TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
POMPONI DANILO e dell'avv. MENCARINI CATERINA, elettivamente domiciliati in presso il difensore avv. POMPONI DANILO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_1 P.IVA_1
BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI
BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 12.4.2024 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 evocavano in giudizio l' Parte_4 [...]
chiedendo che: 1) previa sua Controparte_2 revoca, fosse accertata l'illegittimità delle graduatorie pubblicate in data 3.11.2023 all'esito della selezione per titoli di cui al bando del 23.12.2021 indetto dall' ex art. Controparte_2
15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, e del provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito adottato in data 3.11.2023; 2) fosse accertata l'illegittimità della condotta pagina 1 di 5 dell' nell'illegittima valutazione dei titoli di cui alle schede di valutazione dei CP_2 ricorrenti, attribuendo a un cospicuo numero degli stessi il punteggio di zero e/o comunque non valutandoli pur essendo stati ritualmente allegati, perché caricati in formato diverso da quello indicato nel bando (“pdf non modificabile”); 3) fosse disposta la rinnovazione delle operazioni di valutazione da parte delle Commissioni, tenendo conto di tutti i titoli indicati dai ricorrenti e non valutati, e fossero condannate le Commissioni alla riformulazione delle graduatorie. Affermavano a tale proposito che: 1) erano tutti dipendenti dell' “polo di Controparte_2
Bologna”, quali ricercatori;
2) con bando del 23.12.2021 l' aveva indetto una CP_2 procedura selettiva per titoli ex art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, per l'attribuzione di complessivi 250 posti, poi divenuti 381, destinati allo sviluppo professionale del personale dipendente inquadrato nei livelli di primo ricercatore II livello, primo tecnologo II livello, ricercatore III livello e tecnologo III livello;
3) avevano chiesto di partecipare alla selezione caricando, nella piattaforma indicata nel bando (CINECA), la domanda di ammissione e i titoli utili ai fini della valutazione complessiva (alcune dei quali già in possesso dell'Amministrazione e verificati, confermati o integrati con altri titoli dai candidati mediante l'applicativo Lotus il cui link per l'accesso era inserito nella menzionata piattaforma); 4) in particolare , e avevano concorso in Parte_1 Parte_2 Parte_4 relazione al profilo di primo ricercatore II livello Area A Concorso (A3 Area tematica 3, per 58 posti, codice PRA3); aveva invece concorso in relazione al profilo di Parte_3 primo ricercatore II livello Area A Concorso (A4 Area tematica 4 per 76 posti, codice: PRA4); 5) il 3.11.2023 erano state pubblicate le graduatorie e, pur se idonei, non erano risultati vincitori;
in particolare, , posizione n. 131, , posizione n. Parte_1 Parte_2
134, posizione n. 121, , posizione n. 136; 6) avevano Parte_3 Parte_4 così chiesto l'accesso agli atti e dal loro esame era emerso che le diverse Commissioni esaminatrici, istituite per ciascuna area tematica definita nel bando, non avevano valutato un cospicuo numero di titoli attribuendo loro il punteggio di zero perché caricati in formato diverso da quello indicato nel bando (“pdf non modificabile”), definendoli in vario modo negli atti e nei relativi verbali, quali ad esempio “modificabili”, “doc. non protetti” e “formato non conforme a quanto richiesto dal bando e dai relativi addendum”; 6) avevano immediatamente chiesto la formale riformulazione della graduatoria, che però era stata negata, e anche un sollecito successivo non aveva avuto miglior sorte;
7) il bando di selezione prevedeva che la domanda di ammissione alla procedura e la documentazione di ammissione alla procedura e la documentazione allegata dovessero essere presentate con modalità telematiche per il tramite della piattaforma “CINECA” (art. 3, lettera a), i documenti contenenti i titoli e la relazione sull'attività svolta dovevano essere allegati in pdf non modificabile;
8) le diverse Commissioni avevano errato nel valutare i documenti come modificabili, fra l'altro esorbitando da quanto previsto dal bando che avevano erroneamente interpretato, poiché già l'accesso della piattaforma “CINECA” costituiva garanzia di immodificabilità e inoltre immodificabili erano anche i documenti protetti da password o da lucchetto;
peraltro una parte di essi era già in possesso dell' che ne avrebbe potuto agevolmente verificare il contenuto;
8) l'art. 6, CP_2 comma 1, lettera b), imponeva alle Commissioni di utilizzare il soccorso istruttorio, in modo da regolarizzare la produzione di documenti, comunque già prodotti, il che non era avvenuto.
