Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1003
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, se non impugnata nei termini, cristallizza la pretesa impositiva e preclude l'eccezione di prescrizione anteriore. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato la regolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento relative ad alcune cartelle, escludendo la maturazione del termine di prescrizione triennale. Anche per l'ultima cartella notificata a familiare convivente, non è decorso inutilmente il termine triennale.

  • Rigettato
    Richiesta di refusione spese

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1003
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 1003
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo