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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/10/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1408/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Maria Marta Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 21.6.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1993, con il patrocinio dell'avv. LUCARELLI STEFANO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Piazza Giovine Italia n. 4, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 25.10.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 8 “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Per_
- disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocazione presso la residenza materna;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Giustizia non lo ritenga opportuno, Per_ disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre, disponendo che la madre possa assumere in via esclusiva le decisioni importanti e urgenti;
Per_
- disporre a carico del Sig. un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
pari ad € 400,00- mensili, al netto di rivalutazioni e di indicizzazioni Istat, o nella diversa misura ritenuta equa dall'adita Giustizia, anche all'esito dell'eventuale istruttoria, oltre a spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, comunque secondo i parametri delle linee guida adottati dal Tribunale di Varese.
- I genitori non dovranno scambiarsi reciproco consenso al rilascio e/o alla consegna e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti e alla carta d'identità, compreso
l'espatrio all'estero.
In ogni caso, condannare il resistente al pagamento delle competenze del giudizio oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% oltre IVA e CPA.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha adito il Tribunale chiedendo di regolamentare l'esercizio della Parte_2 responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse del figlio minore
[...]
nato a [...] il [...]. Ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del figlio Per_2 minore a sé con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, o in subordine l'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 400,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, di disporre che i genitori non siano tenuti a pagina 2 di 8 scambiarsi reciproco consenso al rilascio e/o alla consegna e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti e alla carta di identità, compreso l'espatrio all'estero.
Ha dedotto che la relazione intrattenuta con si è conclusa a causa di Controparte_1
sopravvenute incompatibilità caratteriali date dalla ludopatia del resistente e dalle conseguenti difficoltà economiche della famiglia tanto che, nel gennaio 2023, aveva deciso di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori a Castiglione Olona;
il sig. pur mantenendo la CP_1
residenza formale a Castiglione Olona in via Verdi n. 13 abitava più l'immobile e si era reso irreperibile, palesando disinteresse per la relazione con il figlio e per le esigenze morali e materiali di quest'ultimo, che sta crescendo senza le cure paterne e completamente a carico della madre a livello economico;
l'irreperibilità del padre, oltre a costituire ostacolo per la richiesta di sussidi statali, impediva la partecipazione del minore alle attività, quali le uscite scolastiche, per le quali è necessario il consenso paterno.
Disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti di (dal primo Controparte_1 tentativo di notifica presso l'abitazione di quest'ultimo in Castiglione Olona è risultato sconosciuto l'indirizzo del resistente e risulta in atti la pendenza del procedimento di cancellazione dall'anagrafe per presunta irreperibilità), la notificazione del ricorso è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 12.12.2024, tuttavia il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 26.3.2025 è comparsa la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore, quindi il giudice relatore, con ordinanza dell'11.4.2025, dichiarava la contumacia di e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis. 22 Controparte_1
c.p.c.:
“In via provvisoria e urgente:
- Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre del figlio minore nato a [...]
Varese il 27.11.2020, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per il figlio;
- La ripresa delle frequentazioni del figlio minore con il padre, subordinata alla effettiva volontà Per_ di quest'ultimo di ripristinare un rapporto stabile e duraturo con , potrà avvenire secondo un criterio di gradualità previo accordo direttamente assunto tra i genitori, inizialmente alla
pagina 3 di 8 presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, se necessario con il coinvolgimento dei
Servizi sociali territorialmente competenti;
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 250,00 mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
- L'assegno unico universale potrà essere percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario e affidatario del minore;
3) In via istruttoria:
- Richiede d'ufficio ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate (Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva di ( ), NATO A VARESE IL Controparte_1 C.F._2
12.12.1995, con riferimento all'ultimo triennio, invitando detti Enti a fornire le predette informazioni in forma scritta entro dieci giorni dalla fissanda udienza.”
In data 7.5.2025 e 12.5.2025 veniva versata in atti la documentazione pervenuta dagli Enti richiesti e, in particolare, la certificazione della situazione reddituale del convenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate e l'estratto conto previdenziale Inps.
All'udienza del 16.9.2025 la parte ricorrente si riportava ai propri atti e alle conclusioni rassegnate in sede di ricorso, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
Dalle allegazioni della parte ricorrente, nonché dalle risultanze processuali, è emerso che la figura materna rappresenta il principale punto di riferimento affettivo ed educativo per il figlio minore del quale si è sempre presa cura con costanza, anche dal punto di vista materiale, potendo Per_1
contare, sia sul piano economico che nella gestione del minore, sul supporto dei genitori con cui vive insieme al figlio.
pagina 4 di 8 frequenta la scuola materna, come riferito dalla madre ha un problema di linguaggio per il Per_1
quale ha seguito un percorso psicologico e di neuropsichiatria, nonché di psicomotricità; su consiglio delle maestre, dovrà iniziare un percorso di logopedia e, per tale motivo, si trova in lista di attesa presso la Nostra Famiglia di Vedano. Dai test a cui è stato sottoposto è emerso che è un bambino sereno, vivace e non ha alcun trauma.
Per quanto attiene al padre, secondo le deduzioni della ricorrente, lo stesso si sarebbe disinteressato al figlio minore, sia dal punto di vista morale che da quello economico. CP_1 risulta irreperibile e, come riferito dalla ricorrente all'udienza del 26.3.2025, la stessa
[...]
non ha sue notizie da circa due anni, essendosi allontanato in seguito alla chiusura della loro relazione e avendo interrotto i rapporti anche con il figlio (“È due anni che non ho notizie di Per_1
si è disinteressato sia di me sia di mio figlio. La rottura della nostra relazione è Controparte_1
dovuta ad un contrasto tra di noi a causa della sua problematica di ludopatia. Da allora è
Per_ sparito. non vede il papà da due anni. A gennaio 2023 io sono andata via di casa, per un
Per_ periodo si è fatto sentire e vedere poi da giugno non lo ha più visto. adesso sta bene e non mi chiede neanche del papà, del resto lui non vuole alcun rapporto con suo figlio. […] “Non ho idea di cosa faccia adesso il padre. Ha lavorato per nove anni al come responsabile, poi Pt_3
è subentrata la ludopatia e i soldi non bastavano mai. Penso e spero che in questo momento lavori. Non credo sia più a Varese, forse si è trasferito al sud ma non so dove perché ha bloccato ogni contatto e neanche gli amici in comune sanno nulla”).
In tale contesto, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, considerato che non sono emersi elementi tali da far dubitare della idoneità genitoriale della figura materna, tenuto conto dell'assenza, alo stato, del padre, ritiene il Collegio di confermare l'affidamento super esclusivo di alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con Per_1
facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per il figlio minore.
Quanto alle frequentazioni del minore con il padre, si ritiene che, nel caso in cui quest'ultimo manifesti una seria volontà di ripristinare un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente con le esigenze anche di carattere psico emotivo della bambino, gli incontri potranno avvenire secondo un criterio di gradualità, previo accordo direttamente assunto tra i pagina 5 di 8 genitori, inizialmente alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, se necessario con il coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti.
2. Il mantenimento del figlio minore
Per quanto riguarda le questioni afferenti il mantenimento del figlio minore giova osservare Per_1
che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile. ha dedotto di lavorare part-time presso la Lindt di Induno Olona Parte_1 percependo uno stipendio di circa euro 1.200,00, di percepire l'AUU nell'importo di euro 200,00, di vivere insieme a presso i genitori da cui riceve supporto sia a livello economico che di Per_1
gestione del figlio (cfr. verbale di udienza del 26.3.2025 e documentazione reddituale in atti).
