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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETITO ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PETITO ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 c.p.c., proposto successivamente all'instaurazione di procedimento cautelare, , - dipendente del in servizio quale funzionaria Parte_1 Controparte_1
UPP presso la Corte d'Appello di Firenze - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, il datore di lavoro chiedendo, a conferma di quanto CP_1
già statuito dal Tribunale in sede cautelare, che- accertato il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex art 42 bis dlvo 151/01 presso il Tribunale di Foggia o, in subordine, presso altro ufficio giudiziario del distretto della Corte d'Appello di Bari - fosse ordinato al convenuto di disporre la richiesta assegnazione, ovvero di riesaminare CP_1
l'istanza .
In fatto allegava:
- di essere funzionaria UPP presso la Corte d'Appello di Firenze, area III posizione economica
F1, con presa di servizio a far data dal 21.06.2024, con orario di lavoro 36 ore settimanali per 5 giorni alla settimana;
- di essere madre di un minore di anni tre ( , nato a [...] l'[...]), Persona_1
1 nato dall'unione civile con il padre (nato a [...] il [...]) che Persona_2
svolge la sua attività lavorativa in Foggia;
- che in data 24.06.2024 era intervenuta la separazione dal coniuge e il Tribunale di Foggia, aveva disposto l'affidamento condiviso del minore in Foggia e presso l'abitazione sita in Via
Donato De Leonardis n. 6, con collocazione privilegiata presso la madre;
- che in data 10.09.2024 aveva presentato istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis
D.Lgs. 151/2001 presso il Tribunale di Foggia o altro ufficio del distretto della Corte d'Appello di
Bar, rigettata dall'Amministrazione, con la seguente motivazione: “l'istanza non può trovare accoglimento non sussistendo i presupposti di cui all'art. 15 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113/2021, in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione”. Sosteneva, quindi l'illegittimità del mancato accoglimento dell'istanza di assegnazione attesa la presenza di posti vacanti e disponibili presso il Tribunale di Foggia e l'assenza di contrarie esigenze datoriali, neppure espresse.
- che in accoglimento di ricorso cautelare ante causam depositato in data 15 ottobre 2024 il
Tribunale di Firenze aveva ordinato al di disporre l'assegnazione Controparte_1
temporanea ex art 42-bis D.Lgs. 151/2001 della ricorrente presso il Tribunale di Foggia;
- che la ricorrente aveva interesse ad ottenere una pronuncia nel merito.
Il , regolarmente costituitosi resisteva alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_1
In particolare sosteneva l'insussistenza del diritto azionato ai sensi dell'art 15 del DL 80/21, convertito con modificazioni nella l. 113/2021 che – quale norma speciale – vieterebbe, per gli
UPP, ogni forma di volontaria mobilità interna al di fuori degli uffici del distretto in cui si trova la sede di prima assegnazione, considerate le specifiche esigenze organizzative prese in esame dalla legge e le finalità di realizzazione degli obiettivi del PNRR.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Si richiamano in questa sede ai sensi dell'art 118 disp att cpc le motivazioni espresse dal
Tribunale (in composizione collegiale) nell'ordinanza n.1637/2025 del 26 febbraio 2025 resa sulla medesima fattispecie ( cfr produzione effettuata dalla ricorrente in dta 16 aprile 2025)
Le suddette motivazioni appaiono sufficienti a illustrare le ragioni dell'accoglimento della domanda di merito, rendendo non necessarie ulteriori argomentazioni atteso che:
a) non vi è stato approfondimento istruttorio;
b) non sono state sollevate nel giudizio di merito questioni nuove o comunque diverse rispetto
2 a quelle già affrontate e decise in sede cautelare.
