CASS
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore, avanzata direttamente in udienza e documentata mediante fotocopia di un certificato medico, posto che l'art. 121 cod. proc. pen. richiede che le memorie e le richieste rivolte al giudice siano presentate dalle parti con deposito in cancelleria, senza possibilità di produrre fotocopie con riserva di esibizione dell'originale, ostandovi la necessità di un'immediata decisione giudiziale, incidente sul prosieguo delle attività processuali, alla stregua degli atti prodotti "hic et nunc".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2025, n. 7044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7044 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LE IO nato a [...] il [...]; LO AS nato a [...] il [...]; VA RO nato a [...] il [...]; RR EN nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la sentenza del 22/03/2024 della corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Aldo Esposito che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore di LO LI avv.to Barbuto VAre che ha depositato conclusioni scritte e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 10 marzo 2023 del Gup del tribunale di Napoli con la quale, tra gli altri, LE IO, LO AS, VA RO e RR EN erano stati condannati per reati ex artt. 74 e 73 del DPR 309/90, rideterminando la pena finale applicata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7044 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 24/01/2025 2. Avverso la predetta sentenza LE IO, LO AS, VA RO e RR EN hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il rispettivo difensore, rappresentando ciascuno un unico motivo di impugnazione. 3. LE IO deduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90, in ragione di un travisamento per omissione delle dichiarazioni del ricorrente, siccome incensurato, con uno stile di vita ispirato al rispetto della legge, ed autore di un contributo per la formazione del quadro probatorio con ammissione degli addebiti e spiegazione del carattere episodico della sua caduta nel crimine. Il ricorrente avrebbe anche chiuso definitivamente i suoi rapporti con ambienti criminali. 4. LO AS deduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90, avanzata con richiesta di parametrare la pena rispetto a fatti più gravi oggetto di altre pronunzie di condanna della Corte di appello di Napoli, relative a vicenda inerenti una consorteria criminale che aveva promosso quella qui in esame per supervisionare le attività della varie piazze di spaccio di riferimento. Ciò perché, in tale peculiare quadro, fatti più gravi non potrebbero essere puniti con pene meno pesanti di quelle applicate nel presente procedimento. Sarebbe erronea la motivazione della corte, nonché illogica, laddove ha ritenuto che i predetti fatti siano sovrapponibili a quelli qui in esame eppure suscettibili di pene più miti. Né sarebbe attinente la motivazione sulla condotta procedimentale del ricorrente, in quanto anche nell'altro procedimento gli appellanti si erano limitati alla semplice ammissione degli addebiti nell'ottenere peni più miti. 5. RR EN deduce il vizio di motivazione in ordine alla applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90, siccome carente e fondata su argomentazioni inconferenti e incoerenti rispetto alla posizione del ricorrente. Si osserva che con diverse sentenze di condanna relative a fatti sovrapponibili a quelli in esame e più gravi, le attenuanti generiche sarebbero state riconosciute con giudizio di prevalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90. La sentenza impugnata sarebbe quindi carente di motivazione rispetto alla diversa logica punitiva di cui alle decisioni prima citate e improntate ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti citate. Nell'escludere il giudizio di prevalenza, la corte avrebbe dovuto espone le ragioni, e considerare il ruolo marginale del ricorrente. Inoltre, la prevalenza del giudizio invocato avrebbe dovuto fondarsi anche sulle 2 ragioni di gravame svolte in punto di riconducibilità della aggravante prima citata ed esposte in ricorso. Ma la corte non avrebbe risposto alle doglianze difensive, limitandosi ad un ragionamento generico valevole indistintamente per tutti gli imputati. 6. VA RO deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla riduzione di pena ai sensi dell'art. 89 c.p., non avendo il collegio esaminato la ridotta capacità di intendere e di volere dell'imputato alla luce di una perizia depositata né ha ridotto conseguentemente la pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si precisano le ragioni del mancato accoglimento della istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'avv.to Romano Francesco. L'istanza è stata avanzata in udienza attraverso l'avv.to Barbuto, che ha prodotto la fotocopia di un certificato medico riguardante l'impossibilità di partecipare al processo dell'avv.to Romano. In proposito, precisato che, come risulta dal verbale di udienza, è stata accertata l'assenza di regolare invio della richiesta a mezzo di tempestiva pec, l'istanza deve considerarsi inammissibile, stante la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen. che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, senza, quindi, in ogni caso, il ricorso a fotocopie ( in tal senso, seppur con riguardo all'impedimento dell'imputato, Sez.
2 - n. 29182 del 18/09/2020 Rv. 279812 - 01; Sez. 5, n. 11787 del 19/11/2010 (dep. 24/03/2011) Rv. 249829 - 01; e in ordine all'impedimento per concomitante impegno difensivo, Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013) Rv. 256894 - 01). In tale prospettiva risulta del tutto irrilevante giuridicamente la riserva formulata dall'avv.to Barbuto, sempre in udienza, di produrre, poi, l'originale del certificato medico, essendo necessario e ineludibile, come noto, che il giudice, e quindi la Corte nel caso di specie, decidano sulla base degli atti prodotti hic et nunc ovvero al momento della istanza, la quale, nel caso in esame e per le sue peculiarità, incidenti sul prosieguio o meno del processo, richiede una immediata decisione. 2. Il ricorso proposto da LE IO è inammissibile. Le argomentazioni offerte dal ricorrente per dimostrare il cambio di vito escluso dalla corte di appello in sede di elaborazione del giudizio di bilanciamento non ribaltano tale valutazione negativa, riducendosi alla mera affermazione di pentimento e di interruzione di ogni condotta e contatto criminale che viene fondata - quanto alla relativa prova - solo sul riferito intervenuto trasferimento stabile del nucleo familiare e sulla lettera di disponibilità all'assunzione dell'imputato da parte di una 3 impresa operante presso La Spezia, senza che ad essa risulti seguita alcuna effettiva assunzione. Cosicchè, lo si ripete, non appare manifestamente illogica l'esclusione dell'intervenuto cambio di vita. Ad essa si aggiungono, per ulteriormente e coerentemente spiegare l'impossibilità di un giudizio di prevalenza della attenuante sulla contestata aggravante, il rilievo di un'ammissione di addebito intervenuta a fronte di un già consolidato compendio probatorio di tipo accusatorio, e l'assenza di alcuna forma di collaborazione nè di resipiscenza. 3. Quanto al ricorso di LO AS, va osservato che la corte di appello ha fornito una più che adeguata motivazione circa il formulato giudizio di bilanciamento, anche alla luce delle sentenze di appello intervenute su analoghi fatti. Va premesso, innanzitutto, che in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Conf.: n. 11484 del 1986, Rv. 174057-01) (Sez.
3 - n. 13678 del 20/01/2022 Rv. 283034 - 01). Si tratta di un principio che si impone anche nel caso, come quello di specie, di raffronto tra sentenze riferibili a fatti tra loro ritenuti, dagli stessi giudici di appello, sovrapponibili. I predetti giudici di secondo grado, in linea con tale principio, non hanno mai sostenuto la necessità di un preciso allineamento del giudizio di dosimetria della pena, di cui alla sentenza qui impugnata, rispetto a quello elaborato con le altre sentenze citate dalla difesa e dagli stessi giudici di appello. I quali, piuttosto, e correttamente, si sono solo limitati a rilevare come la sussistenza di fatti sovrapponibili a quelli qui esaminati, puniti con trattamenti più miti rispetto a quelli stabiliti con la sentenza di primo grado, costituissero elementi in grado di contribuire alla formulazione di un giudizio di riconoscimento delle attenuanti. Per soggiungere poi, sempre in linea con i principi applicabili in materia e con criteri di ragionevolezza, che il mero riconoscimento di addebiti, in presenza di un già granitico quadro probatorio, in uno con l'assenza di collaborazione e resipiscenza, hanno potuto portare solo ad un giudizio di equivalenza. E invero tale impostazione valutativa impone di ricordare che il giudizio di bilanciamento richiede per sua natura una valutazione di contrapposte circostanze, frutto inevitabile di un potere discrezionale del giudice, che incontra limiti solo della ragionevolezza del percorso logico che porta all'esito finale (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Rv. 270450 - 01). 4 4. Riguardo al ricorso promosso da RR EN, esso è inammissibile per l'assenza di elezione o di dichiarazione di domicilio dell'imputato anche solo nei termini specificati di recente dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. Si ricorda in proposito che all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024 le Sezioni unite, alla luce dell'informazione provvisoria intervenuta, hanno stabilito che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni, come quella qui in esame, proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Peraltro, le deduzioni proposte appaiono analoghe a quelle sollevate con il motivo di LO AS, qui respinto con argomenti che in caso di previa ammissibilità della censura andrebbero reiterati. 5. Quanto al ricorso promosso da VA RO, esso è inammissibile perché riferito ad un motivo oggetto di rinunzia nel quadro del concordato intervenuto, con cui gli unici motivi non rinunziati sono stati quelli inerenti il già citato giudizio di bilanciamento e la pena. In particolare, il ricorrente ha rinunziato agli altri motivi, tra cui quello sulla rinnovazione istruttoria mediante nuova perizia sulle sue capacità di intendere e di volere o, in subordine, mediante deposito di perizia già intervenuta in altro procedimento. Per cui le doglianze qui proposte, trovando fondamento nei motivi così rinunziati e come tali dichiarati già inammissibili dalla corte di appello, non possono essere esaminate. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.
avverso la sentenza del 22/03/2024 della corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Aldo Esposito che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore di LO LI avv.to Barbuto VAre che ha depositato conclusioni scritte e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 10 marzo 2023 del Gup del tribunale di Napoli con la quale, tra gli altri, LE IO, LO AS, VA RO e RR EN erano stati condannati per reati ex artt. 74 e 73 del DPR 309/90, rideterminando la pena finale applicata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7044 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 24/01/2025 2. Avverso la predetta sentenza LE IO, LO AS, VA RO e RR EN hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il rispettivo difensore, rappresentando ciascuno un unico motivo di impugnazione. 3. LE IO deduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90, in ragione di un travisamento per omissione delle dichiarazioni del ricorrente, siccome incensurato, con uno stile di vita ispirato al rispetto della legge, ed autore di un contributo per la formazione del quadro probatorio con ammissione degli addebiti e spiegazione del carattere episodico della sua caduta nel crimine. Il ricorrente avrebbe anche chiuso definitivamente i suoi rapporti con ambienti criminali. 4. LO AS deduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90, avanzata con richiesta di parametrare la pena rispetto a fatti più gravi oggetto di altre pronunzie di condanna della Corte di appello di Napoli, relative a vicenda inerenti una consorteria criminale che aveva promosso quella qui in esame per supervisionare le attività della varie piazze di spaccio di riferimento. Ciò perché, in tale peculiare quadro, fatti più gravi non potrebbero essere puniti con pene meno pesanti di quelle applicate nel presente procedimento. Sarebbe erronea la motivazione della corte, nonché illogica, laddove ha ritenuto che i predetti fatti siano sovrapponibili a quelli qui in esame eppure suscettibili di pene più miti. Né sarebbe attinente la motivazione sulla condotta procedimentale del ricorrente, in quanto anche nell'altro procedimento gli appellanti si erano limitati alla semplice ammissione degli addebiti nell'ottenere peni più miti. 5. RR EN deduce il vizio di motivazione in ordine alla applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90, siccome carente e fondata su argomentazioni inconferenti e incoerenti rispetto alla posizione del ricorrente. Si osserva che con diverse sentenze di condanna relative a fatti sovrapponibili a quelli in esame e più gravi, le attenuanti generiche sarebbero state riconosciute con giudizio di prevalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90. La sentenza impugnata sarebbe quindi carente di motivazione rispetto alla diversa logica punitiva di cui alle decisioni prima citate e improntate ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti citate. Nell'escludere il giudizio di prevalenza, la corte avrebbe dovuto espone le ragioni, e considerare il ruolo marginale del ricorrente. Inoltre, la prevalenza del giudizio invocato avrebbe dovuto fondarsi anche sulle 2 ragioni di gravame svolte in punto di riconducibilità della aggravante prima citata ed esposte in ricorso. Ma la corte non avrebbe risposto alle doglianze difensive, limitandosi ad un ragionamento generico valevole indistintamente per tutti gli imputati. 6. VA RO deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla riduzione di pena ai sensi dell'art. 89 c.p., non avendo il collegio esaminato la ridotta capacità di intendere e di volere dell'imputato alla luce di una perizia depositata né ha ridotto conseguentemente la pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si precisano le ragioni del mancato accoglimento della istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'avv.to Romano Francesco. L'istanza è stata avanzata in udienza attraverso l'avv.to Barbuto, che ha prodotto la fotocopia di un certificato medico riguardante l'impossibilità di partecipare al processo dell'avv.to Romano. In proposito, precisato che, come risulta dal verbale di udienza, è stata accertata l'assenza di regolare invio della richiesta a mezzo di tempestiva pec, l'istanza deve considerarsi inammissibile, stante la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen. che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, senza, quindi, in ogni caso, il ricorso a fotocopie ( in tal senso, seppur con riguardo all'impedimento dell'imputato, Sez.
