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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. SE Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 430/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Ettore Lombardo Pellegrino 111, Messina, presso lo studio dell'Avv.
SE CO che lo rappresenta e difende per procure in atti, appellante, contro
(c.f. , elettiv.te domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via T. Cannizzaro 16 bis, Messina, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Amico che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (appello avverso la sentenza n. 770/24 R.S. del
Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 770/24 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina, in accoglimento della domanda proposta da , lo aveva Controparte_1
1 condannato al risarcimento dei danni da infiltrazioni subiti dall'immobile dell'attore, quantificati in € 4.304,09, oltre Iva e spese di lite.
, premesso di essere proprietario di un appartamento sito in Controparte_1
Messina, Viale Regina Margherita 5, aveva citato in giudizio , Parte_1 proprietario dell'attico soprastante, lamentando che nel 2015 si erano verificate infiltrazioni d'acqua nel suo immobile a causa della mancata manutenzione della proprietà del convenuto;
all'esito dell'A.T.P. espletato nella contumacia del
, disposta c.t.u. nel giudizio di merito instaurato dal , il Parte_1 CP_1 giudice di prime cure aveva accolto la domanda dell'attore, ritenendo sussistente la responsabilità del per le infiltrazioni subite dall'immobile Parte_1
. CP_1
Con il primo motivo di appello, articolato in più profili, il ha Parte_1 censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente applicato l'art. 2051 c.c. e ritenuto sussistente un nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
l'appellante ha eccepito l'inammissibilità ed inutilizzabilità dell'A.T.P. espletato ante causam, lamentando l'irrituale acquisizione dello stesso nel giudizio di merito e contestandone comunque l'attendibilità; il consulente, infatti, non aveva avuto accesso all'immobile del , limitandosi ad una Parte_1
"osservazione esterna", da ritenersi inverosimile data l'altezza dell'edificio.
L'appellante ha, altresì, evidenziato che il c.t.u. nominato nel giudizio di merito aveva espressamente dichiarato l'impossibilità di accertare le esatte cause delle infiltrazioni, non più attive al momento del sopralluogo, e non aveva individuato alcuna rottura di impianti idrici. Il ha, infine, contestato la Parte_1 quantificazione del danno operata dal primo giudice sulla scorta del computo metrico dell'A.T.P., ritenendolo errato e tecnicamente ineseguibile in relazione alla specifica tipologia di solaio esistente ("Plastbau metal") riscontrata dal c.t.u.
Con il secondo motivo di appello il ha lamentato il mancato Parte_1 riconoscimento del caso fortuito, deducendo che le infiltrazioni nell'immobile si erano verificate in concomitanza con eventi atmosferici eccezionali CP_1 ed imprevedibili (c.d. bombe d'acqua) verificatisi nella città di Messina nel 2015, fatto idoneo ad interrompere il nesso causale ex art. 2051 c.c.
2 Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, ivi comprese quelle relative al procedimento di A.T.P. ed alla c.t.u., poste interamente a suo carico.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello; Controparte_1 ha evidenziato che il c.t.u. aveva confermato la provenienza delle infiltrazioni dal piano soprastante e che l'impossibilità di individuarne la causa specifica era dipesa esclusivamente dalla condotta del il quale, rimasto contumace Parte_1 in sede di A.T.P., aveva modificato lo stato dei luoghi nelle more del giudizio eseguendo lavori per il completamento dell'immobile. Ha eccepito, inoltre, la tardività e l'inammissibilità della documentazione prodotta da controparte in appello relativa agli eventi atmosferici deducendo, in ogni caso, che tali eventi non avrebbero comunque causato danni se l'immobile soprastante fosse stato correttamente manutenuto.
La preliminare eccezione di inutilizzabilità dell'A.T.P., in quanto non ritualmente acquisito del giudice di prime cure nella fase di merito, sollevata dall'appellante, deve essere disattesa.
Come precisato dalla S.C., l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass. Civ. Sez. 2, 5 aprile 2016 n. 6591).
Nel caso di specie, l'elaborato peritale a firma dell'ing. è stato Per_1 ritualmente prodotto da parte attrice, odierna appellata, ed è stato oggetto, nel giudizio di merito, di ampio contraddittorio tecnico e difensivo, avendone l'odierno appellante contestato specificamente le risultanze nel merito.