Si costituiva in giudizio l Controparte_2
, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto
[...]
e in diritto.
pagina 2 di 5 Affermava che: 1) come previsto dal bando, i ricorrenti avrebbero dovuto produrre i documenti in formato non modificabile, trattandosi di un requisito essenziale e non solo formale, a tutela dell'integrità degli stessi;
2) per alcuni documenti ciò non era avvenuto e legittimamente non erano stati valutati, proprio in conformità al bando che i ricorrenti assumevano violato;
3) nessun soccorso istruttorio era possibile, poiché si sarebbe inevitabilmente tradotto in un'inammissibile riammissione in termini;
4) in ogni caso per i primi tre ricorrenti, l'invocato riconoscimento dei titoli, con l'attribuzione del relativo punteggio, non li avrebbe collocati in posizione utile.
Integrato il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con gli altri partecipanti alla selezione collocati in graduatoria, la causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 20.5.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
Le domande dei ricorrenti sono infondate e devono essere rigettate. Lamentano costoro l'omessa valutazione di alcuni titoli, non allegati alla domanda in formato non modificabile;
censurano – in particolare – la clausola del bando che prevede la produzione dei documenti in formato “pdf non modificabile”, superflua e, comunque erroneamente interpretata dall'amministrazione resistente. A tal proposito deve anzitutto osservarsi che i ricorrenti non hanno prodotto i documenti oggetto di valutazione e dagli “screenshot” in atti risulta che i documenti sono stati caricati come modificabili (documenti n. 30) di parte resistente. Gli stessi ricorrenti non indicano in modo analitico quali documenti sarebbero stati immodificabili e, soprattutto, non ne danno prova. Non negano la modificabilità di alcuni documenti, affermando solo che alcuni di essi, senza indicare quali, sono stati protetti da password o da lucchetto, il che però - anche a prescindere dal fatto che, a rigore, ciò non rende immodificabili i documenti, ma solo li protegge da chi non è in possesso della password - non risulta in alcun modo provato. Viceversa, la mancata valutazione dei titoli da parte della - erronea a dire dei CP_3 ricorrenti poiché compiuta con un'interpretazione restrittiva di nozione di “pdf-non modificabile” - appare conforme al bando, che richiedeva la non modificabilità dei documenti con l'evidente finalità di avere certezza del loro contenuto. I ricorrenti non hanno poi dedotto elementi specifici che facciano ritenere che siano stati impossibilitati a produrre i documenti con quella modalità. Del resto, come già detto, la previsione relativa al formato “pdf non modificabile” dei documenti da allegare è evidentemente posta a tutela della genuinità e della tracciabilità dei documenti presentati dai candidati e, come tale, rappresenta garanzia di trasparenza e imparzialità della procedura selettiva.
Né appaiono equipollenti le caratteristiche di sicurezza della piattaforma CINECA rispetto al formato “pdf non modificabile” dei singoli documenti caricati, poiché la piattaforma non prevede alcuno strumento di verifica del formato non modificabile del pdf. Il “checksum” dei documenti caricati dai partecipanti alla procedura consiste infatti nella verifica dell'integrità e dell'unicità dei file durante il loro ciclo di vita. Esso garantisce che il file sulla piattaforma sia esattamente quello caricato dal candidato all'atto della compilazione della domanda e che non siano intervenute successive modifiche, ma non ha lo scopo di rendere il file non modificabile. E invece la ratio della clausola del bando, censurata dai ricorrenti, non é quello di rendere evidenti eventuali modifiche dei documenti, successivamente al loro deposito, ma – più in radice – proprio quello di impedirle. L'Amministrazione non era poi onerata di avvalersi del cosiddetto soccorso istruttorio. Essa
pagina 3 di 5 infatti può chiedere chiarimenti solo in presenza di elementi certi e indicazioni precise fornite dal candidato. Nel caso in esame, non è contestato che i ricorrenti non abbiano rispettato le forme richieste dal bando che invece, per un principio di autoresponsabilità, avrebbero dovuto rispettare, presentando la documentazione in modo conforme alle disposizioni in esso contenute. L'invocato ricorso al soccorso istruttorio non può infatti collidere con il principio di autoresponsabilità, in forza del quale vengono addebitate al concorrente le conseguenze degli eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (così V, n. CP_4
1540/21). Per tali assorbenti ragioni le domande devono essere tutte rigettate. A ciò occorre aggiungere, per completezza di motivazione, che tutti i ricorrenti omettono di dedurre, oltre che di provare, che in ragione dell'esame dei titoli da loro prodotti e non valutati, avrebbero avuto la possibilità/il diritto di risultare posizionato in graduatoria tra i vincitori della prova selettiva. Contesta tale circostanza l' resistente che - nel ricostruire i punteggi di ciascuno e CP_2 anche attribuendo quelli che, a loro dire, le commissioni avrebbero dovuto valutare - afferma che e non si collocherebbero Parte_1 Parte_2 Parte_3 comunque in posizione utile per la graduatoria, con un punteggio almeno pari a quella dell'ultimo vincitore, in virtù della valutazione dei titoli;
ciò avverrebbe solo per Parte_4
[...]
Ex art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire in giudizio deve riguardare il conseguimento di un'utilità
o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento giudiziale e deve essere concreto, cioè effettivo, e attuale. I ricorrenti avrebbero dovuto almeno dedurre che la valutazione dei titoli da loro allegati, e non valutati, a loro dire illegittimamente, li avrebbe fatto sopravanzare in graduatoria in posizione utile alla selezione. È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, non può prescindersi dalla verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso. Il ricorrente che si duole di una certa posizione in graduatoria deve dedurre e provare la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti - la cosiddetta prova di resistenza - essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata, visto che non può far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se ciò non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (Cons. St., sez. V, n. 5837/19). Né può avere rilievo l'eventuale futuro scorrimento della graduatoria, dai ricorrenti solo ipotizzato, poiché l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale. Anche per tale ragione, le domande da loro svolte (a eccezione di quelle di Parte_4
devono essere rigettate.
[...]
La novità delle questioni trattate costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1692/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
e contro l'
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
pagina 4 di 5 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e
[...] respinta, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 20.5.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
POMPONI DANILO e dell'avv. MENCARINI CATERINA, elettivamente domiciliati in presso il difensore avv. POMPONI DANILO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_1 P.IVA_1
BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI
BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 12.4.2024 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 evocavano in giudizio l' Parte_4 [...]
chiedendo che: 1) previa sua Controparte_2 revoca, fosse accertata l'illegittimità delle graduatorie pubblicate in data 3.11.2023 all'esito della selezione per titoli di cui al bando del 23.12.2021 indetto dall' ex art. Controparte_2
15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, e del provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito adottato in data 3.11.2023; 2) fosse accertata l'illegittimità della condotta pagina 1 di 5 dell' nell'illegittima valutazione dei titoli di cui alle schede di valutazione dei CP_2 ricorrenti, attribuendo a un cospicuo numero degli stessi il punteggio di zero e/o comunque non valutandoli pur essendo stati ritualmente allegati, perché caricati in formato diverso da quello indicato nel bando (“pdf non modificabile”); 3) fosse disposta la rinnovazione delle operazioni di valutazione da parte delle Commissioni, tenendo conto di tutti i titoli indicati dai ricorrenti e non valutati, e fossero condannate le Commissioni alla riformulazione delle graduatorie. Affermavano a tale proposito che: 1) erano tutti dipendenti dell' “polo di Controparte_2
Bologna”, quali ricercatori;
2) con bando del 23.12.2021 l' aveva indetto una CP_2 procedura selettiva per titoli ex art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, per l'attribuzione di complessivi 250 posti, poi divenuti 381, destinati allo sviluppo professionale del personale dipendente inquadrato nei livelli di primo ricercatore II livello, primo tecnologo II livello, ricercatore III livello e tecnologo III livello;
3) avevano chiesto di partecipare alla selezione caricando, nella piattaforma indicata nel bando (CINECA), la domanda di ammissione e i titoli utili ai fini della valutazione complessiva (alcune dei quali già in possesso dell'Amministrazione e verificati, confermati o integrati con altri titoli dai candidati mediante l'applicativo Lotus il cui link per l'accesso era inserito nella menzionata piattaforma); 4) in particolare , e avevano concorso in Parte_1 Parte_2 Parte_4 relazione al profilo di primo ricercatore II livello Area A Concorso (A3 Area tematica 3, per 58 posti, codice PRA3); aveva invece concorso in relazione al profilo di Parte_3 primo ricercatore II livello Area A Concorso (A4 Area tematica 4 per 76 posti, codice: PRA4); 5) il 3.11.2023 erano state pubblicate le graduatorie e, pur se idonei, non erano risultati vincitori;
in particolare, , posizione n. 131, , posizione n. Parte_1 Parte_2
134, posizione n. 121, , posizione n. 136; 6) avevano Parte_3 Parte_4 così chiesto l'accesso agli atti e dal loro esame era emerso che le diverse Commissioni esaminatrici, istituite per ciascuna area tematica definita nel bando, non avevano valutato un cospicuo numero di titoli attribuendo loro il punteggio di zero perché caricati in formato diverso da quello indicato nel bando (“pdf non modificabile”), definendoli in vario modo negli atti e nei relativi verbali, quali ad esempio “modificabili”, “doc. non protetti” e “formato non conforme a quanto richiesto dal bando e dai relativi addendum”; 6) avevano immediatamente chiesto la formale riformulazione della graduatoria, che però era stata negata, e anche un sollecito successivo non aveva avuto miglior sorte;
7) il bando di selezione prevedeva che la domanda di ammissione alla procedura e la documentazione di ammissione alla procedura e la documentazione allegata dovessero essere presentate con modalità telematiche per il tramite della piattaforma “CINECA” (art. 3, lettera a), i documenti contenenti i titoli e la relazione sull'attività svolta dovevano essere allegati in pdf non modificabile;
8) le diverse Commissioni avevano errato nel valutare i documenti come modificabili, fra l'altro esorbitando da quanto previsto dal bando che avevano erroneamente interpretato, poiché già l'accesso della piattaforma “CINECA” costituiva garanzia di immodificabilità e inoltre immodificabili erano anche i documenti protetti da password o da lucchetto;
peraltro una parte di essi era già in possesso dell' che ne avrebbe potuto agevolmente verificare il contenuto;
8) l'art. 6, CP_2 comma 1, lettera b), imponeva alle Commissioni di utilizzare il soccorso istruttorio, in modo da regolarizzare la produzione di documenti, comunque già prodotti, il che non era avvenuto.
Si costituiva in giudizio l Controparte_2
, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto
[...]
e in diritto.
pagina 2 di 5 Affermava che: 1) come previsto dal bando, i ricorrenti avrebbero dovuto produrre i documenti in formato non modificabile, trattandosi di un requisito essenziale e non solo formale, a tutela dell'integrità degli stessi;
2) per alcuni documenti ciò non era avvenuto e legittimamente non erano stati valutati, proprio in conformità al bando che i ricorrenti assumevano violato;
3) nessun soccorso istruttorio era possibile, poiché si sarebbe inevitabilmente tradotto in un'inammissibile riammissione in termini;
4) in ogni caso per i primi tre ricorrenti, l'invocato riconoscimento dei titoli, con l'attribuzione del relativo punteggio, non li avrebbe collocati in posizione utile.
Integrato il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con gli altri partecipanti alla selezione collocati in graduatoria, la causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 20.5.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
Le domande dei ricorrenti sono infondate e devono essere rigettate. Lamentano costoro l'omessa valutazione di alcuni titoli, non allegati alla domanda in formato non modificabile;
censurano – in particolare – la clausola del bando che prevede la produzione dei documenti in formato “pdf non modificabile”, superflua e, comunque erroneamente interpretata dall'amministrazione resistente. A tal proposito deve anzitutto osservarsi che i ricorrenti non hanno prodotto i documenti oggetto di valutazione e dagli “screenshot” in atti risulta che i documenti sono stati caricati come modificabili (documenti n. 30) di parte resistente. Gli stessi ricorrenti non indicano in modo analitico quali documenti sarebbero stati immodificabili e, soprattutto, non ne danno prova. Non negano la modificabilità di alcuni documenti, affermando solo che alcuni di essi, senza indicare quali, sono stati protetti da password o da lucchetto, il che però - anche a prescindere dal fatto che, a rigore, ciò non rende immodificabili i documenti, ma solo li protegge da chi non è in possesso della password - non risulta in alcun modo provato. Viceversa, la mancata valutazione dei titoli da parte della - erronea a dire dei CP_3 ricorrenti poiché compiuta con un'interpretazione restrittiva di nozione di “pdf-non modificabile” - appare conforme al bando, che richiedeva la non modificabilità dei documenti con l'evidente finalità di avere certezza del loro contenuto. I ricorrenti non hanno poi dedotto elementi specifici che facciano ritenere che siano stati impossibilitati a produrre i documenti con quella modalità. Del resto, come già detto, la previsione relativa al formato “pdf non modificabile” dei documenti da allegare è evidentemente posta a tutela della genuinità e della tracciabilità dei documenti presentati dai candidati e, come tale, rappresenta garanzia di trasparenza e imparzialità della procedura selettiva.
Né appaiono equipollenti le caratteristiche di sicurezza della piattaforma CINECA rispetto al formato “pdf non modificabile” dei singoli documenti caricati, poiché la piattaforma non prevede alcuno strumento di verifica del formato non modificabile del pdf. Il “checksum” dei documenti caricati dai partecipanti alla procedura consiste infatti nella verifica dell'integrità e dell'unicità dei file durante il loro ciclo di vita. Esso garantisce che il file sulla piattaforma sia esattamente quello caricato dal candidato all'atto della compilazione della domanda e che non siano intervenute successive modifiche, ma non ha lo scopo di rendere il file non modificabile. E invece la ratio della clausola del bando, censurata dai ricorrenti, non é quello di rendere evidenti eventuali modifiche dei documenti, successivamente al loro deposito, ma – più in radice – proprio quello di impedirle. L'Amministrazione non era poi onerata di avvalersi del cosiddetto soccorso istruttorio. Essa
pagina 3 di 5 infatti può chiedere chiarimenti solo in presenza di elementi certi e indicazioni precise fornite dal candidato. Nel caso in esame, non è contestato che i ricorrenti non abbiano rispettato le forme richieste dal bando che invece, per un principio di autoresponsabilità, avrebbero dovuto rispettare, presentando la documentazione in modo conforme alle disposizioni in esso contenute. L'invocato ricorso al soccorso istruttorio non può infatti collidere con il principio di autoresponsabilità, in forza del quale vengono addebitate al concorrente le conseguenze degli eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (così V, n. CP_4
1540/21). Per tali assorbenti ragioni le domande devono essere tutte rigettate. A ciò occorre aggiungere, per completezza di motivazione, che tutti i ricorrenti omettono di dedurre, oltre che di provare, che in ragione dell'esame dei titoli da loro prodotti e non valutati, avrebbero avuto la possibilità/il diritto di risultare posizionato in graduatoria tra i vincitori della prova selettiva. Contesta tale circostanza l' resistente che - nel ricostruire i punteggi di ciascuno e CP_2 anche attribuendo quelli che, a loro dire, le commissioni avrebbero dovuto valutare - afferma che e non si collocherebbero Parte_1 Parte_2 Parte_3 comunque in posizione utile per la graduatoria, con un punteggio almeno pari a quella dell'ultimo vincitore, in virtù della valutazione dei titoli;
ciò avverrebbe solo per Parte_4
[...]
Ex art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire in giudizio deve riguardare il conseguimento di un'utilità
o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento giudiziale e deve essere concreto, cioè effettivo, e attuale. I ricorrenti avrebbero dovuto almeno dedurre che la valutazione dei titoli da loro allegati, e non valutati, a loro dire illegittimamente, li avrebbe fatto sopravanzare in graduatoria in posizione utile alla selezione. È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, non può prescindersi dalla verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso. Il ricorrente che si duole di una certa posizione in graduatoria deve dedurre e provare la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti - la cosiddetta prova di resistenza - essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata, visto che non può far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se ciò non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (Cons. St., sez. V, n. 5837/19). Né può avere rilievo l'eventuale futuro scorrimento della graduatoria, dai ricorrenti solo ipotizzato, poiché l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale. Anche per tale ragione, le domande da loro svolte (a eccezione di quelle di Parte_4
devono essere rigettate.
[...]
La novità delle questioni trattate costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1692/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
e contro l'
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
pagina 4 di 5 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e
[...] respinta, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 20.5.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5