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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 762/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ST AN, EL
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4896/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 Cooperativa Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18364/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041687556000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agente della riscossione in data 07/03/2024 notificava alla cooperativa Resistente_1 Cooperativa Sociale la cartella di pagamento n.7120240041687556 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 22.870,13, a seguito di controllo automatizzato ex articolo 54 bis del DPR
633/1972.
La cooperativa ricorrente per l'anno di imposta 2019 presentava il modello di dichiarazione IVA 2020 fuori termine, pertanto, la stessa dichiarazione IVA veniva considerata omessa.
Nell'anno successivo 2020, con modello IVA 2021, la Cooperativa ricorrente riportava in questa ultima dichiarazione anche il credito IVA dell'anno precedente.
Per questo motivo l'Agenzia all'atto del controllo automatizzato di quella dichiarazione dell'anno 2020 recuperò l'importo, indicato come “credito da riportare”.
Il ricorrente impugnava la cartella, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, 1 comma del Dpr n.
633/72 e contestava il recupero del credito Iva relativo all'anno d'imposta 2019 perché riportato nella prima dichiarazione utile.
La C.G.T. di I grado di Napoli, con la sentenza n. 18364/2024 ha accolto il ricorso con la seguente motivazione “…ed invero, va evidenziato che l'Ufficio non contesta che, per mero errore materiale, il contribuente, nella dichiarazione relativa all'annualità 2019, non aveva riportato il credito IVA.
Rappresenta, tuttavia, che tale errore non incide sulla riconoscibilità del credito, da ritenersi non adeguatamente documentato. Tali doglianze dell'Ufficio non possono trovare accoglimento in questa sede. Ed invero, l'oggetto del presente giudizio è la cartella emessa, a seguito di controllo automatizzato.
Orbene, non vi è dubbio che il ricorrente, a seguito della tardiva presentazione della dichiarazione IVA, ha riportato il credito nella dichiarazione immediatamente successiva, come prescritto dalla normativa. Le eventuali contestazioni relative alla riconoscibilità del credito addotto, oltre che generiche, risultano estranee al thema decidendum”
La Corte ha poi compensato le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Si è costituito il contribuente che ne ha chiesto il rigetto ed ha proposto appello incidentale sulla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, l'Agenzia sostiene che, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione Iva, ai fini della detrazione dell'imposta, il contribuente ha l'onere di fornire la prova della sussistenza del credito dal punto di vista sostanziale, ossia attraverso la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di tale credito, consistente in registri Iva, fatture acquisti e vendite, dichiarazione, etc. allo scopo di verificare che l'esistenza dei requisiti sostanziali (effettività, certezza, inerenza) siano stati soddisfatti.
Di conseguenza, pur essendo vero che l'omissione degli obblighi formali non pregiudica l'insorgere del diritto alla detrazione dell'Iva, è necessario che il contribuente dia la prova della esistenza dei requisiti sostanziali del diritto. Tale prova non è stata data.
Il motivo è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'Ufficio non riconobbe l'esistenza del credito, ma lo mise in dubbio.
Trova dunque applicazione il principio di diritto secondo cui < sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta - che risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno ed è dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - va riconosciuta quando il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
ne consegue che, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione quando il contribuente dimostra in concreto, ovvero non è controverso, di avere compiuto acquisti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili>>
(Sez. 5 -, Ordinanza n. 5129 del 27/02/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 17850 del 2025).
Nella fattispecie di causa, il contribuente non ha assolto all'onere probatorio gravante su di lui, di dimostrare l'esistenza effettiva del credito, non essendo sufficiente a tanto le comunicazioni di liquidazione periodica, in assenza della documentazione sostanziale quali i registri Iva, le fatture e ogni altra documentazione utile (Sez. 5 - , Sentenza n. 6921 del 17/03/2017).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto con conseguente rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Resta perciò assorbito l'appello incidentale del contribuente sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania - sez. 22, così provvede:
-accoglie l'appello e rigetta l'originario ricorso del contribuente;
-condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in € 1.000,00
e per il secondo grado in € 1500,00. Così deciso in data 19.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Mario de Luca
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ST AN, EL
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4896/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 Cooperativa Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18364/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041687556000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agente della riscossione in data 07/03/2024 notificava alla cooperativa Resistente_1 Cooperativa Sociale la cartella di pagamento n.7120240041687556 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 22.870,13, a seguito di controllo automatizzato ex articolo 54 bis del DPR
633/1972.
La cooperativa ricorrente per l'anno di imposta 2019 presentava il modello di dichiarazione IVA 2020 fuori termine, pertanto, la stessa dichiarazione IVA veniva considerata omessa.
Nell'anno successivo 2020, con modello IVA 2021, la Cooperativa ricorrente riportava in questa ultima dichiarazione anche il credito IVA dell'anno precedente.
Per questo motivo l'Agenzia all'atto del controllo automatizzato di quella dichiarazione dell'anno 2020 recuperò l'importo, indicato come “credito da riportare”.
Il ricorrente impugnava la cartella, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, 1 comma del Dpr n.
633/72 e contestava il recupero del credito Iva relativo all'anno d'imposta 2019 perché riportato nella prima dichiarazione utile.
La C.G.T. di I grado di Napoli, con la sentenza n. 18364/2024 ha accolto il ricorso con la seguente motivazione “…ed invero, va evidenziato che l'Ufficio non contesta che, per mero errore materiale, il contribuente, nella dichiarazione relativa all'annualità 2019, non aveva riportato il credito IVA.
Rappresenta, tuttavia, che tale errore non incide sulla riconoscibilità del credito, da ritenersi non adeguatamente documentato. Tali doglianze dell'Ufficio non possono trovare accoglimento in questa sede. Ed invero, l'oggetto del presente giudizio è la cartella emessa, a seguito di controllo automatizzato.
Orbene, non vi è dubbio che il ricorrente, a seguito della tardiva presentazione della dichiarazione IVA, ha riportato il credito nella dichiarazione immediatamente successiva, come prescritto dalla normativa. Le eventuali contestazioni relative alla riconoscibilità del credito addotto, oltre che generiche, risultano estranee al thema decidendum”
La Corte ha poi compensato le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Si è costituito il contribuente che ne ha chiesto il rigetto ed ha proposto appello incidentale sulla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, l'Agenzia sostiene che, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione Iva, ai fini della detrazione dell'imposta, il contribuente ha l'onere di fornire la prova della sussistenza del credito dal punto di vista sostanziale, ossia attraverso la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di tale credito, consistente in registri Iva, fatture acquisti e vendite, dichiarazione, etc. allo scopo di verificare che l'esistenza dei requisiti sostanziali (effettività, certezza, inerenza) siano stati soddisfatti.
Di conseguenza, pur essendo vero che l'omissione degli obblighi formali non pregiudica l'insorgere del diritto alla detrazione dell'Iva, è necessario che il contribuente dia la prova della esistenza dei requisiti sostanziali del diritto. Tale prova non è stata data.
Il motivo è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'Ufficio non riconobbe l'esistenza del credito, ma lo mise in dubbio.
Trova dunque applicazione il principio di diritto secondo cui < sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta - che risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno ed è dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - va riconosciuta quando il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
ne consegue che, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione quando il contribuente dimostra in concreto, ovvero non è controverso, di avere compiuto acquisti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili>>
(Sez. 5 -, Ordinanza n. 5129 del 27/02/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 17850 del 2025).
Nella fattispecie di causa, il contribuente non ha assolto all'onere probatorio gravante su di lui, di dimostrare l'esistenza effettiva del credito, non essendo sufficiente a tanto le comunicazioni di liquidazione periodica, in assenza della documentazione sostanziale quali i registri Iva, le fatture e ogni altra documentazione utile (Sez. 5 - , Sentenza n. 6921 del 17/03/2017).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto con conseguente rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Resta perciò assorbito l'appello incidentale del contribuente sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania - sez. 22, così provvede:
-accoglie l'appello e rigetta l'originario ricorso del contribuente;
-condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in € 1.000,00
e per il secondo grado in € 1500,00. Così deciso in data 19.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Mario de Luca