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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38100/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
dott.ssa Raffaella Tronci Presidente dott. Ettore Favara Giudice dott. Raffaele Miele Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 38100 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10/09/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Serradifalco n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Fava che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
C.F. ) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Roma, Via Romeo Romei n. 23, presso lo studio dell'avv. Attilio Biava che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E
pagina 1 di 6 CON L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
ha agito in giudizio nei confronti di per far accogliere le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni: “Accertare e dichiarare la falsità della procura speciale rilasciata il 05.06.2019 con rep.
N. 85360 dal Notaio dalla (sedicente) a tale in virtù Persona_1 Parte_1 CP_1
della quale il suddetto procuratore ha poi trasferito a tale sig. la proprietà Controparte_2 dell'immobile sito in Roma via Monte Cervialto n. 82 sc. A int. 21, costituito da un appartamento con annessa cantina censiti al Catasto urbano dei Fabbricati di Roma al foglio 262, particella 72, sub. 556
e sub. 557. Conseguentemente, con pronuncia valevole erga omnes, dichiarare la nullità e/o
l'annullamento e/o l'inefficacia della predetta procura speciale. Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre rimborso forfetario al 15% e IVA e CPA come per legge, da distrarre
a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
L'attrice, in sintesi, ha esposto che: 1) nel mese di ottobre 2018, si era determinata a porre in vendita l'immobile situato a Roma, in Via Monte Cervialto n. 82, sc. A, int. 21, ricevuto in eredità alla morte del padre, , e aveva pubblicato on line, su diversi siti di vendite immobiliari, Persona_2
l'annuncio con il quale aveva fornito gli elementi descrittivi del bene, quali l'ubicazione, la superficie
(mq. 85), il numero di vani (5), la pertinenza (cantina) e il prezzo di vendita pari a € 240.000,00; 2) pagina 2 di 6 dopo la pubblicazione dell'annuncio, era stata contattata telefonicamente da tale TT con il Per_3
quale aveva concordato un appuntamento per il sopralluogo nell'immobile, che poi era effettivamente avvenuto a fine gennaio, alla presenza di sua madre e di suo marito;
3) Controparte_3 Persona_4
TT dopo aver manifestato il gradimento dell'immobile e raggiunto l'accordo sul corrispettivo, Per_3
le aveva riferito che l'avrebbe fatta contattare dal suo commercialista, tale , da lui Persona_5
incaricato per gestire l'affare e compiere le attività necessarie;
4) difatti, in data 2/02/2019, era stata contattata telefonicamente dal al quale aveva poi inoltrato i documenti che costui aveva Per_5
richiesto relativi al citato immobile, ovvero, l'atto di provenienza, la visura catastale, l'attestazione di prestazione energetica nonché il suo documento di identità; 5) il 4/02/2019, i medesimi documenti erano stati trasmessi per via mail anche al TT, il quale, nelle settimane successive, l'aveva contattata più volte per informarla sullo stato della pratica di richiesta del mutuo necessario all'acquisto; 6) il
2/05/2019 alle ore 11.00, aveva ricevuto la visita del perito incaricato dalla banca per effettuare la valutazione dell'immobile, accompagnato da una persona presentatasi come , Controparte_2
cognato di TT secondo quanto le era stato anticipato da quest'ultimo; 7) nei giorni successivi, Per_3
era stata contattata dal il quale le aveva riferito che, a seguito dell'esito positivo della perizia, Per_5
era stato concesso il mutuo e, per tale ragione, le comunicava l'appuntamento fissato per il 24/05/2019, alle ore 17.30, a Roma, in Via A. Gallonio n. 8, presso lo studio del notaio , Persona_6
incaricato di redigere il preliminare di compravendita;
8) in data 24/05/2019, si era dunque presentata presso lo studio del notaio, ma nessuno era comparso per il promissario acquirente nonostante le telefonate fatte sia al TT che al 9) perso ogni contatto con TT e ritenuto quindi Per_5 Per_3 fallito l'affare, si era affidata all'agenzia immobiliare Tecnorete;
10) il 20/06/2019, a seguito di un accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate per estrarre la visura ipotecaria dell'immobile da consegnare all'agenzia immobiliare, aveva riscontrato che il bene risultava essere stato acquistato il 14/06/2019, da tale , nato a [...] il [...], con atto del notaio Repertorio Controparte_2 Persona_1
n. 85380, Raccolta n. 6928, trascritto il 17.06/2019, Registro Particolare 50186, Registro Generale
71579; 11) aveva dunque sporto denuncia ai Carabinieri, esponendo i fatti occorsi dal gennaio 2019 al
19/6/2019 e, grazie a documenti acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate, aveva accertato che un tale con procura speciale rilasciata il 5/06/2019, Rep. 85360, dallo stesso notaio CP_1 Persona_1
che aveva rogato la compravendita, aveva alienato al predetto il suddetto Controparte_2
immobile di Via Monte Cervialto n. 82; 12) dalla citata procura speciale si evinceva che il 5/6/2019,
“nomina e costituisce suo procuratore speciale e per quanto infra generale il Parte_1
signor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] affinché in suo CP_1
nome vece ed interesse venda al signor , nato a [...] il [...] C.F: Controparte_2
pagina 3 di 6 al prezzo di Euro 240.000,00 ai patti e condizioni che riterrà più opportuno la C.F._3
quota di propria spettanza sulle seguenti porzioni immobiliari (…) e che, in calce alla procura, il notaio aveva certificato e attestato che “la signora nata a [...] il [...] ed Persona_1 Parte_1
ivi residente in [...], della cui identità personale, io Notaio sono certo, ha sottoscritto quanto precede alla mia presenza, alle ore 17.30”; 13) era pertanto evidente che era stata posta in essere ai suoi danni una truffa da chi aveva falsamente rappresentato e falsamente speso la sua qualità di procuratore della venditrice e anche da parte degli altri soggetti che si erano adoperati per portarla a termine;
14) non aveva, infatti, mai conosciuto e non gli aveva mai rilasciato CP_1
alcuna procura, né aveva mai conosciuto il notaio tanto più che il giorno 5/6/2019 alle ore Persona_1
17.30, che corrispondeva al momento in cui risultava essere stata conferita la procura speciale, si trovava presso il proprio immobile insieme con la madre e con il proprio compagno Controparte_3
poiché era stato fissato un appuntamento con gli agenti immobiliari della Tecnorete Persona_4 srl, e , al fine di far visionare l'appartamento ad alcune persone che Tes_1 Testimone_2
avevano manifestato interesse all'acquisto; 15) era pertanto suo interesse proporre querela di falso affinché fosse dichiarata la falsità erga omnes della procura speciale utilizzata per la compravendita, essendo falsa la firma apposta in calce alla suddetta procura. ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “… in adesione alla domanda svolta da CP_1
parte attrice, accertare e dichiarare la falsità della procura speciale a rogito Notaio (Rep. n. Per_1
85360) asseritamente rilasciata al medesimo dalla Sig. in data 05/06/2019, Parte_1 disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio”.
Il convenuto, non contestando la ricostruzione attorea, ha aderito alla querela di falso proposta dalla e ha sostenuto: 1) di essere totalmente estraneo alla truffa perpetrata ai danni dell'attrice, Parte_1
tanto che la sua posizione era stata stralciata dal procedimento penale n. 28671/2019 R.G.N.R. originato dalla denuncia sporta dalla con Decreto di Archiviazione n. 15790/2021 Parte_1
pronunciato dal G.I.P. del Tribunale Penale di Roma;
2) di non avere mai avuto la propria residenza in
Via Siracusa 20/A , come invece risultava nella procura speciale impugnata per querela di falso, e di essere stato esso stesso vittima di un furto d'identità commesso da soggetti al momento ignoti.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni di parte attrice e l'espletamento di ctu grafologica.
All'esito i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
***
pagina 4 di 6 La querela di falso avente ad oggetto la procura speciale rilasciata il 5/06/2019, Rep. 85360, dal notaio è fondata. Persona_1
Invero, all'esito della espletata c.t.u. grafologica, la firma apparentemente apposta sulla suddetta procura speciale da , è risultata apocrifa. Parte_1
L'ausiliare ha concluso, infatti, sulla base del raffronto tra la sottoscrizione contestata e le firme comparative di , che ha evidenziato una serie di discordanze relative sia alle varie Parte_1
categorie grafologiche attinenti alla struttura psico-neuro-muscolare dei soggetti scriventi che ai movimenti formativi dei vari tracciati grafici, che: “la firma apposta sulla procura speciale del
05/06/19 a nome della Sig.ra è apocrifa, conferendo a siffatta attribuzione, in Parte_1
base agli elementi obiettivi ed oggettivi specificati in questa relazione, il massimo grado di confidenza tecnica” (cfr. elaborato peritale in atti).
Il Collegio ritiene di prestare piena adesione alle conclusioni del c.t.u. in quanto supportate da approfondita indagine e da ampia motivazione, fondate su numerose e fondamentali discordanze formali e sostanziali (v. pag. 38 e segg. dell'elaborato), tecnicamente idonee a far reputare che la suddetta sottoscrizione sia riconducibile a una diversa personalità grafica.
La conclusione del consulente è stata peraltro confermata dalle risultanze della prova testimoniale, avendo e riferito che il 5/6/2019 alle ore 17.30 - ovvero il giorno in Tes_1 Testimone_2
cui avrebbe firmato la suddetta procura speciale - si trovavano, nella loro qualità Parte_1
di agenti immobiliari della Tecnorete srl, in compagnia dell'attrice presso il suo immobile, sito a
Roma, in Via Monte Cervialto n. 82 sc. A, int. 21, per farlo visionare a un cliente interessato all'acquisto (verbale d'udienza del 12/4/2023).
Si rileva al riguardo che i citati testi appaiono attendibili, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale, intrinsecamente coerente e trova sostanziale riscontro in quello dell'altro. Oltretutto, dagli atti di indagine effettuati nel corso del procedimento penale n. 28671/2019 si evince chiaramente che l'attrice fu vittima di una truffa finalizzata a conseguire la proprietà del suo immobile proprio tramite il confezionamento della procura a vendere qui impugnata per falso (cfr. documenti nn. 14 -22 allegati al fascicolo di parte attrice).
Va al riguardo osservato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (cfr. Cass. Civ. n. 22020/2007).
Risulta dunque accertata e va dichiarata la falsità della citata procura nella parte in cui reca la sottoscrizione apocrifa di . Parte_1
pagina 5 di 6 Tale procura deve quindi essere dichiarata nulla, difettando completamente la volontà della
Parte_1
All'accertamento della falsità non può seguire l'ordine di cancellazione della suddetta sottoscrizione, previsto dal combinato disposto degli artt. 226, co. 2 c.p.c. e 537 c.p.p., poiché la procura speciale impugnata risulta essere sottoposta a sequestro penale (cfr. doc. n. 14 allegato al fascicolo di parte attrice) finalizzato alla confisca.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti avendo aderito alla CP_1
domanda attorea ed essendo stata riconosciuta in sede penale la sua estraneità alla truffa perpetrata ai danni della (cfr. decreto di archiviazione allegato al fascicolo di parte convenuta). Le Parte_1
spese di c.t.u. possono essere conseguentemente poste a carico di entrambe le parti in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Accoglie la querela di falso in via principale proposta da e, per l'effetto: Parte_1
• dichiara la falsità della procura speciale rilasciata il 5/06/2019, Rep. 85360, dal notaio Per_1
nella parte in cui reca la sottoscrizione apocrifa di;
[...] Parte_1
• dichiara la nullità della citata procura speciale rilasciata il 5/06/2019, Rep. 85360, dal notaio apparentemente a firma di;
Persona_1 Parte_1
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio;
3. Pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott.ssa Raffaella Tronci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
dott.ssa Raffaella Tronci Presidente dott. Ettore Favara Giudice dott. Raffaele Miele Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 38100 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10/09/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Serradifalco n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Fava che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
C.F. ) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Roma, Via Romeo Romei n. 23, presso lo studio dell'avv. Attilio Biava che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E
pagina 1 di 6 CON L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
ha agito in giudizio nei confronti di per far accogliere le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni: “Accertare e dichiarare la falsità della procura speciale rilasciata il 05.06.2019 con rep.
N. 85360 dal Notaio dalla (sedicente) a tale in virtù Persona_1 Parte_1 CP_1
della quale il suddetto procuratore ha poi trasferito a tale sig. la proprietà Controparte_2 dell'immobile sito in Roma via Monte Cervialto n. 82 sc. A int. 21, costituito da un appartamento con annessa cantina censiti al Catasto urbano dei Fabbricati di Roma al foglio 262, particella 72, sub. 556
e sub. 557. Conseguentemente, con pronuncia valevole erga omnes, dichiarare la nullità e/o
l'annullamento e/o l'inefficacia della predetta procura speciale. Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre rimborso forfetario al 15% e IVA e CPA come per legge, da distrarre
a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
L'attrice, in sintesi, ha esposto che: 1) nel mese di ottobre 2018, si era determinata a porre in vendita l'immobile situato a Roma, in Via Monte Cervialto n. 82, sc. A, int. 21, ricevuto in eredità alla morte del padre, , e aveva pubblicato on line, su diversi siti di vendite immobiliari, Persona_2
l'annuncio con il quale aveva fornito gli elementi descrittivi del bene, quali l'ubicazione, la superficie
(mq. 85), il numero di vani (5), la pertinenza (cantina) e il prezzo di vendita pari a € 240.000,00; 2) pagina 2 di 6 dopo la pubblicazione dell'annuncio, era stata contattata telefonicamente da tale TT con il Per_3
quale aveva concordato un appuntamento per il sopralluogo nell'immobile, che poi era effettivamente avvenuto a fine gennaio, alla presenza di sua madre e di suo marito;
3) Controparte_3 Persona_4
TT dopo aver manifestato il gradimento dell'immobile e raggiunto l'accordo sul corrispettivo, Per_3
le aveva riferito che l'avrebbe fatta contattare dal suo commercialista, tale , da lui Persona_5
incaricato per gestire l'affare e compiere le attività necessarie;
4) difatti, in data 2/02/2019, era stata contattata telefonicamente dal al quale aveva poi inoltrato i documenti che costui aveva Per_5
richiesto relativi al citato immobile, ovvero, l'atto di provenienza, la visura catastale, l'attestazione di prestazione energetica nonché il suo documento di identità; 5) il 4/02/2019, i medesimi documenti erano stati trasmessi per via mail anche al TT, il quale, nelle settimane successive, l'aveva contattata più volte per informarla sullo stato della pratica di richiesta del mutuo necessario all'acquisto; 6) il
2/05/2019 alle ore 11.00, aveva ricevuto la visita del perito incaricato dalla banca per effettuare la valutazione dell'immobile, accompagnato da una persona presentatasi come , Controparte_2
cognato di TT secondo quanto le era stato anticipato da quest'ultimo; 7) nei giorni successivi, Per_3
era stata contattata dal il quale le aveva riferito che, a seguito dell'esito positivo della perizia, Per_5
era stato concesso il mutuo e, per tale ragione, le comunicava l'appuntamento fissato per il 24/05/2019, alle ore 17.30, a Roma, in Via A. Gallonio n. 8, presso lo studio del notaio , Persona_6
incaricato di redigere il preliminare di compravendita;
8) in data 24/05/2019, si era dunque presentata presso lo studio del notaio, ma nessuno era comparso per il promissario acquirente nonostante le telefonate fatte sia al TT che al 9) perso ogni contatto con TT e ritenuto quindi Per_5 Per_3 fallito l'affare, si era affidata all'agenzia immobiliare Tecnorete;
10) il 20/06/2019, a seguito di un accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate per estrarre la visura ipotecaria dell'immobile da consegnare all'agenzia immobiliare, aveva riscontrato che il bene risultava essere stato acquistato il 14/06/2019, da tale , nato a [...] il [...], con atto del notaio Repertorio Controparte_2 Persona_1
