Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/12/2025, n. 22649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22649 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14546/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14546 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fiab S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente dei Rapporti tra Stato Regioni e Provincie Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D’Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituite in giudizio;
nei confronti
I.M. Medical S.a.s. di IV IN & C., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;
- del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell’Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019;
- nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze); dell’Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l’anno 2019; dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine alla compatibilità delle disposizioni citate con la normativa costituzionale ed europea.
2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.2.2023:
- del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022, unitamente agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5; della comunicazione del precedente Decreto;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 dell’AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 dell’AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 dell’AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 dell’ESTAR;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Regione Toscana e della Regione Marche;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. AO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale, a fini dell’annullamento, tra l’altro, il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, il decreto del 6.10.2022 del Ministro della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, nonché l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 181 del 7.11.2019, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- la parte ha assegnato la fondatezza del ricorso a plurimi motivi di doglianza, come di seguito compendiati: 1.A. “ Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza del «nesso di interrelazione funzionale» tra decreto-legge e legge di conversione, quale presupposto della sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost. ”; 1.B. “ Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. ”; 1.C. “ Violazione degli artt. 41 e 11 della Costituzione e artt. 101 e 102 TFUE ”; 1.D. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 42 e 43 della Costituzione e dell’art. 1 del Protocollo 1 CEDU ”; 1.E. “ Violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione ”; 1.F. “ Violazione dell’art. 97 della Costituzione e art. 1, c. 2 bis, L. 241/90 ”; 1.G. “ Violazione dell’art. 3 della Costituzione ”; 1.H. “ Violazione di legge per violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 5 TUE e art. 32 Cost. ”; 1.I. “ Violazione del principio eurounitario e nazionale del legittimo affidamento ”; 1.L. “ Violazione del principio di certezza del diritto, immanente alla giuridicità dell’ordinamento ”; 2.A. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 32, 41, 42, 43, 53, 77, 97 e 117 Cost., degli artt. 3, 7, 22 L. 241/90, degli artt. 30, 35, 94, 97, 103, 106 D. Lgs. 50/2016, degli artt. 2, 10, 28, 86, 74, 113 D. Lgs. 163/2006, dell’art. 1, c. 1, lett ccc), L. 11/2016. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ”; 2.B. “ Violazione di legge per violazione delle norme sulla prescrizione e, segnatamente, dell’art. 2948 c.c. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ”; 3.A. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ” (in riferimento all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 181 del 7.11.2019, nonché alla circolare n. 22413 del 29.7.2019); 3.B. “ Violazione di legge per violazione degli 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ” (per quanto concerne il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze); 3.C. “ Illegittimità propria per violazione del comma 9 dell’art. 9-ter del D.L.78/2015 e dell’art. 17 della L. 400/1988, conseguente eccesso di potere. Violazione di legge per contraddittorietà rispetto al D.L. n. 78/2015 convertito in L. 152/2015. Illegittimità per illogicità, genericità e indeterminatezza del provvedimento. Illegittimità derivata per derivazione da atto illegittimo ” (con riguardo al decreto del 6.10.2022 adottato dal Ministro della Salute);
- con ricorso per motivi aggiunti, la medesima Società ricorrente ha successivamente impugnato il decreto con cui la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 9- ter , comma 9- bis , del D. L. n. 78/2015, come convertito dalla L. n. 125/2015, ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti;
- si sono costituite nel presente giudizio le Amministrazioni intimate come in epigrafe indicate;
- all’udienza del 5.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
2. Considerato che:
- con memoria depositata in data 31.10.2025, la Società ricorrente ha rappresentato che, “ In data 04/09/2025, come consentito dall’art. 7, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, la ricorrente ha versato in favore della Regione Toscana la quota del 25% dell’importo indicato nel provvedimento di ripiano, precedentemente impugnato, della suddetta regione ” e che “ Mediante tale versamento, quindi, la ricorrente ha assolto integralmente i propri obblighi di pagamento previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 ”;
- l’allegata circostanza, come anche chiarito espressamente dal difensore della Società istante all’udienza del 5.12.2025, va intesa come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in relazione ai ricorsi azionati, manifestando un venir meno dell’interesse di parte attrice a un pronunciamento nel merito in riferimento al contenzioso de quo ;
3. Rilevato che:
- alla luce di quanto precede, sia il ricorso principale sia quello per motivi aggiunti promossi dalla parte in questa sede vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- in punto di spese di giudizio, il Tribunale reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra tutti i contendenti, tenuto conto in ogni caso della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese al contenzioso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
AO RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO RO | IT AR |
IL SEGRETARIO