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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3818/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3818/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: patto di prova” e vertente
TRA
( ) - avv. IANNONE LORENZO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - Controparte_1 P.IVA_1 avv. MUROLO MARCELLO ( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.08.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava il patto prova sottoscritto dalle parti con il contratto di lavoro subordinato sottoscritto in data 06.09.2024, in virtù del quale la parte
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resistente aveva proceduto alla risoluzione del rapporto con missiva del
31.05.2025 senza addurre alcuna motivazione. Deduceva di aver espletato mansioni di assistente sociale e che alla ricorrente, al momento della sottoscrizione del contratto ed anche nel corso del rapporto, non era mai stato consegnato il regolamento interno e il mansionario citato nella clausola del periodo di prova. Aggiungeva che, fin dal primo giorno di lavoro, era stata adibita autonomamente a tali funzioni, senza alcun supporto o controllo da parte di altro dipendente e senza aver mai subito contestazioni e/o richiami da parte della datrice di lavoro. Eccepiva che la clausola prevedente il periodo di prova, in realtà, si era dimostrata come di mero stile, in quanto non aveva indicato dettagliatamente le mansioni, i compiti e le attività che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere nel corso del periodo di prova e men che meno le loro modalità di svolgimento.
Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro adito, di condannare la controparte alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento della retribuzione globale di fatto maturata dalla risoluzione contrattuale sino al giorno dell'effettiva reintegra.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 28.11.2025, concludendo come in atti per il rigetto del ricorso.
Necessaria si appalesa una breve ricostruzione in diritto degli istituti giuridici sottesi alla definizione del presente giudizio.
L'art. 2096 c.c., in tema di patto di prova, sancisce la regola generale del recesso libero in ogni momento del periodo di esperimento (a meno che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano ritenuto di dover fissare un termine minimo di durata); tale regola è stata confermata dall'art. 10 della l. n. 604 del 1966, che ha testualmente escluso dal proprio ambito di applicazione il periodo di prova. In base alla previsione dell'art. 2096 c.c., il datore di lavoro, nel corso del periodo di prova, può risolvere unilateralmente il rapporto, senza addurre alcuna giustificazione, né rispettare il preavviso. Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha carattere discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966. L'esercizio del potere di recesso
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datoriale è stato nel tempo rivisitato nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione codicistica;
in questa prospettiva, limiti alla discrezionalità datoriale, suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, sono stati rinvenuti nella necessità che il recesso sia stato determinato da ragioni inerenti all'esito dell'esperimento in prova (in coerenza con la causa del patto di prova) e non sia riconducibile ad un motivo illecito ed è stata riconosciuta la possibilità per il lavoratore di dedurre in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, con onere a suo carico di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova e sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Corte cost. n. 189 del 1980, Corte cost. n. 255 del 1989, Corte cost.
n. 541 del 2000, Cass. n. 1180 del 2017 Cass. n. 469 del 2015, Cass. n.
21784 del 2009, Cass. n. 1213 del 2004, Cass. n. 19354 del 2003, Cass.
Sez. Un. n. 11633 del 2002. Cass. n. 2228 del 1999).
In altri termini, il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia imposta, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva;
in tale ultimo caso, la motivazione ha la funzione di dimostrare sinteticamente che il recesso è stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti all'esito dell'esperimento in prova (che costituisce la causa del patto) e che non è dovuto a ragioni illecite, o comunque estranee al rapporto, ed in particolare a forme di discriminazione e, inoltre, ove il prestatore non assunto in via definitiva contesti quella motivazione, il datore deve integrarla opportunamente fornendo le indicazioni specifiche e complete delle ragioni della decisione assunta (cfr. Cass. n. 23061/07; nella specie, il lavoratore aveva impugnato giudizialmente il licenziamento intimatogli, adducendo la genericità della motivazione, ed il datore di lavoro aveva indicato le ragioni specifiche del recesso nel giudizio stesso;
la S.C., enunciando il principio su riportato, ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo comunque assolto l'obbligo di motivazione previsto dalla contrattazione collettiva, aveva affermato la legittimità del recesso).
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Inoltre, il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (cfr. Cass. n. 9597/17).
Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese alla definizione del caso che qui occupa, ritiene il decidente che la domanda attorea non si presenti fondata e non sia, pertanto, meritevole di accoglimento, ritenendosi superfluo ogni altro prosieguo istruttorio.
Va, in primo luogo, rilevato che la clausola apposta al contratto individuale, al di là di meri refusi inerenti al nome della lavoratrice, risulta adeguatamente dettagliata e specifica nel contenuto oggettivo dei compiti affidati. Invero, oltre a essere ben visibile all'interno del regolamento negoziale, il patto si presenta chiaro sia nella durata che nell'attività dell'esperimento, ovvero quella di “assistente sociale” di cui alla categoria F del ccnl dell'11.07.2012 (cfr. doc. in atti). Non potevano residuare CP_2 dubbi, quindi, in merito ai compiti effettivamente chiesti alla lavoratrice durante il suddetto periodo di prova e né, peraltro, la ricorrente ha dedotto o allegato l'espletamento di mansioni diverse da quelle proprie del profilo professionale di assistente sociale. Deve, conseguentemente, essere respinta l'eccezione di nullità del patto di prova per genericità e indeterminatezza della clausola, restando del tutto irrilevante la asserita mancata consegna del mansionario e del regolamento interno.
Quanto alla mancata motivazione della risoluzione e all'assenza di contestazioni ricevute dalla lavoratrice nel corso dell'attività lavorativa, le stesse, per quanto detto in precedenza, sono del tutto irrilevanti, atteso che, allorquando non sia stato dimostrato un motivo illecito sotteso al recesso - circostanza enunciata solo genericamente nell'atto introduttivo - la prova è funzionalmente destinata non solo alla verifica delle qualità professionali del prestatore, ma anche al comportamento e alla personalità complessivamente manifestati da questi in relazione all'adempimento della
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prestazione (cfr. Cass. n. 10440/12), rispetto ai quali l'esercizio del relativo diritto potestativo da parte della datrice non necessita (salvo diversa previsione del contratto collettivo o individuale), come detto, di alcuna specifica spiegazione.
La qualità delle parti e la perdita del lavoro e della retribuzione costituiscono motivi gravi ed eccezionali per la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3818/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: patto di prova” e vertente
TRA
( ) - avv. IANNONE LORENZO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - Controparte_1 P.IVA_1 avv. MUROLO MARCELLO ( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.08.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava il patto prova sottoscritto dalle parti con il contratto di lavoro subordinato sottoscritto in data 06.09.2024, in virtù del quale la parte
Pagina 1 di 5 r.g. 3818/25
resistente aveva proceduto alla risoluzione del rapporto con missiva del
31.05.2025 senza addurre alcuna motivazione. Deduceva di aver espletato mansioni di assistente sociale e che alla ricorrente, al momento della sottoscrizione del contratto ed anche nel corso del rapporto, non era mai stato consegnato il regolamento interno e il mansionario citato nella clausola del periodo di prova. Aggiungeva che, fin dal primo giorno di lavoro, era stata adibita autonomamente a tali funzioni, senza alcun supporto o controllo da parte di altro dipendente e senza aver mai subito contestazioni e/o richiami da parte della datrice di lavoro. Eccepiva che la clausola prevedente il periodo di prova, in realtà, si era dimostrata come di mero stile, in quanto non aveva indicato dettagliatamente le mansioni, i compiti e le attività che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere nel corso del periodo di prova e men che meno le loro modalità di svolgimento.
Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro adito, di condannare la controparte alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento della retribuzione globale di fatto maturata dalla risoluzione contrattuale sino al giorno dell'effettiva reintegra.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 28.11.2025, concludendo come in atti per il rigetto del ricorso.
Necessaria si appalesa una breve ricostruzione in diritto degli istituti giuridici sottesi alla definizione del presente giudizio.
