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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/08/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente relatrice dr. Carla Ciofani - ConIGliera dr. Andrea Dell'Orso - ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 198 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, con sede legale in L'Aquila, in persona Parte_1 dell'amministratore unico rappresentata e difesa Parte_2 dalle Avv. Silvia Catalucci e Maria Teresa Di Rocco come da procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante ed appellata incidentale
e
sito Controparte_1 in L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, e tutti rappresentati e difesi CP_12 CP_13
1 dall'Avv. Alessandro Rosa come da procura allegata alla comparsa di costituzione appellati ed appellanti incidentali
, residente in [...]
n. 9 appellata contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario dell'Aquila n. 462 pubblicata il 19/07/2022 e non notificata in materia di appalto
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa, ove di necessità, ammissione delle prove richieste dalla Parte_1 con la memoria ex art. 183, VI co. n.2 c.p.c.: - in totale riforma della sentenza n. 462/2022 del Tribunale di L'Aquila, emessa il 10.07.2022 e pubblicata il successivo 19.07.2022, non notificata, accogliere la domanda proposta dalla
[...] in primo grado come precisata con la prima Parte_1 memoria ex art. 183 c.p.c., e per l'effetto: (i) accertare e dichiarare la contrarietà ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte dei singoli proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'aggregato strutturale individuato come "ex nonché da parte del Controparte_1 delegato responsabile delle parti comuni di esso e conseguentemente ritenere illegittimo ed arbitrario il recesso dagli stessi operato rispetto all'affidamento in favore della
in persona dell'Amministratore Unico Parte_1
2 Sig. , dei lavori di ristrutturazione del fabbricato Parte_2 di cui alla deliberazione assembleare del 27.07.2009; (ii) conseguentemente condannare gli stessi, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva ragione, al pagamento della somma di €. 34.544,42 oltre IVA al 10%, per un totale di €. 37.999,36, ed interessi dal 04.02.2014, data della costituzione in mora e sino a quella dell'effettivo soddisfo, quale rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione dei sopralluoghi, per
l'impiego del personale e per il noleggio dei mezzi per le opere eseguite e meglio descritte nella premessa del presente atto, a far data dall'affidamento dei lavori e sino a tutto il 2010;
(iii) condannare altresì i singoli proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'aggregato strutturale individuato come " , nonché il delegato responsabile Controparte_1 delle parti comuni di esso, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla a cagione dell'illegittimo Parte_1 recesso, nella complessiva misura di €. 248.338,00 (di cui €.
165.838,00 per perdita degli utili di impresa ed €. 82.500,00 per danno da perdita di qualificazione professionale derivante dal mancato fatturato correlato ai lavori non eseguiti) ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che sarà provato in corso di causa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 28.10.2013 e sino all'effettivo soddisfo;
(iv) in via subordinata in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale dell'aggregato strutturale individuato come "ex " e dei proprietari delle CP_1 CP_1 unità facenti parti dello stesso e, per l'effetto, condannare tutti i convenuti in solido ovvero per quanto di ragione: (a) al pagamento della somma di €. 34.544,42 oltre IVA al 10% per un totale di €. 37.999,36 ed interessi dal 4.02.2014 all'effettivo
3 soddisfo quale rimborso dei costi sostenuti;
(b) al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società attrice nella complessiva misura di €. 248.338,00 (di cui €. 165.838,00 per perdita degli utili di impresa ed €. 82.500,00 per danno da perdita di qualificazione professionale derivante dal mancato fatturato correlato ai lavori non eseguiti) ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che sarà provato in corso di causa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 28.10.2013 all'effettivo soddisfo;
- con ogni conseguenza in ordine alla regolazione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni degli appellati
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile;
subordinatamente nel merito, previa ammissione della prova per testi resa dal teste _1
, dichiarare inammissibile la domanda per responsabilità
[...] precontrattuale proposta tardivamente dall'attrice ed, in ogni caso, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 462 pubblicata in data 19/07/2022 il
Tribunale Ordinario dell'Aquila rigettava la domanda proposta da nei confronti dell'Aggregato Parte_1 strutturale denominato e dei proprietari Controparte_1 delle dodici unità immobiliari componenti lo stabile, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 286.337,36
a titolo di rimborso delle spese che l'attrice dichiarava di
4 avere sostenuto in adempimento dell'incarico ricevuto dai convenuti di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato dal sisma del 6/4/2009 e di risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso dei convenuti dal contratto di appalto o, in subordine, ai sensi dell'art. 1337 c.c. per l'interruzione da parte dei proprietari e dell'Aggregato delle trattative volte alla stipula del contratto in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'attrice aveva dedotto che nel corso dell'assemblea tenutasi il 27/7/2009 il rappresentante delle parti comuni dell'Aggregato, IG. , ed i Testimone_1 proprietari delle dodici unità immobiliari da cui era composto lo stabile, classificato con esito di agibilità E, l'avevano incaricata dello svolgimento di tutte le pratiche amministrative relative alla progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione, comprendenti le necessarie indagini conoscitive;
che in esecuzione di tale incarico aveva provveduto ad effettuare la verifica dello stato del fabbricato, alla ripassatura del tetto, allo svuotamento degli impianti termico ed idrico, al distacco dei contatori, all'esecuzione di sondaggi, impiegando macchinari a noleggio, ed all'assistenza con proprio personale nel corso dell'effettuazione dei carotaggi;
che nell'assemblea del 14/6/2011 i convenuti avevano approvato il progetto di ristrutturazione redatto dall'ing.
affidandole i relativi lavori;
che in data Persona_1
22/06/2012 i proprietari delle unità immobiliari avevano deliberavano di procedere alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio; che la domanda di contributo pubblico presentata data 08/09/2011 era stata accolta con provvedimento del 6/8/2013, rettificato il 17/9/2013; che dopo qualche tempo aveva appreso informalmente che i proprietari
5 intendevano affidare i lavori di ricostruzione ad un'altra impresa;
che aveva ribadito la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori, ma che questi erano stati affidati ad un'altra ditta;
che era illegittimo il recesso dei convenuti dal contratto appalto per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; che aveva pertanto diritto al pagamento della somma di euro 37.999,36, oltre ad interessi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione dei sopralluoghi e dei lavori di messa in sicurezza del tetto e di svuotamento degli impianti, e della ulteriore somma di € 248.338,00, di cui €. 165.838,00 per perdita degli utili di impresa ed €. 82.500,00 per danno da perdita di qualificazione professionale derivante dal mancato fatturato dei lavori non eseguiti, ovvero al pagamento del diverso importo, anche maggiore, risultante dall'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.
1.2. Il Tribunale esponeva che si erano costituiti in giudizio l'Aggregato denominato “ ed i Controparte_1 proprietari di undici unità immobiliari componenti lo stabile, IG.ri Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, eccependo la loro carenza di legittimazione passiva e
[...] deducendo che nessun contratto era stato concluso con l'attrice, la quale nell'assemblea del 27/7/2009 si era offerta di svolgere le attività preliminari all'avvio della pratica per la ricostruzione assumendone l'onere a proprio spese;
che inoltre nell'assemblea del 22/6/2012 tutti i proprietari avevano optato per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, da effettuarsi a costi non superiori al contributo riconosciuto dal
Comune; che nell'assemblea del 29/11/2013 l'attrice aveva
6 fornito un nuovo preventivo, il cui importo risultava superiore al contributo approvato;
che nella successiva assemblea del
16/12/2013 erano stati esaminati più preventivi, fra cui due redatti da , i quali superavano il tetto Parte_1 del contributo, ed era stato conseguentemente deliberato di affidare l'esecuzione dei lavori ad altra impresa.
1.3. Il Tribunale riferiva che si era costituita in giudizio la IG.ra anch'essa proprietaria di una Controparte_14 delle unità abitative costituite in aggregato, la quale aveva dichiarato di essere stata contraria alla decisione di affidare i lavori ad un'altra impresa di costruzioni e si era riservata, in caso di soccombenza, di rivalersi verso gli altri convenuti.
1.4. Il Tribunale rilevava che nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. l'attrice in via subordinata aveva proposto nei confronti dei convenuti domanda di risarcimento delle medesime voci di danno ai sensi dell'art. 1337 c.c. per responsabilità precontrattuale, lamentando il loro recesso ingiustificato dalle trattative volte alla conclusione del contratto di appalto.
1.5. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei proprietari delle abitazioni sul rilievo che l'Aggregato non costituiva un soggetto giuridico autonomo, osservava che non vi era prova della conclusione del contratto di appalto nel corso dell'assemblea del 27/07/2009, tenuto conto che nel verbale mancavano gli elementi essenziali su cui le parti avrebbero dovuto esprimere il proprio consenso, non essendo indicati né i lavori da svolgere né il prezzo richiesto dall'appaltatore per non essere stato ancora erogato il contributo pubblico per la ricostruzione;
che dal verbale risultava che l'attrice era stata incaricata unicamente dello svolgimento delle pratiche amministrative rivolte alla
7 progettazione ed alla realizzazione dei lavori;
che, anche a voler ritenere che a seguito della redazione del progetto di riparazione dello stabile fosse stato conferito incarico all'attrice dell'esecuzione dei relativi lavori, i proprietari nell'assemblea del 22/6/2012, presente il legale rappresentante di che sottoscrisse il verbale per Parte_1 accettazione, deliberarono di procedere alla sostituzione edilizia anziché alla riparazione degli immobili ed indicarono espressamente che il costo della ricostruzione avrebbe dovuto essere interamente coperto dal contributo già deliberato dal che nella successiva assemblea del 29/11/2013 CP_15
l'amministratore dell'attrice dichiarò di non essere in grado di eseguire i lavori di ricostruzione senza oneri a carico dei proprietari;
che era pertanto legittima la decisione dei convenuti di interrompere le trattative con l'attrice, la quale non aveva rispettato l'impegno assunto nel verbale del
22/6/2012; che non aveva diritto al pagamento delle Pt_1 attività eseguite a seguito dell'incarico preliminare conferitole nell'assemblea del 27/7/2009, avendo dichiarato di assumere ogni onere economico a suo carico.
1.6. Il Tribunale compensava infine integralmente fra le parti le spese di lite, stante la complessità della normativa relativa alla ricostruzione post sisma.
2. Con atto di citazione notificato il 17/2/2023
[...] proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di due motivi, riproponendo le domande risarcitorie oggetto del giudizio di primo grado.
2.1. Si costituivano in giudizio l'Aggregato strutturale
“ unitamente ai proprietari IG.ri Controparte_1
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9
8 e Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli
[...] artt. 342 e 434 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
2.1.1. Gli appellati chiedevano inoltre la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la nullità della testimonianza resa dal IG. ex Testimone_1 legale rappresentante dell'Aggregato, e nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda dell'attrice di condanna per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., avanzata da nella prima memoria depositata ai sensi Parte_1 dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nonostante si trattasse di una domanda nuova, autonoma e svincolata dalla richiesta risarcitoria per responsabilità contrattuale proposta nell'atto di citazione.
2.1.2. Gli appellati reiteravano inoltre l'eccezione di nullità della costituzione nel giudizio di primo grado della IG.ra , per non avere la stessa chiarito la Controparte_14 posizione assunta nei confronti delle domande dell'attrice.
2.2. La IG.ra non si costituiva nel Controparte_14 giudizio di appello.
2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
5/11/2024 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle note depositate le parti costituite si riportavano ai propri atti introduttivi.
2.3.1. Con ordinanza in data 7/11/2023 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia della IG.ra , non costituita nel presente giudizio Controparte_14
9 di gravame, alla quale risulta ritualmente notificato l'atto di appello a mani proprie presso il suo indirizzo di residenza in data 17/02/2023, atteso che l'Avv. Sara Fiordigigli, da cui era rappresentata in primo grado, si era frattanto cancellata dall'albo.
3.1. Ancora preliminarmente va disattesa l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che dall'esame complessivo dell'atto di citazione è possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e le censure mosse dall'appellante, dovendo escludersi la necessità, come evidenziato dalla Suprema Corte, dell'utilizzo di particolari formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
(vedi Cass. S.U. n. 27199 del 2017).
3.2. Va poi osservato che le censure mosse dagli appellati avverso la sentenza di primo grado, aventi ad oggetto questioni preliminari su cui il Tribunale si è espressamente o implicitamente pronunciato, relative alla nullità della testimonianza resa dal IG. alla valida Testimone_1 costituzione della IG.ra ed all'ammissibilità della CP_14 domanda subordinata proposta da configurano Parte_1 un appello incidentale, che risulta tempestivamente proposto essendosi gli appellati costituiti il 31/7/2023, venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'appellante il
20/9/2023.
3.2.1. Essendo tuttavia gli appellanti incidentali totalmente vittoriosi nel merito, l'appello dagli stessi proposto assume natura di appello condizionato all'accoglimento dell'appello principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte;
ne consegue che le censure proposte dagli
10 appellanti incidentali vanno esaminate solo in presenza dell'attualità del loro interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del gravame proposto dalla controparte (così Cass. n. 25694 del 2024, Cass. n. 6138 del
2018).
4. Venendo all'esame dell'appello proposto da
[...]
, con il primo motivo l'appellante lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non perfezionato il contratto di appalto per difetto degli elementi essenziali di esso, consistenti nell'indicazione delle opere da eseguire e del prezzo pattuito.
4.1. L'appellante rileva che, secondo i principi dettati in tema di interpretazione del contratto, ai fini dell'individuazione della comune volontà delle parti va valutato non solo il dato letterale delle parole utilizzate, ma l'effettiva intenzione dei contraenti;
che in tutti i verbali assembleari successivi al 27/7/2009 essa era sempre stata indicata quale appaltatrice dei lavori di ricostruzione, quali che essi fossero, e tale risultava nella documentazione presentata al Comune per la richiesta del contributo;
che all'epoca non era necessario che il contratto di appalto fosse redatto in forma scritta neppure in caso di richiesta di contributi pubblici;
che stante l'illegittimità del recesso degli appellati era fondata la sua domanda risarcitoria sia in riferimento alle spese sostenute sia in riferimento al lucro cessante ed al danno da mancata qualificazione professionale.
4.2. Con il secondo motivo di gravame Parte_1 deduce che anche a voler qualificazione i rapporti intercorsi fra le parti in termini di trattative, aveva errato il giudice nell'escludere che gli appellati avessero violato gli obblighi
11 di correttezza e buona fede affidando ad altra impresa i lavori di ricostruzione.
4.2.1. deduce che erroneamente il giudice di primo Pt_1 gradi aveva ritenuto che essa avesse accettato nell'assemblea del 22/6/2012 di modificare l'oggetto dei lavori, dalla riparazione già approvata alla demolizione e ricostruzione.
Rileva che a tale data non vi era nessuna indicazione dei lavori di sostituzione edilizia da eseguire nei limiti del contributo non ancora deliberato e che non era pertanto possibile ritenere che essa avesse espresso il consenso sul diverso intervento edilizio;
evidenzia che la prova del suo legittimo affidamento nell'esecuzione dei lavori era data dalle ingenti spese sostenute, dall'immobilizzazione delle proprie strutture aziendali e dalla rinuncia a partecipare ad altri appalti nonché dalla dichiarazione del perdurante interesse a realizzare i lavori formalizzata con nota del 28/10/2013 anche con accollo del costo del tetto ventilato, mentre gli appellati pretendevano di ottenere gratuitamente opere originariamente non previste nel progetto.
5. I due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, e risultano infondati.
5.1. Correttamente il giudice di primo grado ha escluso che far le parti fosse stato concluso un contratto di appalto a seguito delle assemblee svoltesi il 27/7/2009 ed il 14/6/2011, mancando la prova che le parti avessero raggiunto l'accordo sugli elementi essenziali del contratto, consistenti nei lavori da svolgere, nel prezzo da corrispondere all'appaltatore e nei tempi di realizzazione degli interventi.
5.1.1. Quanto al verbale dell'assemblea del 27/7/2009, svoltasi a soli tre mesi dal sisma al fine di avviare le pratiche per la ricostruzione, manca qualsiasi indicazione rispetto alle
12 lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, non conosciute a tale data, essendo necessario lo svolgimento di indagini al fine di definire gli interventi da compiere sulle parti comuni dello stabile e nelle singole proprietà.
5.1.2. Nel verbale del 14/06/2011 si dà atto che l'assemblea aveva discusso il progetto di riparazione redatto dall'ing.
veniva quindi nominato quale rappresentante Persona_1 per la richiesta del contributo per le parti comuni il IG.
“Ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Testimone_1
ConIGlio dei Ministri 3779/2009 e 3790/2009 emanate per consentire la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009”. Risulta pertanto che anche a tale data non erano stati ancora definiti i lavori da eseguire e non era stato ancora riconosciuto il contributo sulla base del quale l'appaltatore potesse formulare un'offerta ai committenti.
5.1.3. La scelta fra le due tipologie di intervento, concessa ai proprietari nel caso di edifici classificati con agibilità di tipo E, rimaneva possibile anche dopo il riconoscimento del contributo pubblico, come espressamente indicato nelle comunicazioni del Comune dell'Aquila in data
6/8/2013 e 17/9/2013, prodotte da , nelle quali Parte_1 venne infine riconosciuto all'aggregato ed ai proprietari il contributo complessivo di euro 1.857.156,65, a seguito di rettifica, e venne fissato ai proprietari il termine di venti giorni dalla pubblicazione del provvedimento finale per deliberare se procedere alle opere di riparazione o alla sostituzione dell'edificio, con ulteriore termine in questo caso di novanta giorni per la presentazione del nuovo progetto.
5.1.4. La legittimità della modifica dell'oggetto dei lavori originariamente programmati non fu contestata dal legale
13 rappresentante dell'odierna appellante, IG. il Parte_2 quale, presente nell'assemblea del 22/6/2012, firmò per accettazione il relativo verbale, nel quale gli odierni appellati deliberarono di procedere alla demolizione e ricostruzione dell'edificio contenendo i relativi costi all'interno del contributo che sarebbe stato riconosciuto dal
Comune, senza oneri aggiuntivi a carico dei proprietari. E' la stessa appellante che in riferimento a tale verbale ha dedotto che a quella data non poteva ritenersi perfezionato il contratto di appalto per la sostituzione edilizia, non essendovi ancora un progetto e non essendo stato ancora riconosciuto il contributo dal Comune.
5.2. Né risulta che nel successivo svolgersi delle trattative gli odierni appellati abbiano violato nei confronti di i principi di correttezza e buona fede, Parte_1 giacché la scelta di affidare i lavori ad una diversa impresa appare coerente con i principi dettati nell'assemblea del
22/6/2012, accettati, come detto, anche dal legale rappresentante della società appellante.
5.2.1. Nella riunione del 29/10/2013, fissata per discutere lo stato della pratica per la sostituzione edilizia nonché la lettera inviata al rappresentante dell'aggregato ed ai proprietari delle unità abitative dal legale rappresentante di
, nella quale venivano preannunciate azioni legali in caso Pt_1 di mancato affidamento dei lavori, l'assemblea deliberò di inviare all'odierna appellante il computo metrico e di rinviare ad una successiva assemblea alla quale invitare anche il legale rappresentante di nell'assemblea del Parte_1
29/11/2013 l'amministratore di presentò un Parte_1 preventivo superiore al contributo riconosciuto dal Comune e cinque condòmini chiesero di conoscere l'importo delle somme
14 aggiuntive che sarebbero gravate sui rispettivi appartamenti, si decise quindi di rinviare la discussione ad una successiva assemblea e l'amministratore di si impegnò a fornire un Pt_1 ulteriore preventivo “per rientrare nel massimo concedibile”; nell'assemblea del 4/12/2013 il IG. presentò due Pt_1 preventivi di importo rientrante nel contributo concesso dal
Comune, ma che non prevedevano la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, necessario per ottenere l'autorizzazione a costruire, né del tetto in legno ventilato, previsto nel progetto redatto dal tecnico ing. , opere che sarebbero rimaste a Per_1 carico dei committenti;
a seguito di discussione il legale rappresentante di si dichiarò disponibile ad assumere Pt_1
l'onere della realizzazione del tetto ventilato, ma precisò che l'impianto fotovoltaico restava a carico dei proprietari;
alcuni condomini chiesero allora che venissero richiesti anche preventivi di altre ditte;
nell'assemblea del 16/12/2013 vennero valutate le due offerte presentate da che Parte_1 prevedevano entrambe oneri a carico dei committenti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dell'impianto solare e del tetto ventilato, unitamente a quelle di altre cinque imprese e l'assemblea decise di dare l'incarico della demolizione e ricostruzione dell'edificio a Controparte_16
, che aveva offerto di realizzare le opere progettate
[...] dall'ing. con costi rientranti nel contributo Per_1 riconosciuto dal Comune ed aveva indicato in 540 giorni i tempi necessari per la realizzazione dei lavori.
5.3. La mancata conclusione del contratto di appalto non poteva pertanto sorprendere l'odierna appellante, tenuto conto che i committenti avevano espressamente richiesto nell'assemblea del 22/6/2012 che i costi della demolizione e ricostruzione dell'immobile fossero integralmente coperti dal contributo che
15 sarebbe stato loro concesso ed il IG. come detto, aveva Pt_1 sottoscritto il verbale per accettazione.
5.4. Esclusa la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da , va altresì confermato il rigetto della Pt_1 richiesta dell'appellante di rimborso delle spese sostenute nel corso delle trattative, tenuto conto che, come detto, esse non ebbero buon esito non a causa di comportamenti scorretti dei committenti e considerato che nel verbale del 27/7/2009
[...]
assunse a suo carico ogni onere economico relativo Parte_1 alle attività di indagine conoscitiva sugli edifici ed alle pratiche amministrative volte all'ottenimento del contributo.
5.5. Stante l'infondatezza della tesi dell'appellante di recesso dei committenti dal contratto di appalto o di violazione degli obblighi di buona fede nel corso delle trattative, risulta superfluo l'esame delle istanze istruttorie reiterate dall'appellante, volte a provare i danni subiti, e restano assorbite le deduzioni degli appellati i quali hanno evidenziato che ha chiesto a titolo di responsabilità Parte_1 precontrattuale il lucro cessante, la cui risarcibilità è configurabile unicamente in caso di responsabilità contrattuale.
6. Alla luce di quanto esposto, l'appello principale deve essere integralmente rigettato e resta conseguentemente assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato con d.m. n. 147 del
2002, per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00, con esclusione dei compensi previsti per la fase di trattazione/istruzione, che non si è svolta.
16 8. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere agli appellati Parte_1 costituiti le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 14.239,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di conIGlio da remoto del 23/7/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente relatrice dr. Carla Ciofani - ConIGliera dr. Andrea Dell'Orso - ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 198 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, con sede legale in L'Aquila, in persona Parte_1 dell'amministratore unico rappresentata e difesa Parte_2 dalle Avv. Silvia Catalucci e Maria Teresa Di Rocco come da procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante ed appellata incidentale
e
sito Controparte_1 in L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, e tutti rappresentati e difesi CP_12 CP_13
1 dall'Avv. Alessandro Rosa come da procura allegata alla comparsa di costituzione appellati ed appellanti incidentali
, residente in [...]
n. 9 appellata contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario dell'Aquila n. 462 pubblicata il 19/07/2022 e non notificata in materia di appalto
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa, ove di necessità, ammissione delle prove richieste dalla Parte_1 con la memoria ex art. 183, VI co. n.2 c.p.c.: - in totale riforma della sentenza n. 462/2022 del Tribunale di L'Aquila, emessa il 10.07.2022 e pubblicata il successivo 19.07.2022, non notificata, accogliere la domanda proposta dalla
[...] in primo grado come precisata con la prima Parte_1 memoria ex art. 183 c.p.c., e per l'effetto: (i) accertare e dichiarare la contrarietà ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte dei singoli proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'aggregato strutturale individuato come "ex nonché da parte del Controparte_1 delegato responsabile delle parti comuni di esso e conseguentemente ritenere illegittimo ed arbitrario il recesso dagli stessi operato rispetto all'affidamento in favore della
in persona dell'Amministratore Unico Parte_1
2 Sig. , dei lavori di ristrutturazione del fabbricato Parte_2 di cui alla deliberazione assembleare del 27.07.2009; (ii) conseguentemente condannare gli stessi, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva ragione, al pagamento della somma di €. 34.544,42 oltre IVA al 10%, per un totale di €. 37.999,36, ed interessi dal 04.02.2014, data della costituzione in mora e sino a quella dell'effettivo soddisfo, quale rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione dei sopralluoghi, per
l'impiego del personale e per il noleggio dei mezzi per le opere eseguite e meglio descritte nella premessa del presente atto, a far data dall'affidamento dei lavori e sino a tutto il 2010;
(iii) condannare altresì i singoli proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'aggregato strutturale individuato come " , nonché il delegato responsabile Controparte_1 delle parti comuni di esso, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla a cagione dell'illegittimo Parte_1 recesso, nella complessiva misura di €. 248.338,00 (di cui €.
165.838,00 per perdita degli utili di impresa ed €. 82.500,00 per danno da perdita di qualificazione professionale derivante dal mancato fatturato correlato ai lavori non eseguiti) ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che sarà provato in corso di causa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 28.10.2013 e sino all'effettivo soddisfo;
(iv) in via subordinata in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale dell'aggregato strutturale individuato come "ex " e dei proprietari delle CP_1 CP_1 unità facenti parti dello stesso e, per l'effetto, condannare tutti i convenuti in solido ovvero per quanto di ragione: (a) al pagamento della somma di €. 34.544,42 oltre IVA al 10% per un totale di €. 37.999,36 ed interessi dal 4.02.2014 all'effettivo
3 soddisfo quale rimborso dei costi sostenuti;
(b) al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società attrice nella complessiva misura di €. 248.338,00 (di cui €. 165.838,00 per perdita degli utili di impresa ed €. 82.500,00 per danno da perdita di qualificazione professionale derivante dal mancato fatturato correlato ai lavori non eseguiti) ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che sarà provato in corso di causa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 28.10.2013 all'effettivo soddisfo;
- con ogni conseguenza in ordine alla regolazione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni degli appellati
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile;
subordinatamente nel merito, previa ammissione della prova per testi resa dal teste _1
, dichiarare inammissibile la domanda per responsabilità
[...] precontrattuale proposta tardivamente dall'attrice ed, in ogni caso, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 462 pubblicata in data 19/07/2022 il
Tribunale Ordinario dell'Aquila rigettava la domanda proposta da nei confronti dell'Aggregato Parte_1 strutturale denominato e dei proprietari Controparte_1 delle dodici unità immobiliari componenti lo stabile, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 286.337,36
a titolo di rimborso delle spese che l'attrice dichiarava di
4 avere sostenuto in adempimento dell'incarico ricevuto dai convenuti di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato dal sisma del 6/4/2009 e di risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso dei convenuti dal contratto di appalto o, in subordine, ai sensi dell'art. 1337 c.c. per l'interruzione da parte dei proprietari e dell'Aggregato delle trattative volte alla stipula del contratto in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'attrice aveva dedotto che nel corso dell'assemblea tenutasi il 27/7/2009 il rappresentante delle parti comuni dell'Aggregato, IG. , ed i Testimone_1 proprietari delle dodici unità immobiliari da cui era composto lo stabile, classificato con esito di agibilità E, l'avevano incaricata dello svolgimento di tutte le pratiche amministrative relative alla progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione, comprendenti le necessarie indagini conoscitive;
che in esecuzione di tale incarico aveva provveduto ad effettuare la verifica dello stato del fabbricato, alla ripassatura del tetto, allo svuotamento degli impianti termico ed idrico, al distacco dei contatori, all'esecuzione di sondaggi, impiegando macchinari a noleggio, ed all'assistenza con proprio personale nel corso dell'effettuazione dei carotaggi;
che nell'assemblea del 14/6/2011 i convenuti avevano approvato il progetto di ristrutturazione redatto dall'ing.
affidandole i relativi lavori;
che in data Persona_1
22/06/2012 i proprietari delle unità immobiliari avevano deliberavano di procedere alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio; che la domanda di contributo pubblico presentata data 08/09/2011 era stata accolta con provvedimento del 6/8/2013, rettificato il 17/9/2013; che dopo qualche tempo aveva appreso informalmente che i proprietari
5 intendevano affidare i lavori di ricostruzione ad un'altra impresa;
che aveva ribadito la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori, ma che questi erano stati affidati ad un'altra ditta;
che era illegittimo il recesso dei convenuti dal contratto appalto per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; che aveva pertanto diritto al pagamento della somma di euro 37.999,36, oltre ad interessi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione dei sopralluoghi e dei lavori di messa in sicurezza del tetto e di svuotamento degli impianti, e della ulteriore somma di € 248.338,00, di cui €. 165.838,00 per perdita degli utili di impresa ed €. 82.500,00 per danno da perdita di qualificazione professionale derivante dal mancato fatturato dei lavori non eseguiti, ovvero al pagamento del diverso importo, anche maggiore, risultante dall'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.
1.2. Il Tribunale esponeva che si erano costituiti in giudizio l'Aggregato denominato “ ed i Controparte_1 proprietari di undici unità immobiliari componenti lo stabile, IG.ri Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, eccependo la loro carenza di legittimazione passiva e
[...] deducendo che nessun contratto era stato concluso con l'attrice, la quale nell'assemblea del 27/7/2009 si era offerta di svolgere le attività preliminari all'avvio della pratica per la ricostruzione assumendone l'onere a proprio spese;
che inoltre nell'assemblea del 22/6/2012 tutti i proprietari avevano optato per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, da effettuarsi a costi non superiori al contributo riconosciuto dal
Comune; che nell'assemblea del 29/11/2013 l'attrice aveva
6 fornito un nuovo preventivo, il cui importo risultava superiore al contributo approvato;
che nella successiva assemblea del
16/12/2013 erano stati esaminati più preventivi, fra cui due redatti da , i quali superavano il tetto Parte_1 del contributo, ed era stato conseguentemente deliberato di affidare l'esecuzione dei lavori ad altra impresa.
1.3. Il Tribunale riferiva che si era costituita in giudizio la IG.ra anch'essa proprietaria di una Controparte_14 delle unità abitative costituite in aggregato, la quale aveva dichiarato di essere stata contraria alla decisione di affidare i lavori ad un'altra impresa di costruzioni e si era riservata, in caso di soccombenza, di rivalersi verso gli altri convenuti.
1.4. Il Tribunale rilevava che nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. l'attrice in via subordinata aveva proposto nei confronti dei convenuti domanda di risarcimento delle medesime voci di danno ai sensi dell'art. 1337 c.c. per responsabilità precontrattuale, lamentando il loro recesso ingiustificato dalle trattative volte alla conclusione del contratto di appalto.
1.5. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei proprietari delle abitazioni sul rilievo che l'Aggregato non costituiva un soggetto giuridico autonomo, osservava che non vi era prova della conclusione del contratto di appalto nel corso dell'assemblea del 27/07/2009, tenuto conto che nel verbale mancavano gli elementi essenziali su cui le parti avrebbero dovuto esprimere il proprio consenso, non essendo indicati né i lavori da svolgere né il prezzo richiesto dall'appaltatore per non essere stato ancora erogato il contributo pubblico per la ricostruzione;
che dal verbale risultava che l'attrice era stata incaricata unicamente dello svolgimento delle pratiche amministrative rivolte alla
7 progettazione ed alla realizzazione dei lavori;
che, anche a voler ritenere che a seguito della redazione del progetto di riparazione dello stabile fosse stato conferito incarico all'attrice dell'esecuzione dei relativi lavori, i proprietari nell'assemblea del 22/6/2012, presente il legale rappresentante di che sottoscrisse il verbale per Parte_1 accettazione, deliberarono di procedere alla sostituzione edilizia anziché alla riparazione degli immobili ed indicarono espressamente che il costo della ricostruzione avrebbe dovuto essere interamente coperto dal contributo già deliberato dal che nella successiva assemblea del 29/11/2013 CP_15
l'amministratore dell'attrice dichiarò di non essere in grado di eseguire i lavori di ricostruzione senza oneri a carico dei proprietari;
che era pertanto legittima la decisione dei convenuti di interrompere le trattative con l'attrice, la quale non aveva rispettato l'impegno assunto nel verbale del
22/6/2012; che non aveva diritto al pagamento delle Pt_1 attività eseguite a seguito dell'incarico preliminare conferitole nell'assemblea del 27/7/2009, avendo dichiarato di assumere ogni onere economico a suo carico.
1.6. Il Tribunale compensava infine integralmente fra le parti le spese di lite, stante la complessità della normativa relativa alla ricostruzione post sisma.
2. Con atto di citazione notificato il 17/2/2023
[...] proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di due motivi, riproponendo le domande risarcitorie oggetto del giudizio di primo grado.
2.1. Si costituivano in giudizio l'Aggregato strutturale
“ unitamente ai proprietari IG.ri Controparte_1
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9
8 e Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli
[...] artt. 342 e 434 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
2.1.1. Gli appellati chiedevano inoltre la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la nullità della testimonianza resa dal IG. ex Testimone_1 legale rappresentante dell'Aggregato, e nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda dell'attrice di condanna per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., avanzata da nella prima memoria depositata ai sensi Parte_1 dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nonostante si trattasse di una domanda nuova, autonoma e svincolata dalla richiesta risarcitoria per responsabilità contrattuale proposta nell'atto di citazione.
2.1.2. Gli appellati reiteravano inoltre l'eccezione di nullità della costituzione nel giudizio di primo grado della IG.ra , per non avere la stessa chiarito la Controparte_14 posizione assunta nei confronti delle domande dell'attrice.
2.2. La IG.ra non si costituiva nel Controparte_14 giudizio di appello.
2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
5/11/2024 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle note depositate le parti costituite si riportavano ai propri atti introduttivi.
2.3.1. Con ordinanza in data 7/11/2023 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia della IG.ra , non costituita nel presente giudizio Controparte_14
9 di gravame, alla quale risulta ritualmente notificato l'atto di appello a mani proprie presso il suo indirizzo di residenza in data 17/02/2023, atteso che l'Avv. Sara Fiordigigli, da cui era rappresentata in primo grado, si era frattanto cancellata dall'albo.
3.1. Ancora preliminarmente va disattesa l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che dall'esame complessivo dell'atto di citazione è possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e le censure mosse dall'appellante, dovendo escludersi la necessità, come evidenziato dalla Suprema Corte, dell'utilizzo di particolari formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
(vedi Cass. S.U. n. 27199 del 2017).
3.2. Va poi osservato che le censure mosse dagli appellati avverso la sentenza di primo grado, aventi ad oggetto questioni preliminari su cui il Tribunale si è espressamente o implicitamente pronunciato, relative alla nullità della testimonianza resa dal IG. alla valida Testimone_1 costituzione della IG.ra ed all'ammissibilità della CP_14 domanda subordinata proposta da configurano Parte_1 un appello incidentale, che risulta tempestivamente proposto essendosi gli appellati costituiti il 31/7/2023, venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'appellante il
20/9/2023.
3.2.1. Essendo tuttavia gli appellanti incidentali totalmente vittoriosi nel merito, l'appello dagli stessi proposto assume natura di appello condizionato all'accoglimento dell'appello principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte;
ne consegue che le censure proposte dagli
10 appellanti incidentali vanno esaminate solo in presenza dell'attualità del loro interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del gravame proposto dalla controparte (così Cass. n. 25694 del 2024, Cass. n. 6138 del
2018).
4. Venendo all'esame dell'appello proposto da
[...]
, con il primo motivo l'appellante lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non perfezionato il contratto di appalto per difetto degli elementi essenziali di esso, consistenti nell'indicazione delle opere da eseguire e del prezzo pattuito.
4.1. L'appellante rileva che, secondo i principi dettati in tema di interpretazione del contratto, ai fini dell'individuazione della comune volontà delle parti va valutato non solo il dato letterale delle parole utilizzate, ma l'effettiva intenzione dei contraenti;
che in tutti i verbali assembleari successivi al 27/7/2009 essa era sempre stata indicata quale appaltatrice dei lavori di ricostruzione, quali che essi fossero, e tale risultava nella documentazione presentata al Comune per la richiesta del contributo;
che all'epoca non era necessario che il contratto di appalto fosse redatto in forma scritta neppure in caso di richiesta di contributi pubblici;
che stante l'illegittimità del recesso degli appellati era fondata la sua domanda risarcitoria sia in riferimento alle spese sostenute sia in riferimento al lucro cessante ed al danno da mancata qualificazione professionale.
4.2. Con il secondo motivo di gravame Parte_1 deduce che anche a voler qualificazione i rapporti intercorsi fra le parti in termini di trattative, aveva errato il giudice nell'escludere che gli appellati avessero violato gli obblighi
11 di correttezza e buona fede affidando ad altra impresa i lavori di ricostruzione.
4.2.1. deduce che erroneamente il giudice di primo Pt_1 gradi aveva ritenuto che essa avesse accettato nell'assemblea del 22/6/2012 di modificare l'oggetto dei lavori, dalla riparazione già approvata alla demolizione e ricostruzione.
Rileva che a tale data non vi era nessuna indicazione dei lavori di sostituzione edilizia da eseguire nei limiti del contributo non ancora deliberato e che non era pertanto possibile ritenere che essa avesse espresso il consenso sul diverso intervento edilizio;
evidenzia che la prova del suo legittimo affidamento nell'esecuzione dei lavori era data dalle ingenti spese sostenute, dall'immobilizzazione delle proprie strutture aziendali e dalla rinuncia a partecipare ad altri appalti nonché dalla dichiarazione del perdurante interesse a realizzare i lavori formalizzata con nota del 28/10/2013 anche con accollo del costo del tetto ventilato, mentre gli appellati pretendevano di ottenere gratuitamente opere originariamente non previste nel progetto.
5. I due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, e risultano infondati.
5.1. Correttamente il giudice di primo grado ha escluso che far le parti fosse stato concluso un contratto di appalto a seguito delle assemblee svoltesi il 27/7/2009 ed il 14/6/2011, mancando la prova che le parti avessero raggiunto l'accordo sugli elementi essenziali del contratto, consistenti nei lavori da svolgere, nel prezzo da corrispondere all'appaltatore e nei tempi di realizzazione degli interventi.
5.1.1. Quanto al verbale dell'assemblea del 27/7/2009, svoltasi a soli tre mesi dal sisma al fine di avviare le pratiche per la ricostruzione, manca qualsiasi indicazione rispetto alle
12 lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, non conosciute a tale data, essendo necessario lo svolgimento di indagini al fine di definire gli interventi da compiere sulle parti comuni dello stabile e nelle singole proprietà.
5.1.2. Nel verbale del 14/06/2011 si dà atto che l'assemblea aveva discusso il progetto di riparazione redatto dall'ing.
veniva quindi nominato quale rappresentante Persona_1 per la richiesta del contributo per le parti comuni il IG.
“Ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Testimone_1
ConIGlio dei Ministri 3779/2009 e 3790/2009 emanate per consentire la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009”. Risulta pertanto che anche a tale data non erano stati ancora definiti i lavori da eseguire e non era stato ancora riconosciuto il contributo sulla base del quale l'appaltatore potesse formulare un'offerta ai committenti.
5.1.3. La scelta fra le due tipologie di intervento, concessa ai proprietari nel caso di edifici classificati con agibilità di tipo E, rimaneva possibile anche dopo il riconoscimento del contributo pubblico, come espressamente indicato nelle comunicazioni del Comune dell'Aquila in data
6/8/2013 e 17/9/2013, prodotte da , nelle quali Parte_1 venne infine riconosciuto all'aggregato ed ai proprietari il contributo complessivo di euro 1.857.156,65, a seguito di rettifica, e venne fissato ai proprietari il termine di venti giorni dalla pubblicazione del provvedimento finale per deliberare se procedere alle opere di riparazione o alla sostituzione dell'edificio, con ulteriore termine in questo caso di novanta giorni per la presentazione del nuovo progetto.
5.1.4. La legittimità della modifica dell'oggetto dei lavori originariamente programmati non fu contestata dal legale
13 rappresentante dell'odierna appellante, IG. il Parte_2 quale, presente nell'assemblea del 22/6/2012, firmò per accettazione il relativo verbale, nel quale gli odierni appellati deliberarono di procedere alla demolizione e ricostruzione dell'edificio contenendo i relativi costi all'interno del contributo che sarebbe stato riconosciuto dal
Comune, senza oneri aggiuntivi a carico dei proprietari. E' la stessa appellante che in riferimento a tale verbale ha dedotto che a quella data non poteva ritenersi perfezionato il contratto di appalto per la sostituzione edilizia, non essendovi ancora un progetto e non essendo stato ancora riconosciuto il contributo dal Comune.
5.2. Né risulta che nel successivo svolgersi delle trattative gli odierni appellati abbiano violato nei confronti di i principi di correttezza e buona fede, Parte_1 giacché la scelta di affidare i lavori ad una diversa impresa appare coerente con i principi dettati nell'assemblea del
22/6/2012, accettati, come detto, anche dal legale rappresentante della società appellante.
5.2.1. Nella riunione del 29/10/2013, fissata per discutere lo stato della pratica per la sostituzione edilizia nonché la lettera inviata al rappresentante dell'aggregato ed ai proprietari delle unità abitative dal legale rappresentante di
, nella quale venivano preannunciate azioni legali in caso Pt_1 di mancato affidamento dei lavori, l'assemblea deliberò di inviare all'odierna appellante il computo metrico e di rinviare ad una successiva assemblea alla quale invitare anche il legale rappresentante di nell'assemblea del Parte_1
29/11/2013 l'amministratore di presentò un Parte_1 preventivo superiore al contributo riconosciuto dal Comune e cinque condòmini chiesero di conoscere l'importo delle somme
14 aggiuntive che sarebbero gravate sui rispettivi appartamenti, si decise quindi di rinviare la discussione ad una successiva assemblea e l'amministratore di si impegnò a fornire un Pt_1 ulteriore preventivo “per rientrare nel massimo concedibile”; nell'assemblea del 4/12/2013 il IG. presentò due Pt_1 preventivi di importo rientrante nel contributo concesso dal
Comune, ma che non prevedevano la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, necessario per ottenere l'autorizzazione a costruire, né del tetto in legno ventilato, previsto nel progetto redatto dal tecnico ing. , opere che sarebbero rimaste a Per_1 carico dei committenti;
a seguito di discussione il legale rappresentante di si dichiarò disponibile ad assumere Pt_1
l'onere della realizzazione del tetto ventilato, ma precisò che l'impianto fotovoltaico restava a carico dei proprietari;
alcuni condomini chiesero allora che venissero richiesti anche preventivi di altre ditte;
nell'assemblea del 16/12/2013 vennero valutate le due offerte presentate da che Parte_1 prevedevano entrambe oneri a carico dei committenti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dell'impianto solare e del tetto ventilato, unitamente a quelle di altre cinque imprese e l'assemblea decise di dare l'incarico della demolizione e ricostruzione dell'edificio a Controparte_16
, che aveva offerto di realizzare le opere progettate
[...] dall'ing. con costi rientranti nel contributo Per_1 riconosciuto dal Comune ed aveva indicato in 540 giorni i tempi necessari per la realizzazione dei lavori.
5.3. La mancata conclusione del contratto di appalto non poteva pertanto sorprendere l'odierna appellante, tenuto conto che i committenti avevano espressamente richiesto nell'assemblea del 22/6/2012 che i costi della demolizione e ricostruzione dell'immobile fossero integralmente coperti dal contributo che
15 sarebbe stato loro concesso ed il IG. come detto, aveva Pt_1 sottoscritto il verbale per accettazione.
5.4. Esclusa la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da , va altresì confermato il rigetto della Pt_1 richiesta dell'appellante di rimborso delle spese sostenute nel corso delle trattative, tenuto conto che, come detto, esse non ebbero buon esito non a causa di comportamenti scorretti dei committenti e considerato che nel verbale del 27/7/2009
[...]
assunse a suo carico ogni onere economico relativo Parte_1 alle attività di indagine conoscitiva sugli edifici ed alle pratiche amministrative volte all'ottenimento del contributo.
5.5. Stante l'infondatezza della tesi dell'appellante di recesso dei committenti dal contratto di appalto o di violazione degli obblighi di buona fede nel corso delle trattative, risulta superfluo l'esame delle istanze istruttorie reiterate dall'appellante, volte a provare i danni subiti, e restano assorbite le deduzioni degli appellati i quali hanno evidenziato che ha chiesto a titolo di responsabilità Parte_1 precontrattuale il lucro cessante, la cui risarcibilità è configurabile unicamente in caso di responsabilità contrattuale.
6. Alla luce di quanto esposto, l'appello principale deve essere integralmente rigettato e resta conseguentemente assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato con d.m. n. 147 del
2002, per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00, con esclusione dei compensi previsti per la fase di trattazione/istruzione, che non si è svolta.
16 8. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere agli appellati Parte_1 costituiti le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 14.239,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di conIGlio da remoto del 23/7/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi
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