Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
12 aprile 2001
12 aprile 2001
Commentario • 1
- 1. Licenziamento nelle organizzazioni di tendenzaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, sentenza 28/02/2024, n. 3724Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile ❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 34062 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 22 febbraio 2024, vertente T R A in persona dei procuratori speciali, dott.ri Parte_1 e elettivamente domiciliata in Roma, alla Parte_2 Parte_3 via di Santa Costanza, n. 35, presso lo studio dell'avv. Faustino de Gregorio che la rappresenta e difende in virtù di …Leggi di più...
- art. 1815 c.c.·
- ripetizione indebito·
- art. 644 c.p.·
- usura·
- anonimizzazione sentenza·
- spese recupero stragiudiziale·
- interessi corrispettivi·
- tasso soglia·
- nullità clausola contrattuale·
- prova testimoniale