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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 928/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, TO
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 33/2024 depositato il 03/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 558/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 17/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190011138008 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 558 2023 CTP Agrigento del 18 aprile 2023 depositata il 17 maggio 2023 in ordine rigetto del ricorso.
Il contenzioso trae origine dalla emissione della cartella di pagamento 29120190011138008 iva aliquote
2016 alto (Valore complessivo €. 5.999,00).
I Giudici di prime cure hanno considerato regolare e sufficientemente motivato l'avviso di accertamento emesso.
In data 13 dicembre 2023 il contribuente Ricorrente_1 propone ricorso in appello lamentando, come in primo grado, irregolarità e vizi di notifica.
In data 12 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia la regolarità del proprio operato in quanto trattasi di tributi dichiarati e non versati dal contribuente.
Non si è costituita Agenzia Entrate Agrigento.
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello va rigettato.
-Trattasi di imposte dichiarate, non rettificate dall'Ufficio e non versate dal contribuente.
-L'atto non è nullo per la mancata allegazione dei documenti di pertinenza e perché non richiamati. Tali documenti sono riconducibili alla fase di istruttoria e di determinazione di calcolo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e difetto di motivazione;
-Non è intervenuta la prescrizione, perché trattasi di imposte di competenza 2016 iscritte a ruolo nell'anno
2019. Nel caso in esame, essendo stato il ruolo formato nell'anno 2019 i termini prescrizionali di cui alla vigente normativa sono stati rispettati.
-Per la Cassazione, con la sentenza 18448 del 18/09/15, l'unico motivo invalidante di un atto, nel diritto tributario, va individuato nella mancanza di quei requisiti formali e sostanziali, riconducibili agli artt. 37 e 42, commi 1 e 2, 43, comma 4, del DPR 600/73 e 56, commi 2, 3, 4 e 5, del DPR 633/73. Ed ancora, affinché un atto dell'A.F. possa essere dichiarato nullo, secondo la Corte, occorre che in esso sia presente l'eccesso di potere, violazioni di legge o incompetenza.
L'Amministrazione finanziaria ha legittimamente fatto uso delle vigenti normative per riprendere a tassazione imposte dichiarate dal contribuente e dallo stesso non versate nei termini di legge.
L'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, al comma 5, statuisce che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
L'art. 6 citato è riferito ai casi in cui si verificano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, in presenza dei quali l'amministrazione finanziaria instaura un preventivo contraddittorio con il contribuente.
Nella fattispecie in esame nessun obbligo era posto a carico dell'Ufficio per il recupero per cui si discute.
Difatti la notifica dell'atto prodromico non era affatto necessaria in quanto l'esito del controllo automatizzato non ha condotto ad un risultato diverso rispetto al dichiarato e quindi non ha apportato modifiche sostanziali rispetto a quelle appunto indicate in dichiarazione dal medesimo contribuente.
Dalle già menzionate comunicazioni è possibile constatare come i recuperi attengano a importi dichiarati e non versati, perfettamente conosciuti dalla controparte.
Nel caso di cui si discute, infatti il riscontro avviene grazie ai dati forniti dallo stesso contribuente, che vengono acquisiti dal sistema anagrafico. Come affermato dalla Suprema Corte di cassazione, la L. 212/2000 non impone uno specifico obbligo di contraddittorio preventivo rispetto all'iscrizione a ruolo. In presenza di controllo formale della dichiarazione, il contribuente conosce bene i dati da lui stesso dichiarati. L'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo non determina la nullità dell'iscrizione e degli atti successivi ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di una condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, sia perché è possibile richiedere il pagamento delle sanzioni in misura ridotta anche successivamente in cartella ed anche in assenza di avviso bonario (Cass. Ord. n. 27716 del 21/11/2017).
Il contribuente, dopo la notifica della cartella di pagamento, se lamenta di non avere ricevuto alcuna comunicazione di irregolarità, dispone di trenta giorni per recarsi in Ufficio e richiedere l'applicazione degli importi di cui alla comunicazione di irregolarità e quindi beneficiare anche delle sanzioni in misura ridotta.
Trascorso questo periodo di 30 giorni dalla notifica del ruolo non è più possibile applicare minori interessi e sanzioni.
In merito ad eventuali vizi di notifica della cartella, questi non possono essere presi in considerazione perché, la notifica pec è valida e l'atto ha raggiunto il suo scopo consentendo al ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Il ricorrente, dunque, ha avuto piena conoscenza della cartella tanto è vero che la stessa è stata impugnata tempestivamente con 21 punti di doglianza. (ordinanza n. 6015/2023, Sezioni Unite n. 15979/2022, Cass.
n. 14916/2016 e altre della Cass. Sezioni Unite 10266/2018 e 7665/2016)
In conclusione, per i motivi già indicati, deve essere rigettato l'appello. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia - sez 14 rigetta l'appello. Spese a carico del soccombente per il presente grado di giudizio nella misura di €. 700,00 oltre accessori di legge se dovuti
Palermo 27 gennaio 2026
Il Giudice TO Stefano Puleo
Il Presidente Ignazio Gennaro
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, TO
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 33/2024 depositato il 03/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 558/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 17/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190011138008 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 558 2023 CTP Agrigento del 18 aprile 2023 depositata il 17 maggio 2023 in ordine rigetto del ricorso.
Il contenzioso trae origine dalla emissione della cartella di pagamento 29120190011138008 iva aliquote
2016 alto (Valore complessivo €. 5.999,00).
I Giudici di prime cure hanno considerato regolare e sufficientemente motivato l'avviso di accertamento emesso.
In data 13 dicembre 2023 il contribuente Ricorrente_1 propone ricorso in appello lamentando, come in primo grado, irregolarità e vizi di notifica.
In data 12 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia la regolarità del proprio operato in quanto trattasi di tributi dichiarati e non versati dal contribuente.
Non si è costituita Agenzia Entrate Agrigento.
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello va rigettato.
-Trattasi di imposte dichiarate, non rettificate dall'Ufficio e non versate dal contribuente.
-L'atto non è nullo per la mancata allegazione dei documenti di pertinenza e perché non richiamati. Tali documenti sono riconducibili alla fase di istruttoria e di determinazione di calcolo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e difetto di motivazione;
-Non è intervenuta la prescrizione, perché trattasi di imposte di competenza 2016 iscritte a ruolo nell'anno
2019. Nel caso in esame, essendo stato il ruolo formato nell'anno 2019 i termini prescrizionali di cui alla vigente normativa sono stati rispettati.
-Per la Cassazione, con la sentenza 18448 del 18/09/15, l'unico motivo invalidante di un atto, nel diritto tributario, va individuato nella mancanza di quei requisiti formali e sostanziali, riconducibili agli artt. 37 e 42, commi 1 e 2, 43, comma 4, del DPR 600/73 e 56, commi 2, 3, 4 e 5, del DPR 633/73. Ed ancora, affinché un atto dell'A.F. possa essere dichiarato nullo, secondo la Corte, occorre che in esso sia presente l'eccesso di potere, violazioni di legge o incompetenza.
L'Amministrazione finanziaria ha legittimamente fatto uso delle vigenti normative per riprendere a tassazione imposte dichiarate dal contribuente e dallo stesso non versate nei termini di legge.
L'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, al comma 5, statuisce che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
L'art. 6 citato è riferito ai casi in cui si verificano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, in presenza dei quali l'amministrazione finanziaria instaura un preventivo contraddittorio con il contribuente.
Nella fattispecie in esame nessun obbligo era posto a carico dell'Ufficio per il recupero per cui si discute.
Difatti la notifica dell'atto prodromico non era affatto necessaria in quanto l'esito del controllo automatizzato non ha condotto ad un risultato diverso rispetto al dichiarato e quindi non ha apportato modifiche sostanziali rispetto a quelle appunto indicate in dichiarazione dal medesimo contribuente.
Dalle già menzionate comunicazioni è possibile constatare come i recuperi attengano a importi dichiarati e non versati, perfettamente conosciuti dalla controparte.
Nel caso di cui si discute, infatti il riscontro avviene grazie ai dati forniti dallo stesso contribuente, che vengono acquisiti dal sistema anagrafico. Come affermato dalla Suprema Corte di cassazione, la L. 212/2000 non impone uno specifico obbligo di contraddittorio preventivo rispetto all'iscrizione a ruolo. In presenza di controllo formale della dichiarazione, il contribuente conosce bene i dati da lui stesso dichiarati. L'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo non determina la nullità dell'iscrizione e degli atti successivi ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di una condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, sia perché è possibile richiedere il pagamento delle sanzioni in misura ridotta anche successivamente in cartella ed anche in assenza di avviso bonario (Cass. Ord. n. 27716 del 21/11/2017).
Il contribuente, dopo la notifica della cartella di pagamento, se lamenta di non avere ricevuto alcuna comunicazione di irregolarità, dispone di trenta giorni per recarsi in Ufficio e richiedere l'applicazione degli importi di cui alla comunicazione di irregolarità e quindi beneficiare anche delle sanzioni in misura ridotta.
Trascorso questo periodo di 30 giorni dalla notifica del ruolo non è più possibile applicare minori interessi e sanzioni.
In merito ad eventuali vizi di notifica della cartella, questi non possono essere presi in considerazione perché, la notifica pec è valida e l'atto ha raggiunto il suo scopo consentendo al ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Il ricorrente, dunque, ha avuto piena conoscenza della cartella tanto è vero che la stessa è stata impugnata tempestivamente con 21 punti di doglianza. (ordinanza n. 6015/2023, Sezioni Unite n. 15979/2022, Cass.
n. 14916/2016 e altre della Cass. Sezioni Unite 10266/2018 e 7665/2016)
In conclusione, per i motivi già indicati, deve essere rigettato l'appello. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia - sez 14 rigetta l'appello. Spese a carico del soccombente per il presente grado di giudizio nella misura di €. 700,00 oltre accessori di legge se dovuti
Palermo 27 gennaio 2026
Il Giudice TO Stefano Puleo
Il Presidente Ignazio Gennaro