L'art. 2096 c.c., in tema di patto di prova, sancisce la regola generale del recesso libero in ogni momento del periodo di esperimento (a meno che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano ritenuto di dover fissare un termine minimo di durata); tale regola è stata confermata dall'art. 10 della l. n. 604 del 1966, che ha testualmente escluso dal proprio ambito di applicazione il periodo di prova. In base alla previsione dell'art. 2096 c.c., il datore di lavoro, nel corso del periodo di prova, può risolvere unilateralmente il rapporto, senza addurre alcuna giustificazione, né rispettare il preavviso. Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha carattere discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966. L'esercizio del potere di recesso
Pagina 2 di 5 r.g. 3818/25
datoriale è stato nel tempo rivisitato nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione codicistica;
in questa prospettiva, limiti alla discrezionalità datoriale, suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, sono stati rinvenuti nella necessità che il recesso sia stato determinato da ragioni inerenti all'esito dell'esperimento in prova (in coerenza con la causa del patto di prova) e non sia riconducibile ad un motivo illecito ed è stata riconosciuta la possibilità per il lavoratore di dedurre in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, con onere a suo carico di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova e sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Corte cost. n. 189 del 1980, Corte cost. n. 255 del 1989, Corte cost.
n. 541 del 2000, Cass. n. 1180 del 2017 Cass. n. 469 del 2015, Cass. n.
21784 del 2009, Cass. n. 1213 del 2004, Cass. n. 19354 del 2003, Cass.
Sez. Un. n. 11633 del 2002. Cass. n. 2228 del 1999).
In altri termini, il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia imposta, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva;
in tale ultimo caso, la motivazione ha la funzione di dimostrare sinteticamente che il recesso è stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti all'esito dell'esperimento in prova (che costituisce la causa del patto) e che non è dovuto a ragioni illecite, o comunque estranee al rapporto, ed in particolare a forme di discriminazione e, inoltre, ove il prestatore non assunto in via definitiva contesti quella motivazione, il datore deve integrarla opportunamente fornendo le indicazioni specifiche e complete delle ragioni della decisione assunta (cfr. Cass. n. 23061/07; nella specie, il lavoratore aveva impugnato giudizialmente il licenziamento intimatogli, adducendo la genericità della motivazione, ed il datore di lavoro aveva indicato le ragioni specifiche del recesso nel giudizio stesso;
la S.C., enunciando il principio su riportato, ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo comunque assolto l'obbligo di motivazione previsto dalla contrattazione collettiva, aveva affermato la legittimità del recesso).
Pagina 3 di 5 r.g. 3818/25
Inoltre, il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (cfr. Cass. n. 9597/17).
Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese alla definizione del caso che qui occupa, ritiene il decidente che la domanda attorea non si presenti fondata e non sia, pertanto, meritevole di accoglimento, ritenendosi superfluo ogni altro prosieguo istruttorio.
Va, in primo luogo, rilevato che la clausola apposta al contratto individuale, al di là di meri refusi inerenti al nome della lavoratrice, risulta adeguatamente dettagliata e specifica nel contenuto oggettivo dei compiti affidati. Invero, oltre a essere ben visibile all'interno del regolamento negoziale, il patto si presenta chiaro sia nella durata che nell'attività dell'esperimento, ovvero quella di “assistente sociale” di cui alla categoria F del ccnl dell'11.07.2012 (cfr. doc. in atti). Non potevano residuare CP_2 dubbi, quindi, in merito ai compiti effettivamente chiesti alla lavoratrice durante il suddetto periodo di prova e né, peraltro, la ricorrente ha dedotto o allegato l'espletamento di mansioni diverse da quelle proprie del profilo professionale di assistente sociale. Deve, conseguentemente, essere respinta l'eccezione di nullità del patto di prova per genericità e indeterminatezza della clausola, restando del tutto irrilevante la asserita mancata consegna del mansionario e del regolamento interno.
Quanto alla mancata motivazione della risoluzione e all'assenza di contestazioni ricevute dalla lavoratrice nel corso dell'attività lavorativa, le stesse, per quanto detto in precedenza, sono del tutto irrilevanti, atteso che, allorquando non sia stato dimostrato un motivo illecito sotteso al recesso - circostanza enunciata solo genericamente nell'atto introduttivo - la prova è funzionalmente destinata non solo alla verifica delle qualità professionali del prestatore, ma anche al comportamento e alla personalità complessivamente manifestati da questi in relazione all'adempimento della
Pagina 4 di 5 r.g. 3818/25
prestazione (cfr. Cass. n. 10440/12), rispetto ai quali l'esercizio del relativo diritto potestativo da parte della datrice non necessita (salvo diversa previsione del contratto collettivo o individuale), come detto, di alcuna specifica spiegazione.
La qualità delle parti e la perdita del lavoro e della retribuzione costituiscono motivi gravi ed eccezionali per la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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