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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6586 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cagliari, via D.A. Azuni n. 50 presso lo studio dell'Avv. Gianraimondo Fodde (c.f.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a C.F._1 margine dell'atto di citazione;
attore contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
n. 54, rapp.to e difeso dagli avv.ti Cristiano Cincotti (c.f. e Agostino C.F._3
ME (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori C.F._4 sito in Cagliari, piazza Repubblica n. 4; convenuto
(c.f. , residente in [...] C.F._5
DA Filia n.56;
(c.f. ), residente in [...] C.F._6
Corsica n. 25; convenuti - contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato alle controparti, il Controparte_1
pagina 1 di 16 d'ora in poi il ”), ha proposto azione ex artt. 66 Controparte_1 CP_1
L.F. e 2901 c.c., per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Cagliari a séguito della sentenza n. 325/2023 del 7.7.2023, resa dalla Corte D'Appello di Cagliari nel giudizio R.G.
428/2021, con cui è stata dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado nei confronti del convenuto e, per l'effetto, della sentenza del CP_2
Tribunale di Cagliari n. 2673/2021 pubblicata il 9.9.2021, con conseguente rimessione della causa davanti al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c.
Tanto premesso, l'attore ha esposto in fatto che:
- con sentenza n. 200 del 16.11.2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava il Fallimento della suddetta società, su ricorso proposto dalla medesima, a séguito della rinuncia della medesima alla domanda di concordato preventivo (depositata in data 1.6.2016);
- con atto di citazione notificato il 22.1.2018, il Curatore fallimentare proponeva azione di responsabilità nei confronti di e di , ai sensi dell'art. Controparte_3 Controparte_4
2475 ter, 2476 e 2467 cod. civ, in qualità di amministratori e unici soci della società sopra menzionata, avendo ravvisato gravi illeciti ed irregolarità asseritamente commesse dagli stessi in pregiudizio del patrimonio sociale;
- in merito alle violazioni riscontrate era emerso che in data 03.12.1993 la società
[...]
all'epoca amministrata da , aveva promesso di acquistare da CP_1 Controparte_3 quest'ultimo alcuni lotti di terreno in provincia di Biella, al fine di destinarli alla realizzazione di una piattaforma per lo smaltimento di rifiuti tossici e di un impianto di rigenerazione di carboni attivi, convenendo un prezzo totale di Lire 906.500.000 (euro 468.168,18) e corrispondendo contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di vendita a titolo di caparra confirmatoria la somma di Lire 878.850.000 (euro 453.888,14), mentre Lire
27.650.000 (euro 14.280,03) avrebbero dovuto essere pagati al momento del rogito, che si sarebbe dovuto stipulare entro sei mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni;
- diversamente dai termini dell'iniziale accordo, con atto del 02.01.2014 il medesimo Cont amministratore e la società, nel frattempo trasformata in a far data dal 1.9.2006, avevano dato atto della rinuncia alla conclusione del contratto definitivo e della restituzione delle somme corrisposte da quest'ultima in favore di attraverso la compensazione con CP_3 parte degli importi in passato (asseritamente) versati da costui all'impresa titolo di finanziamento infruttifero;
- le anomalie desumibili da tale rapporto contrattuale (consistenti in: modalità di pagamento del prezzo incompatibili con un contratto preliminare;
situazione di fatto rimasta immutata per 20 pagina 2 di 16 anni e modificata solo quando la Società, nel 2014, si è trovata in dissesto;
mancanza sotto il profilo contabile di anticipazioni effettuate dal socio che potessero essere oggetto di restituzione) avevano indotto il Curatore a ritenere che l'intera operazione economica si fosse tradotta in un meccanismo finalizzato esclusivamente a sottrarre denaro alla società;
- il relativo procedimento sopra citato (iscritto al n. RAC 563/2018) risulta tutt'ora pendente;
- a fronte degli accertamenti sulla consistenza patrimoniale degli odierni convenuti, il Curatore rilevava che in data 25.11.2015, ovverosia meno di sette mesi prima del deposito della domanda di concordato preventivo, i coniugi e Controparte_3 Controparte_4 ottenevano dal Tribunale di Cagliari l'omologazione della separazione consensuale, assumendosi l'obbligo di trasferire al figlio alcuni beni immobili di rispettiva proprietà, i quali
– a detta del curatore – costituivano gli unici cespiti su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi;
- con le successive vendite del 14.1.2016 e del 28.1.2016 si perfezionavano le cessioni dei beni in questione in favore di , senza che venisse pattuita la corresponsione di un CP_2 corrispettivo;
- veniva incardinato dal il giudizio R.G. n. 8893/2018, nell'ambito del quale era CP_1 proposta l'azione revocatoria ordinaria finalizzata alla dichiarazione d'inefficacia delle suddette vendite;
- nel corso del relativo giudizio, ovvero in data 23.11.2018, provvedeva ad CP_2 alienare ad un terzo uno dei beni acquistati dai genitori nel 2016 (quello sito in Quartu
Sant'Elena, via Feronia n. 124), al prezzo di euro 435.000,00;
- il Tribunale di Cagliari dichiarava la contumacia del dott. e, all'esito del CP_2 giudizio, pronunciava la sentenza n. 2673/2021, pubblicata il 9.9.2021, rep. n. 2605 del
9.9.2021, con cui, in accoglimento delle domande proposte dal così statuiva: CP_1
“Il Tribunale: a) definitivamente pronunciando - dichiara inefficace ai sensi dell'art. 66 legge fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti del l'atto Controparte_1 di disposizione patrimoniale, rogito notaio del 28 gennaio 2016 rep. 46751 racc. Per_1
28860 trascritto 1/2/2016 nell'Agenzia del Territorio di Nuoro al n. 743 RG. e al n. 582 reg. part.; Condanna i convenuti in solido , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2 al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento attore che si liquidano in €
12.678,00 oltre rimborso ed accessori come per legge;
b) non definitivamente pronunciando - dichiara la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 66 legge fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti del Controparte_1
pagina 3 di 16 dell'atto di disposizione patrimoniale rogito notaio del 13 gennaio 2016 rep. 46689 Per_1 racc. 28807 trascritto il 14/1/2016 nell'Agenzia del Territorio di Cagliari al n. 930 RG. e al n.
744 reg. part., sia in relazione al trasferimento della proprietà dell'immobile in capo a CP_2
che al diritto di abitazione e godimento vita natural durante in capo a;
[...] Controparte_4 ordina la separazione della causa relativa alla domanda revocatoria risarcitoria e dispone con separato provvedimento in merito alla prosecuzione del giudizio”;
a séguito dell'impugnazione presentata dal convenuto avverso la sopra CP_2 indicata sentenza, la Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento delle richieste da costui formulate, dichiarava la nullità notifica dell'atto di citazione introduttivo il giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza emessa dal Tribunale, con rimessione della causa davanti al giudice di prime cure.
Così riepilogate la vicenda in fatto e le scansioni processuali, il sostiene, in punto di CP_1 diritto, che gli atti di disposizione sopra richiamati, posti in essere in conseguenza ad accordi raggiunti in sede di separazione tra coniugi, ben possano essere dichiarati inefficaci nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, siano lesivi della garanzia patrimoniale dei creditori anche qualora rientranti nell'accordo di mantenimento verso un coniuge o i figli: pertanto, sussistendo in capo a costoro la piena consapevolezza del pregiudizio, se non dolosa preordinazione, nei confronti del
, sarebbero ravvisabili tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. CP_1
L'attore ha quindi rassegnato le conclusioni, conformi a quelle contenute nell'originario atto introduttivo e nella successiva memoria ex art. 183, co. 6 n. 1) c.p.c. (allegati all'atto di citazione), che di séguito si riportano: “1) dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 66 legge fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti del l'atto di disposizione Controparte_1 patrimoniale rogito notaio del 13 gennaio 2016 rep.46689 racc.28807 trascritto il Per_1
14/1/2016 nella Agenzia del Territorio di Cagliari al n.930 RG. e al n.744 reg. part., sia in relazione al trasferimento della proprietà dell'immobile in capo a che al diritto CP_2 di abitazione e godimento vita natural durante in capo a;
2) dichiarare Controparte_4 inefficace ai sensi dell'art.66 legge fall. e art.2901 cod. civ. nei confronti del
[...]
l'atto di disposizione patrimoniale, rogito notaio del 28 Controparte_1 Per_1 gennaio 2016 rep.46751 racc.28860 trascritto il 1/2/2016 nella Agenzia del Territorio di Nuoro al n.743 RG. e al n.582 reg. part.; 3) condannare , e Controparte_3 Controparte_4
, in solido tra loro, al pagamento in favore della Amministrazione fallimentare CP_2 dell'importo che risulterà dovuto in corso di causa quale equivalente del valore dell'immobile in
pagina 4 di 16 Quartu Sant'Elena Via Feronia n.124 di cui all'atto di trasferimento sub 1), alla data del
13/1/2016; 4) con vittoria di spese e competenze”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, regolarmente depositata in data 29.12.2023, il convenuto ha contestato integralmente in punto di fatto e di diritto le deduzioni CP_2 di parte avversa. In particolare, tale parte:
- ha eccepito la novità e l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello precedentemente definito dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, dal momento che l'attore, sebbene abbia qualificato il proprio atto di citazione in termini di riassunzione, ha formulato alle controparti gli avvertimenti propri del nuovo rito (anziché di quelli applicabili al giudizio incardinato nel 2018), ha provveduto ad una iscrizione della causa a ruolo e ad nuovo pagamento del contributo unificato, elementi dai quali dovrebbe desumersi l'univoca volontà della controparte di abbandonare il precedente procedimento;
- ha eccepito la prescrizione della domanda revocatoria, asserendo che la notifica dell'atto di citazione sarebbe avvenuta dopo i cinque anni decorrenti dalle trascrizioni dei due atti dispositivi impugnati;
- ha sostenuto, nel merito, l'infondatezza dell'avversa tesi, sostenendo la natura onerosa degli atti dispositivi - desumibile dal contenuto del verbale di separazione prodotto in allegato alla comparsa al doc. 6 e dalle ulteriori produzioni attestanti il reddito del convenuto, insufficiente per garantire il proprio mantenimento, ciò che avrebbe giustificato le operazioni in questione - e la conseguente mancanza di prova dell'elemento soggettivo in capo a , ritenuto del tutto estraneo CP_2 dalle vicende che hanno coinvolto i genitori;
- ha dedotto l'infondatezza dell'azione revocatoria risarcitoria, non essendo dimostrata l'originaria illiceità del fatto e l'elemento soggettivo richiesti dall'art. 2043 c.c.
Il convenuto ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “nel merito: per i motivi tutti dedotti nell'espositiva che precede, rigettare integralmente le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendo il dott. da ogni avversa pretesa;
CP_2
- in ogni caso: con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio, con maggiorazione degli accessori di legge”.
3. All'esito della prima udienza il giudice, dopo aver dichiarato la contumacia dei convenuti
[...]
e non costituiti sebbene regolarmente citati, ha rigettato CP_5 Controparte_4
l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dal e la prova per testimoni dedotta CP_1 dal convenuto costituito, siccome avente ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
Ha fissato una nuova udienza per la calendarizzazione dell'udienza di rimessione della causa in pagina 5 di 16 decisione.
4. All'udienza del 23.10.2024 il giudice ha fissato l'udienza per la decisione, assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
5. A séguito del deposito degli scritti difensivi finali delle parti, con ordinanza del 12.09.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.07.2025, il giudice ha tenuto la causa a decisione.
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6. Occorre innanzitutto prendere posizione sulle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta regolarmente costituita.
6.1. In particolare, con una prima eccezione, i difensori di hanno eccepito la CP_2 novità e l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello originariamente incardinato.
L'eccezione è infondata.
Occorre rammentare che la riassunzione di una causa deve essere eseguita in conformità alla previsione dell'art. 125 disp. att. c.p.c., mediante la notificazione di un atto contenente i requisiti ivi indicati. Si ritiene che la comparsa in riassunzione debba contenere la menzione dell'atto introduttivo del giudizio e del provvedimento che ha disposto la rimessione. La mancanza di tali requisiti determina la nullità dell'atto di riassunzione secondo la disciplina generale dell'art. 156
c.p.c., in caso di inidoneità al raggiungimento dello scopo.
Ebbene, l'atto introduttivo del presente giudizio, espressamente denominato quale “atto di citazione in riassunzione”, si pone pacificamente in continuità con il procedimento R.g. n.
8893/2018 e con quello definitivo nel successivo grado di giudizio. Ed infatti, dall'esame dell'atto di citazione, notificato alle controparti entro il termine di legge per la riassunzione, si evince il chiaro riferimento all'atto introduttivo del giudizio originario, alle deduzioni e conclusioni ivi svolte e all'esito dei due gradi di giudizio, con la menzione espressa dei dispositivi di entrambe le pronunce. L'atto in questione presenta quindi tutti i requisiti di cui all'art. 125, disp. att. c.p.c.
In questo quadro, a nulla rilevano gli elementi evidenziati dal convenuto, ossia che la causa sia stata nuovamente iscritta a ruolo, che la citazione sia stata notificata personalmente ai convenuti contumaci (invero in maniera corretta, poiché la contumacia in appello fa venir meno il mandato difensivo per quel grado, sicché, con la rimessione della causa, la notifica deve raggiungere direttamente la parte per consentirle di costituirsi nuovamente) e siano stati rivolti al convenuto gli avvertimenti sulla base del nuovo rito, essendo viceversa palese che la citazione nel presente giudizio espliciti la volontà dell'attore di proseguire la precedente causa.
6.2. Con una seconda eccezione, il predetto convenuto eccepisce la prescrizione dell'azione pagina 6 di 16 revocatoria per la tardività della notifica dell'atto introduttivo rispetto alle trascrizioni dei due atti dispositivi dei quali si domanda l'inefficacia.
L'eccezione è parimenti priva di fondamento.
Chiarito che il presente giudizio si pone in assoluta continuità del precedente, deve rilevarsi che
– in linea con quanto previsto dall'art. 2945 c.c. –, essendo l'interruzione della prescrizione avvenuta mediante proposizione della domanda giudiziale (ai sensi dell'articolo 2943 c.c.), la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Pertanto, la notifica eseguita in data 25.10.2018 nei confronti dei convenuti e Controparte_3
è certamente idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i Controparte_4 convenuti sino al passato in giudicato della sentenza che definisce il presente giudizio, a nulla rilevando il fatto che nel suddetto procedimento l'atto introduttivo non sia stato notificato anche a . CP_2
Ad ogni modo, quandanche non si volesse ammettere l'estensione dell'interruzione della prescrizione nei confronti di quest'ultimo convenuto, l'azione revocatoria non potrebbe comunque dirsi prescritta, risultando dirimente, a questi fini, la produzione degli effetti della notificazione per il notificante, coincidenti con il momento della consegna del plico da parte dell'attore (avvenuta in data 23.11.2018 con avviso immesso nella cassetta postale dello stabile ed invio in pari data della relativa raccomandata): a conferma di tale conclusione deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, a mente del quale “l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale” (v. Cass.., Sez. 3, ordinanza n. 17477/2025).
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7. Venendo al merito, devono essere esaminate le domande proposte dal nei confronti CP_1 degli odierni convenuti.
7.1. Partendo dall'azione revocatoria formulata dall'attore in relazione alle cessioni immobiliari di gennaio 2016, la stessa risulta fondata e deve essere accolta.
