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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/10/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 26/2025, vertente tra
( ), nella qualità di legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore della ditta “ ” (p.iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
GO AL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale come in atti;
Ricorrente
E
(c.f. ) residente il San SA alla Via F.P. Controparte_1 C.F._2
Michetti n. 16;
Resistente contumace
OGGETTO: Azione di risarcimento danni derivanti da reato.
*****
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza del 16.09.2029, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte ricorrente.
---- PREMESSO ----
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., datato 08.01.2025, il Sig. , Parte_1 nella qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta “ ” (p.iva Parte_2
pagina 1 di 11 ), proponeva azione risarcitoria nei confronti del Sig. P.IVA_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'onorevole Giudice adito, contrariis reiectis: condannare il sig. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) ed residente in [...] C.F._2 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi nella misura di Euro 22.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, in ossequio alla già accertata responsabilità mediante sentenza del 09/11/2023 resa nel procedimento allibrato al numero 2437/2022 R.G.App. dalla Corte di Appello di l'Aquila; in subordine, condannare il sig. nato a [...] il Controparte_1
18.11.1973 (c.f. ) ed residente in [...]
Michetti n. 16, 66050, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, in ossequio alla già accertata responsabilità mediante sentenza del 09/11/2023 resa nel procedimento allibrato al numero 2437/2022 R.G.App. dalla Corte di Appello di
l'Aquila. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Il ricorrente esponeva che, a seguito di pubblicazione ad opera del Sig. di un Parte_3 commento diffamatorio sulla pagina Facebook della ditta ”, in data 25.01.2019 Parte_2 depositava denuncia querela affinché si procedesse all'accertamento della responsabilità penale del fatto oggetto di querela in ordine al reato p. e p. dall'art. 595 c.p., con l'aggravante di cui al comma 3 e che, a conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento allibrato
R.G.N.R. 597/2019, la Repubblica presso il Tribunale di Vasto emetteva decreto di Parte_4 citazione a giudizio del 23.04.2020, nei confronti dell'imputato per il reato p. e Parte_3
p. dall'art. 595 commi 1, 2 e 3 c.p.; il 29.09.2020, il ricorrente si costituiva parte civile nel procedimento penale suindicato per l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e per la comminazione di congrua pena per i reati lui ascritti, nonché per la condanna al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla ricorrente a causa di tali condotte poste in essere dal Sig. quantificati in complessivi euro 22.000,00 Controparte_1 calcolati in base alle Tabelle milanesi rese note dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile;
in data
10.06.2021, a conclusione del dibattimento, il Tribunale di Vasto, Giudice Dott.ssa Michelina
Iannetta, rendeva sentenza n. 213/2021, dichiarando l'imputato non punibile Controparte_1 per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., disponendo unicamente l'annotazione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale;
il Sig. , nella sua qualità, in Parte_1 pagina 2 di 11 data 24.06.2021, proponeva appello avverso la citata sentenza, deducendone la nullità per omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto determinanti ai fini dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. e, previa affermazione della responsabilità ai fini civili dell'imputato, chiedeva la condanna al risarcimento del danno già quantificato nell'atto di costituzione di parte civile;
in data 09.11.2023, la Corte di Appello di L'Aquila, ritenuta la fondatezza dell'impugnazione, rendeva la sentenza n. 2843 del 09.11.2023 (R.G.APP. N.
2437/2022), depositata il 12.12.2023 (irrevocabile il data 29.02.2024), accoglieva l'appello proposto e, a parziale riforma della sentenza n. 213/2021 del primo grado del Tribunale di Vasto, dichiarava la responsabilità civile del Sig. per il fatto ad esso ascritto Controparte_1 nell'imputazione e, per l'effetto, lo condannava al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA per il primo grado, e in Euro 1.200,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA per il secondo grado;
deduceva, inoltre, che, alla persona offesa dal reato, deve essere riconosciuto anche il risarcimento patrimoniale da lucro cessante e non patrimoniale causato dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione ex artt. 2 e 3 Cost. e che, in ossequio ai principi giurisprudenziali, il danno arrecato alla reputazione deve essere inteso in senso unitario senza distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, principio che trova tutela di tale diritto nell'art. 2 Cost. e, come tale, deve essere risarcito, precisando che, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno, occorre valutare la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, tenendo conto anche dell'autorevolezza, notorietà e diffusione dell'organo di informazione su sui è apparsa la notizia diffamatoria, la cui determinazione deve avvenire con criteri equitativi;
secondo i parametri utilizzati dalla giurisprudenza in merito alla liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, il danno è collegato a diversi fattori in base all'oggettiva portata offensiva della notizia diffamatoria;
deduceva, inoltre, che l'Osservatorio milanese ha individuato cinque categorie di diffamazione, che consentono di indicare criteri orientativi per la liquidazione del danno commisurati alla notorietà del diffamante ed alla diffusione del mezzo diffamatorio;
tali categorie si distinguono in: diffamazione di tenue gravità con previsione di danno liquidabile nell'importo da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00; diffamazione di modesta gravità con previsione di danno liquidabile nell'importo da Euro 11.000,00 ad Euro 20.000,00; diffamazione di media gravità con previsione di danno liquidabile nell'importo da Euro pagina 3 di 11 21.000,00 ad Euro 30.000,00; diffamazione di elevata gravità con previsione di danno liquidabile nell'importo da Euro 31.000,00 ad Euro 50.000,00 e diffamazione di eccezionale gravità con previsione di danno liquidabile nell'importo superiore ad Euro 50.000,00; nel caso in esame, stante la limitata notorietà della persona offesa e, di contro, la diffusione e la portata del mezzo diffamatorio (social network “Facebook”), considerato il pregiudizio arrecato alla persona offesa sia sul lato soggettivo e personale, sia dal punto di vista professionale, atteso che, a seguito dell'azione lesiva, vi è stata una effettiva ed importante flessione nel volume d'affari del soggetto leso, si ritiene che la fattispecie diffamatoria sia da considerarsi di modesta-media gravità e che la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali poteva essere liquidata equitativamente nella complessiva somma di Euro 22.000,00.
