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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa AN RE Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2791 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.06.2025 da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Fulvia
Fois in Rosolina (RO), via G. Marconi n. 3 (pec: , che lo Email_1 rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12.8.1988, e ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Bardini in Padova, via Istituto Tecnico d'Agraria n. 31 (pec:
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_2 telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 01.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 01.10.2025, che di seguito si riproducono: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.9.2011 a Chioggia (VE) tra i sig.ri Parte_1 (C.F.: ), nato a [...] il [...], di cittadinanza italiana, e ivi C.F._1 residente in [...], e (C.F.: Parte_2
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 130/F, trascritto agli atti del Comune di Chioggia al n. 50, p. I, anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chioggia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2) La figlia minorenne è affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
il sig. Parte_1 potrà vedere e stare con la figlia secondo il seguente calendario visite padre-figlia, salvo migliori accordi che potranno sempre intervenire tra i genitori e salvo eventuali esigenze della minore: - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 se la bambina non andasse alla scuola materna perché ammalata;
in caso contrario, il padre potrà prelevarla dalla madre verso le 8.00/8.30 per poi accompagnarla all'asilo, riprenderla alla fine dell'orario scolastico, per poi stare con lei per pranzo e fino alle 16.00; - quando inizierà il tempo pieno, nei medesimi giorni, il padre potrà prelevarla all'uscita della Per_1 scuola e restare con lei sino a dopo cena alle ore 20.30/21.00, quando la riaccompagnerà dalla madre;
- a fine settimana alterni, starà con il padre dal sabato alle ore 10.00 Per_1 sino alla domenica alle ore 19.00, riaccompagnandola presso la residenza materna;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno ciascun genitore il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - due settimane, non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Anche la sig.ra godrà di due settimane non consecutive con la figlia, durante le quali Parte_2 il diritto di visita paterno sarà sospeso;
- il giorno del compleanno di verrà trascorso Per_1 dalla stessa insieme a un genitore ad anni alternati, indipendentemente dal calendario delle visite;
- i giorni del compleanno della sig.ra e della festa della mamma verranno Parte_2 trascorsi dalla minore con la madre, così come il giorno del compleanno della sorella , Per_2 mentre quelli del compleanno del sig. e della festa del papà con il padre, a Pt_1 prescindere dal calendario di visita;
- i giorni festivi infrasettimanali durante il periodo scolastico verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore, a prescindere dal calendario di visita;
- i giorni di visita padre-figlia che non verranno tra loro trascorsi per qualsiasi ragione, dovranno essere recuperati dal sig. entro un mese decorrente Pt_1 dalla giornata di visita persa. 3) Il sig. contribuirà al mantenimento della Parte_1 figlia minorenne mediante il versamento alla sig.ra , a mezzo Per_1 Parte_2 bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di € 254,25 mensili, oltre rivalutazione ISTAT che decorrerà dal mese e dell'anno successivo rispetto alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia di seguito riportato: “A) SENZA
PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di 400,00 euro), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio. Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie) spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate pressi il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche. Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di euro 400,00. Spese di custodia di prole minorenne: laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. B) CON
PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie, iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari;
corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con l'acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere. Il genitore che abbia prestato il consenso per la frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorno di esercitazione allo studio, centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 60,00 euro oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto). Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad euro 500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad euro 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Qualora uno dei genitori decidesse di sostenere spese straordinarie senza il preventivo accordo dell'altro genitore, la spesa verrà addebitata interamente a chi ha preso la decisione.” 4) L'Assegno Unico continuerà a essere percepito al
50% ciascuno tra i genitori, così come le detrazioni per la figlia a carico saranno effettuate al 50% tra i sig.ri e . 5) Nulla a tiolo di assegno divorzile per i coniugi, Parte_2 Pt_1 essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti. 6) Spese legali integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà professionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 10.09.2011 contratto matrimonio con rito civile in Chioggia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dalla data della avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G.
11795/2019) conclusasi con sentenza n. 714/2024 , pubbl. 05.03.2024 del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 01.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dalla data della avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 11795/2019) conclusasi con sentenza n. 714/2024 , pubbl. 05.03.2024 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale della figlia minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.09.2011 da e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia Parte_2 al n. 50, parte I, dell'anno 2011;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa AN RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa AN RE Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2791 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.06.2025 da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Fulvia
Fois in Rosolina (RO), via G. Marconi n. 3 (pec: , che lo Email_1 rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12.8.1988, e ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Bardini in Padova, via Istituto Tecnico d'Agraria n. 31 (pec:
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_2 telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 01.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 01.10.2025, che di seguito si riproducono: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.9.2011 a Chioggia (VE) tra i sig.ri Parte_1 (C.F.: ), nato a [...] il [...], di cittadinanza italiana, e ivi C.F._1 residente in [...], e (C.F.: Parte_2
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 130/F, trascritto agli atti del Comune di Chioggia al n. 50, p. I, anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chioggia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2) La figlia minorenne è affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
il sig. Parte_1 potrà vedere e stare con la figlia secondo il seguente calendario visite padre-figlia, salvo migliori accordi che potranno sempre intervenire tra i genitori e salvo eventuali esigenze della minore: - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 se la bambina non andasse alla scuola materna perché ammalata;
in caso contrario, il padre potrà prelevarla dalla madre verso le 8.00/8.30 per poi accompagnarla all'asilo, riprenderla alla fine dell'orario scolastico, per poi stare con lei per pranzo e fino alle 16.00; - quando inizierà il tempo pieno, nei medesimi giorni, il padre potrà prelevarla all'uscita della Per_1 scuola e restare con lei sino a dopo cena alle ore 20.30/21.00, quando la riaccompagnerà dalla madre;
- a fine settimana alterni, starà con il padre dal sabato alle ore 10.00 Per_1 sino alla domenica alle ore 19.00, riaccompagnandola presso la residenza materna;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno ciascun genitore il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - due settimane, non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Anche la sig.ra godrà di due settimane non consecutive con la figlia, durante le quali Parte_2 il diritto di visita paterno sarà sospeso;
- il giorno del compleanno di verrà trascorso Per_1 dalla stessa insieme a un genitore ad anni alternati, indipendentemente dal calendario delle visite;
- i giorni del compleanno della sig.ra e della festa della mamma verranno Parte_2 trascorsi dalla minore con la madre, così come il giorno del compleanno della sorella , Per_2 mentre quelli del compleanno del sig. e della festa del papà con il padre, a Pt_1 prescindere dal calendario di visita;
- i giorni festivi infrasettimanali durante il periodo scolastico verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore, a prescindere dal calendario di visita;
- i giorni di visita padre-figlia che non verranno tra loro trascorsi per qualsiasi ragione, dovranno essere recuperati dal sig. entro un mese decorrente Pt_1 dalla giornata di visita persa. 3) Il sig. contribuirà al mantenimento della Parte_1 figlia minorenne mediante il versamento alla sig.ra , a mezzo Per_1 Parte_2 bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di € 254,25 mensili, oltre rivalutazione ISTAT che decorrerà dal mese e dell'anno successivo rispetto alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia di seguito riportato: “A) SENZA
PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di 400,00 euro), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio. Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie) spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate pressi il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche. Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di euro 400,00. Spese di custodia di prole minorenne: laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. B) CON
PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie, iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari;
corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con l'acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere. Il genitore che abbia prestato il consenso per la frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorno di esercitazione allo studio, centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 60,00 euro oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto). Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad euro 500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad euro 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Qualora uno dei genitori decidesse di sostenere spese straordinarie senza il preventivo accordo dell'altro genitore, la spesa verrà addebitata interamente a chi ha preso la decisione.” 4) L'Assegno Unico continuerà a essere percepito al
50% ciascuno tra i genitori, così come le detrazioni per la figlia a carico saranno effettuate al 50% tra i sig.ri e . 5) Nulla a tiolo di assegno divorzile per i coniugi, Parte_2 Pt_1 essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti. 6) Spese legali integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà professionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 10.09.2011 contratto matrimonio con rito civile in Chioggia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dalla data della avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G.
11795/2019) conclusasi con sentenza n. 714/2024 , pubbl. 05.03.2024 del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 01.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dalla data della avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 11795/2019) conclusasi con sentenza n. 714/2024 , pubbl. 05.03.2024 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale della figlia minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.09.2011 da e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia Parte_2 al n. 50, parte I, dell'anno 2011;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa AN RE