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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 39301 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
nato in [...], Rep. Democratica del Congo, il 01.04.1996, Parte_1
elettivamente domiciliato in Fondi alla via Arnale Rosso 45/A, presso lo studio dell'Avv.to PANNONE YLENIA che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege.
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Ricongiungimento familiare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
l'odierno ricorrente, cittadino del Congo, ha impugnato Parte_1 il provvedimento emesso 02.09.2024 con il quale l'Ambasciata d'Italia a Brazzaville ha rifiutato il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie nata a [...] il [...], sulla base delle Persona_1 seguenti motivazioni “Il tuo matrimonio è stato celebrato per procura nel2022, ma non hai dimostrato di aver avuto con tuo marito un periodo di corteggiamento, né prima né dopo il matrimonio, come previsto dalla legalizzazione UE, anche se sono trascorsi 6 anni dalla data della celebrazione”. Il ricorrente evidenziava che in presenza di un matrimonio valido, seppure celebrato per procura, l'onere di provare che sia stato contratto in frode alla legge e quindi al solo fine di consentire l'ingresso del coniuge è
a carico dell'amministrazione. Peraltro il medesimo depositava foto e messagistica comprovanti l'esistenza del legame sentimentale, nonché rimesse di denaro del marito a favore della moglie che, dalla data del matrimonio, era a suo carico. Deduceva che per presentarsi al colloquio dinanzi all'Ambasciata la moglie aveva sostenuto una spese di
€ 2400,00 per la permanenza in hotel per il periodo necessario, somma di cui chiedeva il ristoro in quanto determinata dall'errore e dall'inerzia dell'Amministrazione.
Chiedeva, quindi: “annullare il provvedimento di rifiuto al visto d'ingresso in favore della sig. nata nella Repubblica democratica del Persona_1
Congo in data 15.01.1996, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Brazzaville e notificato brevi manu in data 09.09.2024; -accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
nata nella Repubblica democratica del Congo in data 15.01.1996, al Persona_1 rilascio del visto d'ingresso in Italia per ricongiungersi al marito;
Parte_1
-accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 2400,00 corrispondente alle spese d' alloggio della moglie, presso l'hotel K.J a Brazzaville;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'unita familiare costituzionalmente tutelato, nella misura che sarà determinata dal Giudice in via equitativa e ritenuta di giustizia”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Sono stati depositati copia dell'atto di matrimonio celebrato per procura e legalizzato dall'Ambasciata d'Italia; screenshot di messaggi whatsapp;
fattura dell'hotel e rimesse di pagamento;
permesso di soggiorno e nulla osta;
certificato di iscrizione scolastica di entrambi i coniugi.
L'Amministrazione convenuta non ha contestato l'autenticità dei documenti forniti a corredo della richiesta di ricongiungimento, né potrebbero costituire elemento di rilievo, in punto di validità dell'unione coniugale, le modalità con cui è stato celebrato
2 il matrimonio, laddove lo stesso è stato considerato valido dalle autorità del luogo che hanno rilasciato il certificato di matrimonio e l'atto di matrimonio, peraltro tradotto e legalizzato dalla stessa Ambasciata d'Italia a d'Italia a Brazzaville (si veda a tale proposito Cass. 15343/2016).
L'amministrazione resistente ha invece dubitato dell'autenticità dell'unione coniugale, sulla base di una serie di elementi tra cui il fatto che le parti hanno dichiarato che la relazione sentimentale era iniziata l'anno stesso dell'allontanamento del ricorrente, la mancanza di prove di un corteggiamento e una frequentazione precedente il matrimonio celebrato, fra l'altro, per procura, l'assenza di prove di un legame successivo.
Per tutti questi motivi l'amministrazione aveva ritenuto che il matrimonio fosse strumentale, poiché esclusivamente finalizzato a consentire l'ingresso in Italia del coniuge.
A tale proposito si evidenzia che il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art 29 comma 9 del D.Lvo n. 286/1998, deve essere rigorosamente provata. Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti ed univoche (art 2729 c.c.).
Gli elementi forniti dal sono, invece, fondati su valutazioni del tutto CP_1 soggettive e su elementi di fatto che non presentano il carattere dell'univocità.
La circostanza che la coppia abbia coltivato la relazione a distanza fino a sposarsi per procura non può essere di per sé indicativo della mancanza di un progetto di vita comune. Invero risulta in atti documentazione da cui emerge che i coniugi frequentavano la stessa scuola, per cui si conoscevano da quando erano ragazzi.
Sono stati depositati inoltre messaggi affettuosi scambiati dai coniugi successivamente al matrimonio, da cui emerge la partecipazione dell'uno alla vita dell'altro e il legame esistente.
Peraltro, il dato della scarsa conoscenza tra i coniugi potrebbe non risultare dirimente ai fini della valutazione in esame, potendo discendere non già dalla celebrazione di nozze meramente strumentali, ma dalla pratica dei matrimoni combinati, istituti pur sempre da farsi rientrare nella finalità propria del matrimonio, se pure in forma (attualmente) estranea alla cultura occidentale (Corte di Cassazione ord. n. 3234/18).
Significative appaiono inoltre le numerose rimesse di denaro effettuate dal ricorrente a partire dal 2020, idonee a provare l'effettivo sostegno economico della moglie.
Alla stregua dell'articolo 2697 c.c. è onere di chi allega la simulazione provare i fatti
3 che ne costituiscano il fondamento, e parte resistente si è limitata a fornire elementi indiziari che, per i motivi sopra esposti, non consentono di concludere che il matrimonio sia stato contratto all'esclusivo fine di aggirare la normativa in materia di immigrazione
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Alla soccombenza segue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dall'Ambasciata
d'Italia a Brazzaville;
- dispone il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la ricorrente in favore della sig. nata nella Repubblica democratica del Congo Persona_1
in data 15.01.1996;
- condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, da distrarsi a favore CP_2
del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 03/03/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
4
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 39301 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
nato in [...], Rep. Democratica del Congo, il 01.04.1996, Parte_1
elettivamente domiciliato in Fondi alla via Arnale Rosso 45/A, presso lo studio dell'Avv.to PANNONE YLENIA che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege.
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Ricongiungimento familiare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
l'odierno ricorrente, cittadino del Congo, ha impugnato Parte_1 il provvedimento emesso 02.09.2024 con il quale l'Ambasciata d'Italia a Brazzaville ha rifiutato il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie nata a [...] il [...], sulla base delle Persona_1 seguenti motivazioni “Il tuo matrimonio è stato celebrato per procura nel2022, ma non hai dimostrato di aver avuto con tuo marito un periodo di corteggiamento, né prima né dopo il matrimonio, come previsto dalla legalizzazione UE, anche se sono trascorsi 6 anni dalla data della celebrazione”. Il ricorrente evidenziava che in presenza di un matrimonio valido, seppure celebrato per procura, l'onere di provare che sia stato contratto in frode alla legge e quindi al solo fine di consentire l'ingresso del coniuge è
a carico dell'amministrazione. Peraltro il medesimo depositava foto e messagistica comprovanti l'esistenza del legame sentimentale, nonché rimesse di denaro del marito a favore della moglie che, dalla data del matrimonio, era a suo carico. Deduceva che per presentarsi al colloquio dinanzi all'Ambasciata la moglie aveva sostenuto una spese di
€ 2400,00 per la permanenza in hotel per il periodo necessario, somma di cui chiedeva il ristoro in quanto determinata dall'errore e dall'inerzia dell'Amministrazione.