***
2. Il resistente, Sig. non si è costituito in giudizio, né è comparso alla Controparte_1 udienza fissata per la comparizione delle parti.
***
3. Alla udienza del 10.04.2025, fissata per la comparizione delle parti, la difesa di parte ricorrente, rappresentando la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., chiedeva che, previa declaratoria di contumacia del resistente, non comparso né costituito in giudizio, che la causa, di natura documentale, venisse trattenuta in decisione e il Giudice fissava l'udienza del 18.09.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., sostituendola ex art. 127-ter c.p.c. con note scritte di udienza, da depositarsi entro il giorno della fissata udienza, concedendo altresì termine fino a giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di memoria conclusiva.
Venivano depositate le note conclusionali dalla sola parte ricorrente, che depositava altresì le note scritte di udienza, con cui si riportava alle note conclusive già depositate, chiedendone l'accoglimento.
La causa viene ora per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4. Va, innanzitutto, osservato che è risultato incontrovertibile come, con la summenzionata sentenza resa dalla Corte adi Appello di L'Aquila n. 2843 del 09.11.2023 (R.G.APP. N.
2437/2022), depositata il successivo 12.12.2023 e divenuta irrevocabile in data
29.02.2024, in accoglimento dell'appello proposto dall'odierno ricorrente, Pt_5 Pt_1 pagina 4 di 11 , nella sua citata qualità, abbia parzialmente riformato la sentenza n. 213/2021, Parte_1 resa in primo grado dal Tribunale di Vasto, dichiarando la piena responsabilità civile del
Sig. (Cfr. i documenti allegati al ricorso introduttivo: sentenza 1 grado Controparte_1
e fascicolo per il dibattimento e sentenza 2 grado irrevocabile).
La Corte di Appello di L'Aquila, invero, dichiarava la responsabilità ai fini civili di
[...] per il fatto di cui all'imputazione e lo condannava al risarcimento del danno in favore CP_1 della parte civile da liquidare in separato giudizio, oltre alla refusione, delle spese di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, per il primo grado ed in € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, per il secondo grado.
Ciò premesso, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.”.
Da tale dettato normativo discende che l'efficacia extra penale della sentenza di condanna concerne l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte dell'imputato.
Tuttavia, l'effetto preclusivo del sopracitato articolo non incide sulla necessità di accertare, in sede civile, l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto di reato.
Ciò in quanto, in sede penale, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non occorre che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.
Proprio per tale ragione, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla c.d.
“declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, da parte del giudice civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso, nonché
pagina 5 di 11 del nesso di causalità tra lo stesso e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (sul punto, cfr., tra le altre, Cass. ord. n. 8477/2020; Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 5660/2018).
In altre parole, la pronuncia penale de qua consiste in un provvedimento che ha carattere meramente delibativo ed è insuscettibile di passare in giudicato in sede civile, essendo destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva (v. Cass., S.U., n. 2246/1991), poiché la condanna generica al risarcimento del danno non implica alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità.
Pertanto, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, restano riservati al giudice civile l'accertamento riguardante la concreta esistenza del danno, la verifica del nesso di causalità tra fatto illecito e danno e la determinazione dell'entità di quest'ultimo (Cfr. Cass. n.
14537/2013).
Di conseguenza, il danneggiato dal reato, che ha ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo, siccome coperto da giudicato.
5. Sulla scorta di tali imprescindibili premesse, il ricorso merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
Il ricorrente, infatti, ha fornito, nel presente giudizio, piena prova dei danni da esso lamentati, a causa della condotta criminosa perpetrata dal Sig. in data 25.01.2019, nonché Controparte_1 del relativo nesso di causalità.
Anzitutto, la sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2843 del 09.11.2023, depositata il 12.12.2023, chiarisce i fatti di cui si è reso autore il a causa della CP_1 diffusione del commento “ridateci i soldi di capodanno cialtrone …” pubblicato nella pagina
Facebook dell'azienda ”, così offendendo la reputazione dell'azienda e del Sig. Parte_2
, che ne è legale rappresentante. (Cfr. capo di imputazione) Parte_1
Così, per tali fatti, pur restando confermata l'assoluzione dell'imputato dalla responsabilità penale ai sensi dell'art. 131 bis c.p.c. come statuito con la sentenza n. 173/2022 resa dal giudice di primo grado, dalla sentenza di appello ne veniva, tuttavia, affermata “…omissis…la responsabilità ai fini civili dell'imputato, odierno resistente, derivante dall'illecito penale commesso ed accertato, pur se dichiarato di particolare tenuità sotto il profilo del disvalore sociale”. (Cfr. pag. 2 sentenza n. 2843/23 Corte di Appello di L'Aquila)
pagina 6 di 11 Infatti, le indagini svolte dalla P.G. hanno accertato che il commento diffamatorio proveniva dal profilo del ove era altresì presente la foto che lo ritraeva, che poi è stata raffrontata con CP_1 quella apposta sul suo documento presente alla motorizzazione relativo alla patente di guida ed era anche indicato il suo numero di utenza mobile, precisamente 3204097213, come confermato alla udienza del 07.01.2021, innanzi il Tribunale Penale di Vasto, dallo stesso Lgt. dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di PG della Procura di Chieti, che aveva avuto l'incarico di identificare l'autore del post proveniente da un profilo Facebook attivo sul quale tutto ciò che veniva postato era visibile, ossia pubblico. (Cfr. fonoregistrazioni allegate al fascicolo penale)
Pertanto, il fatto reato è rimasto accertato.
6. In ordine all'azione risarcitoria che ci occupa nel presente giudizio, si osserva come, dagli atti dall'istruttoria dibattimentale, sia emerso che la parte civile, odierna ricorrente, aveva riportato danni dalla pubblicazione del commento del sia in ordine alla lesione CP_1 di interessi inerenti alla persona, in particolare alla reputazione personale, sia alla reputazione professionale, quale azienda di ristorazione.
La stessa Corte di Appello, nella sentenza succitata, ha precisato che la teste , Testimone_1 che di fatto gestisce l'attività di ristorazione de qua, aveva dichiarato che, a seguito del commento del sulla pagina Facebook de ” di cui è amministratrice, CP_1 Parte_2 seguita da circa duemila persone, ben due prenotazioni (una di trenta persone e una di ottanta persone) sono state disdettate con conseguente perdita di circa cinquemila euro e che, comunque, la risonanza del commento ha comportato una flessione degli avventori del ristorante anche nei successivi cinque/sei mesi e ciò lo aveva accertato con una comparazione relativa agli scorsi anni.
La teste ha anche confermato che il era presente alla cena di Capodanno di cui si CP_1 occupa, avendo la stessa riconosciuto la pagina dell'agenda delle prenotazioni, mostratale nel corso della sua escussione, dalla quale, non essendo stato depennato il nome del resistente, come avviene in caso di disdetta, per deduzione si può affermare che era presente.
Non solo, la stessa teste ha dichiarato che alcuni conoscenti le avevano manifestato il loro rammarico per il commento negativo chiedendole spiegazioni ed altri ancora l'avevano notiziata della circostanza per cui era stato fatto uno screenshot al post pubblicato da che era poi CP_1 stato diffuso e ciò è accaduto anche perché il post era rimasto nella pagina per il considerevole arco temporale di due/tre mesi.
La ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente risulta corretta e peraltro non contestata dal che volontariamente ha deciso di non partecipare e resistere al presente Controparte_1 giudizio restando contumace. pagina 7 di 11 Da ciò discende che, nel caso di specie, l'an – ossia il fatto storico – risulta provato per il reato relativo al capo d'imputazione ascritto al CP_1
Quanto all'esistenza dei danni e del nesso di derivazione causale tra le condotte delittuose poste in essere dal Sig. e i danni lamentati dall'odierno ricorrente, si osserva quanto segue. CP_1
L'art. 185, comma 2, c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e tale apporto di causalità sussiste anche quando il fatto di reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose per cui, in assenza delle stesse, il danno non si sarebbe verificato (v. Cass. n. 11295/2014).
