TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 51457/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/08/1958, con il patrocinio dell'avv. SACCHET MARINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/07/1966, con il patrocinio dell'avv. DI DUCA VALERIA
( ), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
C.F._3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.08.2022 , premesso che in Parte_1
data 25.06.1994 aveva contratto matrimonio in Roma con , Controparte_1 che dall'unione era nata la figlia (11.08.1999) e che in data 04.03.2016 il Per_1
Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo,
a fondamento della domanda, la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva quindi che venisse revocato il contributo da lui dovuto per il mantenimento della figlia maggiorenne o, in via subordinata laddove la medesima fosse ancora non economicamente indipendente, che venisse determinato in euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedeva che venisse disposto, a carico del ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27.02.2023 comparivano le parti personalmente e il Presidente f.f., esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti e nominava il giudice istruttore per il proseguo.
All'udienza del 02.12.2024, parte ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il giudice rimetteva quindi la decisione al Collegio.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti di ordine patrimoniale connessi al divorzio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
25.06.1994 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 00701, parte 2, serie A02);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
30/12/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI