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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1533/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 3.8.2023
da
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
- opponente -
rappresentato e difeso dall'Avvocato SETTE NICOLETTA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec Email_1
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- opposto –
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato in Venezia Mestre,
via Piave n. 7
OGGETTO: Opposizione all'o rdinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
l avoro/ prev..
CO NC LU SIO NI
Per parte opponente:
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 82-0/2023-
196/2022 del 30.6.2023 notificata il 7.7.2023 e del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022.194983 PCON 1 del 26.5.2022, per le ragioni di cui ai capi A e/o B e/o C della parte in diritto.
NEL MERITO
In via principale, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in via preliminare, salvo gravame, accertare e dichiarare l'insussistenza dei fatti ascritti e fondanti gli illeciti contestati e sanzionati,
per le ragioni di cui in premessa e al capo C della parte in diritto e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza- ingiunzione n. 82-0/2023-196/2022 del 30.6.2023 notificata il 7.7.2023.
In subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni in via preliminare e nel merito in via principale, salvo gravame, riformare l'ordinanza-ingiunzione in punto quantificazione delle sanzioni per le ragioni di cui in premessa e al capo D della parte in diritto e dichiarare la condanna dell'opponente al pagamento delle medesime nel minimo edittale.
In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con per l' :
respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza di ingiunzione. Con vittoria di spese, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 149/2015, nei termini precisati nel presente atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, titolare dell'omonima ditta individuale ”, Parte_1 CP_3 Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale l' (di Controparte_1
Con seguito: ) applicava nei suoi confronti sanzioni amministrative per complessivi € 50.400,00
riferite all'impiego in attività lavorativa subordinata senza regolarizzazione di 5 lavoratori - 3
, ) per oltre 60 giorni, 2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
fino a 30 giorni -. Eccepiva in via preliminare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione in quanto
[...]
emessa in violazione dei termini di cui all'art. 2 L. 241/90 in quanto l'accertamento ispettivo si era concluso il 26.5.2022 e l'ordinanza-ingiunzione risultava emessa il 30.6.2023, nonché per violazione dell'art. 13 L. 124/04 per carenza di congrua motivazione e, nel merito, sosteneva la non debenza delle sanzioni per l'insussistenza dei fatti contestati in quanto i lavoratori oggetto dell'accertamento non avevano mai prestato attività lavorativa subordinata né lavorato nelle giornate indicate nel verbale ispettivo, posto che l'agriturismo era chiuso alla domenica sera e nei mesi di luglio ed agosto e in talune mensilità per l'emergenza covid. In ogni caso eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L.
689/81 e chiedeva applicazione della sanzione al minimo edittale. Concludeva dunque affinchè,
disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione, questa fosse annullata,
come riportato in epigrafe.
Con Accolta l'istanza di sospensiva, si costituiva in giudizio l' negando fondatezza all'opposizione per l'inapplicabilità della L. 241/90 e l'infondatezza e comunque irrilevanza della dedotta violazione dell'art. 13 L. 124/04 nonché nel merito, in quanto dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori – che erano stati rinvenuti al lavoro sia pure in assenza di regolarizzazione al momento dell'accesso ispettivo -, era emersa la loro utilizzazione nell'ambito di rapporti di carattere subordinato per le giornate indicate nel verbale ispettivo, e lo stesso aveva dato corso alla Parte_1
regolarizzazione, eseguita il 6.5.2022 a fronte del provvedimento di sospensione dell'attività
imprenditoriale.
La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali, e perveniva infine in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § §
Sono infondate e vanno rigettate le eccezioni di nullità dell'ordinanza-ingiunzione svolte in ricorso.
Quanto al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2 L. 241/90, si richiama condividendone il contenuto la sentenza resa dalla Cassazione a Sezioni Unite 9591/06, secondo cui “La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione,
applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve”; n questo senso, tra le altre, anche Cass., 4363/15 ed, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria ma con argomenti validi anche in questa sede, Cass., 31239/21 e Cass., 10348/24.
Risulta inoltre rispettato l'art. 13 L. 124/04, considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità è sufficiente “la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa avanzata dall'autorità
amministrativa, nonché dei dati personali e temporali di riferimento devono ritenersi idonei alla compiuta identificazione del debito ed allo svolgimento della suddetta attività difensiva” (Cass.,
5425/97), elementi nel caso di specie inseriti nell'ordinanza-ingiunzione, e che il verbale ispettivo precedentemente notificato conteneva tutte le argomentazioni poste a base della stessa.