La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno.
Nell'ipotesi, come quella di specie, in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa, nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante sia dalla diffamazione personale sia professionale, ascritta al capo d'imputazione, per la frase
“ridateci i soldi cialtroni…” pubblicata sulla pagina Facebook il 17.01.2019, ai sensi dell'art. 595 commi 1, 2 e 3 c.p.c., subita dal ricorrente per il reato di diffamazione, ascritto al primo capo d'imputazione, la stessa deve essere accolta in toto.
Il ricorrente, invero, ha prodotto, nel corso del presente giudizio, la documentazione comprovante il suddetto danno non patrimoniale subito in conseguenza della condotta delittuosa posta in essere dal Sig. ed accertata in sede penale, che consiste in un danno morale per la Controparte_1 sofferenza soggettiva interiore, nonché in un danno economico conseguente alla situazione interpersonale e professionale.
Le due sentenze penali prodotte dal ricorrente, in particolare la sentenza resa dalla Corte di
Appello di L'Aquila, hanno confermato che il ricorrente ha subito il danno, come da domanda, dall'azione compiuta dal che ha integrato il reato (appunto complesso) di CP_1
“diffamazione”, nel caso di specie, peraltro, nella forma più grave, poiché posto in essere a mezzo social network (capo di imputazione della medesima sentenza, art. 595 commi 1, 2 e 3
c.p.).
Alla scrivente non resta, dunque, che di quantificare il danno sofferto. pagina 8 di 11 Vanno esaminati, dunque, tutti gli elementi acquisiti, che possono così riassumersi:
- la natura della condotta diffamatoria che ha colpito la sfera personale e professionale utilizzando il termine “cialtroni” che, andando ben oltre il diritto di critica, ha leso la reputazione del ricorrente e dell'azienda di ristorazione;
- l'offesa è stata comunicata a un numero indeterminato di persone, atteso che la pagina
Facebook dell'azienda è seguita da circa duemila persone e, comunque, da più persone e la condotta non è avvenuta alla presenza della persona offesa;
- l'offesa profferita conteneva una notizia falsa, infatti nessuno degli avventori presenti alla cena oggetto del post ha lamentato qualcosa in merito e la teste Testimone_1 dichiarava “…ricordo benissimo che nessuno che nessuno si era lamentato anche perché io ero nelle vesti di direttrice di sala e parlai con tutti i clienti, tutti contenti, nessuna lamentela”.
In virtù della consistenza effettiva delle sofferenze patite dal danneggiato, per come emerse dagli elementi sopra esposti, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente merita accoglimento, anche se la quantificazione del danno da esso operata necessita di essere ridimensionata.
Ebbene, in considerazione di tutte le risultanze e della documentazione prodotta dal ricorrente, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, evitando tuttavia duplicazioni.
Nel caso di specie, tenuto conto anche del fatto che si è trattato di un solo episodio, si ritiene che il danno non patrimoniale possa considerarsi congruamente quantificato nella somma di €
12.000,00, risultato così ottenuto in ossequio alle indicazioni e al contenuto delle Tabelle
Milanesi più recenti per la diffamazione di media entità.
Mentre relativamente al danno patrimoniale, va osservato che non è stata dimostrato in temini quantitativi e, pertanto, può essere quantificato equitativamente in € 3.000,00.
La somma finale da liquidarsi in favore del ricorrente può essere pari ad € 15.000,00.
7. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
pagina 9 di 11
7. SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (avendo chiesto parte ricorrente la
“minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia”, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, ex DM 55/14 e succ. mod., considerati i valori medi, in € 3.397,00= (di cui € 919,00= fase di studio, € 777,00= fase introduttiva ed € 1.701,00= fase decisionale mentre non è dovuta la fase istruttoria poiché non svolta) per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende ed € 145,00 per esborsi.
P.Q.M.
7. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig. , nei confronti di ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda subordinata di risarcimento dei danni proposta da parte ricorrente nei confronti di quale conseguenza dei reati accertati a carico del con la Controparte_1 Controparte_1 sentenza resa dalla Corte adi Appello di L'Aquila n. 2843 del 9.11.2023 (R.G.APP. N.
2437/2022), depositata il successivo 12.12.2023 e divenuta irrevocabile in data 29/02/2024;
Condanna al pagamento in favore di , nella qualità in atti, della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 15.000,00 a titolo di risarcimento integrale dei danni come da parte motiva;
Condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € Controparte_1
3.397,00= (di cui € 919,00= fase di studio, € 777,00= fase introduttiva ed € 1.701,00= fase decisionale, nulla per la fase istruttoria non svolta) per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende ed €
145,50 per esborsi.
Dispone
che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza. pagina 10 di 11 Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Così deciso in Ortona il 7.10.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 26/2025, vertente tra
( ), nella qualità di legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore della ditta “ ” (p.iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
GO AL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale come in atti;
Ricorrente
E
(c.f. ) residente il San SA alla Via F.P. Controparte_1 C.F._2
Michetti n. 16;
Resistente contumace
OGGETTO: Azione di risarcimento danni derivanti da reato.
*****
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza del 16.09.2029, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte ricorrente.
---- PREMESSO ----
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., datato 08.01.2025, il Sig. , Parte_1 nella qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta “ ” (p.iva Parte_2
pagina 1 di 11 ), proponeva azione risarcitoria nei confronti del Sig. P.IVA_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'onorevole Giudice adito, contrariis reiectis: condannare il sig. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) ed residente in [...] C.F._2 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi nella misura di Euro 22.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, in ossequio alla già accertata responsabilità mediante sentenza del 09/11/2023 resa nel procedimento allibrato al numero 2437/2022 R.G.App. dalla Corte di Appello di l'Aquila; in subordine, condannare il sig. nato a [...] il Controparte_1
18.11.1973 (c.f. ) ed residente in [...]
Michetti n. 16, 66050, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, in ossequio alla già accertata responsabilità mediante sentenza del 09/11/2023 resa nel procedimento allibrato al numero 2437/2022 R.G.App. dalla Corte di Appello di
l'Aquila. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Il ricorrente esponeva che, a seguito di pubblicazione ad opera del Sig. di un Parte_3 commento diffamatorio sulla pagina Facebook della ditta ”, in data 25.01.2019 Parte_2 depositava denuncia querela affinché si procedesse all'accertamento della responsabilità penale del fatto oggetto di querela in ordine al reato p. e p. dall'art. 595 c.p., con l'aggravante di cui al comma 3 e che, a conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento allibrato
R.G.N.R. 597/2019, la Repubblica presso il Tribunale di Vasto emetteva decreto di Parte_4 citazione a giudizio del 23.04.2020, nei confronti dell'imputato per il reato p. e Parte_3
p. dall'art. 595 commi 1, 2 e 3 c.p.; il 29.09.2020, il ricorrente si costituiva parte civile nel procedimento penale suindicato per l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e per la comminazione di congrua pena per i reati lui ascritti, nonché per la condanna al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla ricorrente a causa di tali condotte poste in essere dal Sig. quantificati in complessivi euro 22.000,00 Controparte_1 calcolati in base alle Tabelle milanesi rese note dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile;
in data
10.06.2021, a conclusione del dibattimento, il Tribunale di Vasto, Giudice Dott.ssa Michelina
Iannetta, rendeva sentenza n. 213/2021, dichiarando l'imputato non punibile Controparte_1 per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., disponendo unicamente l'annotazione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale;
il Sig. , nella sua qualità, in Parte_1 pagina 2 di 11 data 24.06.2021, proponeva appello avverso la citata sentenza, deducendone la nullità per omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto determinanti ai fini dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. e, previa affermazione della responsabilità ai fini civili dell'imputato, chiedeva la condanna al risarcimento del danno già quantificato nell'atto di costituzione di parte civile;
in data 09.11.2023, la Corte di Appello di L'Aquila, ritenuta la fondatezza dell'impugnazione, rendeva la sentenza n. 2843 del 09.11.2023 (R.G.APP. N.
2437/2022), depositata il 12.12.2023 (irrevocabile il data 29.02.2024), accoglieva l'appello proposto e, a parziale riforma della sentenza n. 213/2021 del primo grado del Tribunale di Vasto, dichiarava la responsabilità civile del Sig. per il fatto ad esso ascritto Controparte_1 nell'imputazione e, per l'effetto, lo condannava al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA per il primo grado, e in Euro 1.200,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA per il secondo grado;
deduceva, inoltre, che, alla persona offesa dal reato, deve essere riconosciuto anche il risarcimento patrimoniale da lucro cessante e non patrimoniale causato dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione ex artt. 2 e 3 Cost. e che, in ossequio ai principi giurisprudenziali, il danno arrecato alla reputazione deve essere inteso in senso unitario senza distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, principio che trova tutela di tale diritto nell'art. 2 Cost. e, come tale, deve essere risarcito, precisando che, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno, occorre valutare la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, tenendo conto anche dell'autorevolezza, notorietà e diffusione dell'organo di informazione su sui è apparsa la notizia diffamatoria, la cui determinazione deve avvenire con criteri equitativi;
secondo i parametri utilizzati dalla giurisprudenza in merito alla liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, il danno è collegato a diversi fattori in base all'oggettiva portata offensiva della notizia diffamatoria;
deduceva, inoltre, che l'Osservatorio milanese ha individuato cinque categorie di diffamazione, che consentono di indicare criteri orientativi per la liquidazione del danno commisurati alla notorietà del diffamante ed alla diffusione del mezzo diffamatorio;
tali categorie si distinguono in: diffamazione di tenue gravità con previsione di danno liquidabile nell'importo da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00; diffamazione di modesta gravità con previsione di danno liquidabile nell'importo da Euro 11.000,00 ad Euro 20.000,00; diffamazione di media gravità con previsione di danno liquidabile nell'importo da Euro pagina 3 di 11 21.000,00 ad Euro 30.000,00; diffamazione di elevata gravità con previsione di danno liquidabile nell'importo da Euro 31.000,00 ad Euro 50.000,00 e diffamazione di eccezionale gravità con previsione di danno liquidabile nell'importo superiore ad Euro 50.000,00; nel caso in esame, stante la limitata notorietà della persona offesa e, di contro, la diffusione e la portata del mezzo diffamatorio (social network “Facebook”), considerato il pregiudizio arrecato alla persona offesa sia sul lato soggettivo e personale, sia dal punto di vista professionale, atteso che, a seguito dell'azione lesiva, vi è stata una effettiva ed importante flessione nel volume d'affari del soggetto leso, si ritiene che la fattispecie diffamatoria sia da considerarsi di modesta-media gravità e che la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali poteva essere liquidata equitativamente nella complessiva somma di Euro 22.000,00.
