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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/08/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3593/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatore Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3593/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE DI MATTEO, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via del Macello n. 61, presso il difensore avv. GIUSEPPE DI MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
RICCARDO BULDRINI e ALESSANDRA CENTRONE PICONE procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Perugia, via del Bufalo n. 10 presso i difensori avv.ti RICCARDO
BULDRINI e ALESSANDRA CENTRONE PICONE
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, presentate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano l'accoglimento delle domande formulate nell'istanza congiunta per la conversione della separazione da contenziosa a consensuale del 13.6.2025, che di seguito integralmente si riportano: “che l'Ecc.mo Tribunale di Perugia Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna condizione.
Il Sig. rinuncia alla domanda di addebito nei termini di cui alla memoria di Controparte_1 costituzione, attesa la definizione di ogni questione patrimoniale a seguito della corresponsione da parte della Sig.ra della somma onnicomprensiva di € 9.000,00 Parte_1 (novemila/00), già integralmente versata in un'unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa del coniuge, senza tuttavia riconoscimento di ragioni e diritti di quest'ultimo. pagina 1 di 3 I coniugi dichiarano, altresì, che non è ripresa la convivenza e che sin dall'introduzione del giudizio di separazione personale fino ad oggi entrambi hanno collocato la propria residenza ed il proprio domicilio presso due distinti indirizzi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.9.2023, conveniva in giudizio il coniuge ed Parte_1 esponeva: di avere contratto con lui matrimonio concordatario il 4.7.2021 e che dall'unione non erano nati figli;
che la convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali;
che lei e il marito avevano vissuto da separati in casa dal marzo 2022 al novembre 2022, quando il marito aveva lasciato l'abitazione coniugale;
che nell'agosto 2022 aveva iniziato a frequentare un altro uomo, con cui aveva concepito una bambina;
di lavorare presso la Croce Rossa Italiana per uno stipendio mensile di circa € 1.200,00; che il marito lavorava come vigile del fuoco, percependo uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili.
La ricorrente aveva quindi concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale e, all'esito del passaggio in giudicato di tale pronuncia, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nessuna condizione accessoria.
, costituendosi tempestivamente in giudizio, aderiva alle domande di separazione e di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dalla moglie, ma contestava la ricostruzione dei fatti da lei compiuta in ricorso e in particolare negava fosse mai intervenuta una separazione di fatto a marzo del 2022. Proponeva quindi domanda di addebito della separazione alla moglie, deducendo che ella aveva violato il dovere di fedeltà coniugale intraprendendo con il sig. in costanza Parte_2 di matrimonio, una relazione che aveva portato alla nascita di una figlia.
Alla prima udienza del 24.1.2024, i difensori chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi;
il giudice delegato, preso atto che non erano stati richiesti provvedimenti provvisori, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 870/2024 pubbl. il 04/06/2024, il Tribunale di Perugia pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con le note scritte sostitutive dell'udienza del 18.6.2025, ex art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano l'intervenuta rinuncia del sig. alla domanda di addebito a seguito di una transazione CP_1 intervenuta tra le parti su questioni economiche non oggetto del presente giudizio;
il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
La presente sentenza, che segue a quella non definitiva di separazione personale, ha ad oggetto esclusivamente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al riguardo deve darsi atto dell'intervenuta rinuncia del resistente alla pronuncia di addebito della separazione da lui richiesta e dell'accettazione da parte della sig.ra che ha sottoscritto Parte_1 l'istanza per adesione.
Sulla ritualità della predetta rinuncia si osserva peraltro che, trattandosi di una rinuncia all'azione e non pagina 2 di 3 di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., la stessa non necessita dell'accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass. n. 18255/2004). Ne consegue doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di addebito proposta dal resistente, risultando per altro del tutto irrilevanti nella presente sede le ragioni di tale rinuncia.
Resta dunque da decidere solamente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti. La domanda va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Con sentenza n. 870/2024 pubbl. il 04/06/2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi, e dalla udienza di prima comparizione, tenuta in data 24.1.24, ove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, lo stato di separazione si è protratto senza interruzioni. Ne deriva la procedibilità della domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini posti dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
In assenza di domande accessorie (e considerato che non vi sono figli) non devono assumersi altri provvedimenti.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corciano il 4.7.2021 tra nata ad [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corciano al n. 2, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 3.7.2025.
La Presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatore Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3593/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE DI MATTEO, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via del Macello n. 61, presso il difensore avv. GIUSEPPE DI MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
RICCARDO BULDRINI e ALESSANDRA CENTRONE PICONE procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Perugia, via del Bufalo n. 10 presso i difensori avv.ti RICCARDO
BULDRINI e ALESSANDRA CENTRONE PICONE
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, presentate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano l'accoglimento delle domande formulate nell'istanza congiunta per la conversione della separazione da contenziosa a consensuale del 13.6.2025, che di seguito integralmente si riportano: “che l'Ecc.mo Tribunale di Perugia Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna condizione.
Il Sig. rinuncia alla domanda di addebito nei termini di cui alla memoria di Controparte_1 costituzione, attesa la definizione di ogni questione patrimoniale a seguito della corresponsione da parte della Sig.ra della somma onnicomprensiva di € 9.000,00 Parte_1 (novemila/00), già integralmente versata in un'unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa del coniuge, senza tuttavia riconoscimento di ragioni e diritti di quest'ultimo. pagina 1 di 3 I coniugi dichiarano, altresì, che non è ripresa la convivenza e che sin dall'introduzione del giudizio di separazione personale fino ad oggi entrambi hanno collocato la propria residenza ed il proprio domicilio presso due distinti indirizzi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.9.2023, conveniva in giudizio il coniuge ed Parte_1 esponeva: di avere contratto con lui matrimonio concordatario il 4.7.2021 e che dall'unione non erano nati figli;
che la convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali;
che lei e il marito avevano vissuto da separati in casa dal marzo 2022 al novembre 2022, quando il marito aveva lasciato l'abitazione coniugale;
che nell'agosto 2022 aveva iniziato a frequentare un altro uomo, con cui aveva concepito una bambina;
di lavorare presso la Croce Rossa Italiana per uno stipendio mensile di circa € 1.200,00; che il marito lavorava come vigile del fuoco, percependo uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili.
La ricorrente aveva quindi concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale e, all'esito del passaggio in giudicato di tale pronuncia, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nessuna condizione accessoria.
, costituendosi tempestivamente in giudizio, aderiva alle domande di separazione e di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dalla moglie, ma contestava la ricostruzione dei fatti da lei compiuta in ricorso e in particolare negava fosse mai intervenuta una separazione di fatto a marzo del 2022. Proponeva quindi domanda di addebito della separazione alla moglie, deducendo che ella aveva violato il dovere di fedeltà coniugale intraprendendo con il sig. in costanza Parte_2 di matrimonio, una relazione che aveva portato alla nascita di una figlia.
Alla prima udienza del 24.1.2024, i difensori chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi;
il giudice delegato, preso atto che non erano stati richiesti provvedimenti provvisori, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 870/2024 pubbl. il 04/06/2024, il Tribunale di Perugia pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con le note scritte sostitutive dell'udienza del 18.6.2025, ex art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano l'intervenuta rinuncia del sig. alla domanda di addebito a seguito di una transazione CP_1 intervenuta tra le parti su questioni economiche non oggetto del presente giudizio;
il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
La presente sentenza, che segue a quella non definitiva di separazione personale, ha ad oggetto esclusivamente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al riguardo deve darsi atto dell'intervenuta rinuncia del resistente alla pronuncia di addebito della separazione da lui richiesta e dell'accettazione da parte della sig.ra che ha sottoscritto Parte_1 l'istanza per adesione.
Sulla ritualità della predetta rinuncia si osserva peraltro che, trattandosi di una rinuncia all'azione e non pagina 2 di 3 di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., la stessa non necessita dell'accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass. n. 18255/2004). Ne consegue doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di addebito proposta dal resistente, risultando per altro del tutto irrilevanti nella presente sede le ragioni di tale rinuncia.
Resta dunque da decidere solamente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti. La domanda va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Con sentenza n. 870/2024 pubbl. il 04/06/2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi, e dalla udienza di prima comparizione, tenuta in data 24.1.24, ove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, lo stato di separazione si è protratto senza interruzioni. Ne deriva la procedibilità della domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini posti dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
In assenza di domande accessorie (e considerato che non vi sono figli) non devono assumersi altri provvedimenti.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corciano il 4.7.2021 tra nata ad [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corciano al n. 2, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 3.7.2025.
La Presidente relatrice
Gaia Muscato
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