Chiedeva, quindi: “annullare il provvedimento di rifiuto al visto d'ingresso in favore della sig. nata nella Repubblica democratica del Persona_1
Congo in data 15.01.1996, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Brazzaville e notificato brevi manu in data 09.09.2024; -accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
nata nella Repubblica democratica del Congo in data 15.01.1996, al Persona_1 rilascio del visto d'ingresso in Italia per ricongiungersi al marito;
Parte_1
-accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 2400,00 corrispondente alle spese d' alloggio della moglie, presso l'hotel K.J a Brazzaville;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'unita familiare costituzionalmente tutelato, nella misura che sarà determinata dal Giudice in via equitativa e ritenuta di giustizia”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Sono stati depositati copia dell'atto di matrimonio celebrato per procura e legalizzato dall'Ambasciata d'Italia; screenshot di messaggi whatsapp;
fattura dell'hotel e rimesse di pagamento;
permesso di soggiorno e nulla osta;
certificato di iscrizione scolastica di entrambi i coniugi.
L'Amministrazione convenuta non ha contestato l'autenticità dei documenti forniti a corredo della richiesta di ricongiungimento, né potrebbero costituire elemento di rilievo, in punto di validità dell'unione coniugale, le modalità con cui è stato celebrato
2 il matrimonio, laddove lo stesso è stato considerato valido dalle autorità del luogo che hanno rilasciato il certificato di matrimonio e l'atto di matrimonio, peraltro tradotto e legalizzato dalla stessa Ambasciata d'Italia a d'Italia a Brazzaville (si veda a tale proposito Cass. 15343/2016).
L'amministrazione resistente ha invece dubitato dell'autenticità dell'unione coniugale, sulla base di una serie di elementi tra cui il fatto che le parti hanno dichiarato che la relazione sentimentale era iniziata l'anno stesso dell'allontanamento del ricorrente, la mancanza di prove di un corteggiamento e una frequentazione precedente il matrimonio celebrato, fra l'altro, per procura, l'assenza di prove di un legame successivo.
Per tutti questi motivi l'amministrazione aveva ritenuto che il matrimonio fosse strumentale, poiché esclusivamente finalizzato a consentire l'ingresso in Italia del coniuge.
A tale proposito si evidenzia che il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art 29 comma 9 del D.Lvo n. 286/1998, deve essere rigorosamente provata. Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti ed univoche (art 2729 c.c.).
Gli elementi forniti dal sono, invece, fondati su valutazioni del tutto CP_1 soggettive e su elementi di fatto che non presentano il carattere dell'univocità.
La circostanza che la coppia abbia coltivato la relazione a distanza fino a sposarsi per procura non può essere di per sé indicativo della mancanza di un progetto di vita comune. Invero risulta in atti documentazione da cui emerge che i coniugi frequentavano la stessa scuola, per cui si conoscevano da quando erano ragazzi.
Sono stati depositati inoltre messaggi affettuosi scambiati dai coniugi successivamente al matrimonio, da cui emerge la partecipazione dell'uno alla vita dell'altro e il legame esistente.
Peraltro, il dato della scarsa conoscenza tra i coniugi potrebbe non risultare dirimente ai fini della valutazione in esame, potendo discendere non già dalla celebrazione di nozze meramente strumentali, ma dalla pratica dei matrimoni combinati, istituti pur sempre da farsi rientrare nella finalità propria del matrimonio, se pure in forma (attualmente) estranea alla cultura occidentale (Corte di Cassazione ord. n. 3234/18).
Significative appaiono inoltre le numerose rimesse di denaro effettuate dal ricorrente a partire dal 2020, idonee a provare l'effettivo sostegno economico della moglie.
Alla stregua dell'articolo 2697 c.c. è onere di chi allega la simulazione provare i fatti
3 che ne costituiscano il fondamento, e parte resistente si è limitata a fornire elementi indiziari che, per i motivi sopra esposti, non consentono di concludere che il matrimonio sia stato contratto all'esclusivo fine di aggirare la normativa in materia di immigrazione
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Alla soccombenza segue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dall'Ambasciata
d'Italia a Brazzaville;
- dispone il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la ricorrente in favore della sig. nata nella Repubblica democratica del Congo Persona_1
in data 15.01.1996;
- condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, da distrarsi a favore CP_2
del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 03/03/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
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