TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 957/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EVARISTI Parte_1 C.F._1 RL, con elezione di domicilio in VIA RICASOLI N° 32 50122 FIRENZE, presso il difensore avv. EVARISTI RL PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.03.2024, ha esposto: Parte_1
1) di essere stato iscritto al registro ditte della Camera di Commercio di Firenze, come impresa individuale, dal 23.12.1985 (con inizio attività dal 28.11.1985) al 2.09.1989 (data denuncia di cessazione: 5.09.1989), per lo svolgimento di attività di pulimentatura metalli (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
2) di avere presentato, in data 30.04.1993, ad domanda di iscrizione per l'assicurazione CP_1 obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per gli artigiani e gli esercenti le attività commerciali, ovvero domanda di regolarizzazione contributiva, ai sensi dell'art. 4 D.L. 6/1993, presentata al competente sportello polifunzionale, per il periodo 1.11.1985-2.09.1989, versando, in occasione del predetto condono, complessivi euro 9.894,13, a titolo di contribuzione previdenziale, in tre rate
(bollettini del 29.04.1993, 30.07.1993, 30.11.1993); v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte;
1 3) che, nonostante i solleciti volti ad ottenere l'aggiornamento del suo conto assicurativo per i periodi di contribuzione relativi al lavoro autonomo artigiano, dall'1.11.1985 al 2.09.1989, - solleciti respinti negli anni 2016, 2018 e 2020 -, non provvedeva alla sua iscrizione nella ST CP_1 previdenziale degli TI, in quanto lo stesso non risultava iscritto all'Albo TI, con conseguente mancato accredito di quanto da lui versato a copertura del periodo contributivo richiesto con il condono de quo (v. doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte);
4) di avere presentato, in data 7.06.2023, ad , a fronte del mancato riconoscimento del CP_1 suddetto periodo ai fini previdenziali, istanza di restituzione delle somme versate a titolo contributivo alla ST TI, a seguito dell'adesione al condono de quo (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte), istanza respinta da a cagione della eccepita prescrizione decennale (v. doc. n. 8 del fascicolo di CP_1 parte).
Pertanto, deducendo, in via principale, il diritto alla ricostruzione della sua posizione contributiva, includendovi anche i versamenti contributivi effettuati per il periodo 1.11.1985-2.09.1989, in cui svolgeva attività di artigiano, e, in subordine, il diritto alla restituzione di euro 9.894,13, indebitamente versati a titolo di contributi nella ST TI, in relazione al periodo 1.11.1985-2.09.1989, decorrendo il termine di prescrizione decennale dal luglio 2014, ovvero da quando, domandato l'estratto contributivo, ha avuto conoscenza del mancato riconoscimento del periodo in questione ai fini contributivi, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera contributiva presso l' includendovi anche i versamenti CP_1 effettuati nel periodo 1985/1989 effettuati per il periodo in cui ha svolto attività di artigiano;
2)
Condannare pertanto l' alla ricostituzione della carriera contributiva del ricorrente secondo il CP_1 precedente punto 1); 3) In subordine e in denegata ipotesi condannare l' alla restituzione al CP_1 ricorrente dei versamenti effettati per il periodo 1985/1989, ammontanti ad euro 9.894,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle decorrenze di legge, fino al dì del soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, CP_1 atteso che: a) nonostante la presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva e il versamento delle relative somme, il ricorrente non veniva iscritto alla ST previdenziale degli
TI, mancando la comunicazione/iscrizione all'Albo TI, competente per la verifica della sussistenza dei requisiti artigiani, con conseguente mancato accredito sulla sua posizione contributiva di quanto versato a copertura del periodo contributivo richiesto con il condono;
b) la domanda di restituzione delle somme versate in adesione al condono non poteva trovare accoglimento in virtù della eccepita prescrizione decennale, decorrente dai singoli versamenti, sulla scorta della circolare n. CP_1
2 75/2021.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di doppi termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., sino al
28.10.2025 (come da ordinanza del 28.02.2025).
