del II Istituto comprensivo di Patti “ ”, in sede di interrogatorio Parte_2 Controparte_9 formale, nell'anno 2012-2013 “era stato predisposto uno sportello psicologico DSA al quale il non CP_8 si era mai rivolto in quanto privo della relativa autorizzazione”.
Le numerose assenze effettuate dal durante la sua carriera scolastica, più volte CP_8 segnalate dal corpo docente - come emerso sia in sede di istruttoria orale sia dall'esame della documentazione in atti - hanno certamente inciso sull'andamento scolastico e sul rendimento dell'allievo sì da non porre in condizioni le insegnanti di individuare il sospetto di un disturbo di apprendimento meritevole di essere segnalata.
Non può ritenersi idonea a suffragare la tesi attorea la circostanza che lo studente accusasse sintomatologie fisiche e disagi nella frequentazione scolastica, poiché ciò avrebbe dovuto, al contrario, indirizzare i genitori a valutare la presenza di un disagio, che evidentemente non veniva colta in ambito familiare.
Emerge, infatti, che le famiglie erano state adeguatamente informate sulla questione, come anche riferito da , Dirigente dell “ , che ha dichiarato CP_10 Controparte_4 Controparte_4 di aver sensibilizzato le famiglie sull'argomento DSA tramite un apposito sportello per le famiglie e che “la mamma (del ) ha partecipato a un corso di formazione per i genitori dal 2009 al 2010”. CP_8
Ciò consente di ritenere infondate le pretese di parte attrice, che devono dunque essere rigettate.
Deve altresì essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. anche Cass. Civ. ss.uu., 20 aprile 2018 n. 9912).
Nel caso di specie deve escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per la configurabilità di tale responsabilità.
Inoltre, come chiarito dalla S.C., la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass.
Civ. Sez. 3, 27 ottobre 2015 n. 21798), elementi che, nel presente giudizio, non sono stati neanche indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Parte_1 CP_8
in solido.
[...]
Ai sensi del d.m. 147/2022, facendo applicazione di valori tabellari compresi tra minimi e medi dello scaglione applicabile (valore indeterminabile di bassa difficoltà) in ragione della modesta
6 complessità delle questioni affrontate, dell'istruttoria espeltata e dell'attività concretamente svolta, le spese di lite possono quantificarsi complessivamente in € 5.000,00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3466/2014 r.g., vertente tra
contro
IL Parte_1 Controparte_1
, “ ”,
[...] Controparte_3 CP_3 Controparte_11
”, ,
[...] Controparte_12 [...]
, Controparte_13 Controparte_14
e nei confronti di intervenuto in giudizio, rigettata e
[...] Controparte_8 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande di e;
Parte_1 Controparte_8
2. Condanna e alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 Controparte_8 dei convenuti che si liquidano complessivamente in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina, lì 26 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Monforte
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo in Servizio presso il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile.
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