Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 62
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 23 D. Lgs n. 82/2005

    L'avviso di accertamento non è un documento informatico soggetto all'art. 23 del D. Lgs n. 82/2005.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per difetto di attribuzione del funzionario sottoscrittore

    La nomina del funzionario responsabile dell'IMU risulta dalle determinazioni sindacali n. 116 del 18.09.2019 e n. 16 del 19.04.2021, che gli hanno conferito l'incarico dirigenziale di responsabile dell'area Tributi. La firma a stampa del responsabile dei tributi locali è legittima.

  • Rigettato
    Richiesta di disapplicazione della delibera per erronea determinazione della base imponibile IMU

    Il contribuente non ha prodotto alcuna perizia di parte per dimostrare il minor valore dei terreni rispetto a quello stabilito dalla delibera comunale.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni ed interessi per assenza di elemento soggettivo

    Le sanzioni non sono applicabili poiché la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza derivanti dal fatto che la delibera che ha aggiornato i valori minimi delle aree edificabili è stata approvata nel 2024, rendendo oggettivamente impossibile per il contribuente conoscere i valori di riferimento per il 2019. Gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta risulta determinata ed accertata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 62
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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