I procuratori delle parti hanno depositato le note di trattazione scritta rispettivamente in data
22.09.2025, 23.09.2025 e 28.10.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nel caso di specie, ha dedotto, in memoria di costituzione, di non avere iscritto il ricorrente nella CP_1 gestione previdenziale artigiana - nonostante la presentazione, in data 30.04.1993, della domanda di regolarizzazione contributiva ex art. 4 D.L. 6/1993, per il periodo 1.11.1985-2.09.1989, e il pagamento dell'importo indicato nel condono, suddiviso in tre rate - in difetto della comunicazione/iscrizione all'Albo TI, competente per la verifica del possesso dei requisiti della qualifica artigiana, con conseguente mancato accredito di quanto versato dal contribuente a copertura del periodo contributivo richiesto con il condono, e di avere respinto la successiva richiesta di rimborso di quanto versato in adesione al condono sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 75/2021 (secondo la quale trova applicazione, nella fattispecie, l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; v. doc. n. 8 del fascicolo di parte resistente).
, quindi, a fronte della mancata iscrizione del ricorrente nella gestione lavoratori autonomi CP_1 artigiani e all'albo artigiani, ha contestato il possesso, in capo al contribuente, dei requisiti della qualifica artigiana (tenuto conto delle previsioni delle L. 463/1959, 443/1985, 613/1966), eccependone la mancata dimostrazione/richiesta di prova in giudizio.
Ora, se è vero, come sostenuto da parte ricorrente in ricorso, che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della l. n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano (ai sensi delle leggi n. 463 del 1959 e n. 233 del 1990), e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge
(v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1680 del 26/01/2021 (Rv. 660283 - 01), è anche vero che, in tema di inquadramento ai fini contributivi, l'impresa che chiede l'accertamento della natura artigiana ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza potersi limitare ad invocare l'iscrizione nel relativo albo, che ha valore meramente indiziario e che, anche quando acquisisce valore costitutivo per effetto dell'art. 5 della l. n. 443 del 1985, può essere contestata a fini specifici, quale quello della classificazione dell'impresa agli effetti previdenziali (v. Cass. Sez. L ,
3 Sentenza n. 24555 del 01/12/2016 (Rv. 641969 - 01).
Pertanto, a fronte della contestazione di , incombeva sul ricorrente l'onere di provare la CP_1 sussistenza dei requisiti della qualifica artigiana (esercitare l'attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio ed eventualmente con l'ausilio dei propri familiari;
svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
non superare i limiti dimensionali previsti dalla legge 443/85), onere che si ritiene che, nella fattispecie, il ricorrente non abbia sufficientemente assolto, essendosi limitato a produrre la visura storica della ditta individuale cessata (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente), senza formulare ulteriori istanze di prova sul punto, con conseguente rigetto della domanda proposta in via principale dal ricorrente.
Venendo ora alla domanda di restituzione delle somme versate dal contribuente in adesione al condono de quo, l'art. 12 L. 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), richiamato alle pagg. n. 3 e 4 della memoria di costituzione, prevede che: “I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 - ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n.
463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.”.
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 dicembre 1998 n. 417 (in G.U. 1a s.s. 30.12.1998 n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione.".
A tale ultimo proposito, si veda Cassazione civile sez. lav., 28/05/2003, n. 8474, secondo la quale, in tema di indebito contributivo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 417 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, primo comma, della legge 613 del 1966, dell'art. 7 u.c. della legge n. 463 del 1959 e dell'art. 15 della legge n. 9 del 1963 come sostituiti dall'art. 12, secondo comma della legge 613/66, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine e in mancanza di un successivo intervento legislativo, spetta al giudice ordinario individuare la disciplina da applicare alla fattispecie, atteso che nel caso di vuoto legislativo causato dalla declaratoria di incostituzionalità (peraltro nella specie insussistente,
4 potendo farsi ricorso alla generale disciplina dell'indebito oggettivo), la nostra Costituzione non prevede che la Corte indichi la norma che diviene applicabile, dovendo soltanto comunicare la decisione alle Camere o ai Consigli regionali per quanto di loro competenza, restando escluso che la norma caducata continui a regolare la fattispecie in attesa di un intervento legislativo. È pertanto esente da censure la sentenza di merito che a tal fine abbia fatto applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., avente carattere generale, riconoscendo gli interessi legali con decorrenza non dalla domanda, ma dalla scadenza del termine di 120 giorni, introdotto dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che si applica a tutti i casi di richieste agli istituti previdenziali e assistenziali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non diversamente regolati.
Ancora, Cass. sent. n. 25488/2007 ha affermato che “La L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 7, ultimo comma
(concernente la estensione dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani
e ai loro familiari), come sostituito dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 12 (riguardante la estensione della detta assicurazione agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e il coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), prescrive che "i contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa" (sulla spettanza, peraltro, degli interessi "dalla scadenza di un congruo termine", v. C. Cost. n. 417 del 1998). L'espresso riferimento al versamento "in qualsiasi tempo" (così come la originaria esplicita previsione "anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dal D.P.R. 26 aprile 1957, n.818, art. 8"), indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere, nella specie, la applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati "per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato", di cui al D.P.R. n. 818 citato, art.
8. Ciò in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (ed ai lavoratori autonomi) i quali, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione i.v.s. e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell'obbligo contributivo (e dell'eventuale diritto alla restituzione dei contributi). Tale differenza sostanziale, peraltro, giustifica all'evidenza il differente trattamento normativo in materia di indebito contributivo, per cui manifestamente infondata appare la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.”.
Si ritiene, pertanto, che alla presente fattispecie si applichi la disciplina speciale prevista dall'art. 12 L.
22 luglio 1966, n. 613, secondo la quale i contributi indebitamente versati alla ST AN
5 e TI in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti al contribuente configurandosi, quindi, un'ipotesi di ripetibilità senza limiti di tempo del predetto indebito contributivo e, dunque, di imprescrittibilità (ai sensi dell'art. 2934, comma 2, c.c.); si veda, a tal proposito, Tribunale di Bergamo, sentenza n.
569/2020, Tribunale di Verona, S.L., sentenza del 3.02.2022, Tribunale di Teramo, sentenza n.
485/2019 (secondo la quale: “Infatti per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi, cioè gli artigiani, commercianti ed i liberi professionisti senza cassa, la normativa di cui all'art. 12 L. 613/1966 stabilisce che se versati e non dovuti non valgono ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali, a prescindere dal periodo in cui sono accreditati. Salvo il caso di dolo (del contribuente), i contributi non dovuti sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa e sono finanche sottratti alle norme sulla prescrizione e vanno quindi sempre restituiti a chi li ha versati (o ai suoi aventi causa)”), anziché la previsione generale, invocata da , di cui agli artt. 2033 e 2946 c.c., sulla CP_1 scorta della circolare n. 75/2021 (secondo la quale: “con riferimento al regime della prescrizione, CP_1 la norma di cui al citato articolo 12 della legge n. 613/1966 non può essere considerata speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 2946 del c.c.”).
A tale ultimo proposito, si osserva che le circolari dell' non possono derogare alle disposizioni di CP_1 legge e neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11094 del 26/05/2005 (Rv. 582714 - 01).
Conseguentemente, non essendo stato nemmeno allegato il dolo del contribuente, deve essere CP_1 condannata alla restituzione, a favore del ricorrente, della somma di euro 9.894,13 (non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte di ), corrispondente ai contributi indebitamente CP_1 versati dal ricorrente nella ST TI dell' per il periodo dal 1.11.1985 al 2.09.1989, oltre CP_1 interessi legali dalla data di presentazione della domanda di rimborso (7.06.2023) al saldo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerati l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione giuridica relativa alla ripetizione dell'indebito contributivo riferito alla ST AN e TI , le spese processuali sono integralmente CP_1 compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
6 - condanna alla restituzione, a favore del ricorrente, della somma di euro 9.894,13, pari ai CP_1 contributi indebitamente versati dal ricorrente nella ST TI per il periodo dal CP_1
1.11.1985 al 2.09.1989, oltre interessi legali decorrenti dalla data di presentazione della domanda di rimborso (7.06.2023) al saldo;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 957/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EVARISTI Parte_1 C.F._1 RL, con elezione di domicilio in VIA RICASOLI N° 32 50122 FIRENZE, presso il difensore avv. EVARISTI RL PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.03.2024, ha esposto: Parte_1
1) di essere stato iscritto al registro ditte della Camera di Commercio di Firenze, come impresa individuale, dal 23.12.1985 (con inizio attività dal 28.11.1985) al 2.09.1989 (data denuncia di cessazione: 5.09.1989), per lo svolgimento di attività di pulimentatura metalli (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
2) di avere presentato, in data 30.04.1993, ad domanda di iscrizione per l'assicurazione CP_1 obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per gli artigiani e gli esercenti le attività commerciali, ovvero domanda di regolarizzazione contributiva, ai sensi dell'art. 4 D.L. 6/1993, presentata al competente sportello polifunzionale, per il periodo 1.11.1985-2.09.1989, versando, in occasione del predetto condono, complessivi euro 9.894,13, a titolo di contribuzione previdenziale, in tre rate
(bollettini del 29.04.1993, 30.07.1993, 30.11.1993); v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte;
1 3) che, nonostante i solleciti volti ad ottenere l'aggiornamento del suo conto assicurativo per i periodi di contribuzione relativi al lavoro autonomo artigiano, dall'1.11.1985 al 2.09.1989, - solleciti respinti negli anni 2016, 2018 e 2020 -, non provvedeva alla sua iscrizione nella ST CP_1 previdenziale degli TI, in quanto lo stesso non risultava iscritto all'Albo TI, con conseguente mancato accredito di quanto da lui versato a copertura del periodo contributivo richiesto con il condono de quo (v. doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte);
4) di avere presentato, in data 7.06.2023, ad , a fronte del mancato riconoscimento del CP_1 suddetto periodo ai fini previdenziali, istanza di restituzione delle somme versate a titolo contributivo alla ST TI, a seguito dell'adesione al condono de quo (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte), istanza respinta da a cagione della eccepita prescrizione decennale (v. doc. n. 8 del fascicolo di CP_1 parte).
Pertanto, deducendo, in via principale, il diritto alla ricostruzione della sua posizione contributiva, includendovi anche i versamenti contributivi effettuati per il periodo 1.11.1985-2.09.1989, in cui svolgeva attività di artigiano, e, in subordine, il diritto alla restituzione di euro 9.894,13, indebitamente versati a titolo di contributi nella ST TI, in relazione al periodo 1.11.1985-2.09.1989, decorrendo il termine di prescrizione decennale dal luglio 2014, ovvero da quando, domandato l'estratto contributivo, ha avuto conoscenza del mancato riconoscimento del periodo in questione ai fini contributivi, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera contributiva presso l' includendovi anche i versamenti CP_1 effettuati nel periodo 1985/1989 effettuati per il periodo in cui ha svolto attività di artigiano;
2)
Condannare pertanto l' alla ricostituzione della carriera contributiva del ricorrente secondo il CP_1 precedente punto 1); 3) In subordine e in denegata ipotesi condannare l' alla restituzione al CP_1 ricorrente dei versamenti effettati per il periodo 1985/1989, ammontanti ad euro 9.894,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle decorrenze di legge, fino al dì del soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, CP_1 atteso che: a) nonostante la presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva e il versamento delle relative somme, il ricorrente non veniva iscritto alla ST previdenziale degli
TI, mancando la comunicazione/iscrizione all'Albo TI, competente per la verifica della sussistenza dei requisiti artigiani, con conseguente mancato accredito sulla sua posizione contributiva di quanto versato a copertura del periodo contributivo richiesto con il condono;
b) la domanda di restituzione delle somme versate in adesione al condono non poteva trovare accoglimento in virtù della eccepita prescrizione decennale, decorrente dai singoli versamenti, sulla scorta della circolare n. CP_1
2 75/2021.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di doppi termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., sino al
28.10.2025 (come da ordinanza del 28.02.2025).
I procuratori delle parti hanno depositato le note di trattazione scritta rispettivamente in data
22.09.2025, 23.09.2025 e 28.10.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nel caso di specie, ha dedotto, in memoria di costituzione, di non avere iscritto il ricorrente nella CP_1 gestione previdenziale artigiana - nonostante la presentazione, in data 30.04.1993, della domanda di regolarizzazione contributiva ex art. 4 D.L. 6/1993, per il periodo 1.11.1985-2.09.1989, e il pagamento dell'importo indicato nel condono, suddiviso in tre rate - in difetto della comunicazione/iscrizione all'Albo TI, competente per la verifica del possesso dei requisiti della qualifica artigiana, con conseguente mancato accredito di quanto versato dal contribuente a copertura del periodo contributivo richiesto con il condono, e di avere respinto la successiva richiesta di rimborso di quanto versato in adesione al condono sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 75/2021 (secondo la quale trova applicazione, nella fattispecie, l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; v. doc. n. 8 del fascicolo di parte resistente).
, quindi, a fronte della mancata iscrizione del ricorrente nella gestione lavoratori autonomi CP_1 artigiani e all'albo artigiani, ha contestato il possesso, in capo al contribuente, dei requisiti della qualifica artigiana (tenuto conto delle previsioni delle L. 463/1959, 443/1985, 613/1966), eccependone la mancata dimostrazione/richiesta di prova in giudizio.
Ora, se è vero, come sostenuto da parte ricorrente in ricorso, che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della l. n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano (ai sensi delle leggi n. 463 del 1959 e n. 233 del 1990), e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge
(v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1680 del 26/01/2021 (Rv. 660283 - 01), è anche vero che, in tema di inquadramento ai fini contributivi, l'impresa che chiede l'accertamento della natura artigiana ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza potersi limitare ad invocare l'iscrizione nel relativo albo, che ha valore meramente indiziario e che, anche quando acquisisce valore costitutivo per effetto dell'art. 5 della l. n. 443 del 1985, può essere contestata a fini specifici, quale quello della classificazione dell'impresa agli effetti previdenziali (v. Cass. Sez. L ,
3 Sentenza n. 24555 del 01/12/2016 (Rv. 641969 - 01).
Pertanto, a fronte della contestazione di , incombeva sul ricorrente l'onere di provare la CP_1 sussistenza dei requisiti della qualifica artigiana (esercitare l'attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio ed eventualmente con l'ausilio dei propri familiari;
svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
non superare i limiti dimensionali previsti dalla legge 443/85), onere che si ritiene che, nella fattispecie, il ricorrente non abbia sufficientemente assolto, essendosi limitato a produrre la visura storica della ditta individuale cessata (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente), senza formulare ulteriori istanze di prova sul punto, con conseguente rigetto della domanda proposta in via principale dal ricorrente.
Venendo ora alla domanda di restituzione delle somme versate dal contribuente in adesione al condono de quo, l'art. 12 L. 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), richiamato alle pagg. n. 3 e 4 della memoria di costituzione, prevede che: “I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 - ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n.
463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.”.
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 dicembre 1998 n. 417 (in G.U. 1a s.s. 30.12.1998 n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione.".
A tale ultimo proposito, si veda Cassazione civile sez. lav., 28/05/2003, n. 8474, secondo la quale, in tema di indebito contributivo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 417 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, primo comma, della legge 613 del 1966, dell'art. 7 u.c. della legge n. 463 del 1959 e dell'art. 15 della legge n. 9 del 1963 come sostituiti dall'art. 12, secondo comma della legge 613/66, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine e in mancanza di un successivo intervento legislativo, spetta al giudice ordinario individuare la disciplina da applicare alla fattispecie, atteso che nel caso di vuoto legislativo causato dalla declaratoria di incostituzionalità (peraltro nella specie insussistente,
4 potendo farsi ricorso alla generale disciplina dell'indebito oggettivo), la nostra Costituzione non prevede che la Corte indichi la norma che diviene applicabile, dovendo soltanto comunicare la decisione alle Camere o ai Consigli regionali per quanto di loro competenza, restando escluso che la norma caducata continui a regolare la fattispecie in attesa di un intervento legislativo. È pertanto esente da censure la sentenza di merito che a tal fine abbia fatto applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., avente carattere generale, riconoscendo gli interessi legali con decorrenza non dalla domanda, ma dalla scadenza del termine di 120 giorni, introdotto dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che si applica a tutti i casi di richieste agli istituti previdenziali e assistenziali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non diversamente regolati.
