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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/12/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa RI GA, sono comparsi:
per 'avv. ANDREA OG Parte_1
per il dott. Controparte_1 Controparte_2 nessuno compare.
L'avv. Logli rappresenta che ad oggi gli importi non sono stati accreditati neppure per le annualità
2024/2025 e 2025/2026. Insiste pertanto per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
RI GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. RI GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 217/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
OG ed elettivamente domiciliata a Prato, viale della Repubblica 244, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. ed elettivamente Controparte_2
domiciliato a Prato, Via Valentini 7, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
attualmente docente a tempo determinato, ha adito il Tribunale di Prato per Parte_1
accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L. 107
del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per il servizio precario prestato per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e
2025/2026.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Si è costituito il , eccependo, nel merito, la correttezza del proprio operato, conforme CP_1
alla disciplina vigente in materia e la maturata prescrizione del diritto di credito avanzato per l'a.s. 2019/2020.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata, da ultimo, all'udienza del 2 dicembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).
Deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Pag. 3 di 7 Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 CP_1
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi
della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie
di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli
insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della
permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova
Pag. 4 di 7 specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc. 1- 5) consentono di concludere che la docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Ne consegue l'accoglimento della domanda con riferimento agli a.s. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Infatti, rispetto all'a.s. 2019/2020, in assenza di atti interruttivi validi, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
A tale conclusione si perviene sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 27/10/2023, n. 29961), secondo la quale: “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma
Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab
origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003,
Consorzio Fiammiferi, punto 49). 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento
decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Pertanto, al pari che per i docenti di ruolo, il dies a quo deve individuarsi nel 1° settembre.
Invero, il D.P.C.M. 28/11/2016 prevede che “
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al
30 ottobre di ciascun anno” e l'art. 2935 c.c. , come noto, fa decorrere la prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, espressione da decodificare in termini di possibilità legale “non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare
venga a trovarsi” (così, tra le tante, Cass. Sez. 2, 21/06/1999, n. 6209).
Pag. 5 di 7 Quanto precede consente di escludere, contrariamente a quanto voluto dalla ricorrente, che l'impossibilità di inserire i dati nel sistema informatico possa essere considerata circostanza rilevante al fine di individuare in un diverso momento il termine di decorrenza della prescrizione, con l'ulteriore specificazione che il lasso temporale di due mesi previsto per richiedere il beneficio non incide sull'individuazione del momento iniziale “assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus” (così, Corte di Appello di Milano, 19/09/2024,
n. 720/2024).
Per quanto riguarda l'a.s. 2025/2026 deve invece escludersi l'interesse ad agire della ricorrente dal momento che, con D.L. 127/2025, convertito in L. 164/2025, è stato modificato l'art. 1, co.
121, L. 107 cit. prevedendo, per quanto qui interessa, l'estensione del beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (come la ricorrente).
Inoltre, a differenza che per il passato, la carta elettronica avrà un importo variabile (fino a 500 euro annui) e i criteri e le modalità di assegnazione (oltre che il suo importo) saranno stabiliti
“con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno”.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di mancanza di attualità dell'interesse.
In conclusione, il deve essere condannato a mettere a disposizione della ricorrente la CP_1
carta docente per gli anni di cui al ricorso (cinque in tutto) dell'importo nominale di euro
500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve infatti escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma,
che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr.
Cass., n. 29961/2023 cit).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo;
i restanti due terzi devono invece essere posti a carico del resistente, CP_1
applicato il criterio della soccombenza.
Pag. 6 di 7 Gli importi sono liquidati applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale (che giustifica la quantificazione degli importi della fase istruttoria nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) CP_1
per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento dei due terzi delle spese di lite (che liquida CP_1
in complessivi 2.343 euro), pari a 1.562 euro, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., oltre contributo unificato se dovuto;
compensa il restante terzo (pari a 781 euro) tra le parti.
Prato, 2 dicembre 2025
Il Giudice
RI GA
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa RI GA, sono comparsi:
per 'avv. ANDREA OG Parte_1
per il dott. Controparte_1 Controparte_2 nessuno compare.
L'avv. Logli rappresenta che ad oggi gli importi non sono stati accreditati neppure per le annualità
2024/2025 e 2025/2026. Insiste pertanto per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
RI GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. RI GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 217/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
OG ed elettivamente domiciliata a Prato, viale della Repubblica 244, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. ed elettivamente Controparte_2
domiciliato a Prato, Via Valentini 7, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
attualmente docente a tempo determinato, ha adito il Tribunale di Prato per Parte_1
accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L. 107
del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per il servizio precario prestato per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e
2025/2026.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Si è costituito il , eccependo, nel merito, la correttezza del proprio operato, conforme CP_1
alla disciplina vigente in materia e la maturata prescrizione del diritto di credito avanzato per l'a.s. 2019/2020.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata, da ultimo, all'udienza del 2 dicembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).
Deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Pag. 3 di 7 Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 CP_1
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi
della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie
di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli
insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della
permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova
Pag. 4 di 7 specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc. 1- 5) consentono di concludere che la docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Ne consegue l'accoglimento della domanda con riferimento agli a.s. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Infatti, rispetto all'a.s. 2019/2020, in assenza di atti interruttivi validi, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
A tale conclusione si perviene sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 27/10/2023, n. 29961), secondo la quale: “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma
Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab
origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003,
Consorzio Fiammiferi, punto 49). 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento
decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Pertanto, al pari che per i docenti di ruolo, il dies a quo deve individuarsi nel 1° settembre.
Invero, il D.P.C.M. 28/11/2016 prevede che “
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al
30 ottobre di ciascun anno” e l'art. 2935 c.c. , come noto, fa decorrere la prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, espressione da decodificare in termini di possibilità legale “non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare
venga a trovarsi” (così, tra le tante, Cass. Sez. 2, 21/06/1999, n. 6209).
Pag. 5 di 7 Quanto precede consente di escludere, contrariamente a quanto voluto dalla ricorrente, che l'impossibilità di inserire i dati nel sistema informatico possa essere considerata circostanza rilevante al fine di individuare in un diverso momento il termine di decorrenza della prescrizione, con l'ulteriore specificazione che il lasso temporale di due mesi previsto per richiedere il beneficio non incide sull'individuazione del momento iniziale “assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus” (così, Corte di Appello di Milano, 19/09/2024,
n. 720/2024).
Per quanto riguarda l'a.s. 2025/2026 deve invece escludersi l'interesse ad agire della ricorrente dal momento che, con D.L. 127/2025, convertito in L. 164/2025, è stato modificato l'art. 1, co.
121, L. 107 cit. prevedendo, per quanto qui interessa, l'estensione del beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (come la ricorrente).
Inoltre, a differenza che per il passato, la carta elettronica avrà un importo variabile (fino a 500 euro annui) e i criteri e le modalità di assegnazione (oltre che il suo importo) saranno stabiliti
“con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno”.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di mancanza di attualità dell'interesse.
In conclusione, il deve essere condannato a mettere a disposizione della ricorrente la CP_1
carta docente per gli anni di cui al ricorso (cinque in tutto) dell'importo nominale di euro
500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve infatti escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma,
che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr.
Cass., n. 29961/2023 cit).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo;
i restanti due terzi devono invece essere posti a carico del resistente, CP_1
applicato il criterio della soccombenza.
Pag. 6 di 7 Gli importi sono liquidati applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale (che giustifica la quantificazione degli importi della fase istruttoria nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) CP_1
per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento dei due terzi delle spese di lite (che liquida CP_1
in complessivi 2.343 euro), pari a 1.562 euro, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., oltre contributo unificato se dovuto;
compensa il restante terzo (pari a 781 euro) tra le parti.
Prato, 2 dicembre 2025
Il Giudice
RI GA
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