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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione orale del 4 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. 1508/2024 R.G. promossa
DA
• DEGLI AVV.TI GIULIANO VOTTA E Parte_1
SERGIO VOTTA (C.F. ) associazione professionale rappresentata P.IVA_1 dai soci e legali rappresentanti Avvocati Giuliano e Sergio Votta del foro di Milano
RICORRENTE CONTRO
• (C.F. rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avvocati AIELLO GASPARE del Foro di Cosenza e LETO GISELLA del Foro di Roma
RESISTENTE OGGETTO: equo compenso dell'Avvocato.
MOTIVAZIONE
§1. Con ricorso depositato il 22 luglio 2024 lo e Associati degli Parte_1
Avvocati Giuliano Votta e Sergio Votta, premesso che
- In data 19 luglio 2018 era stato firmato un accordo di collaborazione tra lo Studio e la società – società che svolge attività di Controparte_1 gestione e recupero crediti/beni per conto terzi anche a mezzo di avvocati convenzionati- avente ad oggetto la prestazione di attività professionale a favore delle mandanti della nelle procedure di sequestro ai CP_1 sensi dell'art.7 del RDL n.436 del 15 marzo 1927 (doc.3 fasc. ricorrenti). Detto accordo aveva previsto, tra l'altro, che il compenso per lo Studio fosse pari al 50% dei compensi riconosciuti a dai suoi committenti, CP_1 con violazione dell'art.13 comma 4 dela l. 247/2012 (patto di quota lite);
- In data 30 marzo 2022 aveva proposto allo Studio, in assenza CP_1 di precedente trattativa, una nuova convenzione peggiorativa della precedente in quanto l'onere dei domiciliatari veniva posto a carico dello
1 e non vi era la possibilità di chiedere la distrazione delle spese Parte_1 legali ai sensi dell'art.93 c.p.c., pattuendo come compenso una quota degli importi recuperati in giudizio;
- In data 13 aprile 2022, dopo l'espressione di un parere dell'Avvocato Giuliano Votta in merito alla nullità per contrarietà alla legge professionale della proposta del 30 marzo precedente, la aveva inviato una CP_1 nuova lettera di incarico professionale del tutto simile a quello di marzo che annullava e sostituiva ogni precedente accordo intercorso tra le parti e di applicazione retroattiva e contraria all'art.13 bis l. 247/2012 e contenente un patto di quota lite vietato;
- Lo aveva espletato in Ferrara l'assistenza legale in due Parte_1 procedure ex art.7 d.lgs 436/1927: la prima introdotta con ricorso depositato il 29 febbraio 2020 (debitore RGE 263/2020 conclusasi Persona_1 il 26 gennaio 2021 (doc.8) e la seconda introdotta con ricorso 9 settembre 2020 debitore RGE 699/2020 e conclusasi il 18 marzo 2021; Persona_2
- Rispetto a tali procedure con mail del 18 luglio 2024 (doc.10 e 11) lo Pt_1 aveva chiesto la corresponsione dei compensi secondo le Tabelle
[...]
Ministeriali, ritenendo nulli gli accordi per violazione degli artt.13 comma 4 e 13 bis della legge professionale (l.247/2012)
- la si era rifiutata con nettezza di corrispondere le parcelle (pec CP_1 del 13 giugno 2024).
Ciò premesso, e ribadita la nullità degli accordi intercorsi tra le parti per divieto del patto di quota lite e vessatorietà ex art.13 bis della legge professionale, lo Pt_1 aveva adìto il Tribunale di Ferrara per l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni nei confronti di : “accertare l'iniquità dei compensi Controparte_1 determinati nella convenzione del 13 aprile 2022 e la vessatorietà della clausola che li determina, alla luce dei commi 4 e 5 lettera g) dell'art.13 bis l. 31 dicembre
2012 n.247 e comunque ai sensi del comma 4 dell'art.13 della medesima legge, alla luce dell'art.1418 c.c. e pertanto, in forza di quanto dispone il comma 10 del citato art.13 bis della legge professione 247/2012 determinare i compensi spettanti all'Associazione professionale ricorrente alla luce del DM 147/2022 e successive modificazioni e delle tabelle ad esso allegate e di conseguenza condannare
[...]
in persona…al pagamento a favore di somma di CP_1 Parte_2
€5788,55 o quella maggiore o minore ritenuta giusta, con gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nel pagamento nelle transazioni commerciali (art.5 d. lgs 231/202) dalla data di invio della parcella fino al saldo;
condannare parte resistente al rimborso a favore della ricorrente delle spese processuali…omissis”.
§2. Si è costituita in giudizio la società eccependo in via Controparte_1 preliminare l'incompetenza territoriale del giudice in favore del Tribunale di Cosenza;
in via preliminare subordinata ha chiesto di “accertare la frammentazione 2 dei giudizi ed indicare quale foro unico competente il tribunale di Milano, come esposto in narrativa” . Nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa azione. La società convenuta ha contestato la sussistenza di un patto di quota lite, in quanto oggetto del divieto si configura quando il compenso provenga direttamente dall'oggetto del giudizio, mentre nel caso di specie oggetto di pattuizione era la metà di una somma fissa che la stessa Service aveva pattuito con le committenti. Ha negato la società che non vi fosse stata contrattazione per l'accordo dell'aprile 2022 dal momento che lo studio reso edotto dell'accordo economico stipulato con Pt_1 le Committenti da – essendo in scadenza precedenti accordi e CP_1 dovendosi tenere conto della concorrenza- aveva inviato una “quotazione di parcella” accettata dalla stessa . CP_1
Ha negato la che nell'ordinamento italiano non si possa concordare Parte_3 compensi per l'avvocato al di sotto dei minimi tariffari, dovendosi considerare che l'equo compenso comprenda anche la mole di lavoro assegnata dalla committente- mandataria al legale fiduciario. In ogni caso, se si considerasse nulla convenzione del 2022 dovrebbe valere quella del 2018, alle medesime condizioni.
Ha quindi chiesto in subordine di rideterminare i compensi secondo la convenzione del 2018 o in ulteriore subordine secondo il DM55/2014, senza gli esorbitanti aumenti degli onorari medi indicati nelle parcelle inviate dalla in ragione Pt_1 della ripetitività delle controversie di recupero del credito per finanziamento nel campo automobilistico.
§3. Le parti ricorrenti hanno depositato note difensive ex art.281 duodecies c.p.c. mentre quelle della convenuta sono state espunte per tardività su eccezione della controparte. All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. Deve innanzitutto affermarsi la competenza di questo Tribunale. Il foro delle cause per la determinazione del compenso all'Avvocato è infatti funzionale non derogabile, essendo prevista espressamente da una norma di legge che si occupa esplicitamente del tema, ossia l'art.14 del d. lgs 150/2011.. L'art.14 così dispone: “1. Le controversie previste dall'art.28 della l. 13 giugno 1942 n.794 e l'opposizione proposta a norma dell'art.645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali sono regolati dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono state in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile (art.14 d. lgs 150/2011 come modificato dal d. lgso 149/2022 con effetto per le cause proposte dal 28 febbraio 2023). La deroga della competenza effettuata dall'art.9 della convenzione inter partes (doc.7 fasc. Votta) non vale quindi a spostare la competenza territoriale a Cosenza e
3 non sarebbe utile a tale scopo nemmeno se la competenza non fosse funzionale, in quanto la disposizione non è suggestiva di una competenza esclusiva (art.29 comma secondo c.p.c.). Deve pertanto dichiararsi competente a decidere questo Tribunale. Il Tribunale di Milano non ha alcun collegamento con la controversia in oggetto e quindi non può essere indicato quale tribunale competente.
§4. Nel merito si osserva quanto segue. Gli unici accordi sottoscritti dallo con sono il Parte_1 Controparte_1 contratto del 19 luglio 2018 (sub 3 fasc. e il contratto del 13 aprile 2022 Pt_1
(sub allegato 7 fasc. così come chiarito dai ricorrenti all'udienza del 19 Pt_1 marzo 2025.
Il contratto del 13 aprile 2022 stabilisce nelle premesse che “il presente annulla e sostituisce ogni altro accordo precedentemente intercorso tra le parti”. Ciò significa che l'accordo del 13 aprile 2022 è quello vigente tra le parti e che regola quindi i reciproci diritti ed obblighi, tra cui il diritto al compenso per l'opera professionale e che i contratti precedenti non hanno più efficacia tra le parti.
La nuova convenzione di determinazione dei compensi, tuttavia, non si applica ai rapporti già esauriti ma solo a quelli pendenti.. L'accordo infatti dispone che “per le attività iniziate prima della stipula del presente accordo e non ancora fatturate saranno applicate le fee previste dal presente schema compensi” (art.2 doc.7 fasc. ). Pt_1
La pratica si è già esaurita mediante fatturazione in data 5 novembre Per_1
2021, da parte dello , di €650 per compensi, per €11,20 per rimborso Parte_1 delle anticipazioni per notifica, per un totale compresa IVA e ritenuta d'acconto, di
€705,92 liquidate allo Studio (doc.5 novembre 2021 prodotto sub “1 da CP_1
). Essa non è quindi sottoposta alla nuova convenzione. CP_1
Né può dirsi che quanto versato in base al precedente accordo del 2018 (doc.3 Fasc.
possa essere rivisto perché espressione di un vietato patto di quota lite, in Pt_1 quanto l'accordo 19 luglio 2018 non prevedeva una percentuale della res litigiosa bensì la metà di quanto concordato come prezzo unitario (1300 per ogni reimpossessamento di vettura) tra e la mandante (vedi doc. 2 fasc. CP_1
. Pt_1
L'avere svolto assistenza nella pratica 16/2020 (RGE263/2020) non dà Per_1 quindi diritto ad alcun compenso ulteriore da parte di rispetto a CP_1 quanto concordato. Essendo noto che ai sensi dell'art.13 comma 3 della legge professionale la pattuizione dei compensi è libera e che i parametri ministeriali si applicano quando il compenso non è stato pattuito in forma scritta (art.13 comma
6).
§5. Pratica TT ( RGE 699/2020). La pratica TT, invece, secondo non contestate affermazioni della (memoria di costituzione quinta Controparte_1
4 pagina) non si era esaurita alla data di vigenza della seconda convenzione e rientrerebbe quindi nell'ambito di vigenza dell'accordo del 13 aprile 2022. Ai difensori – in data non nota- è stata pagata la somma di €673,99 peraltro dagli stessi detratta nella parcella del 18 luglio 2024. Lo studio sostiene che la (integrale) determinazione del compenso di cui alla Pt_1 convenzione 13 aprile 2022 è affetta da nullità ai sensi dell'art.13 bis della l.
247/2012 in quanto la convenzione è stata unilateralmente imposta da
[...]
e contiene clausole vessatorie- come la rinuncia alla distrazione delle CP_1 spese di lite- che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Il compenso, invero, non è equo perché non conforme ai parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni. reputa invece la sussistenza di trattative e deduce la sussistenza di CP_1 analoghe convenzioni nell'ambito delle aziende concorrenti. L'art.13 bis dispone: “Comma 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'art.2 commi 5 e 6, primo periodo in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese” Comma 2” ai fini del presente articolo si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art.13 comma 6. Comma 3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria”. Il compenso dell'avvocato è disciplinato dall'art.13 bis e quindi in buona sostanza deve essere conforme ai parametri ministeriali (oggi DM 55/2014 e succ. modifiche) in tanto in quanto la convenzione sia stipulata con impresa bancaria o assicurativa o da impresa non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione del 6 maggio 2003. I ricorrenti, i quali invocano l'applicabilità della normativa di cui all'art.13 bis l. 247/2012 debbono provare che la Società convenuta è una impresa bancaria o assicurativa o che non rientra nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione del 6 maggio 2003. Si ritiene che i ricorrenti non abbiano assolto a tale onere.
