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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8300/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Biella n. 8, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. SPERONELLO LAURA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo depositato il 10/05/2024.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in NICHELINO il 23/05/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 15 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
03/09/2021.
Con ricorso depositato il 10/05/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Veniva ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti e perveniva visto del P.M.
Il sig. non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 06/02/2025, il Giudice, dato atto della regolarità della notifica del ricorso al resistente, ne dichiarava la contumacia. Il difensore della ricorrente chiedeva precisarsi le conclusioni come da ricorso introduttivo. A fronte dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato, peraltro, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può disporsi in punto spese di lite attesa la non opposizione della parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8300/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Biella n. 8, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. SPERONELLO LAURA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo depositato il 10/05/2024.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in NICHELINO il 23/05/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 15 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
03/09/2021.
Con ricorso depositato il 10/05/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Veniva ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti e perveniva visto del P.M.
Il sig. non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 06/02/2025, il Giudice, dato atto della regolarità della notifica del ricorso al resistente, ne dichiarava la contumacia. Il difensore della ricorrente chiedeva precisarsi le conclusioni come da ricorso introduttivo. A fronte dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato, peraltro, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può disporsi in punto spese di lite attesa la non opposizione della parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.