Le spese si compensano integralmente tra le parti in ragione dell'esistenza di precedenti di merito difformi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Ordina al convenuto di disporre l'assegnazione temporanea ex art 42 bi dlvo 151/2001 CP_1
della dott.ssa presso il Tribunale di Foggia . Parte_1
Compensa integralmente le spese.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETITO ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PETITO ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 c.p.c., proposto successivamente all'instaurazione di procedimento cautelare, , - dipendente del in servizio quale funzionaria Parte_1 Controparte_1
UPP presso la Corte d'Appello di Firenze - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, il datore di lavoro chiedendo, a conferma di quanto CP_1
già statuito dal Tribunale in sede cautelare, che- accertato il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex art 42 bis dlvo 151/01 presso il Tribunale di Foggia o, in subordine, presso altro ufficio giudiziario del distretto della Corte d'Appello di Bari - fosse ordinato al convenuto di disporre la richiesta assegnazione, ovvero di riesaminare CP_1
l'istanza .
In fatto allegava:
- di essere funzionaria UPP presso la Corte d'Appello di Firenze, area III posizione economica
F1, con presa di servizio a far data dal 21.06.2024, con orario di lavoro 36 ore settimanali per 5 giorni alla settimana;
- di essere madre di un minore di anni tre ( , nato a [...] l'[...]), Persona_1
1 nato dall'unione civile con il padre (nato a [...] il [...]) che Persona_2
svolge la sua attività lavorativa in Foggia;
- che in data 24.06.2024 era intervenuta la separazione dal coniuge e il Tribunale di Foggia, aveva disposto l'affidamento condiviso del minore in Foggia e presso l'abitazione sita in Via
Donato De Leonardis n. 6, con collocazione privilegiata presso la madre;
- che in data 10.09.2024 aveva presentato istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis
D.Lgs. 151/2001 presso il Tribunale di Foggia o altro ufficio del distretto della Corte d'Appello di
Bar, rigettata dall'Amministrazione, con la seguente motivazione: “l'istanza non può trovare accoglimento non sussistendo i presupposti di cui all'art. 15 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113/2021, in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione”. Sosteneva, quindi l'illegittimità del mancato accoglimento dell'istanza di assegnazione attesa la presenza di posti vacanti e disponibili presso il Tribunale di Foggia e l'assenza di contrarie esigenze datoriali, neppure espresse.
- che in accoglimento di ricorso cautelare ante causam depositato in data 15 ottobre 2024 il
Tribunale di Firenze aveva ordinato al di disporre l'assegnazione Controparte_1
temporanea ex art 42-bis D.Lgs. 151/2001 della ricorrente presso il Tribunale di Foggia;
- che la ricorrente aveva interesse ad ottenere una pronuncia nel merito.
Il , regolarmente costituitosi resisteva alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_1
In particolare sosteneva l'insussistenza del diritto azionato ai sensi dell'art 15 del DL 80/21, convertito con modificazioni nella l. 113/2021 che – quale norma speciale – vieterebbe, per gli
UPP, ogni forma di volontaria mobilità interna al di fuori degli uffici del distretto in cui si trova la sede di prima assegnazione, considerate le specifiche esigenze organizzative prese in esame dalla legge e le finalità di realizzazione degli obiettivi del PNRR.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Si richiamano in questa sede ai sensi dell'art 118 disp att cpc le motivazioni espresse dal
Tribunale (in composizione collegiale) nell'ordinanza n.1637/2025 del 26 febbraio 2025 resa sulla medesima fattispecie ( cfr produzione effettuata dalla ricorrente in dta 16 aprile 2025)
Le suddette motivazioni appaiono sufficienti a illustrare le ragioni dell'accoglimento della domanda di merito, rendendo non necessarie ulteriori argomentazioni atteso che:
a) non vi è stato approfondimento istruttorio;
b) non sono state sollevate nel giudizio di merito questioni nuove o comunque diverse rispetto
2 a quelle già affrontate e decise in sede cautelare.
Le spese si compensano integralmente tra le parti in ragione dell'esistenza di precedenti di merito difformi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Ordina al convenuto di disporre l'assegnazione temporanea ex art 42 bi dlvo 151/2001 CP_1
della dott.ssa presso il Tribunale di Foggia . Parte_1
Compensa integralmente le spese.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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