Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11474/2024 R.G. vertente tra c.f. : con il patrocinio dell'avv. PAOLOZZI ANTONIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.5.2024 la ricorrente , cieca civile assoluta, agiva per ottenere il riconoscimento del diritto al ripristino della pensione per ciechi assoluti ex L 66/62 illegittimamente sospesa per motivi reddituali.
A sostegno della domanda deduceva che con precedente sentenza N. 19559/10 depositata in data
07/07/2010 il Tribunale di Napoli sezione lavoro aveva accolto il ricorso proposto nei confronti dell' , stabilendo l'irrilevanza dei limiti reddituali per la categoria dei ciechi civili e, per CP_1
l'effetto, aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione per ciechi civili ex L. 66/62, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati a decorrere dal 01/11/1980 ; che CP_1
successivamente con altre sentenze il Tribunale di Napoli sezione lavoro e precisamente N.
6278/14, N. 7289/17 e n. 2499/2022 aveva condannato l' al pagamento dei ratei CP_1
pensionistici arretrati relativamente ai periodi , rispettivamente , dal 01/08/10 al 01/12/12 , dal
01/01/13 al 18/11/16 , dal 01/12/2016 al 30/06/2021.
Pertanto , non avendo l' mai provveduto all'erogazione mensile della prestazione, essendo a CP_1 tutt'oggi invalida quale cieca civile assoluta, chiedeva di condannare l' in persona del legale CP_1
vinte le spese di lite.
Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare l'istituto evidenziava che la CP_1
ricorrente era titolare della pensione INVCIV (Ciechi civili - ciechi Assoluti ) e che tuttavia per il periodo richiesto ( dal 01/07/2021 al 14/05/2024) i ratei non potevano essere corrisposti per motivi reddituali avendo l'istante , come dettagliatamente riportato nella memoria, superato per le dette annualità superato i limiti previsti dalla legge essendo percettrice di redditi da pensione anticipata
Cassa Pensioni Lavoratori Dipendenti Enti Locali (CPDEL) con decorrenza 01/11 (nell'anno 2021- pari ad euro 23.940,28; nell'anno 2022 pari ad euro 24.544,99; nell'anno 202 pari ad euro
24.544,99 .
Autorizzato il deposito di note illustrative, disposta trattazione cartolare , all'esito dell'acquisizione delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. , la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere affrontata la questione del giudicato sollevata da parte istante circa la questione del requisito reddituale inerente la prestazione della pensione per cieci assoluti.
L'odierno giudicante ritiene di condividere quanto affermato da precedenti giudici di merito (vedi
Corte di Appello di Napoli n. 4842 del 27.10.2021 nonché Tribunale Napoli n. 2499 /2022 riferite ad altre annualità della stessa prestazione qui invocata ) le cui argomentazioni sono poste a fondamento anche della presente pronuncia. In particolare nel caso di specie la questione del requisito reddituale è stata implicitamente risolta con la sentenza n. 19559/2010 la quale ha riconosciuto la liquidazione dei ratei della prestazione pur in presenza di un reddito della ricorrente.
Sulla scia di questa pronuncia , passata in cosa giudicata , le richiamate decisioni di merito intercorse con riferimento al medesimo rapporto hanno affermato che è precluso un nuovo esame di merito della questione reddituale non essendo modificate le situazioni di fatto già delibate nella sentenza passata in giudicato.
In particolare va detto che secondo la Suprema Corte “l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass. sent. del 23-07-2015, n. 1549; Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383). Con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U, n. 383 del
07/07/1999 e successive conformi, tra cui nn. 19249 del 19/07/2018, 6908/2016, 20834/2015, 23082/2011, 16058/2008, 5151/2004, “ha precisato che il valore del giudicato si proietta nel futuro a situazione sostanziale immutata, per cui, ove si verifichi il consolidamento degli effetti del giudicato quanto all'esistenza di tutti i presupposti di legge della prestazione, nella invarianza degli elementi di fatto e di diritto preesistenti la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
in ciò consiste il principio dell'intangibilità del giudicato, che ha valenza generale e non opera solo in materia previdenziale (v. Cass. n. 20765 del 17/08/2018, Cass. n. 15493 del
23/07/2015, Cass. n. 11360 del 11/05/2010)” (cfr. Cass., ordinanza n. 35030/2021).
Sulla scorta di tali premesse e tenuto conto di quanto già affermato dalla Corte di Appello di Napoli CP_ nella sentenza n. 4842/2021 la domanda va accolta e l' va pertanto condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 12.900,93, quali ratei arretrati di pensione per ciechi civili assoluti ex L. 66/62, dal 01/07/2021 al 14/05/2024 in conformità agli allegati conteggi non espressamente contestati, oltre interessi dalle singole scadenze all'effettivo saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Pt_1
di € 12.900,93, quali ratei arretrati di pensione per ciechi civili assoluti , dal 01/07/2021 al
[...]
14/05/2024, oltre interessi dalla maturazione dei ratei al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 1.800,00 oltre CP_1
rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
Napoli,15/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella