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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 130/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 4 luglio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LONGO MARIA CARMELA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Altamura in data 15/09/2003 con parte resistente, unione dalla quale è nata Controparte_1
una figlia, maggiorenne e studentessa. Per_1
Lamenta che la convivenza col marito moglie è divenuta intolle- rabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da totale mancanza di amore e solidarietà familiare e da relazioni ex- traconiugali. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti tempo- ranei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separa- zione personale dei coniugi;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non infe- riore ad € 700,00 a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente ed € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa. Con vittoria di spese.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua con- tumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in de- cisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e
2 pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“ATTRIBUZIONE CASA E ASSEGNI DI MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio di confermare il contenuto dei
3 provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non essendovi altri elementi che permettano una diversa regola- mentazione di dette disposizioni.
In particolare, la ricorrente ha dedotto d'essere affetta da una ma- lattia rara, la “sindrome di Guilles Barrè”, da fibromialgia e da pro- blemi cardiaci ed ematologici, producendo al riguardo documenta- zione medica.
Ha inoltre dedotto che la casa coniugale è costituita da un immo- bile condotto in locazione il cui canone mensile è pari ad € 360,00, oltre € 85.00 di spese condominiali, e che il marito ha uno stipendio di circa € 2.000,00/mese, circostanze allegate in ricorso e che il ma- rito, non costituendosi in giudizio, ha ritenuto di non contestare.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
4 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 20/12/2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata in [...] in data [...], e
[...] [...]
nato in ALTAMURA (BA) in [...] CP_2
11/03/1972 (matrimonio celebrato in Altamura in data
15/09/2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Altamura al n. 288, parte II, serie A, anno
2023);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 4.7.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della con- troparte, delle spese di lite, che liquida in € 128,00 per spese ed
€ 1.380,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 130/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 4 luglio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LONGO MARIA CARMELA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Altamura in data 15/09/2003 con parte resistente, unione dalla quale è nata Controparte_1
una figlia, maggiorenne e studentessa. Per_1
Lamenta che la convivenza col marito moglie è divenuta intolle- rabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da totale mancanza di amore e solidarietà familiare e da relazioni ex- traconiugali. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti tempo- ranei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separa- zione personale dei coniugi;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non infe- riore ad € 700,00 a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente ed € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa. Con vittoria di spese.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua con- tumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in de- cisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e
2 pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“ATTRIBUZIONE CASA E ASSEGNI DI MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio di confermare il contenuto dei
3 provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non essendovi altri elementi che permettano una diversa regola- mentazione di dette disposizioni.
In particolare, la ricorrente ha dedotto d'essere affetta da una ma- lattia rara, la “sindrome di Guilles Barrè”, da fibromialgia e da pro- blemi cardiaci ed ematologici, producendo al riguardo documenta- zione medica.
Ha inoltre dedotto che la casa coniugale è costituita da un immo- bile condotto in locazione il cui canone mensile è pari ad € 360,00, oltre € 85.00 di spese condominiali, e che il marito ha uno stipendio di circa € 2.000,00/mese, circostanze allegate in ricorso e che il ma- rito, non costituendosi in giudizio, ha ritenuto di non contestare.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
4 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 20/12/2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata in [...] in data [...], e
[...] [...]
nato in ALTAMURA (BA) in [...] CP_2
11/03/1972 (matrimonio celebrato in Altamura in data
15/09/2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Altamura al n. 288, parte II, serie A, anno
2023);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 4.7.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della con- troparte, delle spese di lite, che liquida in € 128,00 per spese ed
€ 1.380,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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