n. 85380, Raccolta n. 6928, trascritto il 17.06/2019, Registro Particolare 50186, Registro Generale
71579; 11) aveva dunque sporto denuncia ai Carabinieri, esponendo i fatti occorsi dal gennaio 2019 al
19/6/2019 e, grazie a documenti acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate, aveva accertato che un tale con procura speciale rilasciata il 5/06/2019, Rep. 85360, dallo stesso notaio CP_1 Persona_1
che aveva rogato la compravendita, aveva alienato al predetto il suddetto Controparte_2
immobile di Via Monte Cervialto n. 82; 12) dalla citata procura speciale si evinceva che il 5/6/2019,
“nomina e costituisce suo procuratore speciale e per quanto infra generale il Parte_1
signor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] affinché in suo CP_1
nome vece ed interesse venda al signor , nato a [...] il [...] C.F: Controparte_2
pagina 3 di 6 al prezzo di Euro 240.000,00 ai patti e condizioni che riterrà più opportuno la C.F._3
quota di propria spettanza sulle seguenti porzioni immobiliari (…) e che, in calce alla procura, il notaio aveva certificato e attestato che “la signora nata a [...] il [...] ed Persona_1 Parte_1
ivi residente in [...], della cui identità personale, io Notaio sono certo, ha sottoscritto quanto precede alla mia presenza, alle ore 17.30”; 13) era pertanto evidente che era stata posta in essere ai suoi danni una truffa da chi aveva falsamente rappresentato e falsamente speso la sua qualità di procuratore della venditrice e anche da parte degli altri soggetti che si erano adoperati per portarla a termine;
14) non aveva, infatti, mai conosciuto e non gli aveva mai rilasciato CP_1
alcuna procura, né aveva mai conosciuto il notaio tanto più che il giorno 5/6/2019 alle ore Persona_1
17.30, che corrispondeva al momento in cui risultava essere stata conferita la procura speciale, si trovava presso il proprio immobile insieme con la madre e con il proprio compagno Controparte_3
poiché era stato fissato un appuntamento con gli agenti immobiliari della Tecnorete Persona_4 srl, e , al fine di far visionare l'appartamento ad alcune persone che Tes_1 Testimone_2
avevano manifestato interesse all'acquisto; 15) era pertanto suo interesse proporre querela di falso affinché fosse dichiarata la falsità erga omnes della procura speciale utilizzata per la compravendita, essendo falsa la firma apposta in calce alla suddetta procura. ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “… in adesione alla domanda svolta da CP_1
parte attrice, accertare e dichiarare la falsità della procura speciale a rogito Notaio (Rep. n. Per_1
85360) asseritamente rilasciata al medesimo dalla Sig. in data 05/06/2019, Parte_1 disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio”.
Il convenuto, non contestando la ricostruzione attorea, ha aderito alla querela di falso proposta dalla e ha sostenuto: 1) di essere totalmente estraneo alla truffa perpetrata ai danni dell'attrice, Parte_1
tanto che la sua posizione era stata stralciata dal procedimento penale n. 28671/2019 R.G.N.R. originato dalla denuncia sporta dalla con Decreto di Archiviazione n. 15790/2021 Parte_1
pronunciato dal G.I.P. del Tribunale Penale di Roma;
2) di non avere mai avuto la propria residenza in
Via Siracusa 20/A , come invece risultava nella procura speciale impugnata per querela di falso, e di essere stato esso stesso vittima di un furto d'identità commesso da soggetti al momento ignoti.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni di parte attrice e l'espletamento di ctu grafologica.
All'esito i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
***
pagina 4 di 6 La querela di falso avente ad oggetto la procura speciale rilasciata il 5/06/2019, Rep. 85360, dal notaio è fondata. Persona_1
Invero, all'esito della espletata c.t.u. grafologica, la firma apparentemente apposta sulla suddetta procura speciale da , è risultata apocrifa. Parte_1
L'ausiliare ha concluso, infatti, sulla base del raffronto tra la sottoscrizione contestata e le firme comparative di , che ha evidenziato una serie di discordanze relative sia alle varie Parte_1
categorie grafologiche attinenti alla struttura psico-neuro-muscolare dei soggetti scriventi che ai movimenti formativi dei vari tracciati grafici, che: “la firma apposta sulla procura speciale del
05/06/19 a nome della Sig.ra è apocrifa, conferendo a siffatta attribuzione, in Parte_1
base agli elementi obiettivi ed oggettivi specificati in questa relazione, il massimo grado di confidenza tecnica” (cfr. elaborato peritale in atti).
Il Collegio ritiene di prestare piena adesione alle conclusioni del c.t.u. in quanto supportate da approfondita indagine e da ampia motivazione, fondate su numerose e fondamentali discordanze formali e sostanziali (v. pag. 38 e segg. dell'elaborato), tecnicamente idonee a far reputare che la suddetta sottoscrizione sia riconducibile a una diversa personalità grafica.
La conclusione del consulente è stata peraltro confermata dalle risultanze della prova testimoniale, avendo e riferito che il 5/6/2019 alle ore 17.30 - ovvero il giorno in Tes_1 Testimone_2
cui avrebbe firmato la suddetta procura speciale - si trovavano, nella loro qualità Parte_1
di agenti immobiliari della Tecnorete srl, in compagnia dell'attrice presso il suo immobile, sito a
Roma, in Via Monte Cervialto n. 82 sc. A, int. 21, per farlo visionare a un cliente interessato all'acquisto (verbale d'udienza del 12/4/2023).
Si rileva al riguardo che i citati testi appaiono attendibili, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale, intrinsecamente coerente e trova sostanziale riscontro in quello dell'altro. Oltretutto, dagli atti di indagine effettuati nel corso del procedimento penale n. 28671/2019 si evince chiaramente che l'attrice fu vittima di una truffa finalizzata a conseguire la proprietà del suo immobile proprio tramite il confezionamento della procura a vendere qui impugnata per falso (cfr. documenti nn. 14 -22 allegati al fascicolo di parte attrice).
Va al riguardo osservato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (cfr. Cass. Civ. n. 22020/2007).
Risulta dunque accertata e va dichiarata la falsità della citata procura nella parte in cui reca la sottoscrizione apocrifa di . Parte_1
pagina 5 di 6 Tale procura deve quindi essere dichiarata nulla, difettando completamente la volontà della
Parte_1
All'accertamento della falsità non può seguire l'ordine di cancellazione della suddetta sottoscrizione, previsto dal combinato disposto degli artt. 226, co. 2 c.p.c. e 537 c.p.p., poiché la procura speciale impugnata risulta essere sottoposta a sequestro penale (cfr. doc. n. 14 allegato al fascicolo di parte attrice) finalizzato alla confisca.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti avendo aderito alla CP_1
domanda attorea ed essendo stata riconosciuta in sede penale la sua estraneità alla truffa perpetrata ai danni della (cfr. decreto di archiviazione allegato al fascicolo di parte convenuta). Le Parte_1
spese di c.t.u. possono essere conseguentemente poste a carico di entrambe le parti in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Accoglie la querela di falso in via principale proposta da e, per l'effetto: Parte_1
• dichiara la falsità della procura speciale rilasciata il 5/06/2019, Rep. 85360, dal notaio Per_1
nella parte in cui reca la sottoscrizione apocrifa di;
[...] Parte_1
• dichiara la nullità della citata procura speciale rilasciata il 5/06/2019, Rep. 85360, dal notaio apparentemente a firma di;
Persona_1 Parte_1
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio;
3. Pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott.ssa Raffaella Tronci
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