Con riferimento al merito, non si può prescindere da quanto risulta accertato dai verbalizzanti in
Con sede di primo accesso in data 30.4.2022 (sabato) alle h. 18.20 (doc. 4 ), quando vennero rinvenuti la lavoro presso l'agriturismo del ricorrente i 5 lavoratori , Persona_1 Persona_3 Per_2
, , intenti a svolgere rispettivamente le mansioni di cuoca,
[...] Persona_2 Persona_3
lavapiatti e gli ultimi tre di camerieri, tutti non regolarizzati. Sul punto il verbale fornisce piena prova fino a querela di falso.
In quella sede vennero assunte dai lavoratori le loro dichiarazioni, nelle quali tutti riferivano di espletamento di attività lavorativa nei fine settimana (sabato o domenica o in entrambi i giorni, anche il venerdì nell'agriturismo sulla base delle disposizioni del titolare , Per_4 Parte_1
alcuni da lungo tempo - e da luglio 2017, da gennaio 2021 Persona_5 Per_2 Per_2
-, ed altri solo in epoca recente, a fronte di pagamento di importi pattuiti a serata. Le dichiarazioni assunte in sede ispettiva sono tra loro concordati e coerenti;
si rileva che nella sua dichiarazione Per_2
ha riferito di parlare bene l'italiano, tanto da fungere da intermediario tra e i suoi
[...] Parte_1
connazionali, e nelle stesse sit risulta abbia svolto da “interprete” nell'assunzione delle dichiarazioni dai colleghi e mentre per quanto riguarda nel verbale di dà Parte_2 Per_4 Persona_3
atto che comprende la lingua italiana.
Per questo si reputano assolutamente non credibili le deposizioni testimoniali dei lavoratori oggetto dell'accesso ispettivo, che hanno sostanzialmente ritrattato le precedenti dichiarazioni – pur firmate – dichiarando alcuni di essi di avere prestato la propria attività lavorativa solo il 30.4.2022,
giorno dell'accesso ispettivo, ed altri ( e ) di avere prestato attività Persona_1 Per_2
lavorativa nell'agriturismo in più occasioni nel tempo ma senza regolarità e senza corrispettivo. Tutti
hanno smentito di avere dichiarato ai verbalizzanti quanto risulta invece dagli stessi riportato, tuttavia:
a) non è credibile che la scarsa comprensione delle domande e risposte abbia riguardato così
completamente tutte le posizioni, anche quelle di chi non aveva problemi con la lingua italiana;
b)
quanto verbalizzato fa piena prova fino a querela di falso dell'attività compita dai verbalizzanti, ivi comprese le dichiarazioni assunte.
Le deposizioni di e , sorella e cognato dell'opponente, non Controparte_4 Testimone_1
sono per contro in grado di smentire quanto accertato in sede ispettiva circa l'utilizzazione da parte del , presso l'agriturismo, di personale non regolarizzato nelle persone dei lavoratori Parte_1
evidenziati nel verbale, e quanto dagli stessi dichiarato circa la frequente presenza del Parte_1
durante le cene della domenica sera non è incompatibile con l'apertura dell'agriturismo in contemporanea, considerato che nel locale operavano comunque lavoratori a sufficienza per l'espletamento di tutte le attività necessarie, da cui la possibilità dell'opponente di assentarsi per consumare il pasto con i propri familiari, rimanendo comunque nello stesso contesto.
Devono quindi ritenersi accertare le condotte oggetto di sanzione attraverso l'ordinanza-
ingiunzione, riferite all'utilizzo di lavoratori subordinati in assenza di regolarizzazione ed in particolare di 3 lavoratori per oltre 60 giorni e di 2 lavoratori per periodo inferiore a 30 giorni.
Quanto alla specifica quantificazione della sanzione, si rileva che l'art. 3, co. 3 e 3 ter del DL
12/02 prevede per la fattispecie dall'impiego di lavoratori subordinati in assenza di regolarizzazione importo da € 6.000 ad € 36.000 per lavoratore caso in impiego eccedente i 60 giorni e da € 1.800 ad
€ 10.800 per lavoratore in caso di impiego contenuto entro i 30 giorni, sicché tenuto conto dell'assenza di collaborazione e della pluralità di lavoratori coinvolti, costituenti integralmente la forza lavoro rinvenuta in sede di accesso, risulta congrua la sanzione complessivamente irrogata
(riferita ad € 15.000,00 per lavoratore oltre i 60 giorni ed € 2.700,00 per lavoratore sotto il 30 giorni).
Alcuna prescrizione può operare per l'anno 2017, posto che si tratta di illeciti di carattere continuato e la loro cessazione è avvenuta nel 2022.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite sono poste in capo all'opponente stante la sua soccombenza, tenuto conto della previsione di cui all'art. 9, co. 2, D.Lgs. 149/2015, il quale prevede che “… in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.”
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Con Condanna l'opponente a rifondere all' le spese di lite, per importo quantificato in € 3.400,00, oltre
CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 30/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo