TAR Firenze, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 477
TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 3 L. 241/1990 e artt. 43 e 44 d.lgs. 259/2003, art. 15.3 PIT/PPR, eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che le valutazioni di compatibilità paesaggistica siano espresse con ampia discrezionalità tecnica, sindacabili solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto. Nel caso di specie, le amministrazioni hanno ragionevolmente ritenuto che l'installazione dell'antenna compromettesse le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale. Non è stata fornita prova di travisamento o errore. Le doglianze relative al mancato bilanciamento sono infondate poiché la Soprintendenza non è organo deputato a tale bilanciamento, che avviene in sede di conferenza di servizi. Il 'dissenso costruttivo' non è applicabile nel caso di specie, in quanto l'altezza della struttura è incompatibile con i valori paesaggistici. La disparità di trattamento è infondata per mancata prova dell'identità delle situazioni.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 97 Cost., artt. 3 e 6 L. 241/1990, artt. 43 e 44 d.lgs. 259/2003, art. 15.3 PIT, eccesso di potere per genericità

    Il Tribunale ritiene che le valutazioni di compatibilità paesaggistica siano espresse con ampia discrezionalità tecnica, sindacabili solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto. Nel caso di specie, le amministrazioni hanno ragionevolmente ritenuto che l'installazione dell'antenna compromettesse le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale. Non è stata fornita prova di travisamento o errore.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 97 Cost., artt. 3 e 6 L. 241/1990, art. 8 L. 36/2001, art. 4 NTA Programma comunale impianti, eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità

    Il rigetto dell'istanza è motivato dalla valutazione della Soprintendenza in punto di compatibilità paesaggistica, rispetto alla quale l'inclusione del sito nel programma comunale degli impianti è irrilevante, trattandosi di valutazioni di amministrazioni diverse preposte a interessi differenti.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 97 Cost., Dir. 2014/61/UE, artt. 3 e 6 L. 241/1990, artt. 43 e 44 d.lgs. 259/2003

    Il Tribunale ritiene che la Soprintendenza non sia organo deputato a operare tale bilanciamento, che avviene in sede di conferenza di servizi. Il Comune di Grosseto ha ritenuto i dissensi espressi in conferenza non superabili, operando il bilanciamento nella considerata insuperabilità dei pareri negativi.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 97 Cost., artt. 1, 3, 6, 14-bis L. 241/1990, artt. 43 e 44 d.lgs. 259/2003, art. 146 d.lgs. 42/2004, principio di leale collaborazione

    Il Tribunale ritiene che il 'dissenso costruttivo' non sia applicabile nel caso di specie, in quanto l'altezza della struttura è incompatibile con i valori paesaggistici e non è possibile indicare modifiche progettuali utili. Non si può pretendere che la Soprintendenza o il Comune suggeriscano una collocazione alternativa, la cui fattibilità dipende da fattori esterni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 477
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 477
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo