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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 18235/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 18235/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 07/12/2023 da:
(c.f. ; Codice CUI: ; ID: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
CASTIGLIONE ANDREA, ricorrente, contro
(c.f. , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 P.IVA_1
VENEZIA, resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha impugnato il provvedimento Cat. A.12/2023/Imm.547/MAdB del Parte_1
06/11/2023 notificato il 10.11.2023della Questura di Padova, con il quale non è stata accolta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U. Immig. e che avvisa pagina 1 di 4 l'interessato che, in caso di inosservanza di tale provvedimento, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 286/98 e successive modifiche.
Il predetto provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale della competente Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova, reso il 26/09/2023.
In particolare, la Commissione Territoriale di Padova, chiamata ad esprimere il proprio parere su richiesta da parte della Questura di Padova, ha evidenziato come “la documentazione prodotta non è sufficiente a dimostrare una avvenuta integrazione socio-lavorativa in Italia;
RITENUTO che
non sussistono i requisiti per il rilascio a favore del predetto di un permesso di soggiorno per protezione speciale, non esistendo fondati motivi di ritenere che l'allontanamento delle stesse dal territorio nazionale comporterebbe una violazione dell'art.8 CEDU in relazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così come sancito al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998;”.
Con il presente ricorso, il ricorrente ha dedotto che, nella propria valutazione, la Questura non ha adeguatamente valorizzato “la – pur elementare, ma adeguata - conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, non è stata valutata la attuale disponibilità di alloggio autonomo in Povoletto (Udine) Via Foscolo ed il fatto che il ricorrente abbia avuto in passato altre abitazioni proprie”, né tantomeno risulta che sia stato considerato “il percorso lavorativo del ricorrente che, da ultimo, ha ottenuto contratto a tempo determinato (ma rinnovabile e modificabile in indeterminato laddove ottenesse il rinnovo del permesso scaduto lo scorso 25 novembre” (cfr. ricorso introduttivo).
Il ricorrente, pertanto, insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D. Lgs. n. 25/2008 ed art. 19 T.U. Immigrazione.
In data 13/09/2024 il di Padova, rappresentato e difeso organicamente CP_1 Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, si è costituito in giudizio, insistendo nel respingere tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte del ricorrente.
In punto di diritto, va ricordato che l'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i pagina 2 di 4 dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno
(nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n.
130/2012, così come modificati in sede di conversione).
L'art. 15 del d.l. n. 130/2020, infine, prevede che le modifiche apportate alla norma in materia di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno e all'ambito applicativo della protezione speciale, del permesso di soggiorno per cure mediche e del permesso di soggiorno per calamità – ossia l'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), del medesimo d.l. – si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.
La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.
Ciò premesso, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione lavorativa positivo, come risulta dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che egli si è inserito nel mondo del lavoro con relativa stabilità.
pagina 3 di 4 Egli, infatti, è risultato occupato sin da maggio 2021 presso la società con qualifica CP_3
professionale di manutentore del verde, mediante una serie di contratti di breve durata che si sono susseguiti quasi ininterrottamente fino al mese di novembre 2024 (cfr. Comunicazioni Unilav e buste paga prodotte), come risulta dalla relativa Comunicazione Unilav del contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 02/12/2023 e scadenza al 30/11/2024 – allegato alle note del 26/05/2025).
Con riferimento a tale rapporto di lavoro, egli ha dimostrato di percepire una retribuzione mensile in media pari a circa 600,00/700,00 euro, come si evince anche dalle Certificazione Unica 2024 per l'anno 2023 (per redditi da lavoro dipendete pari a circa 7.000,00 euro) e Certificazione Unica 2025 per l'anno 2024 (per redditi da lavoro dipendete pari a circa 9.000,00 euro), nonché dalle buste paga prodotte.
A ciò si aggiunga che il ricorrente manca dal Paese d'origine da circa cinque anni e ciò potrebbe rendere difficoltoso il suo reinserimento nel mercato lavorativo e reperire un'attività analoga a quella in essere in
Italia.
Ne consegue che risulta accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e pertanto gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite si intendono compensate alla luce delle questioni trattate e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 18235/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
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