5 Per quanto risulta dalle convenzioni non è una impresa Controparte_1 bancaria o assicurativa – dato sul quale peraltro concorda anche la parte ricorrente (vedi verbale udienza 19 marzo 2025)- ma una impresa di servizi che svolge un servizio di gestione e recupero crediti o beni per conto terzi e un servizio di gestione e tutela dei crediti o beni a mezzo di avvocati convenzionati. Non è provato che non rientri tra le microimprese o piccole o Controparte_1 medie imprese come definite dalla normativa europea. La raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2023 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (art.2 della raccomandazione) La Difesa della convenuta ha specificato che ha 71 dipendenti Controparte_1
(come dato maggiore riferito all'oggi perché in precedenza erano meno) e 12 milioni di euro di fatturato nel 2024. La parte ricorrente non ha provato né ha chiesto di provare la consistenza occupazionale della convenuta, il fatturato o il totale di bilancio. La parte ha prodotto il documento 15 che rappresenta una pubblicità dell'impresa e non un dato ufficiale. Occorre infatti valutare il numero dei dipendenti, escludere quello degli apprendisti e degli studenti con contratto di formazione, delle maternità e congedo parentale (quindicesimo considerando) e valutare il fatturato, dati tutti completamente assenti nel processo. Non è quindi applicabile l'art.13 bis in questione, abrogato peraltro dall'art.12 comma 1 della legge 21 aprile 2023 n.49. La parte ricorrente ha sostenuto che la legge n. 49/2023 prevede che i minimi tariffari non siano derogabili e si applichino anche ai mandatari delle banche o assicurazioni. Non è noto se sia mandatario di una banca o CP_1 assicurazione, in ogni caso l'art.11 della legge 49/2023 prevede che le disposizioni della legge non si applichino alle convenzioni in corso, sottoscritte prima dell'entrata in vigore della medesima legge (20 maggio 2023). La convenzione in questione è stata stipulata il 13 aprile 2022 e non è pertanto soggetta alla nuova normativa.
Come rilevato dai ricorrenti, tuttavia, è applicabile al caso di specie l'art.13 comma 4 l. 247/2012 secondo il quale “sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”. La convenzione del 2022 stabilisce che nel caso di vendita all'asta (dell'auto), come nel caso della causa TT, allo studio spetta un fee sul recuperato del 9% Pt_1
(saldo e stralcio, pdr, incassi stragiudiziali e giudiziali). Tale somma è calcolata in percentuale di quanto incassato dalla committente per effetto della vendita del veicolo. Trattasi di patto di quota lite vietato dall'art.13
6 comma 4 della legge professionale. Sul punto, quindi, occorre rideterminare il compenso al Difensore. A giudizio del tribunale può ritenersi equa la determinazione dei compensi liquidata dal giudice dell'esecuzione per la specifica procedura 699/2020 RGE , liquidazione effettuata sulla base della nota spese dei difensori (€1190,65 ommicomprensiva: vedi sub doc.9 fasc. ricorrenti provvedimento 18 marzo 2021) .
Spetta quindi allo studio la somma di € 516,66 per compenso (€1190,65 meno Pt_1
€673,99 già percepiti) in relazione alla sola pratica TT. Non si ritiene di applicare ulteriori spese generali, in quanto, nell'ambito della convenzione – ove solo il patto di quota lite è nullo ma per il rimanente è valido- sono previste solamente le spese borsuali che debbono ritenersi ricomprese nel compenso
“onnicomprensivo” liquidate dal giudice dell'esecuzione sulla base della nota spese dei difensori.
§6. Quanto alle spese di lite del presente processo, occorre tenere conto che “nei giudizi per pagamento somme…si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” (art.5 comma 1 DM55/2014) Di talché vengono liquidati alo Studio Votta i parametri medi secondo il DM 55/2014 per totali €662 per compensi, €99.30 per spese generali, oltre IVA e CPA. . Non viene aggiunto l'aumento per i riferimenti ipertestuali perché non funzionanti a fronte di controllo effettuato anche da collaboratori del giudice sui propri PC.
p.q.m.
definitivamente decidendo accerta e dichiara che lo e Associati degli Parte_1
Avvocati Giuliano Votta e Sergio Votta hanno diritto alla somma di €516,66 oltre IVA e Cpa quale differenza di compenso per l'assistenza legale prestata nella causa RGE 699/2020 avanti al giudice dell'esecuzione del tribunale di Ferrara. Condanna a corrispondere alla parte ricorrente la somma predetta, oltre Controparte_1 interessi previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali dalla notificazione del ricorso introduttivo al saldo. Respinge nel resto. Condanna a corrispondere alla controparte le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 662 per compensi, €99,30 per spese generali, oltre IVA e CPA. Così deciso in Ferrara il 04/07/2025
IL GIUDICE Monica Bighetti
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