2 - n. 29182 del 18/09/2020 Rv. 279812 - 01; Sez. 5, n. 11787 del 19/11/2010 (dep. 24/03/2011) Rv. 249829 - 01; e in ordine all'impedimento per concomitante impegno difensivo, Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013) Rv. 256894 - 01). In tale prospettiva risulta del tutto irrilevante giuridicamente la riserva formulata dall'avv.to Barbuto, sempre in udienza, di produrre, poi, l'originale del certificato medico, essendo necessario e ineludibile, come noto, che il giudice, e quindi la Corte nel caso di specie, decidano sulla base degli atti prodotti hic et nunc ovvero al momento della istanza, la quale, nel caso in esame e per le sue peculiarità, incidenti sul prosieguio o meno del processo, richiede una immediata decisione. 2. Il ricorso proposto da LE IO è inammissibile. Le argomentazioni offerte dal ricorrente per dimostrare il cambio di vito escluso dalla corte di appello in sede di elaborazione del giudizio di bilanciamento non ribaltano tale valutazione negativa, riducendosi alla mera affermazione di pentimento e di interruzione di ogni condotta e contatto criminale che viene fondata - quanto alla relativa prova - solo sul riferito intervenuto trasferimento stabile del nucleo familiare e sulla lettera di disponibilità all'assunzione dell'imputato da parte di una 3 impresa operante presso La Spezia, senza che ad essa risulti seguita alcuna effettiva assunzione. Cosicchè, lo si ripete, non appare manifestamente illogica l'esclusione dell'intervenuto cambio di vita. Ad essa si aggiungono, per ulteriormente e coerentemente spiegare l'impossibilità di un giudizio di prevalenza della attenuante sulla contestata aggravante, il rilievo di un'ammissione di addebito intervenuta a fronte di un già consolidato compendio probatorio di tipo accusatorio, e l'assenza di alcuna forma di collaborazione nè di resipiscenza. 3. Quanto al ricorso di LO AS, va osservato che la corte di appello ha fornito una più che adeguata motivazione circa il formulato giudizio di bilanciamento, anche alla luce delle sentenze di appello intervenute su analoghi fatti. Va premesso, innanzitutto, che in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Conf.: n. 11484 del 1986, Rv. 174057-01) (Sez.
3 - n. 13678 del 20/01/2022 Rv. 283034 - 01). Si tratta di un principio che si impone anche nel caso, come quello di specie, di raffronto tra sentenze riferibili a fatti tra loro ritenuti, dagli stessi giudici di appello, sovrapponibili. I predetti giudici di secondo grado, in linea con tale principio, non hanno mai sostenuto la necessità di un preciso allineamento del giudizio di dosimetria della pena, di cui alla sentenza qui impugnata, rispetto a quello elaborato con le altre sentenze citate dalla difesa e dagli stessi giudici di appello. I quali, piuttosto, e correttamente, si sono solo limitati a rilevare come la sussistenza di fatti sovrapponibili a quelli qui esaminati, puniti con trattamenti più miti rispetto a quelli stabiliti con la sentenza di primo grado, costituissero elementi in grado di contribuire alla formulazione di un giudizio di riconoscimento delle attenuanti. Per soggiungere poi, sempre in linea con i principi applicabili in materia e con criteri di ragionevolezza, che il mero riconoscimento di addebiti, in presenza di un già granitico quadro probatorio, in uno con l'assenza di collaborazione e resipiscenza, hanno potuto portare solo ad un giudizio di equivalenza. E invero tale impostazione valutativa impone di ricordare che il giudizio di bilanciamento richiede per sua natura una valutazione di contrapposte circostanze, frutto inevitabile di un potere discrezionale del giudice, che incontra limiti solo della ragionevolezza del percorso logico che porta all'esito finale (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Rv. 270450 - 01). 4 4. Riguardo al ricorso promosso da RR EN, esso è inammissibile per l'assenza di elezione o di dichiarazione di domicilio dell'imputato anche solo nei termini specificati di recente dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. Si ricorda in proposito che all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024 le Sezioni unite, alla luce dell'informazione provvisoria intervenuta, hanno stabilito che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni, come quella qui in esame, proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Peraltro, le deduzioni proposte appaiono analoghe a quelle sollevate con il motivo di LO AS, qui respinto con argomenti che in caso di previa ammissibilità della censura andrebbero reiterati. 5. Quanto al ricorso promosso da VA RO, esso è inammissibile perché riferito ad un motivo oggetto di rinunzia nel quadro del concordato intervenuto, con cui gli unici motivi non rinunziati sono stati quelli inerenti il già citato giudizio di bilanciamento e la pena. In particolare, il ricorrente ha rinunziato agli altri motivi, tra cui quello sulla rinnovazione istruttoria mediante nuova perizia sulle sue capacità di intendere e di volere o, in subordine, mediante deposito di perizia già intervenuta in altro procedimento. Per cui le doglianze qui proposte, trovando fondamento nei motivi così rinunziati e come tali dichiarati già inammissibili dalla corte di appello, non possono essere esaminate. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.