Deve premettersi che l'azione revocatoria ordinaria trova il proprio riferimento nell'art. 2901 c.c., comma 1, c.c., il quale dispone che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a pagina 7 di 16 termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Le condizioni per l'esercizio dell'actio pauliana e il relativo onere della prova a carico del creditore si atteggiano diversamente a seconda degli elementi rilevanti della fattispecie (sul punto,
Cass., ord. n. 13172/2017), quali:
a) la sussistenza e le caratteristiche del credito vantato;
b) il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni);
c) il fatto che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso oppure a titolo gratuito;
d) la collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito;
e) la ricorrenza, in capo al debitore medesimo (scientia fraudis), ed eventualmente al terzo
(partecipatio fraudis), della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In relazione al primo aspetto, si osserva che, in base ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, anche un credito litigioso (privo, pertanto, di un accertamento definitivo dell'esistenza del medesimo) può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, appunto comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (da ultimo, Cass., 13 settembre 2018, n. 22859; v. anche Cass., Sez. U, Ordinanza n.
9440 del 18/05/2004).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato a più riprese che “il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico pagina 8 di 16 della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (v., tra le altre,
Cass., SU cit.).
Con riguardo al presupposto dell'evento dannoso, occorre rammentare come l'azione revocatoria abbia la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito
(sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: Cass. n. 19131/2004), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Deve quindi ritenersi necessario l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione – a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, mentre per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, essendo sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass., ord. n. 13172/2017). Detto in altri termini, “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (v. Cass.
Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, Cass. 1896/2012).
La dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore può quindi essere richiesta alle seguenti condizioni: 1) qualora il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) allorché, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
pagina 9 di 16 Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie risultano sufficientemente documentate le ragioni del credito, avendo il compiutamente allegato la propria pretesa creditoria, CP_1 scaturente dalle operazioni poste in essere tra il 1993 e il 2014 tra la società e l'allora amministratore , potenzialmente idonee a cagionare un rilevante pregiudizio Controparte_3 economico nei confronti del patrimonio sociale e dei creditori dell'impresa.
Gli atti dispositivi in relazione al quale l'attore ha agito in revocatoria sono costituiti, come detto, dalle cessioni, da parte dei genitori e e in favore Controparte_3 Controparte_4 del loro figlio , di alcuni cespiti immobiliari in conseguenza degli accordi CP_2 raggiunti dai primi in sede di separazione dei coniugi.
Sul punto occorre rammentare che simili attribuzioni, ai fini della disciplina di cui all'art. 2901
c.c., possono essere connotate da obiettiva onerosità qualora la loro ratio possa essere individuata in una funzione “solutorio – compensativa” più ampia di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significato patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale (così, testualmente, già Cassazione civile, 23/03/2004 n. 5741); peraltro,
l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (cfr. Cassazione Civile, 10/04/2013, n. 8678).
A tal proposito, la Suprema Corte ha poi puntualizzato che: “a) sono soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (così Sez. 3,
Sentenza n. 15603 del 26/07/2005, Rv. 584892 - 01); b) l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria (fallimentare), non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione;
né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al pagina 10 di 16 mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti;
c) tale conclusione si impone "a fortiori" allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019).
Nel caso in esame occorre evidenziare che, rispetto al giudizio originario (n. R.G. n. 8893/2018), sono ravvisabili evidenze documentali ulteriori, costituite dal verbale di separazione dei coniugi omologato (v. doc. 8 convenuto) e dalle altre produzioni di , attestanti la sua CP_2 situazione personale ed economica all'epoca delle citate vendite immobiliari.
Orbene, le risultanze processuali forniscono plurimi riscontri in merito alla gratuità degli atti dispositivi in esame.
In particolare, gli atti pubblici datati 13.1.2016 e 28.1.2016, dopo aver dato atto dell'esistenza della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Cagliari in data 25.11.2015, prevedono che i coniugi e si erano obbligati a trasferire al figlio il diritto di CP_3 CP_4 proprietà dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, alla via Feronia n. 124, gravato dal diritto di abitazione della madre, e di un tratto di terreno in San Teodoro.
Esaminando, poi, il contenuto del verbale di separazione si comprende che i consorti si erano limitati: i) a dichiarare di volersi separare e di vivere separati, con assegnazione della casa coniugale in godimento esclusivo alla ii) ad obbligarsi a trasferire in favore del figlio CP_4 il 50% della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Quartu Sant'Elena, gravata dal diritto di abitazione in favore della nonché di terreni siti nel Comune di San Teodoro, cessioni CP_4 entrambe giustificate “a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ”. CP_2
Dagli atti sopra esaminati risulta evidente che l'intento degli ex coniugi fosse non tanto quello di definire tutti i possibili loro rapporti aventi significato personale e patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale - ben potendo persino dubitarsi dell'effettiva separazione tra i coniugi, atteso che gli stessi, sia al momento della proposizione dell'azione di responsabilità nei loro confronti (21.1.2018) che di quella della revocatoria (25.10.2018), risultavano ancora conviventi, avendo ricevuto nel medesimo domicilio le relative notifiche, pur a fronte di immutate condizioni della separazione -, bensì quello di trasferire (tutti) i loro beni in proprietà del figlio, nei cui confronti non sussisteva alcun obbligo di mantenimento.
Tanto è vero che , nato il [...], alla data dell'omologa aveva 34 CP_2
pagina 11 di 16 anni e risiedeva in Regione Lombardia, mentre i genitori erano residenti e domiciliati nel
Comune di Quartu Sant'Elena.
La circostanza, invero documentata dai difensori di , secondo cui egli, all'epoca CP_2 dei fatti, fosse non autosufficiente dal punto di vista economico e avesse la necessità di un contributo al proprio mantenimento da parte dei genitori risulta irrilevante ai fini della qualificazione degli atti dispositivi in esame, in quanto la tesi dei convenuti - coerente con le finalità esposte nel verbale di separazione - risulta smentita da un argomento di carattere logico, consistente nella constatazione che l'acquisto da parte di degli immobili in CP_2 questione, ubicati in luogo assai distante da quello del suo domicilio, non aveva assicurato in suo favore alcun diretto apporto economico da parte genitori (tanto in termini di maggiori entrate mensili, che di risparmio di costi). Del resto, costui non ha in alcun modo allegato, né tantomeno documentato, di aver ottenuto una qualche forma di rendita dai beni in questione (ad es., mediante la concessione in locazione a terzi), mentre la successiva cessione di uno dei cespiti di sua proprietà è avvenuta soltanto a fine 2018 e, non casualmente, a séguito della proposizione dell'azione revocatoria (oltre a quella di responsabilità ex art. 2476 c.c.) da parte del Fallimento, regolarmente notificata ai genitori.
Alla luce delle emergenze processuali, le vendite in questione costituiscono atti dispositivi a titolo gratuito, si collocano temporalmente in un momento successivo rispetto all'insorgenza del credito dell'attore e risultano aventi l'unico scopo di sottrarre risorse alla società poi dichiarata fallita.
In questo quadro, non è necessaria la dimostrazione della consapevolezza del terzo (
[...]
) del pregiudizio arrecato ai creditori, mentre è indispensabile tale conoscenza CP_2 sussista in capo ai debitori del . CP_1
L'elemento soggettivo in questione è da ritenersi senza dubbio sussistente, atteso che questi ultimi, al momento di compiere gli atti dispositivi, erano pienamente consapevoli dello stato di dissesto della società di cui erano soci e, in tempi diversi, amministratori.
Tanto è vero che le operazioni di cessione in parola, risalenti entrambe al mese di gennaio del
2016, precedono di pochi mesi la domanda di concordato preventivo (presentata nel mese di giugno del medesimo anno) e la successiva istanza di autofallimento (depositata nel mese di ottobre). In tali giudiziari si dava espressamente atto di uno stato di decozione della società risalente (quantomeno) già all'esercizio 2015, lasso di tempo sovrapponibile a quello in cui si erano perfezionati l'accordo di separazione e la successiva cessione degli immobili.
Inoltre, i coniugi - rimasti contumaci nel presente giudizio ma regolarmente costituiti nel pagina 12 di 16 giudizio n. 8893/2018 r.g., nell'ambito del quale hanno svolto le proprie difese -, non hanno mai documentato di essere titolari di un patrimonio residuo capace di soddisfare con altrettanta capacità quantitativa e qualitativa i creditori pregiudicati.
