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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 748/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7671 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1, nata ad [...] il Data nascita_1 ed Indirizzo_1, rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Enna, l'avviso di accertamento n. 7671 relativo ad IMU per l'anno d'imposta 2019. Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Inesistenza e/o nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 23 D. Lgs n. 82/2005.
2) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di attribuzione del funzionario che ha sottoscritto gli atti in violazione dell'art. 11 D. Lgs 23/2011, art. 1 c. 162 L. 296/2006 ed art. 1 coma 87 L. 549/1995 –
Illegittima sostituzione della firma autografa con quella a stampa.
3) Nel merito – Richiesta di disapplicazione della delibera della G.M. n. 186/2023 ai sensi dell'art. 7 D. Lgs
542/92 per erronea determinazione della base imponibile IMU sulla scorta delle rilevazioni estimative effettuate dalla società incaricata dal Comune.
4) Ilegittimità delle sanzioni ed interessi – Assenza di elemento soggettivo – Violazione degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs 472/97 (principio di colpevolezza ) -.
Si è costituita in giudizio il Comune di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente al primo motivo di ricorso non viene rilevata alcuna violazione della richiamata norma atteso che l'avviso di accertamento opposto, in quanto atto amministrativo standardizzato, non è un documento informatico soggetto all'art. 23 del D. Lgs n. 82/2005.
Secondo prevalente giurisprudenza risulta legittima la firma a stampa del responsabile dei tributi locali.
Sul punto, inoltre, la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione del responsabile del procedimento previa indicazione, come avvenuto nel caso che ci occupa, dei relativi poteri di sottoscrizione.
In relazione al secondo motivo di ricorso la nomina del funzionario responsabile dell'IMU del Comune di
Enna, come riportato nell'avviso di accertamento impugnato, risulta dalle determinazioni sindacali n. 116 del 18.09.2019 e n. 16 del 19.04.2021.
Con tali determinazioni il Dr. Nominativo_1 è stato designato Funzionario responsabile dei tributi e allo Stesso risulta conferito l'incarico dirigenziale di responsabile dell'area 3 – Tributi.
In riferimento al terzo motivo di ricorso secondo la Suprema Corte (pronuncia n. 16629/2017) il contribuente può dimostrare il minor valore dei terreni stabilito dalla delibera comunale, attraverso la prova contraria raggiungibile con la produzione di una perizia di parte contenente elementi idonei a dimostrare la non corrispondenza degli indici comunali;
ma ciò non è avvenuto nel caso che ci occupa atteso che dalla documentazione versata in atti, non risulta prodotta, da parte ricorrente, alcuna perizia.
Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso, ossia la illegittimità delle sanzioni ed interessi, questo Giudice ritiene che le sanzioni non siano applicabili poiché si può individuare nel caso in ispecie quella situazione prevista dall'art. 8 D. Lgs. 546/1992 in cui la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza, nascenti dal fatto che la delibera che ha aggiornato i valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo IMU anno 2019 è stata approvata nel 2024 e ciò, seppure non rileva ai fini della inapplicabilità della stessa, determina l'impossibilità oggettiva per il contribuente di conoscere esattamente i suddetti valori di riferimento, il che esclude la volontà di violare la norma, che è requisito di imputabilità alla base di qualunque procedimento sanzionatorio, così come delineato dagli artt. 3, 5 e 6 del D. Lgs n. 472/1997.
Parimenti, anche gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta risulta determinata ed accertata e, quindi, dall'avviso di accertamento otificato dall'Ente, non potendosi computare da un periodo precedente in cui il valore non era ancora stato determinato in maniera compiuta. Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato relativamente a sanzioni e interessi, onera il Comune resistente a rideterminare la pretesa come indicato in parte motiva. Spese compensate tra le parti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 748/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7671 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1, nata ad [...] il Data nascita_1 ed Indirizzo_1, rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Enna, l'avviso di accertamento n. 7671 relativo ad IMU per l'anno d'imposta 2019. Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Inesistenza e/o nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 23 D. Lgs n. 82/2005.
2) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di attribuzione del funzionario che ha sottoscritto gli atti in violazione dell'art. 11 D. Lgs 23/2011, art. 1 c. 162 L. 296/2006 ed art. 1 coma 87 L. 549/1995 –
Illegittima sostituzione della firma autografa con quella a stampa.
3) Nel merito – Richiesta di disapplicazione della delibera della G.M. n. 186/2023 ai sensi dell'art. 7 D. Lgs
542/92 per erronea determinazione della base imponibile IMU sulla scorta delle rilevazioni estimative effettuate dalla società incaricata dal Comune.
4) Ilegittimità delle sanzioni ed interessi – Assenza di elemento soggettivo – Violazione degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs 472/97 (principio di colpevolezza ) -.
Si è costituita in giudizio il Comune di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente al primo motivo di ricorso non viene rilevata alcuna violazione della richiamata norma atteso che l'avviso di accertamento opposto, in quanto atto amministrativo standardizzato, non è un documento informatico soggetto all'art. 23 del D. Lgs n. 82/2005.
Secondo prevalente giurisprudenza risulta legittima la firma a stampa del responsabile dei tributi locali.
Sul punto, inoltre, la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione del responsabile del procedimento previa indicazione, come avvenuto nel caso che ci occupa, dei relativi poteri di sottoscrizione.
In relazione al secondo motivo di ricorso la nomina del funzionario responsabile dell'IMU del Comune di
Enna, come riportato nell'avviso di accertamento impugnato, risulta dalle determinazioni sindacali n. 116 del 18.09.2019 e n. 16 del 19.04.2021.
Con tali determinazioni il Dr. Nominativo_1 è stato designato Funzionario responsabile dei tributi e allo Stesso risulta conferito l'incarico dirigenziale di responsabile dell'area 3 – Tributi.
In riferimento al terzo motivo di ricorso secondo la Suprema Corte (pronuncia n. 16629/2017) il contribuente può dimostrare il minor valore dei terreni stabilito dalla delibera comunale, attraverso la prova contraria raggiungibile con la produzione di una perizia di parte contenente elementi idonei a dimostrare la non corrispondenza degli indici comunali;
ma ciò non è avvenuto nel caso che ci occupa atteso che dalla documentazione versata in atti, non risulta prodotta, da parte ricorrente, alcuna perizia.
Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso, ossia la illegittimità delle sanzioni ed interessi, questo Giudice ritiene che le sanzioni non siano applicabili poiché si può individuare nel caso in ispecie quella situazione prevista dall'art. 8 D. Lgs. 546/1992 in cui la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza, nascenti dal fatto che la delibera che ha aggiornato i valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo IMU anno 2019 è stata approvata nel 2024 e ciò, seppure non rileva ai fini della inapplicabilità della stessa, determina l'impossibilità oggettiva per il contribuente di conoscere esattamente i suddetti valori di riferimento, il che esclude la volontà di violare la norma, che è requisito di imputabilità alla base di qualunque procedimento sanzionatorio, così come delineato dagli artt. 3, 5 e 6 del D. Lgs n. 472/1997.
Parimenti, anche gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta risulta determinata ed accertata e, quindi, dall'avviso di accertamento otificato dall'Ente, non potendosi computare da un periodo precedente in cui il valore non era ancora stato determinato in maniera compiuta. Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato relativamente a sanzioni e interessi, onera il Comune resistente a rideterminare la pretesa come indicato in parte motiva. Spese compensate tra le parti.