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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 5615/2018,
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.06.1957 e ivi residente in [...], con domicilio eletto in
Messina, Viale San Martino is. 143 n. 146, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Matafù che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Via La Farina, 336 c. f.
; rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Piccolo e presso la stessa P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour 48, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 21/11/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentir condannare l' al Pt_2 CP_1 riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte e al pagamento delle relative differenze retributive. Premetteva il ricorrente di essere dipendente dell'A.T.M., nel novembre 2013 come
Operatore Qualificato d'Ufficio, parametro 155 C.C.N.L. Autoferrotranvieri presso la
U.O. Segreteria Generale, fino al novembre 2015.
Con ordine di servizio n. 171 del 26.11.2015 l'azienda resistente disponeva che il svolgesse “la propria attività presso l'Area Amministrativa con il compito Pt_1
specifico di attenzionare tutte le procedure relative alle contestazioni disciplinari previste dalla normativa vigente”.
A detta del ricorrente questi si occupava delle convocazioni dei dipendenti a seguito di contestazioni disciplinari derivanti da segnalazioni pervenute al Direttore Generale il quale incaricava il di istruire la pratica. Pt_1
Asseriva il ricorrente di occuparsi della predisposizione documentale, della fase istruttoria e della fase di inquadramento, restando in capo al Direttore Generale ogni decisione finale sulla irrogazione dell'eventuale sanzione disciplinare.
A sostegno della domanda il asseriva che, sebbene formalmente l'Ufficio Pt_1
Disciplina non risultasse dalla vecchia pianta organica, lo stesso era in sostanza istituito ed il dipendente era di fatto unico dipendente e responsabile di questo. Pt_1
Successivamente, nella Pianta Organica della Nuova Organizzazione, l'Ufficio
Disciplina sarebbe stato formalmente incardinato all'interno dell'Area Amministrativa
e ad esso sarebbe stato destinato solo il con la sua qualifica di Operatore Pt_1
Qualificato parametro 155 CCNL di settore.
A detta del ricorrente, tuttavia, la mansioni disimpegnate nell'ufficio disciplina sarebbero state di livello superiore rispetto a quello ricoperto e rientranti nel parametro
193 o, in subordine, nel parametro 175.
Formulava, pertanto, istanza motivata all'ATM per il riconoscimento delle mansioni superiori.
L'azienda resistente riscontrava negativamente l'istanza costringendo il ad Pt_1
adire le vie legali a tutela dei suoi diritti.
Si costituiva in giudizio l'ATM contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenziava che le mansioni espletate dal ricorrente nell'istruttoria delle pratiche disciplinari rientravano pienamente nel parametro di appartenenza e che, in ogni caso,
l'ufficio disciplina non fosse mai stato formalmente costituito. Ritenuta la causa matura per la decisione dopo aver espletato la prova per testi e disposto CTU contabile, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
2.1 Con la prima domanda il ricorrente chiede il riconoscimento del parametro 193 o, in subordine, del parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri.
Secondo la prospettazione del le attività da lui espletate nel seguire le pratiche Pt_1
di illecito disciplinare dei dipendenti ATM implicherebbero lo svolgimento di mansioni rientranti nei parametri superiori alternativamente indicati.
È pacifico in giudizio che il ricorrente fosse l'unico addetto deputato dall'azienda a seguire le pratiche di illecito disciplinare.
È altrettanto pacifico che il ricorrente svolgesse tale attività in via esclusiva e prevalente in quanto non risulta che in contemporanea gli fossero assegnati altri incarichi.
Dall'attività istruttoria espletata e dalla documentazione versata agli atti del giudizio è emerso che l'attività posta in essere dal ricorrente consisteva, effettivamente, nell'istruzione delle pratiche di illecito disciplinare, a partire dalla comunicazione dell'addebito, da sottoporre al direttore generale ai fini della eventuale irrogazione della sanzione.
Tali mansioni richiedevano certamente l'applicazione di competenze professionali di contenuto significativo non rapportabili, tuttavia, al chiesto parametro 193 secondo il quale il dipendente, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative, deve svolgere con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima impartite dalle funzioni superiori.
Determinanti appaiono sul punto le deposizioni dei testimoni escussi.
Il teste ha dichiarato: “E' vero che il ricorrente era effettivamente l'unico Tes_1
addetto all'istruttoria del procedimento disciplinare;
rispondeva solo al D.G. ed al
Consiglio di disciplina, del quale io ero membro.
E' vera la seconda circostanza che mi viene letta, lo stesso svolgeva attività istruttoria, di indagine, di audizione dei dipendenti per valutare le segnalazioni che pervenivano al D.G.; Vera la circostanza 3; il ricorrente inquadrava il tipo di violazione commessa e la possibile sanzione che poteva essere irrogata al dipendente;
la sanzione venina irrogata dal D.G., essendo una sua prerogativa;
a quest'ultimo spettava il potere di irrogare la sanzione;
Vera la circostanza n. 4 ; il ricorrente ha svolto le mansioni di cui sopra con continuità, dalla fine del 2015 e fino alla liquidazione dell'azienda, avvenuta nel maggio 2020.
… preciso che il sentiva personalmente gli incolpati e redigeva il verbale;
nei Pt_1
casi più complicati era affiancato dall'Avv. Bossa Maristella, consulente esterno dell'azienda.”.
Il teste ha dichiarato: “Vera la circostanza di cui al n. 1, il ricorrente era unico Tes_2
addetto all'istruttoria del procedimento disciplinare ed unico responsabile da fine anno 2015, con continuità, fino al licenziamento collettivo di tutti i dipendenti, 31 maggio 2020 .
Vera la circostanza n. 2 , il ricorrente svolgeva attività istruttoria, redigeva il verbale nel caso in cui veniva chiesta dall'incolpato l'audizione orale.
Vera la circostanza n, 3, allorquando arrivava una segnalazione, il ricorrente si occupava di individuare la tipologia della violazione, per collocarla in una fattispecie prevista dal Regio decreto 148 \1931 e sottoporla al D.G.
Vera la circostanza n, 4. …preciso che nei casi più complessi ll ricorrente veniva coadiuvato dall'Avv. Maria Stella Bossa consulente esterno , ciò quando l'incolpato si presentava con un legale oppure munito di assistenza tecnica sindacale.”.
Anche il teste ha confermato de plano tutte le circostanze articolate dal Tes_3 ricorrente.
Dal tenore delle superiori deposizioni si evince che il , nel gestire l'istruttoria Pt_1 delle pratiche delle sanzioni disciplinari, operava in parziale autonomia applicando le proprie competenze professionali per il raggiungimento di obiettivi di contenuto significativo.
È altresì risultato che, nelle fattispecie di maggiore complessità, veniva anche affiancato da consulenti esterni. Tale circostanza induce a ritenere che il non Pt_1 possedesse le competenze professionali proprie del parametro 193 benchè rivendicato. Appurato che le mansioni affidate al ricorrente rientravano in un parametro superiore
(175) rispetto a quello di appartenenza (155) occorre verificare se lo svolgimento delle stesse abbia comportato il diritto del al formale inquadramento nella qualifica Pt_1
rivendicata.
In merito il R.D. 18/01/1931 n. 148 all'art. 18 All. A prevede: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.
Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o lo stipendio effettivamente percepito dall'agente.
Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.
Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.”
Il diritto alla collocazione nel profilo superiore è quindi subordinato alla sussistenza di tre requisiti:
1. ordine scritto del Direttore dell'azienda da cui risultino le mansioni da espletare;
2. la vacanza del posto in organico;
3. l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori.
Nel caso di specie il ricorrente ha documentato l'affidamento delle mansioni concretamente espletate come da ordine di servizio 171 del 2015 depositato in atti.
In quanto alla vacanza del posto in organico essa deriva implicitamente dal conferimento dell'incarico al ricorrente e dall'obbligo sancito dall'art. 55 bis del
D.Leg. 165/2001 a mente del quale: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali
è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.”. D'altra parte la costituzione ed esistenza dell'ufficio deputato ai procedimenti disciplinari emerge dalla Pianta Organica 2016 nella quale l'Ufficio Disciplina veniva espressamente indicato all'interno dell'Area Personale e Organizzazione disponendone il trasferimento dall'Ufficio Paghe all'Ufficio Personale, a dimostrazione del fatto che lo stesso era già esistente prima dell'approvazione della nuova Pianta Organica.
Infine, nessun dubbio sussiste sul fatto che il ricorrente abbia espletato in maniera continua e prevalente le mansioni rientranti nel profilo superiore.
L'insieme degli elementi raccolti vanno letti e interpretati alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte correttamente richiamati dal ricorrente: “nell'ottica di tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, nel caso di prolungata copertura provvisoria del posto – nella specie, protrattasi per anni – questa circostanza può essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto,
è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, soprattutto nel caso in cui
l'azienda ometta di allegare l'esistenza di un organigramma aziendale da cui risulti inesistente detta vacanza, potendo altresì la protrazione dell'incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente dimostra
l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica
(Cass. 16 maggio 2003 n. 7702)”. (cfr. Corte di Cassazione n. 12601 del 2016)
Alla luce di quanto sopra può dichiararsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel parametro 175.
Tale accertamento comporta il riconoscimento delle differenze retributive tra lo stipendio erogato e quello dovuto in virtù delle mansioni superiori effettivamente svolte.
A tal fine è stata disposta CTU contabile dalla quale è risultato che al ricorrente, a titolo di differenze retributive in rapporto al parametro 175 CCNL Autoferrotranvieri, è dovuta la complessiva somma di € 6.265,13 oltre rivalutazione e interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e
147/22 come da dispositivo previa compensazione di 1/3 in ragione del parziale accoglimento delle domande.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 5615/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel parametro superiore 175 del CCNL Autoferrotranvieri;
2) Per l'effetto, ordina alla società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore di inquadrare nel parametro 175 del Parte_1
CCNL Autoferrotranvieri a far data dal novembre 2015;
3) Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.265,13 oltre rivalutazione e interessi come per legge a titolo di differenze retributive;
4) Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite quantificate in €
3.692,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge e rimborso del C.U. da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando