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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1003/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BELLANTONI ELVIRA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3855/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007457286000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 728/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 10020259007457286000, notificata in data 11/6/2025, con la quale si chiede il pagamento della complessiva somma pari ad € 1.737,07 per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche anni 2008-2009-2010-2011 e le seguenti cartelle in essa contenute:
n. 10020130008323935000, n.10020140028427884000, n. 10020150011644304000, n. 10020160020175518000
e n.10020240009527573000.
Eccepisce la prescrizione della pretesa tributaria.
Conclude come segue: “Accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti in pagamento, dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto dal ricorrente, per le tasse richieste nelle cartelle di pagamento impugnate, per tutti i motivi in fatto ed in diritto innanzi esposti. - Condannare parte avversa alla refusione delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituisce in giudizio e conclude per il rigetto del ricorso, sul presupposto della regolare notificazione delle cartelle e dell'esistenza di validi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, con vittoria di spese. Evidenzia, altresì, che, a seguito della nota emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, dal 08/03/2020 al 31/08/2021 è stato sospeso il termine per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per procedere alla riscossione delle entrate tributarie.
La Corte decide in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova ricordare che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R.,
n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”)( cfr.
Cass. civ. n. 20476/2025).
Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato di aver regolarmente notificato alla ricorrente le intimazioni di pagamento n. 10020239000975935000 il 13/9/2023 (allegato n. 11), n. 10020239011334014000 l'8/3/2024
(allegato. n. 12) e n. 10020249003336292000 il 28/2/2024 (allegato n. 13), aventi ad oggetto le cartelle nn.
10020130008323935000, 10020140028427884000. 10020150011644304000 e 10020160020175518000, cosicchè riguardo a tali cartelle non risulta maturato il termine di prescrizione triennale.
La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato( cfr. Cass. civ. n. 9866/2024).
Quanto, infine, alla cartella di pagamento n. 10020240009527573000, essa è stata notificata alla ricorrente in data 8/5/2024 mediante consegna a mezzo posta a familiare convivente alla stessa (allegato n. 7) e, dunque, anche rispetto a tale ultima cartella non risulta essere inutilmente decorso il termine triennale di prescrizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1300,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge
Salerno, 23/2/2026
Dott.ssa Elvira Bellantoni
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BELLANTONI ELVIRA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3855/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007457286000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 728/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 10020259007457286000, notificata in data 11/6/2025, con la quale si chiede il pagamento della complessiva somma pari ad € 1.737,07 per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche anni 2008-2009-2010-2011 e le seguenti cartelle in essa contenute:
n. 10020130008323935000, n.10020140028427884000, n. 10020150011644304000, n. 10020160020175518000
e n.10020240009527573000.
Eccepisce la prescrizione della pretesa tributaria.
Conclude come segue: “Accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti in pagamento, dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto dal ricorrente, per le tasse richieste nelle cartelle di pagamento impugnate, per tutti i motivi in fatto ed in diritto innanzi esposti. - Condannare parte avversa alla refusione delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituisce in giudizio e conclude per il rigetto del ricorso, sul presupposto della regolare notificazione delle cartelle e dell'esistenza di validi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, con vittoria di spese. Evidenzia, altresì, che, a seguito della nota emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, dal 08/03/2020 al 31/08/2021 è stato sospeso il termine per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per procedere alla riscossione delle entrate tributarie.
La Corte decide in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova ricordare che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R.,
n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”)( cfr.
Cass. civ. n. 20476/2025).
Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato di aver regolarmente notificato alla ricorrente le intimazioni di pagamento n. 10020239000975935000 il 13/9/2023 (allegato n. 11), n. 10020239011334014000 l'8/3/2024
(allegato. n. 12) e n. 10020249003336292000 il 28/2/2024 (allegato n. 13), aventi ad oggetto le cartelle nn.
10020130008323935000, 10020140028427884000. 10020150011644304000 e 10020160020175518000, cosicchè riguardo a tali cartelle non risulta maturato il termine di prescrizione triennale.
La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato( cfr. Cass. civ. n. 9866/2024).
Quanto, infine, alla cartella di pagamento n. 10020240009527573000, essa è stata notificata alla ricorrente in data 8/5/2024 mediante consegna a mezzo posta a familiare convivente alla stessa (allegato n. 7) e, dunque, anche rispetto a tale ultima cartella non risulta essere inutilmente decorso il termine triennale di prescrizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1300,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge
Salerno, 23/2/2026
Dott.ssa Elvira Bellantoni