Quanto a dalla documentazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate depositata Controparte_1
in atti in data 7.5.2025 risulta un reddito lordo di euro 27.190,72 nel 2022, nonché un reddito complessivo lordo di euro 4.773,51 nel 2023 e di euro 16.417,16 nel 2024. Dall'estratto conto previdenziale Inps risulta che questi ha lavorato stabilmente alle dipendenze di Bennet S.p.a. fino all'ottobre 2022 e che, da allora, ha svolto numerosi impieghi privi tuttavia di stabilità. Dalla comunicazione Inps del maggio 2025 risulta essere dipendente part-time a tempo determinato fino al 30 settembre 2025 presso la società Meridiana Servizi S.p.a.
In tale contesto, tenuto conto della tenera età del figlio minore e delle esigenze Per_1
fisiologicamente correlate alla sua età, considerata la situazione economico reddituale delle parti e, in particolare, la situazione reddituale del genitore obbligato, il quale pur occupato risulta privo di una stabile occupazione a tempo pieno e indeterminato, come risultante dalla documentazione acquisita ex art. 213 c.p.c., il Collegio stima congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 250,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque)
pagina 6 di 8 di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge con decorrenza dall'ordinanza dell'11.4.2025 (prima rivalutazione maggio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore.
3. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso in relazione alle domande proposte da parte ricorrente, tenuto conto della mancata costituzione del resistente, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla Persona_2 madre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per il figlio minore (ivi da intendersi compresa la richiesta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore);
2. Dispone che la ripresa delle frequentazioni del figlio minore con il padre, subordinata alla effettiva volontà di quest'ultimo di ripristinare un rapporto stabile e continuativo con e Per_1
compatibilmente con le esigenze anche di carattere psico emotivo del bambino, potrà avvenire secondo un criterio di gradualità, previo accordo direttamente assunto tra i genitori, inizialmente alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, se necessario con il coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti;
3. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 250,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge con decorrenza dall'ordinanza dell'11.4.2025 (prima rivalutazione maggio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore da determinarsi pagina 7 di 8 come da Linee guida in uso avanti al Tribunale;
l'assegno unico universale spettante per il figlio sarà integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario e affidatario del minore;
4. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Maria Marta Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 21.6.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1993, con il patrocinio dell'avv. LUCARELLI STEFANO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Piazza Giovine Italia n. 4, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 25.10.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 8 “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Per_
- disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocazione presso la residenza materna;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Giustizia non lo ritenga opportuno, Per_ disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre, disponendo che la madre possa assumere in via esclusiva le decisioni importanti e urgenti;
Per_
- disporre a carico del Sig. un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
pari ad € 400,00- mensili, al netto di rivalutazioni e di indicizzazioni Istat, o nella diversa misura ritenuta equa dall'adita Giustizia, anche all'esito dell'eventuale istruttoria, oltre a spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, comunque secondo i parametri delle linee guida adottati dal Tribunale di Varese.
- I genitori non dovranno scambiarsi reciproco consenso al rilascio e/o alla consegna e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti e alla carta d'identità, compreso
l'espatrio all'estero.
In ogni caso, condannare il resistente al pagamento delle competenze del giudizio oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% oltre IVA e CPA.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha adito il Tribunale chiedendo di regolamentare l'esercizio della Parte_2 responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse del figlio minore
[...]
nato a [...] il [...]. Ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del figlio Per_2 minore a sé con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, o in subordine l'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 400,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, di disporre che i genitori non siano tenuti a pagina 2 di 8 scambiarsi reciproco consenso al rilascio e/o alla consegna e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti e alla carta di identità, compreso l'espatrio all'estero.
Ha dedotto che la relazione intrattenuta con si è conclusa a causa di Controparte_1
sopravvenute incompatibilità caratteriali date dalla ludopatia del resistente e dalle conseguenti difficoltà economiche della famiglia tanto che, nel gennaio 2023, aveva deciso di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori a Castiglione Olona;
il sig. pur mantenendo la CP_1
residenza formale a Castiglione Olona in via Verdi n. 13 abitava più l'immobile e si era reso irreperibile, palesando disinteresse per la relazione con il figlio e per le esigenze morali e materiali di quest'ultimo, che sta crescendo senza le cure paterne e completamente a carico della madre a livello economico;
l'irreperibilità del padre, oltre a costituire ostacolo per la richiesta di sussidi statali, impediva la partecipazione del minore alle attività, quali le uscite scolastiche, per le quali è necessario il consenso paterno.
Disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti di (dal primo Controparte_1 tentativo di notifica presso l'abitazione di quest'ultimo in Castiglione Olona è risultato sconosciuto l'indirizzo del resistente e risulta in atti la pendenza del procedimento di cancellazione dall'anagrafe per presunta irreperibilità), la notificazione del ricorso è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 12.12.2024, tuttavia il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 26.3.2025 è comparsa la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore, quindi il giudice relatore, con ordinanza dell'11.4.2025, dichiarava la contumacia di e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis. 22 Controparte_1
c.p.c.:
“In via provvisoria e urgente:
- Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre del figlio minore nato a [...]
Varese il 27.11.2020, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per il figlio;
- La ripresa delle frequentazioni del figlio minore con il padre, subordinata alla effettiva volontà Per_ di quest'ultimo di ripristinare un rapporto stabile e duraturo con , potrà avvenire secondo un criterio di gradualità previo accordo direttamente assunto tra i genitori, inizialmente alla
pagina 3 di 8 presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, se necessario con il coinvolgimento dei
Servizi sociali territorialmente competenti;
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 250,00 mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
- L'assegno unico universale potrà essere percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario e affidatario del minore;
3) In via istruttoria:
- Richiede d'ufficio ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate (Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva di ( ), NATO A VARESE IL Controparte_1 C.F._2
12.12.1995, con riferimento all'ultimo triennio, invitando detti Enti a fornire le predette informazioni in forma scritta entro dieci giorni dalla fissanda udienza.”
In data 7.5.2025 e 12.5.2025 veniva versata in atti la documentazione pervenuta dagli Enti richiesti e, in particolare, la certificazione della situazione reddituale del convenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate e l'estratto conto previdenziale Inps.
All'udienza del 16.9.2025 la parte ricorrente si riportava ai propri atti e alle conclusioni rassegnate in sede di ricorso, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
Dalle allegazioni della parte ricorrente, nonché dalle risultanze processuali, è emerso che la figura materna rappresenta il principale punto di riferimento affettivo ed educativo per il figlio minore del quale si è sempre presa cura con costanza, anche dal punto di vista materiale, potendo Per_1
contare, sia sul piano economico che nella gestione del minore, sul supporto dei genitori con cui vive insieme al figlio.
pagina 4 di 8 frequenta la scuola materna, come riferito dalla madre ha un problema di linguaggio per il Per_1
quale ha seguito un percorso psicologico e di neuropsichiatria, nonché di psicomotricità; su consiglio delle maestre, dovrà iniziare un percorso di logopedia e, per tale motivo, si trova in lista di attesa presso la Nostra Famiglia di Vedano. Dai test a cui è stato sottoposto è emerso che è un bambino sereno, vivace e non ha alcun trauma.
Per quanto attiene al padre, secondo le deduzioni della ricorrente, lo stesso si sarebbe disinteressato al figlio minore, sia dal punto di vista morale che da quello economico. CP_1 risulta irreperibile e, come riferito dalla ricorrente all'udienza del 26.3.2025, la stessa
[...]
non ha sue notizie da circa due anni, essendosi allontanato in seguito alla chiusura della loro relazione e avendo interrotto i rapporti anche con il figlio (“È due anni che non ho notizie di Per_1
si è disinteressato sia di me sia di mio figlio. La rottura della nostra relazione è Controparte_1
dovuta ad un contrasto tra di noi a causa della sua problematica di ludopatia. Da allora è
Per_ sparito. non vede il papà da due anni. A gennaio 2023 io sono andata via di casa, per un
Per_ periodo si è fatto sentire e vedere poi da giugno non lo ha più visto. adesso sta bene e non mi chiede neanche del papà, del resto lui non vuole alcun rapporto con suo figlio. […] “Non ho idea di cosa faccia adesso il padre. Ha lavorato per nove anni al come responsabile, poi Pt_3
è subentrata la ludopatia e i soldi non bastavano mai. Penso e spero che in questo momento lavori. Non credo sia più a Varese, forse si è trasferito al sud ma non so dove perché ha bloccato ogni contatto e neanche gli amici in comune sanno nulla”).
In tale contesto, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, considerato che non sono emersi elementi tali da far dubitare della idoneità genitoriale della figura materna, tenuto conto dell'assenza, alo stato, del padre, ritiene il Collegio di confermare l'affidamento super esclusivo di alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con Per_1
facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per il figlio minore.
Quanto alle frequentazioni del minore con il padre, si ritiene che, nel caso in cui quest'ultimo manifesti una seria volontà di ripristinare un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente con le esigenze anche di carattere psico emotivo della bambino, gli incontri potranno avvenire secondo un criterio di gradualità, previo accordo direttamente assunto tra i pagina 5 di 8 genitori, inizialmente alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, se necessario con il coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti.
2. Il mantenimento del figlio minore
Per quanto riguarda le questioni afferenti il mantenimento del figlio minore giova osservare Per_1
che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile. ha dedotto di lavorare part-time presso la Lindt di Induno Olona Parte_1 percependo uno stipendio di circa euro 1.200,00, di percepire l'AUU nell'importo di euro 200,00, di vivere insieme a presso i genitori da cui riceve supporto sia a livello economico che di Per_1
gestione del figlio (cfr. verbale di udienza del 26.3.2025 e documentazione reddituale in atti).
Quanto a dalla documentazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate depositata Controparte_1
in atti in data 7.5.2025 risulta un reddito lordo di euro 27.190,72 nel 2022, nonché un reddito complessivo lordo di euro 4.773,51 nel 2023 e di euro 16.417,16 nel 2024. Dall'estratto conto previdenziale Inps risulta che questi ha lavorato stabilmente alle dipendenze di Bennet S.p.a. fino all'ottobre 2022 e che, da allora, ha svolto numerosi impieghi privi tuttavia di stabilità. Dalla comunicazione Inps del maggio 2025 risulta essere dipendente part-time a tempo determinato fino al 30 settembre 2025 presso la società Meridiana Servizi S.p.a.
In tale contesto, tenuto conto della tenera età del figlio minore e delle esigenze Per_1
fisiologicamente correlate alla sua età, considerata la situazione economico reddituale delle parti e, in particolare, la situazione reddituale del genitore obbligato, il quale pur occupato risulta privo di una stabile occupazione a tempo pieno e indeterminato, come risultante dalla documentazione acquisita ex art. 213 c.p.c., il Collegio stima congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 250,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque)
pagina 6 di 8 di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge con decorrenza dall'ordinanza dell'11.4.2025 (prima rivalutazione maggio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore.
3. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso in relazione alle domande proposte da parte ricorrente, tenuto conto della mancata costituzione del resistente, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla Persona_2 madre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per il figlio minore (ivi da intendersi compresa la richiesta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore);
2. Dispone che la ripresa delle frequentazioni del figlio minore con il padre, subordinata alla effettiva volontà di quest'ultimo di ripristinare un rapporto stabile e continuativo con e Per_1
compatibilmente con le esigenze anche di carattere psico emotivo del bambino, potrà avvenire secondo un criterio di gradualità, previo accordo direttamente assunto tra i genitori, inizialmente alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, se necessario con il coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti;
3. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 250,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge con decorrenza dall'ordinanza dell'11.4.2025 (prima rivalutazione maggio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore da determinarsi pagina 7 di 8 come da Linee guida in uso avanti al Tribunale;
l'assegno unico universale spettante per il figlio sarà integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario e affidatario del minore;
4. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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