Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 58/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 58/2025, promossa con ricorso depositato il 08/01/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
C.F. cittadina italiana, C.F._1
residente in [...], con gli Avv.ti Massimo Masciocchi e Laura Ambrosetti,
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
C.F. , cittadino italiano, C.F._2
residente a [...], domiciliato in Montesilvano (Pe) alla Via Venezia n. 10, con Avv. Antonella Di Renzo,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in EN (Svizzera), in data 3 luglio 2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune Buguggiate in data 17.09.2010 (anno 2010, atto 4, parte II, serie C); separati consensualmente con verbale in data 17.03.2021, omologato con decreto n. 146/2021 del 18.03.2021, depositato il 20.03.2021; con la seguente figlia minorenne:
pagina 1 di 3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.01.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri Parte_1
e , trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Buguggiate
[...] Parte_2
come segue: anno 2010, atto n. 4, Parte II, Serie C, e, per l'effetto, ordinare al competente
Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. la figlia minore, viene affidata in via esclusiva alla madre, con la Persona_1
quale continuerà a vivere;
3. il padre, potrà vedere e tenere con sé la figlia con il necessario Parte_2 preavviso, accordo e coordinamento con l'altro genitore e, comunque, fatti salvi i bisogni, le esigenze e gli impegni della minore stessa;
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di €. 200,00, con adeguamento automatico annuale, secondo gli indici ISTAT, oltre la metà delle spese mediche, scolastiche e sportive e la metà delle spese straordinarie, sostenute dalla sig.ra Parte_1 secondo il protocollo della Corte d'appello di Milano in vigore. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico di pagamento, entro il giorno 30 di ogni mese;
5. nessun assegno per i coniugi, i quali danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore;
6. i coniugi danno atto di avere provveduto a regolare in sede di separazione personale i loro rapporti economici/patrimoniali e, pertanto, non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
7. i coniugi si autorizzano sin da ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità validi all'espatrio anche in relazione alla minore;
8. spese legali interamente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 03.07.2010, in
EN (Svizzera), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Buguggiate (anno 2010, atto 4, parte II, serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3