***
2. Il resistente, Sig. non si è costituito in giudizio, né è comparso alla Controparte_1 udienza fissata per la comparizione delle parti.
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3. Alla udienza del 10.04.2025, fissata per la comparizione delle parti, la difesa di parte ricorrente, rappresentando la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., chiedeva che, previa declaratoria di contumacia del resistente, non comparso né costituito in giudizio, che la causa, di natura documentale, venisse trattenuta in decisione e il Giudice fissava l'udienza del 18.09.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., sostituendola ex art. 127-ter c.p.c. con note scritte di udienza, da depositarsi entro il giorno della fissata udienza, concedendo altresì termine fino a giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di memoria conclusiva.
Venivano depositate le note conclusionali dalla sola parte ricorrente, che depositava altresì le note scritte di udienza, con cui si riportava alle note conclusive già depositate, chiedendone l'accoglimento.
La causa viene ora per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4. Va, innanzitutto, osservato che è risultato incontrovertibile come, con la summenzionata sentenza resa dalla Corte adi Appello di L'Aquila n. 2843 del 09.11.2023 (R.G.APP. N.
2437/2022), depositata il successivo 12.12.2023 e divenuta irrevocabile in data
29.02.2024, in accoglimento dell'appello proposto dall'odierno ricorrente, Pt_5 Pt_1 pagina 4 di 11 , nella sua citata qualità, abbia parzialmente riformato la sentenza n. 213/2021, Parte_1 resa in primo grado dal Tribunale di Vasto, dichiarando la piena responsabilità civile del
Sig. (Cfr. i documenti allegati al ricorso introduttivo: sentenza 1 grado Controparte_1
e fascicolo per il dibattimento e sentenza 2 grado irrevocabile).
La Corte di Appello di L'Aquila, invero, dichiarava la responsabilità ai fini civili di
[...] per il fatto di cui all'imputazione e lo condannava al risarcimento del danno in favore CP_1 della parte civile da liquidare in separato giudizio, oltre alla refusione, delle spese di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, per il primo grado ed in € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, per il secondo grado.
Ciò premesso, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.”.
Da tale dettato normativo discende che l'efficacia extra penale della sentenza di condanna concerne l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte dell'imputato.
Tuttavia, l'effetto preclusivo del sopracitato articolo non incide sulla necessità di accertare, in sede civile, l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto di reato.
Ciò in quanto, in sede penale, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non occorre che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.
Proprio per tale ragione, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla c.d.
“declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, da parte del giudice civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso, nonché
pagina 5 di 11 del nesso di causalità tra lo stesso e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (sul punto, cfr., tra le altre, Cass. ord. n. 8477/2020; Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 5660/2018).
In altre parole, la pronuncia penale de qua consiste in un provvedimento che ha carattere meramente delibativo ed è insuscettibile di passare in giudicato in sede civile, essendo destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva (v. Cass., S.U., n. 2246/1991), poiché la condanna generica al risarcimento del danno non implica alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità.
Pertanto, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, restano riservati al giudice civile l'accertamento riguardante la concreta esistenza del danno, la verifica del nesso di causalità tra fatto illecito e danno e la determinazione dell'entità di quest'ultimo (Cfr. Cass. n.
14537/2013).
Di conseguenza, il danneggiato dal reato, che ha ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo, siccome coperto da giudicato.
5. Sulla scorta di tali imprescindibili premesse, il ricorso merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
Il ricorrente, infatti, ha fornito, nel presente giudizio, piena prova dei danni da esso lamentati, a causa della condotta criminosa perpetrata dal Sig. in data 25.01.2019, nonché Controparte_1 del relativo nesso di causalità.
Anzitutto, la sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2843 del 09.11.2023, depositata il 12.12.2023, chiarisce i fatti di cui si è reso autore il a causa della CP_1 diffusione del commento “ridateci i soldi di capodanno cialtrone …” pubblicato nella pagina
Facebook dell'azienda ”, così offendendo la reputazione dell'azienda e del Sig. Parte_2
, che ne è legale rappresentante. (Cfr. capo di imputazione) Parte_1
Così, per tali fatti, pur restando confermata l'assoluzione dell'imputato dalla responsabilità penale ai sensi dell'art. 131 bis c.p.c. come statuito con la sentenza n. 173/2022 resa dal giudice di primo grado, dalla sentenza di appello ne veniva, tuttavia, affermata “…omissis…la responsabilità ai fini civili dell'imputato, odierno resistente, derivante dall'illecito penale commesso ed accertato, pur se dichiarato di particolare tenuità sotto il profilo del disvalore sociale”. (Cfr. pag. 2 sentenza n. 2843/23 Corte di Appello di L'Aquila)
pagina 6 di 11 Infatti, le indagini svolte dalla P.G. hanno accertato che il commento diffamatorio proveniva dal profilo del ove era altresì presente la foto che lo ritraeva, che poi è stata raffrontata con CP_1 quella apposta sul suo documento presente alla motorizzazione relativo alla patente di guida ed era anche indicato il suo numero di utenza mobile, precisamente 3204097213, come confermato alla udienza del 07.01.2021, innanzi il Tribunale Penale di Vasto, dallo stesso Lgt. dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di PG della Procura di Chieti, che aveva avuto l'incarico di identificare l'autore del post proveniente da un profilo Facebook attivo sul quale tutto ciò che veniva postato era visibile, ossia pubblico. (Cfr. fonoregistrazioni allegate al fascicolo penale)
Pertanto, il fatto reato è rimasto accertato.
6. In ordine all'azione risarcitoria che ci occupa nel presente giudizio, si osserva come, dagli atti dall'istruttoria dibattimentale, sia emerso che la parte civile, odierna ricorrente, aveva riportato danni dalla pubblicazione del commento del sia in ordine alla lesione CP_1 di interessi inerenti alla persona, in particolare alla reputazione personale, sia alla reputazione professionale, quale azienda di ristorazione.
La stessa Corte di Appello, nella sentenza succitata, ha precisato che la teste , Testimone_1 che di fatto gestisce l'attività di ristorazione de qua, aveva dichiarato che, a seguito del commento del sulla pagina Facebook de ” di cui è amministratrice, CP_1 Parte_2 seguita da circa duemila persone, ben due prenotazioni (una di trenta persone e una di ottanta persone) sono state disdettate con conseguente perdita di circa cinquemila euro e che, comunque, la risonanza del commento ha comportato una flessione degli avventori del ristorante anche nei successivi cinque/sei mesi e ciò lo aveva accertato con una comparazione relativa agli scorsi anni.
La teste ha anche confermato che il era presente alla cena di Capodanno di cui si CP_1 occupa, avendo la stessa riconosciuto la pagina dell'agenda delle prenotazioni, mostratale nel corso della sua escussione, dalla quale, non essendo stato depennato il nome del resistente, come avviene in caso di disdetta, per deduzione si può affermare che era presente.
Non solo, la stessa teste ha dichiarato che alcuni conoscenti le avevano manifestato il loro rammarico per il commento negativo chiedendole spiegazioni ed altri ancora l'avevano notiziata della circostanza per cui era stato fatto uno screenshot al post pubblicato da che era poi CP_1 stato diffuso e ciò è accaduto anche perché il post era rimasto nella pagina per il considerevole arco temporale di due/tre mesi.
La ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente risulta corretta e peraltro non contestata dal che volontariamente ha deciso di non partecipare e resistere al presente Controparte_1 giudizio restando contumace. pagina 7 di 11 Da ciò discende che, nel caso di specie, l'an – ossia il fatto storico – risulta provato per il reato relativo al capo d'imputazione ascritto al CP_1
Quanto all'esistenza dei danni e del nesso di derivazione causale tra le condotte delittuose poste in essere dal Sig. e i danni lamentati dall'odierno ricorrente, si osserva quanto segue. CP_1
L'art. 185, comma 2, c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e tale apporto di causalità sussiste anche quando il fatto di reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose per cui, in assenza delle stesse, il danno non si sarebbe verificato (v. Cass. n. 11295/2014).
