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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/10/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n.908/25 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 16 ottobre 2025 TRA
, nato il giorno 12.05.1990 in NOLA e residente in Parte_1
PALMA CAMPANIA, C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in SAN GENNARO VESUVIANO alla via NAPOLI n.125 presso lo studio dell'avv. Martina M. E. MASTRONARDI che lo rappresenta e difende come da procura in atto versata RICORRENTE E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., CONVENUTO, contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie non godute da docente precario;
condanna ai conseguenti emolumenti.
CONCLUSIONI: quelle di cui all'atto costitutivo da intendersi qui trascritte.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 17 febbraio 2025 il sig.
[...]
già docente precario di Scuola Secondaria di secondo Parte_1 grado, da ultimo in servizio, a seguito della documentata immissione in ruolo, presso l'Istituto IS STRIANO-TERZIGNO, chiedeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento della somma di € 3.036,38, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta congrua, per ferie non godute negli anni di servizio pre- ruolo, con pedissequa condanna del convenuto alla erogazione CP_1 in suo favore della somma indicata o di quella ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia ( … maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà congrua, anche secondo equità). Con vittoria di spese e diritti a distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'esito del compimento dell'iter notificatorio, non si costituiva l'Amministrazione convenuta che, pertanto, veniva dichiarata contumace.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 15/10/2025, preso atto delle conclusioni in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea, fondata nelle sue premesse giuridico/ermeneutiche, ancorchè non disvelate dall'istante nella loro effettiva perimetrazione, deve essere accolta per quanto di ragione alla luce del seguente iter argomentativo. La pretesa azionata concerne la monetizzazione delle ferie non godute dal docente precario di scuola secondaria di secondo grado
[...] negli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020- Parte_1
2021, in riferimento ai quali il rapporto di supplenza si era protratto, rispettivamente:
-- dal 24 ottobre 2017 al 30 giugno 2018;
-- dal 12 novembre 2018 al 30 giugno 2019, sulla base di tre diversi contratti;
-- dal 10 ottobre 2019 al 30 giugno 2020;
-- dal 6 novembre 2020 al 30 giugno 2021.
2 Assume, nella buona sostanza, il ricorrente di vantare, per ognuna delle quattro annualità indicate, un differenziale “feriale” dato dai giorni di ferie maturati e non goduti. Si legge nell'atto introduttivo di lite. Invero parte istante NON ha goduto di giorni di ferie per il menzionato periodo lavorativo, come da conteggio che si allega al presente atto, onde costituirne parte integrante (cfr. doc. 4 – conteggio ferie non godute), nonostante il rapporto lavorativo fosse di carattere subordinato ed a tempo determinato. 6 – Ebbene in virtù di ciò – ed a mezzo del presente atto – questa difesa formula espressa istanza finalizzata alla monetizzazione dell'importo dovuto a titolo di ferie non godute, per il periodo dal 24.10.2017 e sino al 30.06.2021 (escludendo dal calcolo, ovviamente, i periodo non sottoposti ad alcun vincolo contrattuale lavorativo), con conseguente condanna del resistente al pagamento di € 3.036,38, ovvero di CP_1 quella maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà congrua, anche secondo equità o a anche mediante nomina di CTU che sin d'ora si chiede. … Preliminarmente occorre precisare che la regolare e naturale scadenza inserita nei contratti sottoscritti dal prof. giustifica Parte_1
l'accoglimento della spiegata domanda, non sussistendo i presupposti per applicare il divieto di cui all'art. 5, co. 8 del d. lgs. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012. Ed in effetti la fattispecie che ci occupa NON rientra nel divieto di monetizzazione delle ferie non godute, avendo il ricorrente sottoscritto contratti CICLICI ma SINGOLI E CON SCADENZE DETERMINATE, ben note all'amministrazione di appartenenza, la quale non avvertiva l'istante della possibile perdita di tale diritto nè poneva, d'ufficio, il ricorrente in ferie.>
La premessa in fatto è parzialmente documentata e l'apparato espositivo attoreo, salvo quanto si preciserà in seguito, deve ritenersi impermeabile a qualsiasi dubbio circa i parametri di riferimento algebrici e negozial-collettivi utilizzati per i conteggi in atti versati a sostegno delle rivendicazioni a causale “mancata fruizione delle ferie”. Causale che, nella prospettazione attorea, trova la sua fonte nelle clausole dispositive e negoziali disciplinanti l'istituto delle ferie, da interpretare, secondo passaggi espositivi in ricorso appena accennati, alla luce delle direttive eurounitarie e dello stesso tracciato giuridico-ermeneutico
“interno” desumibile dagli interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito.
3 Evidentemente, la posizione contumaciale mantenuta dall'Amministrazione convenuta priva l'odierno contenzioso dell'ipotetica replica ministeriale, in paralleli contesti giudiziali planata sulla questione, per vero puramente astratta, della possibile fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni veicolata sulla base di una certa lettura della pronuncia della Corte Costituzionale n.95/2016. (3)
Va subito richiamata la pregnanza della fattispecie de qua, caratterizzata da quattro rapporti di supplenza, tutti protrattisi fino al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di inizio della singola supplenza. Trattasi, quindi, di rapporti che non prevedono un periodo finale dell'a.s. potenzialmente identificabile con la “sospensione delle lezioni”, per un verso, e la protrazione della disponibilità del docente nei confronti dell'Istituto scolastico, per altro verso (cfr. infra). In una tale situazione a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto spiegare in che modo e in quali giorni il ricorrente avrebbe potuto godere delle ferie e, di conseguenza, quali sarebbero gli eventuali periodi da sottrarre a quelli individuati nell'atto introduttivo di lite.
E tuttavia l'impostazione generale della questione deve assestarsi sulle coordinate interpretative ormai da tempo dettate dalla Corte Regolatrice. Il cui tracciato ermeneutico può essere riassunto richiamando tre recenti, diverse pronunzie dei Giudici di legittimità, ulteriormente confermate da Cass. Sez. Lav., ordin. n.11968/2025. (4)
<Secondo la interpretazione sostenuta dal il D.L. n. 95 del 2012, CP_2 art. 5, comma 8, aveva disapplicato, a decorrere dal 7 luglio 2012, la previsione del CCNL del Comparto Scuola 29 novembre 2007, art. 19, nella parte in cui consentiva al personale a tempo determinato di non fruire delle ferie e di monetizzarle. Successivamente, la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 56, aveva disapplicato dall'1” settembre 2013 soltanto le norme contrattuali che non erano già state disapplicate dal D.L. n. 95, relative alle ferie del personale a tempo indeterminato. Infine, la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 55, aveva introdotto una deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie per le supplenze brevi e per le supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche ma limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
“spettanti” e quelli in cui era “consentito” fruire delle ferie. Rilevava,
4 dunque, la possibilità di fruire delle ferie e non la effettiva fruizione sicché la indennità sostituiva era limitata alla differenza tra i giorni di ferie previsti dal contratto (spettanti) e quelli in cui nel periodo della supplenza vi era stata sospensione delle lezioni (in cui era consentito godere delle ferie). Il ricorso è infondato.
… Con l'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 54, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL Scuola 2006/2009, art. 13, comma 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013.
… Va peraltro precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C- 684/16) nell'interpretare la Dir. N. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, … ha precisato che la Dir. N. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse
5 sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
… Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.14268/22 (5)
<Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
… Il ricorso è accolto quanto ai motivi secondo e terzo, inammissibile il primo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
6 sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. ordinanza n.13440/24. (6)
<Con il primo motivo la ricorrente> -già docente precaria negli anni scolastici dal 2014 al 2017, con rapporti di supplenza protrattisi fino al 30 giugno- lamenta la violazione e falsa applicazione … in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, in base all'art. 5, comma 8, del d.l. n.92 del 2012, i docenti come lei fossero da considerare automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni … Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d'appello …, essa sarebbe rimasta a disposizione dell'istituto scolastico nel periodo compreso fra la fine delle lezioni (di solito, l'8 giugno) e il termine delle attività didattiche (che coincideva sempre con il 30 giugno).
… Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n.228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale … . Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente o non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne -e, tra esse, l'art. 5, comma 8 d.l.
7 n.95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.228 del 2012- in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
… Con specifico riferimento alla controversia in esame deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n.228/2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche …) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.16715/24. (7)
Dunque.
La questione è stata prevalentemente affrontata dai giudici di legittimità da una prospettiva ben precisa. Quella della possibilità, per il docente supplente, di usufruire delle ferie, o comunque di parte di esse, nel periodo che normalmente separa la fine delle lezioni - orientativamente prima decade di giugno- dalla fine delle attività didattiche -30 giugno. Nella sequela di pronunzie richiamate si valorizza, a tal proposito, il concetto di “sospensione delle lezioni”, collegandolo direttamente alla astratta possibilità, per il docente precario, di utilizzarlo per la fruizione delle ferie o almeno di parte di esse. Ciò non di meno, il preciso tracciato ermeneutico ha ineludibilmente una valenza generale, anche perché quelli della seconda e terza decade del mese di giugno non sono certamente gli unici periodi dell'anno scolastico di “sospensione delle lezioni”.
8 Ragione per la quale, premessa la pacifica estensione della normativa sulle ferie del personale scolastico a tutte le categorie dei docenti precari, indipendentemente dalla tipologia del rapporto “negoziato” con l'Amministrazione (supplenza breve-supplenza fino al termine delle lezioni-supplenza fino al termine delle attività didattiche- supplenza fino all'esaurimento dell'a.s.); la questione posta dall'odierno ricorrente va risolta valorizzando il seguente scenario fattuale.
Per tutte le annualità in scrutinio il ricorrente ha prestato servizio, per contratto, fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno.
Consegue che già in astratto viene meno la possibilità di qualsiasi sottrazione più o meno automatica desunta dal periodo scolastico 10/30 giugno, a fronte, evidentemente, del diritto del docente ad usufruire per intero delle ferie previste dall'ordinamento.
Deve, tuttavia, riprendersi e dipanare in estensione il concetto evocato in precedenza. In una perimetrazione generale della questione, e quindi al di là del -solo- mese di giugno, la resistente avrebbe dovuto allegare il periodo, o i periodi, di sospensione delle lezioni da valorizzare per la detrazione e sollecitare l'eventuale accoglimento parziale della domanda, limitatamente al “residuo ferie”.
Ancora prima, tuttavia, la resistente avrebbe dovuto, a fronte della mancanza di istanze di ferie provenienti dal docente, processualmente apprezzabile in termini di certezza stante la mancanza di repliche alla puntuale esposizione attorea, allegare e dimostrare che il dirigente scolastico aveva posto in essere tutte le iniziative necessarie e sufficienti per invitare l'insegnante a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni mettendolo sull'avviso delle conseguenze della mancata fruizione.
In difetto di queste allegazioni la domanda attorea deve essere accolta come da perimetrazione che si dirà. (8)
In realtà, l'inizio della supplenza, di tutti e quattro i rapporti controversi, in epoca non coincidente -in quanto spostata in avanti- con l'inizio “ordinario” del singolo anno scolastico lascia sul campo la diversa questione della precisa individuazione dei giorni di ferie di cui il sig. avrebbe dovuto godere. Parte_1
9 Naturalmente, anche in questo caso deve prendersi atto della situazione processuale, caratterizzata, in negativo, dalla posizione contumaciale dell'Amministrazione convenuta e quindi dalla mancanza di rilievi e/o contestazioni rispetto alla prospettazione attorea.
Se non che l'analisi in positivo dello sforzo espositivo e documentale attoreo non sembra sfociare in risultati nel complesso coerenti. Ed invero, non chiarisce l'istante il meccanismo regolamentare attraverso il quale ha calcolato il numero di giorni di ferie da prendere in considerazione, con particolare riferimento agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021. Infatti, ponendo a confronto la durata delle supplenze di queste due annualità con quella delle pregresse supplenze in contesa emerge il dato distonico delle giornate “rivendicate”. In mancanza, appunto, di passaggi chiarificatori resta arduo stabilire la maggiore consistenza del rivendicato feriale per il secondo biennio.
Lo stesso è a dirsi per la parallela questione dell'orario settimanale assegnato al docente nelle supplenze di che trattasi, dovendosi registrare sul punto allegazioni espositive praticamente inesistenti a fronte di un dato documentale ondivago.
E tuttavia, avendo il ricorrente espressamente richiesto di planare su una decisione se del caso anche equitativa (cfr. supra, sezione storico- introduttiva della sentenza), pare al G.U.L. inutile, dispendioso e non ragionevolmente compatibile con i tempi di gestione della controversia dare ingresso ad ulteriori approfondimenti incentrati sul calcolo preciso per singola annualità delle giornate di ferie usufruibili dal docente e sulle eventuali ricadute dell'orario effettivo assegnato al docente. Anche perché, deve ribadirsi in via speculare, nessun contributo alternativo proviene dal . CP_1
Stimasi, pertanto, equo individuare il numero dei giorni rivendicabili in venti anche per i due aa.ss. in disamina, esattamente sulla falsariga di quanto indicato dal sig. per le prime due annualità. Parte_1
(9)
In definitiva. Accertato il diritto del sig. alla monetizzazione di Parte_1 giorni 20 di ferie non godute per ciascuno dei quattro aa.ss. dedotti in giudizio, lo stesso ha diritto a vedersi corrispondere dall'Amministrazione
10 scolastica, con calcolo portato a conclusione in via equitativa, l'importo di euro 2.650,00. E cioè:
-- euro 261,00 per il 2017-2018 (retribuz. giornaliera=13,06 x 20);
-- euro 269,80 per il 2018-2019 (retribuz. giornaliera=13,49 x 20);
-- euro 1.079,00 per il 2019-2020 (retribuz. giornaliera=53,95 x 20);
-- euro 1.214,00 per il 2020-2021 (retribuz. giornaliera=60,70 x 20). Per un totale algebrico di euro 2.823,80, equitativamente ridotto, per le ragioni di cui si è data contezza, ad euro 2.650,00
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza con quantificazione proporzionata all'importo in rivendicazione, alla natura prettamente documentale dell'istruttoria e alla immediatezza dell'epilogo decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattese, così
[...] provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto,
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla indennità sostitutiva delle ferie non godute nei quattro anni scolastici dedotti in giudizio;
3) condanna la resistente Amministrazione al conseguente pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 2.650,00, oltre accessori come per Legge a decorrere dalla notifica del ricorso, datata 11 settembre 2025, e fino al soddisfo;
4) condanna la convenuta Amministrazione a rifondere a controparte, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.450,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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