Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2025, n. 7044
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Sentenza 24 gennaio 2025

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È inammissibile l'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore, avanzata direttamente in udienza e documentata mediante fotocopia di un certificato medico, posto che l'art. 121 cod. proc. pen. richiede che le memorie e le richieste rivolte al giudice siano presentate dalle parti con deposito in cancelleria, senza possibilità di produrre fotocopie con riserva di esibizione dell'originale, ostandovi la necessità di un'immediata decisione giudiziale, incidente sul prosieguo delle attività processuali, alla stregua degli atti prodotti "hic et nunc".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2025, n. 7044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7044
    Data del deposito : 24 gennaio 2025

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