La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno.
Nell'ipotesi, come quella di specie, in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa, nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante sia dalla diffamazione personale sia professionale, ascritta al capo d'imputazione, per la frase
“ridateci i soldi cialtroni…” pubblicata sulla pagina Facebook il 17.01.2019, ai sensi dell'art. 595 commi 1, 2 e 3 c.p.c., subita dal ricorrente per il reato di diffamazione, ascritto al primo capo d'imputazione, la stessa deve essere accolta in toto.
Il ricorrente, invero, ha prodotto, nel corso del presente giudizio, la documentazione comprovante il suddetto danno non patrimoniale subito in conseguenza della condotta delittuosa posta in essere dal Sig. ed accertata in sede penale, che consiste in un danno morale per la Controparte_1 sofferenza soggettiva interiore, nonché in un danno economico conseguente alla situazione interpersonale e professionale.
Le due sentenze penali prodotte dal ricorrente, in particolare la sentenza resa dalla Corte di
Appello di L'Aquila, hanno confermato che il ricorrente ha subito il danno, come da domanda, dall'azione compiuta dal che ha integrato il reato (appunto complesso) di CP_1
“diffamazione”, nel caso di specie, peraltro, nella forma più grave, poiché posto in essere a mezzo social network (capo di imputazione della medesima sentenza, art. 595 commi 1, 2 e 3
c.p.).
Alla scrivente non resta, dunque, che di quantificare il danno sofferto. pagina 8 di 11 Vanno esaminati, dunque, tutti gli elementi acquisiti, che possono così riassumersi:
- la natura della condotta diffamatoria che ha colpito la sfera personale e professionale utilizzando il termine “cialtroni” che, andando ben oltre il diritto di critica, ha leso la reputazione del ricorrente e dell'azienda di ristorazione;
- l'offesa è stata comunicata a un numero indeterminato di persone, atteso che la pagina
Facebook dell'azienda è seguita da circa duemila persone e, comunque, da più persone e la condotta non è avvenuta alla presenza della persona offesa;
- l'offesa profferita conteneva una notizia falsa, infatti nessuno degli avventori presenti alla cena oggetto del post ha lamentato qualcosa in merito e la teste Testimone_1 dichiarava “…ricordo benissimo che nessuno che nessuno si era lamentato anche perché io ero nelle vesti di direttrice di sala e parlai con tutti i clienti, tutti contenti, nessuna lamentela”.
In virtù della consistenza effettiva delle sofferenze patite dal danneggiato, per come emerse dagli elementi sopra esposti, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente merita accoglimento, anche se la quantificazione del danno da esso operata necessita di essere ridimensionata.
Ebbene, in considerazione di tutte le risultanze e della documentazione prodotta dal ricorrente, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, evitando tuttavia duplicazioni.
Nel caso di specie, tenuto conto anche del fatto che si è trattato di un solo episodio, si ritiene che il danno non patrimoniale possa considerarsi congruamente quantificato nella somma di €
12.000,00, risultato così ottenuto in ossequio alle indicazioni e al contenuto delle Tabelle
Milanesi più recenti per la diffamazione di media entità.
Mentre relativamente al danno patrimoniale, va osservato che non è stata dimostrato in temini quantitativi e, pertanto, può essere quantificato equitativamente in € 3.000,00.
La somma finale da liquidarsi in favore del ricorrente può essere pari ad € 15.000,00.
7. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
pagina 9 di 11
7. SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (avendo chiesto parte ricorrente la
“minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia”, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, ex DM 55/14 e succ. mod., considerati i valori medi, in € 3.397,00= (di cui € 919,00= fase di studio, € 777,00= fase introduttiva ed € 1.701,00= fase decisionale mentre non è dovuta la fase istruttoria poiché non svolta) per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende ed € 145,00 per esborsi.
P.Q.M.
7. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig. , nei confronti di ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda subordinata di risarcimento dei danni proposta da parte ricorrente nei confronti di quale conseguenza dei reati accertati a carico del con la Controparte_1 Controparte_1 sentenza resa dalla Corte adi Appello di L'Aquila n. 2843 del 9.11.2023 (R.G.APP. N.
2437/2022), depositata il successivo 12.12.2023 e divenuta irrevocabile in data 29/02/2024;
Condanna al pagamento in favore di , nella qualità in atti, della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 15.000,00 a titolo di risarcimento integrale dei danni come da parte motiva;
Condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € Controparte_1
3.397,00= (di cui € 919,00= fase di studio, € 777,00= fase introduttiva ed € 1.701,00= fase decisionale, nulla per la fase istruttoria non svolta) per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende ed €
145,50 per esborsi.
Dispone
che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza. pagina 10 di 11 Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Così deciso in Ortona il 7.10.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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