A conferma della volontà distrattiva depone la cessione (senza corrispettivo) degli unici beni immobili di cui disponevano i predetti in favore di un parente stretto, ciò che evidenzia la preordinazione degli atti a diminuire la propria garanzia patrimoniale.
Risulta quindi chiaro che, al momento del compimento degli atti pregiudizievoli, i coniugi erano perfettamente coscienti e consapevoli dello stato di crisi della società e delle ripercussioni che esso avrebbe potuto avere sul proprio patrimonio nell'ipotesi probabile che il curatore avesse accertato la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori ed agito per il risarcimento del relativo danno.
Ad ogni modo, anche laddove si volesse ritenere che gli atti dispositivi in questione fossero a titolo oneroso - ipotesi sostenuta dai convenuti -, può comunque ritenersi raggiunta la prova dell'elemento soggettivo anche in capo a . CP_2
In tal caso, in presenza di un atto di disposizione successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass., 29 luglio 2004, n. 14489). La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass., ordinanza 5 gennaio 2023, n. 195). Alla conoscenza da parte del terzo va equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (Cass. 11763/2006; conforme Cass.
7452/00).
Nel caso di specie la sussistenza della scientia damni si evince dall'analisi complessiva degli elementi probatori emersi in causa, da cui emerge la sussistenza di uno stretto vincolo familiare tra i debitori e il figlio , nonché la circostanza che costui, dopo aver acquistato CP_2 dai genitori un immobile, lo avesse venduto a terzi proprio a séguito della proposizione dell'azione revocatoria da parte del e poco prima della trascrizione di siffatta CP_1
pagina 13 di 16 domanda giudiziale. Non può infatti seriamente dubitarsi che costui, pur non avendo regolarmente ricevuto la notifica dell'atto di citazione (dichiarata nulla dalla Corte d'Appello), fosse stato sollecitamente informato dai genitori in merito alla proposizione anche nei suoi confronti di una simile iniziativa giudiziaria, che riguardava proprio la cessione dei beni avvenuta in suo favore.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inefficacia degli atti di compravendita impugnati dall'attore, nei termini di cui al dispositivo.
****
7.2. Deve a questo punto esaminarsi l'azione c.d. “revocatoria risarcitoria” proposta dal
. CP_1
Come emerge dalla prospettazione del curatore e dalla documentazione in atti, nel corso del procedimento originariamente incardinato dal , in data 23.11.2018 CP_1 CP_2 aveva alienato a terzi il bene immobile acquistato dai genitori nel 2016.
In conseguenza di tale scoperta, il , ritenendo di non poter aggredire quest'ultimo CP_1 trasferimento immobiliare in favore di terzi acquirenti (presumibilmente in buona fede), ha modificato le proprie domande, richiedendo anche la condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore di un importo pari al valore del citato immobile alla data del primo trasferimento.
Una simile azione, rientrante tra quelle di cui all'art. 2043 c.c. e finalizzata ad ottenere il pagamento del valore del bene ceduto al terzo di buona fede, deve ritenersi in astratto ammissibile, avendo quale presupposto l'irrecuperabilità dell'immobile sottratto alla garanzia generica.
Ciò nondimeno, deve pervenirsi alle medesime conclusioni – che risultano pienamente condivisibili – svolte con la sentenza di questo Tribunale n. 2673/2021.
Ed invero, occorre osservare che il danno risarcibile si manifesta nel patrimonio del creditore unicamente quando il credito vantato sia certo;
viceversa, sino a quel momento, il creditore non può lamentare alcun pregiudizio al proprio patrimonio.
Sotto questo profilo, non è applicabile alla revocatoria risarcitoria il principio che legittima il creditore ad agire in revocatoria ordinaria anche in presenza di una aspettativa di credito, trattandosi di azioni aventi una funzione assai differente (la revocatoria “ordinaria” è infatti funzionale alla conservazione della garanzia generica, ed è per questo che si giustifica l'ammissibilità della revocatoria anche in caso di credito litigioso, mentre la revocatoria
“risarcitoria” è un'azione di danno, che presuppone la prova del pregiudizio cagionato al creditore). pagina 14 di 16 Come si è avuto modo di osservare con la sentenza poi dichiarata nulla, “è facile rilevare, del resto, che la prematura condanna al risarcimento del danno determinerebbe una ingiusta locupletazione a favore del fallimento nel caso in cui il credito litigioso dovesse essere disconosciuto all'esito del relativo giudizio. In tal caso, infatti, pur non avendo alcuna ragione di credito verso i convenuti, il fallimento si avvarrebbe di una condanna risarcitoria che le attribuirebbe una utilità in assenza di alcun pregiudizio subito”.
Conseguentemente, in presenza dei presupposti per la revocatoria di un atto di trasferimento di un immobile non più altrimenti aggredibile, l'accoglimento della domanda di risarcimento conseguente sia subordinata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. all'accertamento definitivo del credito, ferma restando la possibilità per il creditore di preservare le proprie ragioni, nelle more dell'accertamento definitivo, mediante azione cautelare.
Non può pertanto condividersi la tesi, proposta dall'attore - il quale ha richiamato alcune pronunce giurisprudenziali a conforto delle proprie conclusioni -, secondo cui nell'ambito del presente giudizio potrebbe comunque accertarsi autonomamente il credito del sia pur CP_1 litigioso, dovendo sul punto evidenziarsi che non sarebbe in ogni caso possibile un accertamento incidentale di siffatto credito, mancando agli atti la documentazione necessaria a tal fine (non risultano infatti prodotti il preliminare di vendita risalente al 1993, il successivo accordo transattivo del 2014 e la documentazione contabile societaria, risultando del tutto insufficiente il deposito degli ultimi bilanci di esercizio).
Del resto, la pronuncia richiesta, a fronte della pendenza dell'azione di responsabilità in altro giudizio, comporterebbe un concreto rischio di contrasto tra giudicati, che deve essere scongiurato. La soluzione adottata risulta quella più proporzionata nel caso di specie, in quanto si pone, al contempo, a tutela sia dell'interesse del creditore a conservare la propria garanzia patrimoniale, sia di quello dei convenuti ad essere condannati al risarcimento del danno solo in ipotesi di effettiva verificazione del danno.
8. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. e quindi poste interamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal
D.M. 55/2014 (aggiornati sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022), liquidate in misura compresa tra i minimi e i medi tabellari, come in dispositivo, in ragione della non rilevante complessità della causa e della limitata istruttoria svolta (esclusivamente di natura pagina 15 di 16 documentale).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale,
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara inefficace ai sensi dell'art. 66 legge fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti del l'atto di disposizione patrimoniale, rogito notaio Controparte_1
del 28 gennaio 2016 rep. 46751 racc. 28860 trascritto 1/2/2016 nell'Agenzia del Per_1
Territorio di Nuoro al n. 743 RG. e al n. 582 reg. part.; condanna i convenuti , e al pagamento, Controparte_3 Controparte_4 CP_2 in solido tra loro, delle spese processuali in favore del Fallimento attore, che si liquidano in complessivi € 11.400,00 oltre IVA, CPA ed accessori come per legge;
2) non definitivamente pronunciando,
- dichiara la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 66 legge fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti del CP_1 Controparte_1 dell'atto di disposizione patrimoniale rogito notaio del 13 gennaio 2016 rep. 46689 Per_1 racc. 28807 trascritto il 14/1/2016 nell'Agenzia del Territorio di Cagliari al n. 930 RG. e al n.
744 reg. part., sia in relazione al trasferimento della proprietà dell'immobile in capo a che al diritto di abitazione e godimento vita natural durante in capo ad CP_2 [...]
; CP_4
- ordina la separazione della causa relativa alla domanda revocatoria risarcitoria e dispone con separato provvedimento in merito alla prosecuzione del giudizio.
Cagliari, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6586 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cagliari, via D.A. Azuni n. 50 presso lo studio dell'Avv. Gianraimondo Fodde (c.f.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a C.F._1 margine dell'atto di citazione;
attore contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
n. 54, rapp.to e difeso dagli avv.ti Cristiano Cincotti (c.f. e Agostino C.F._3
ME (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori C.F._4 sito in Cagliari, piazza Repubblica n. 4; convenuto
(c.f. , residente in [...] C.F._5
DA Filia n.56;
(c.f. ), residente in [...] C.F._6
Corsica n. 25; convenuti - contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato alle controparti, il Controparte_1
pagina 1 di 16 d'ora in poi il ”), ha proposto azione ex artt. 66 Controparte_1 CP_1
L.F. e 2901 c.c., per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Cagliari a séguito della sentenza n. 325/2023 del 7.7.2023, resa dalla Corte D'Appello di Cagliari nel giudizio R.G.
428/2021, con cui è stata dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado nei confronti del convenuto e, per l'effetto, della sentenza del CP_2
Tribunale di Cagliari n. 2673/2021 pubblicata il 9.9.2021, con conseguente rimessione della causa davanti al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c.
Tanto premesso, l'attore ha esposto in fatto che:
- con sentenza n. 200 del 16.11.2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava il Fallimento della suddetta società, su ricorso proposto dalla medesima, a séguito della rinuncia della medesima alla domanda di concordato preventivo (depositata in data 1.6.2016);
- con atto di citazione notificato il 22.1.2018, il Curatore fallimentare proponeva azione di responsabilità nei confronti di e di , ai sensi dell'art. Controparte_3 Controparte_4
2475 ter, 2476 e 2467 cod. civ, in qualità di amministratori e unici soci della società sopra menzionata, avendo ravvisato gravi illeciti ed irregolarità asseritamente commesse dagli stessi in pregiudizio del patrimonio sociale;
- in merito alle violazioni riscontrate era emerso che in data 03.12.1993 la società
[...]
all'epoca amministrata da , aveva promesso di acquistare da CP_1 Controparte_3 quest'ultimo alcuni lotti di terreno in provincia di Biella, al fine di destinarli alla realizzazione di una piattaforma per lo smaltimento di rifiuti tossici e di un impianto di rigenerazione di carboni attivi, convenendo un prezzo totale di Lire 906.500.000 (euro 468.168,18) e corrispondendo contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di vendita a titolo di caparra confirmatoria la somma di Lire 878.850.000 (euro 453.888,14), mentre Lire
27.650.000 (euro 14.280,03) avrebbero dovuto essere pagati al momento del rogito, che si sarebbe dovuto stipulare entro sei mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni;
- diversamente dai termini dell'iniziale accordo, con atto del 02.01.2014 il medesimo Cont amministratore e la società, nel frattempo trasformata in a far data dal 1.9.2006, avevano dato atto della rinuncia alla conclusione del contratto definitivo e della restituzione delle somme corrisposte da quest'ultima in favore di attraverso la compensazione con CP_3 parte degli importi in passato (asseritamente) versati da costui all'impresa titolo di finanziamento infruttifero;
- le anomalie desumibili da tale rapporto contrattuale (consistenti in: modalità di pagamento del prezzo incompatibili con un contratto preliminare;
situazione di fatto rimasta immutata per 20 pagina 2 di 16 anni e modificata solo quando la Società, nel 2014, si è trovata in dissesto;
mancanza sotto il profilo contabile di anticipazioni effettuate dal socio che potessero essere oggetto di restituzione) avevano indotto il Curatore a ritenere che l'intera operazione economica si fosse tradotta in un meccanismo finalizzato esclusivamente a sottrarre denaro alla società;
- il relativo procedimento sopra citato (iscritto al n. RAC 563/2018) risulta tutt'ora pendente;
- a fronte degli accertamenti sulla consistenza patrimoniale degli odierni convenuti, il Curatore rilevava che in data 25.11.2015, ovverosia meno di sette mesi prima del deposito della domanda di concordato preventivo, i coniugi e Controparte_3 Controparte_4 ottenevano dal Tribunale di Cagliari l'omologazione della separazione consensuale, assumendosi l'obbligo di trasferire al figlio alcuni beni immobili di rispettiva proprietà, i quali
– a detta del curatore – costituivano gli unici cespiti su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi;
- con le successive vendite del 14.1.2016 e del 28.1.2016 si perfezionavano le cessioni dei beni in questione in favore di , senza che venisse pattuita la corresponsione di un CP_2 corrispettivo;
- veniva incardinato dal il giudizio R.G. n. 8893/2018, nell'ambito del quale era CP_1 proposta l'azione revocatoria ordinaria finalizzata alla dichiarazione d'inefficacia delle suddette vendite;
- nel corso del relativo giudizio, ovvero in data 23.11.2018, provvedeva ad CP_2 alienare ad un terzo uno dei beni acquistati dai genitori nel 2016 (quello sito in Quartu
Sant'Elena, via Feronia n. 124), al prezzo di euro 435.000,00;
- il Tribunale di Cagliari dichiarava la contumacia del dott. e, all'esito del CP_2 giudizio, pronunciava la sentenza n. 2673/2021, pubblicata il 9.9.2021, rep. n. 2605 del
9.9.2021, con cui, in accoglimento delle domande proposte dal così statuiva: CP_1
“Il Tribunale: a) definitivamente pronunciando - dichiara inefficace ai sensi dell'art. 66 legge fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti del l'atto Controparte_1 di disposizione patrimoniale, rogito notaio del 28 gennaio 2016 rep. 46751 racc. Per_1
28860 trascritto 1/2/2016 nell'Agenzia del Territorio di Nuoro al n. 743 RG. e al n. 582 reg. part.; Condanna i convenuti in solido , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2 al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento attore che si liquidano in €
12.678,00 oltre rimborso ed accessori come per legge;
b) non definitivamente pronunciando - dichiara la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 66 legge fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti del Controparte_1
pagina 3 di 16 dell'atto di disposizione patrimoniale rogito notaio del 13 gennaio 2016 rep. 46689 Per_1 racc. 28807 trascritto il 14/1/2016 nell'Agenzia del Territorio di Cagliari al n. 930 RG. e al n.
744 reg. part., sia in relazione al trasferimento della proprietà dell'immobile in capo a CP_2
che al diritto di abitazione e godimento vita natural durante in capo a;
[...] Controparte_4 ordina la separazione della causa relativa alla domanda revocatoria risarcitoria e dispone con separato provvedimento in merito alla prosecuzione del giudizio”;
a séguito dell'impugnazione presentata dal convenuto avverso la sopra CP_2 indicata sentenza, la Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento delle richieste da costui formulate, dichiarava la nullità notifica dell'atto di citazione introduttivo il giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza emessa dal Tribunale, con rimessione della causa davanti al giudice di prime cure.
Così riepilogate la vicenda in fatto e le scansioni processuali, il sostiene, in punto di CP_1 diritto, che gli atti di disposizione sopra richiamati, posti in essere in conseguenza ad accordi raggiunti in sede di separazione tra coniugi, ben possano essere dichiarati inefficaci nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, siano lesivi della garanzia patrimoniale dei creditori anche qualora rientranti nell'accordo di mantenimento verso un coniuge o i figli: pertanto, sussistendo in capo a costoro la piena consapevolezza del pregiudizio, se non dolosa preordinazione, nei confronti del
, sarebbero ravvisabili tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. CP_1
L'attore ha quindi rassegnato le conclusioni, conformi a quelle contenute nell'originario atto introduttivo e nella successiva memoria ex art. 183, co. 6 n. 1) c.p.c. (allegati all'atto di citazione), che di séguito si riportano: “1) dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 66 legge fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti del l'atto di disposizione Controparte_1 patrimoniale rogito notaio del 13 gennaio 2016 rep.46689 racc.28807 trascritto il Per_1
14/1/2016 nella Agenzia del Territorio di Cagliari al n.930 RG. e al n.744 reg. part., sia in relazione al trasferimento della proprietà dell'immobile in capo a che al diritto CP_2 di abitazione e godimento vita natural durante in capo a;
2) dichiarare Controparte_4 inefficace ai sensi dell'art.66 legge fall. e art.2901 cod. civ. nei confronti del
[...]
l'atto di disposizione patrimoniale, rogito notaio del 28 Controparte_1 Per_1 gennaio 2016 rep.46751 racc.28860 trascritto il 1/2/2016 nella Agenzia del Territorio di Nuoro al n.743 RG. e al n.582 reg. part.; 3) condannare , e Controparte_3 Controparte_4
, in solido tra loro, al pagamento in favore della Amministrazione fallimentare CP_2 dell'importo che risulterà dovuto in corso di causa quale equivalente del valore dell'immobile in
pagina 4 di 16 Quartu Sant'Elena Via Feronia n.124 di cui all'atto di trasferimento sub 1), alla data del
13/1/2016; 4) con vittoria di spese e competenze”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, regolarmente depositata in data 29.12.2023, il convenuto ha contestato integralmente in punto di fatto e di diritto le deduzioni CP_2 di parte avversa. In particolare, tale parte:
- ha eccepito la novità e l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello precedentemente definito dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, dal momento che l'attore, sebbene abbia qualificato il proprio atto di citazione in termini di riassunzione, ha formulato alle controparti gli avvertimenti propri del nuovo rito (anziché di quelli applicabili al giudizio incardinato nel 2018), ha provveduto ad una iscrizione della causa a ruolo e ad nuovo pagamento del contributo unificato, elementi dai quali dovrebbe desumersi l'univoca volontà della controparte di abbandonare il precedente procedimento;
- ha eccepito la prescrizione della domanda revocatoria, asserendo che la notifica dell'atto di citazione sarebbe avvenuta dopo i cinque anni decorrenti dalle trascrizioni dei due atti dispositivi impugnati;
- ha sostenuto, nel merito, l'infondatezza dell'avversa tesi, sostenendo la natura onerosa degli atti dispositivi - desumibile dal contenuto del verbale di separazione prodotto in allegato alla comparsa al doc. 6 e dalle ulteriori produzioni attestanti il reddito del convenuto, insufficiente per garantire il proprio mantenimento, ciò che avrebbe giustificato le operazioni in questione - e la conseguente mancanza di prova dell'elemento soggettivo in capo a , ritenuto del tutto estraneo CP_2 dalle vicende che hanno coinvolto i genitori;
- ha dedotto l'infondatezza dell'azione revocatoria risarcitoria, non essendo dimostrata l'originaria illiceità del fatto e l'elemento soggettivo richiesti dall'art. 2043 c.c.
Il convenuto ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “nel merito: per i motivi tutti dedotti nell'espositiva che precede, rigettare integralmente le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendo il dott. da ogni avversa pretesa;
CP_2
- in ogni caso: con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio, con maggiorazione degli accessori di legge”.
3. All'esito della prima udienza il giudice, dopo aver dichiarato la contumacia dei convenuti
[...]
e non costituiti sebbene regolarmente citati, ha rigettato CP_5 Controparte_4
l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dal e la prova per testimoni dedotta CP_1 dal convenuto costituito, siccome avente ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
Ha fissato una nuova udienza per la calendarizzazione dell'udienza di rimessione della causa in pagina 5 di 16 decisione.
4. All'udienza del 23.10.2024 il giudice ha fissato l'udienza per la decisione, assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
5. A séguito del deposito degli scritti difensivi finali delle parti, con ordinanza del 12.09.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.07.2025, il giudice ha tenuto la causa a decisione.
****
6. Occorre innanzitutto prendere posizione sulle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta regolarmente costituita.
6.1. In particolare, con una prima eccezione, i difensori di hanno eccepito la CP_2 novità e l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello originariamente incardinato.
L'eccezione è infondata.
Occorre rammentare che la riassunzione di una causa deve essere eseguita in conformità alla previsione dell'art. 125 disp. att. c.p.c., mediante la notificazione di un atto contenente i requisiti ivi indicati. Si ritiene che la comparsa in riassunzione debba contenere la menzione dell'atto introduttivo del giudizio e del provvedimento che ha disposto la rimessione. La mancanza di tali requisiti determina la nullità dell'atto di riassunzione secondo la disciplina generale dell'art. 156
c.p.c., in caso di inidoneità al raggiungimento dello scopo.
Ebbene, l'atto introduttivo del presente giudizio, espressamente denominato quale “atto di citazione in riassunzione”, si pone pacificamente in continuità con il procedimento R.g. n.
8893/2018 e con quello definitivo nel successivo grado di giudizio. Ed infatti, dall'esame dell'atto di citazione, notificato alle controparti entro il termine di legge per la riassunzione, si evince il chiaro riferimento all'atto introduttivo del giudizio originario, alle deduzioni e conclusioni ivi svolte e all'esito dei due gradi di giudizio, con la menzione espressa dei dispositivi di entrambe le pronunce. L'atto in questione presenta quindi tutti i requisiti di cui all'art. 125, disp. att. c.p.c.
In questo quadro, a nulla rilevano gli elementi evidenziati dal convenuto, ossia che la causa sia stata nuovamente iscritta a ruolo, che la citazione sia stata notificata personalmente ai convenuti contumaci (invero in maniera corretta, poiché la contumacia in appello fa venir meno il mandato difensivo per quel grado, sicché, con la rimessione della causa, la notifica deve raggiungere direttamente la parte per consentirle di costituirsi nuovamente) e siano stati rivolti al convenuto gli avvertimenti sulla base del nuovo rito, essendo viceversa palese che la citazione nel presente giudizio espliciti la volontà dell'attore di proseguire la precedente causa.
6.2. Con una seconda eccezione, il predetto convenuto eccepisce la prescrizione dell'azione pagina 6 di 16 revocatoria per la tardività della notifica dell'atto introduttivo rispetto alle trascrizioni dei due atti dispositivi dei quali si domanda l'inefficacia.
L'eccezione è parimenti priva di fondamento.
Chiarito che il presente giudizio si pone in assoluta continuità del precedente, deve rilevarsi che
– in linea con quanto previsto dall'art. 2945 c.c. –, essendo l'interruzione della prescrizione avvenuta mediante proposizione della domanda giudiziale (ai sensi dell'articolo 2943 c.c.), la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Pertanto, la notifica eseguita in data 25.10.2018 nei confronti dei convenuti e Controparte_3
è certamente idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i Controparte_4 convenuti sino al passato in giudicato della sentenza che definisce il presente giudizio, a nulla rilevando il fatto che nel suddetto procedimento l'atto introduttivo non sia stato notificato anche a . CP_2
Ad ogni modo, quandanche non si volesse ammettere l'estensione dell'interruzione della prescrizione nei confronti di quest'ultimo convenuto, l'azione revocatoria non potrebbe comunque dirsi prescritta, risultando dirimente, a questi fini, la produzione degli effetti della notificazione per il notificante, coincidenti con il momento della consegna del plico da parte dell'attore (avvenuta in data 23.11.2018 con avviso immesso nella cassetta postale dello stabile ed invio in pari data della relativa raccomandata): a conferma di tale conclusione deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, a mente del quale “l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale” (v. Cass.., Sez. 3, ordinanza n. 17477/2025).
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7. Venendo al merito, devono essere esaminate le domande proposte dal nei confronti CP_1 degli odierni convenuti.
7.1. Partendo dall'azione revocatoria formulata dall'attore in relazione alle cessioni immobiliari di gennaio 2016, la stessa risulta fondata e deve essere accolta.
Deve premettersi che l'azione revocatoria ordinaria trova il proprio riferimento nell'art. 2901 c.c., comma 1, c.c., il quale dispone che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a pagina 7 di 16 termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Le condizioni per l'esercizio dell'actio pauliana e il relativo onere della prova a carico del creditore si atteggiano diversamente a seconda degli elementi rilevanti della fattispecie (sul punto,
Cass., ord. n. 13172/2017), quali:
a) la sussistenza e le caratteristiche del credito vantato;
b) il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni);
c) il fatto che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso oppure a titolo gratuito;
d) la collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito;
e) la ricorrenza, in capo al debitore medesimo (scientia fraudis), ed eventualmente al terzo
(partecipatio fraudis), della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In relazione al primo aspetto, si osserva che, in base ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, anche un credito litigioso (privo, pertanto, di un accertamento definitivo dell'esistenza del medesimo) può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, appunto comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (da ultimo, Cass., 13 settembre 2018, n. 22859; v. anche Cass., Sez. U, Ordinanza n.
9440 del 18/05/2004).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato a più riprese che “il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico pagina 8 di 16 della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (v., tra le altre,
Cass., SU cit.).
Con riguardo al presupposto dell'evento dannoso, occorre rammentare come l'azione revocatoria abbia la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito
(sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: Cass. n. 19131/2004), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Deve quindi ritenersi necessario l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione – a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, mentre per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, essendo sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass., ord. n. 13172/2017). Detto in altri termini, “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (v. Cass.
Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, Cass. 1896/2012).
La dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore può quindi essere richiesta alle seguenti condizioni: 1) qualora il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) allorché, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
pagina 9 di 16 Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie risultano sufficientemente documentate le ragioni del credito, avendo il compiutamente allegato la propria pretesa creditoria, CP_1 scaturente dalle operazioni poste in essere tra il 1993 e il 2014 tra la società e l'allora amministratore , potenzialmente idonee a cagionare un rilevante pregiudizio Controparte_3 economico nei confronti del patrimonio sociale e dei creditori dell'impresa.
Gli atti dispositivi in relazione al quale l'attore ha agito in revocatoria sono costituiti, come detto, dalle cessioni, da parte dei genitori e e in favore Controparte_3 Controparte_4 del loro figlio , di alcuni cespiti immobiliari in conseguenza degli accordi CP_2 raggiunti dai primi in sede di separazione dei coniugi.
Sul punto occorre rammentare che simili attribuzioni, ai fini della disciplina di cui all'art. 2901
c.c., possono essere connotate da obiettiva onerosità qualora la loro ratio possa essere individuata in una funzione “solutorio – compensativa” più ampia di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significato patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale (così, testualmente, già Cassazione civile, 23/03/2004 n. 5741); peraltro,
l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (cfr. Cassazione Civile, 10/04/2013, n. 8678).
A tal proposito, la Suprema Corte ha poi puntualizzato che: “a) sono soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (così Sez. 3,
Sentenza n. 15603 del 26/07/2005, Rv. 584892 - 01); b) l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria (fallimentare), non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione;
né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al pagina 10 di 16 mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti;
c) tale conclusione si impone "a fortiori" allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019).
Nel caso in esame occorre evidenziare che, rispetto al giudizio originario (n. R.G. n. 8893/2018), sono ravvisabili evidenze documentali ulteriori, costituite dal verbale di separazione dei coniugi omologato (v. doc. 8 convenuto) e dalle altre produzioni di , attestanti la sua CP_2 situazione personale ed economica all'epoca delle citate vendite immobiliari.
Orbene, le risultanze processuali forniscono plurimi riscontri in merito alla gratuità degli atti dispositivi in esame.
In particolare, gli atti pubblici datati 13.1.2016 e 28.1.2016, dopo aver dato atto dell'esistenza della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Cagliari in data 25.11.2015, prevedono che i coniugi e si erano obbligati a trasferire al figlio il diritto di CP_3 CP_4 proprietà dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, alla via Feronia n. 124, gravato dal diritto di abitazione della madre, e di un tratto di terreno in San Teodoro.
Esaminando, poi, il contenuto del verbale di separazione si comprende che i consorti si erano limitati: i) a dichiarare di volersi separare e di vivere separati, con assegnazione della casa coniugale in godimento esclusivo alla ii) ad obbligarsi a trasferire in favore del figlio CP_4 il 50% della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Quartu Sant'Elena, gravata dal diritto di abitazione in favore della nonché di terreni siti nel Comune di San Teodoro, cessioni CP_4 entrambe giustificate “a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ”. CP_2
Dagli atti sopra esaminati risulta evidente che l'intento degli ex coniugi fosse non tanto quello di definire tutti i possibili loro rapporti aventi significato personale e patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale - ben potendo persino dubitarsi dell'effettiva separazione tra i coniugi, atteso che gli stessi, sia al momento della proposizione dell'azione di responsabilità nei loro confronti (21.1.2018) che di quella della revocatoria (25.10.2018), risultavano ancora conviventi, avendo ricevuto nel medesimo domicilio le relative notifiche, pur a fronte di immutate condizioni della separazione -, bensì quello di trasferire (tutti) i loro beni in proprietà del figlio, nei cui confronti non sussisteva alcun obbligo di mantenimento.
Tanto è vero che , nato il [...], alla data dell'omologa aveva 34 CP_2
pagina 11 di 16 anni e risiedeva in Regione Lombardia, mentre i genitori erano residenti e domiciliati nel
Comune di Quartu Sant'Elena.
La circostanza, invero documentata dai difensori di , secondo cui egli, all'epoca CP_2 dei fatti, fosse non autosufficiente dal punto di vista economico e avesse la necessità di un contributo al proprio mantenimento da parte dei genitori risulta irrilevante ai fini della qualificazione degli atti dispositivi in esame, in quanto la tesi dei convenuti - coerente con le finalità esposte nel verbale di separazione - risulta smentita da un argomento di carattere logico, consistente nella constatazione che l'acquisto da parte di degli immobili in CP_2 questione, ubicati in luogo assai distante da quello del suo domicilio, non aveva assicurato in suo favore alcun diretto apporto economico da parte genitori (tanto in termini di maggiori entrate mensili, che di risparmio di costi). Del resto, costui non ha in alcun modo allegato, né tantomeno documentato, di aver ottenuto una qualche forma di rendita dai beni in questione (ad es., mediante la concessione in locazione a terzi), mentre la successiva cessione di uno dei cespiti di sua proprietà è avvenuta soltanto a fine 2018 e, non casualmente, a séguito della proposizione dell'azione revocatoria (oltre a quella di responsabilità ex art. 2476 c.c.) da parte del Fallimento, regolarmente notificata ai genitori.
Alla luce delle emergenze processuali, le vendite in questione costituiscono atti dispositivi a titolo gratuito, si collocano temporalmente in un momento successivo rispetto all'insorgenza del credito dell'attore e risultano aventi l'unico scopo di sottrarre risorse alla società poi dichiarata fallita.
In questo quadro, non è necessaria la dimostrazione della consapevolezza del terzo (
[...]
) del pregiudizio arrecato ai creditori, mentre è indispensabile tale conoscenza CP_2 sussista in capo ai debitori del . CP_1
L'elemento soggettivo in questione è da ritenersi senza dubbio sussistente, atteso che questi ultimi, al momento di compiere gli atti dispositivi, erano pienamente consapevoli dello stato di dissesto della società di cui erano soci e, in tempi diversi, amministratori.
Tanto è vero che le operazioni di cessione in parola, risalenti entrambe al mese di gennaio del
2016, precedono di pochi mesi la domanda di concordato preventivo (presentata nel mese di giugno del medesimo anno) e la successiva istanza di autofallimento (depositata nel mese di ottobre). In tali giudiziari si dava espressamente atto di uno stato di decozione della società risalente (quantomeno) già all'esercizio 2015, lasso di tempo sovrapponibile a quello in cui si erano perfezionati l'accordo di separazione e la successiva cessione degli immobili.
Inoltre, i coniugi - rimasti contumaci nel presente giudizio ma regolarmente costituiti nel pagina 12 di 16 giudizio n. 8893/2018 r.g., nell'ambito del quale hanno svolto le proprie difese -, non hanno mai documentato di essere titolari di un patrimonio residuo capace di soddisfare con altrettanta capacità quantitativa e qualitativa i creditori pregiudicati.
A conferma della volontà distrattiva depone la cessione (senza corrispettivo) degli unici beni immobili di cui disponevano i predetti in favore di un parente stretto, ciò che evidenzia la preordinazione degli atti a diminuire la propria garanzia patrimoniale.
Risulta quindi chiaro che, al momento del compimento degli atti pregiudizievoli, i coniugi erano perfettamente coscienti e consapevoli dello stato di crisi della società e delle ripercussioni che esso avrebbe potuto avere sul proprio patrimonio nell'ipotesi probabile che il curatore avesse accertato la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori ed agito per il risarcimento del relativo danno.
Ad ogni modo, anche laddove si volesse ritenere che gli atti dispositivi in questione fossero a titolo oneroso - ipotesi sostenuta dai convenuti -, può comunque ritenersi raggiunta la prova dell'elemento soggettivo anche in capo a . CP_2
In tal caso, in presenza di un atto di disposizione successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass., 29 luglio 2004, n. 14489). La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass., ordinanza 5 gennaio 2023, n. 195). Alla conoscenza da parte del terzo va equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (Cass. 11763/2006; conforme Cass.
7452/00).
Nel caso di specie la sussistenza della scientia damni si evince dall'analisi complessiva degli elementi probatori emersi in causa, da cui emerge la sussistenza di uno stretto vincolo familiare tra i debitori e il figlio , nonché la circostanza che costui, dopo aver acquistato CP_2 dai genitori un immobile, lo avesse venduto a terzi proprio a séguito della proposizione dell'azione revocatoria da parte del e poco prima della trascrizione di siffatta CP_1
pagina 13 di 16 domanda giudiziale. Non può infatti seriamente dubitarsi che costui, pur non avendo regolarmente ricevuto la notifica dell'atto di citazione (dichiarata nulla dalla Corte d'Appello), fosse stato sollecitamente informato dai genitori in merito alla proposizione anche nei suoi confronti di una simile iniziativa giudiziaria, che riguardava proprio la cessione dei beni avvenuta in suo favore.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inefficacia degli atti di compravendita impugnati dall'attore, nei termini di cui al dispositivo.
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7.2. Deve a questo punto esaminarsi l'azione c.d. “revocatoria risarcitoria” proposta dal
. CP_1
Come emerge dalla prospettazione del curatore e dalla documentazione in atti, nel corso del procedimento originariamente incardinato dal , in data 23.11.2018 CP_1 CP_2 aveva alienato a terzi il bene immobile acquistato dai genitori nel 2016.
In conseguenza di tale scoperta, il , ritenendo di non poter aggredire quest'ultimo CP_1 trasferimento immobiliare in favore di terzi acquirenti (presumibilmente in buona fede), ha modificato le proprie domande, richiedendo anche la condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore di un importo pari al valore del citato immobile alla data del primo trasferimento.
Una simile azione, rientrante tra quelle di cui all'art. 2043 c.c. e finalizzata ad ottenere il pagamento del valore del bene ceduto al terzo di buona fede, deve ritenersi in astratto ammissibile, avendo quale presupposto l'irrecuperabilità dell'immobile sottratto alla garanzia generica.
Ciò nondimeno, deve pervenirsi alle medesime conclusioni – che risultano pienamente condivisibili – svolte con la sentenza di questo Tribunale n. 2673/2021.
Ed invero, occorre osservare che il danno risarcibile si manifesta nel patrimonio del creditore unicamente quando il credito vantato sia certo;
viceversa, sino a quel momento, il creditore non può lamentare alcun pregiudizio al proprio patrimonio.
Sotto questo profilo, non è applicabile alla revocatoria risarcitoria il principio che legittima il creditore ad agire in revocatoria ordinaria anche in presenza di una aspettativa di credito, trattandosi di azioni aventi una funzione assai differente (la revocatoria “ordinaria” è infatti funzionale alla conservazione della garanzia generica, ed è per questo che si giustifica l'ammissibilità della revocatoria anche in caso di credito litigioso, mentre la revocatoria
“risarcitoria” è un'azione di danno, che presuppone la prova del pregiudizio cagionato al creditore). pagina 14 di 16 Come si è avuto modo di osservare con la sentenza poi dichiarata nulla, “è facile rilevare, del resto, che la prematura condanna al risarcimento del danno determinerebbe una ingiusta locupletazione a favore del fallimento nel caso in cui il credito litigioso dovesse essere disconosciuto all'esito del relativo giudizio. In tal caso, infatti, pur non avendo alcuna ragione di credito verso i convenuti, il fallimento si avvarrebbe di una condanna risarcitoria che le attribuirebbe una utilità in assenza di alcun pregiudizio subito”.
Conseguentemente, in presenza dei presupposti per la revocatoria di un atto di trasferimento di un immobile non più altrimenti aggredibile, l'accoglimento della domanda di risarcimento conseguente sia subordinata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. all'accertamento definitivo del credito, ferma restando la possibilità per il creditore di preservare le proprie ragioni, nelle more dell'accertamento definitivo, mediante azione cautelare.
Non può pertanto condividersi la tesi, proposta dall'attore - il quale ha richiamato alcune pronunce giurisprudenziali a conforto delle proprie conclusioni -, secondo cui nell'ambito del presente giudizio potrebbe comunque accertarsi autonomamente il credito del sia pur CP_1 litigioso, dovendo sul punto evidenziarsi che non sarebbe in ogni caso possibile un accertamento incidentale di siffatto credito, mancando agli atti la documentazione necessaria a tal fine (non risultano infatti prodotti il preliminare di vendita risalente al 1993, il successivo accordo transattivo del 2014 e la documentazione contabile societaria, risultando del tutto insufficiente il deposito degli ultimi bilanci di esercizio).
Del resto, la pronuncia richiesta, a fronte della pendenza dell'azione di responsabilità in altro giudizio, comporterebbe un concreto rischio di contrasto tra giudicati, che deve essere scongiurato. La soluzione adottata risulta quella più proporzionata nel caso di specie, in quanto si pone, al contempo, a tutela sia dell'interesse del creditore a conservare la propria garanzia patrimoniale, sia di quello dei convenuti ad essere condannati al risarcimento del danno solo in ipotesi di effettiva verificazione del danno.
8. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. e quindi poste interamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal
D.M. 55/2014 (aggiornati sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022), liquidate in misura compresa tra i minimi e i medi tabellari, come in dispositivo, in ragione della non rilevante complessità della causa e della limitata istruttoria svolta (esclusivamente di natura pagina 15 di 16 documentale).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale,
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara inefficace ai sensi dell'art. 66 legge fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti del l'atto di disposizione patrimoniale, rogito notaio Controparte_1
del 28 gennaio 2016 rep. 46751 racc. 28860 trascritto 1/2/2016 nell'Agenzia del Per_1
Territorio di Nuoro al n. 743 RG. e al n. 582 reg. part.; condanna i convenuti , e al pagamento, Controparte_3 Controparte_4 CP_2 in solido tra loro, delle spese processuali in favore del Fallimento attore, che si liquidano in complessivi € 11.400,00 oltre IVA, CPA ed accessori come per legge;
2) non definitivamente pronunciando,
- dichiara la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 66 legge fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti del CP_1 Controparte_1 dell'atto di disposizione patrimoniale rogito notaio del 13 gennaio 2016 rep. 46689 Per_1 racc. 28807 trascritto il 14/1/2016 nell'Agenzia del Territorio di Cagliari al n. 930 RG. e al n.
744 reg. part., sia in relazione al trasferimento della proprietà dell'immobile in capo a che al diritto di abitazione e godimento vita natural durante in capo ad CP_2 [...]
; CP_4
- ordina la separazione della causa relativa alla domanda revocatoria risarcitoria e dispone con separato provvedimento in merito alla prosecuzione del giudizio.
Cagliari, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
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