In ordine alle censure svolte dal relativamente agli accertamenti Parte_1 svolti dall'ing. nel procedimento di A.T.P., si osserva che il mancato Per_1 accesso all'immobile dell'appellante è imputabile esclusivamente alla condotta processuale del , rimasto contumace nella fase cautelare nonostante la Parte_1
3 regolare notifica del ricorso introduttivo;
lo stesso non può, pertanto, dolersi dell'incompleto esame dei luoghi, ed in particolare della mansarda e del terrazzo soprastante l'immobile del . In ogni caso le risultanze dell'A.T.P sono CP_1 state valutate dal Tribunale unitamente all'esito degli accertamenti svolti dal c.t.u. nominato nella fase di merito.
Il primo motivo di appello, relativo alla insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. del , deve ritenersi infondato. Parte_1
La S.C., con orientamento assolutamente costante, ha affermato che la responsabilità per danni da infiltrazione rientra nell'alveo dell'art. 2051 c.c. (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, 7 agosto 2013 n. 18855; Cass. Civ. Sez. 2, 12 luglio 2011 n.
15291); tale responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Civ. ss.uu., 30 giugno 2022
2022 n. 20943).
Il ha fondato la contestazione in ordine alla sussistenza della sua Parte_1 responsabilità per i danni subiti dal sui seguenti rilievi: l'impossibilità CP_1 di accertare la causa esatta delle infiltrazioni;
le perfette condizioni della mansarda e del terrazzo sovrastanti al momento del sopralluogo effettuato dal c.t.u. nel corso del giudizio di merito;
l'assenza di prese d'acqua attive o tubazioni costituenti potenziale causa di infiltrazioni;
la mancata corrispondenza verticale di alcune macchie di umidità, atteso che dalla sovrapposizione planimetrica effettuata dal c.t.u. era emerso che alcune tracce di danno ricadevano al di sotto del lastrico solare (copertura dell'edificio) e non direttamente sotto la superficie coperta della mansarda abitativa;
il difetto di costruzione derivante dalla tipologia del solaio di tipo “plastbau” che, se non protetto in fase di costruzione, poteva incamerare acqua piovana nelle sue cavità, provenienti da punti di ingresso anche a distanza rispetto alla localizzazione delle infiltrazioni riscontrate;
l'inesistenza di documentazione fotografica che attestasse lo stato dell'immobile TA
4 durante lo svolgimento dell'A.T.P., non avendo avuto il c.t.u. accesso all'immobile.
Il ha quindi affermato che, essendo il suo immobile in perfetto stato Parte_1 di manutenzione e non avendo subito modifiche dal 2015 al 2018, i danni lamentati dal dovevano imputarsi o ad un difetto di costruzione del Parte_1 solaio o ad eventi meteorici eccezionali.
Tale tesi risulta, tuttavia, smentita dalla relazione del c.t.u. ing. il quale Per_2 ha affermato che "le tracce di danno... (riscontrate nell'immobile del ) CP_1 sono state provocate tutte da pregresse infiltrazioni risalenti al 2015 sulla base degli atti di causa ed in particolare dell'ATP provenienti dal solaio del sovrastante piano mansardato del convenuto" (cfr. pag. 20 rel. c.t.u.), infiltrazioni ormai cessate al momento degli accertamenti svolti nel giudizio di merito.
Se l'immobile del fosse sempre stato in perfetto stato di Parte_1 manutenzione e se le infiltrazioni fossero riconducibili ad un difetto originario di costruzione, le infiltrazioni si sarebbero protratte anche dopo l'accertamento eseguito ante causam;
la circostanza che non vi fossero “tubazioni di acque attive ed in pressione”, inoltre, non escluderebbe la responsabilità del proprietario, come ritenuto dal , dimostrando piuttosto che l'acqua che in maniera copiosa Parte_1
("gocciolamento") aveva invaso l'appartamento sottostante (circostanza accertata dall'A.T.P) non poteva che essere di natura meteorica.
Infine, deve ritenersi irrilevante verificare che le infiltrazioni provenissero dalla mansarda o dal terrazzo a livello di proprietà esclusiva del atteso che Parte_1 quest'ultimo dovrebbe comunque rispondere dei danni cagionati all'immobile sottostante.
Come chiarito dalla S.C., la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il in forza degli obblighi inerenti CP_2 all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere
5 alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito (Cass. Civ. Sez. 6, 11 gennaio 2022
n. 516).
Alla luce degli accertamenti svolti deve, pertanto, ritenersi che l'immobile al momento dell'espletamento dell' non fosse ultimato e che, Parte_1 CP_3 conseguentemente, le precipitazioni verificatesi avevano comportato il ristagno di acqua sul solaio e le conseguenti infiltrazioni nell'immobile ; tale CP_1 ricostruzione trova riscontro anche nella relazione del c.t.u. ing. nella Per_2 parte in cui lo stesso ha affermato che la mansarda …si presenta ancora non ultimata, essendo in corso i lavori di esecuzione delle finiture interne.
La presenza nel soffitto dell'appellato di “evidenti tracce di danni” da pregresse infiltrazioni, ormai non più in atto, è riconducibile esclusivamente a infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile del , all'epoca dei fatti Parte_1 non ultimato. L'assenza della individuazione della specifica causa delle infiltrazioni appare irrilevante poiché, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c.,
è sufficiente l'accertata provenienza dell'acqua dalla cosa in custodia, avuto anche riguardo al fatto che l'impossibilità di accedere all'immobile da parte Parte_1 del consulente nominato nel procedimento di AT.P. doveva imputarsi ad una scelta processuale del . Parte_1
Le considerazioni svolte comportano l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame.
Affinché l'evento atmosferico integri il caso fortuito, esso deve costituire causa esclusiva del danno, nonché essere dotato di imprevedibilità ed inevitabilità assolute. Nel caso di specie, manca il requisito dell'esclusività causale. L'evento piovoso, ancorché intenso, ha prodotto danni all'appartamento sottostante solo perché l'immobile era privo delle necessarie protezioni. La condotta Parte_1 del custode costituisce l'antecedente logico necessario dell'evento dannoso, dovendo ritenersi la pioggia mera occasione o concausa non esimente.
Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti indicati.
6 Il Tribunale ha liquidato la somma di € 4.304,09 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal recependo integralmente il computo metrico allegato CP_1 all'A.T.P. dell'ing. . Tale computo, tuttavia, si fondava su una Per_1 premessa tecnica errata, prevedendo lavorazioni quali la "picchettatura dell'intonaco" e il successivo "intonaco civile", tipiche di un solaio in latero- cemento;
dalla relazione del c.t.u. ing. è emerso che la tipologia Per_2 costruttiva del solaio è in "Plastbau metal" (polistirene espanso) il quale, secondo quanto affermato dal c.t.u., ha un comportamento diverso dal laterizio richiedendo l'utilizzo di malte pronte... e rete porta intonaco.
Dal computo metrico redatto dall'ing. devono, pertanto, escludersi i Per_1 costi relativi alle lavorazioni incompatibili con la tipologia di solaio individuata
(voci da 1 a 5).
Non condivisibile, invece, è la censura relativa alla individuazione degli interventi di ripristino della pavimentazione in parquet.
La porzione di parquet da ripristinare, come correttamente osservato dalla difesa dell'appellato, è circoscritta alla sola area effettivamente danneggiata, pari a 17,50 mq e non, come dedotto dall'appellante, “a tutta l'intera area di pavimentazione” (rectius: l'intero immobile) che presenta una dimensione ben più ampia. Gli interventi riparatori (cfr. voce n. 6 del computo metrico allegato all'ATP), consistenti nel ripristino delle aree macchiate dall'acqua del soffitto nonché nella sostituzione dei listelli danneggiati sono, pertanto, corretti e congrui nell'ammontare.
Tenuto conto delle conclusioni del c.t.u., che ha condiviso in parte le critiche della parte appellante, e del computo alternativo proposto dalla difesa , Parte_1 basato sulla corretta tecnica di ripristino (rasatura su rete) e ammontante ad €
800,00, può rideterminarsi il danno, sommando a tale importo le residue voci del computo metrico (nn. 6 e 7). In parziale riforma della sentenza impugnata, il deve quindi essere condannato al pagamento, a favore del , Parte_1 CP_1 della somma di € 3.225,00.
L'accoglimento parziale dell'appello, con la riduzione -ancorché modesta- del quantum risarcitorio (da € 4.304,09 a € 3.225,00), giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in misura di ¼ , ponendo i restanti
7 ¾ a carico dell'appellante , liquidati come da dispositivo in base a Parte_1 quanto liquidato dal Tribunale per le spese di primo grado e secondo lo scaglione di valore per la presente fase.
Le spese di C.T.U. e di A.T.P., essendo state necessarie per accertare la responsabilità del convenuto e la natura del danno, restano definitivamente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 770/24 R.S. del
Tribunale di Messina, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante al pagamento, a favore di , della somma di € 3.225,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni;
compensa, in ragione di ¼, le spese processuali del primo e del secondo grado tra le parti e condanna al pagamento dei restanti ¾ liquidati Parte_1 in favore dell'Avv. Amico, procuratore distrattario di , per il Controparte_1 primo grado di giudizio in € 408,75 per spese ed € 2.548,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado, in €
1.500,00 per compensi (€ 400,00 fase studio, € 400,00 fase introduttiva, € 500,00 fase trattazione, € 700,00 fase decisoria), oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u. e dell'A.T.P.
Messina, 27 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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