Ancora, Cass. sent. n. 25488/2007 ha affermato che “La L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 7, ultimo comma
(concernente la estensione dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani
e ai loro familiari), come sostituito dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 12 (riguardante la estensione della detta assicurazione agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e il coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), prescrive che "i contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa" (sulla spettanza, peraltro, degli interessi "dalla scadenza di un congruo termine", v. C. Cost. n. 417 del 1998). L'espresso riferimento al versamento "in qualsiasi tempo" (così come la originaria esplicita previsione "anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dal D.P.R. 26 aprile 1957, n.818, art. 8"), indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere, nella specie, la applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati "per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato", di cui al D.P.R. n. 818 citato, art.
8. Ciò in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (ed ai lavoratori autonomi) i quali, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione i.v.s. e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell'obbligo contributivo (e dell'eventuale diritto alla restituzione dei contributi). Tale differenza sostanziale, peraltro, giustifica all'evidenza il differente trattamento normativo in materia di indebito contributivo, per cui manifestamente infondata appare la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.”.
Si ritiene, pertanto, che alla presente fattispecie si applichi la disciplina speciale prevista dall'art. 12 L.
22 luglio 1966, n. 613, secondo la quale i contributi indebitamente versati alla ST AN
5 e TI in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti al contribuente configurandosi, quindi, un'ipotesi di ripetibilità senza limiti di tempo del predetto indebito contributivo e, dunque, di imprescrittibilità (ai sensi dell'art. 2934, comma 2, c.c.); si veda, a tal proposito, Tribunale di Bergamo, sentenza n.
569/2020, Tribunale di Verona, S.L., sentenza del 3.02.2022, Tribunale di Teramo, sentenza n.
485/2019 (secondo la quale: “Infatti per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi, cioè gli artigiani, commercianti ed i liberi professionisti senza cassa, la normativa di cui all'art. 12 L. 613/1966 stabilisce che se versati e non dovuti non valgono ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali, a prescindere dal periodo in cui sono accreditati. Salvo il caso di dolo (del contribuente), i contributi non dovuti sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa e sono finanche sottratti alle norme sulla prescrizione e vanno quindi sempre restituiti a chi li ha versati (o ai suoi aventi causa)”), anziché la previsione generale, invocata da , di cui agli artt. 2033 e 2946 c.c., sulla CP_1 scorta della circolare n. 75/2021 (secondo la quale: “con riferimento al regime della prescrizione, CP_1 la norma di cui al citato articolo 12 della legge n. 613/1966 non può essere considerata speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 2946 del c.c.”).
A tale ultimo proposito, si osserva che le circolari dell' non possono derogare alle disposizioni di CP_1 legge e neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11094 del 26/05/2005 (Rv. 582714 - 01).
Conseguentemente, non essendo stato nemmeno allegato il dolo del contribuente, deve essere CP_1 condannata alla restituzione, a favore del ricorrente, della somma di euro 9.894,13 (non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte di ), corrispondente ai contributi indebitamente CP_1 versati dal ricorrente nella ST TI dell' per il periodo dal 1.11.1985 al 2.09.1989, oltre CP_1 interessi legali dalla data di presentazione della domanda di rimborso (7.06.2023) al saldo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerati l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione giuridica relativa alla ripetizione dell'indebito contributivo riferito alla ST AN e TI , le spese processuali sono integralmente CP_1 compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
6 - condanna alla restituzione, a favore del ricorrente, della somma di euro 9.894,13, pari ai CP_1 contributi indebitamente versati dal ricorrente nella ST TI per il periodo dal CP_1
1.11.1985 al 2.09.1989, oltre interessi legali decorrenti dalla data di presentazione della domanda di rimborso (7.06.2023) al saldo;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
7