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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/07/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1791/2024 composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Martina Gasparini Consigliere estensore dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello promossa da
(c.f. , con l'avv. Angelo Maiolino Parte_1 C.F._1 appellante contro
(c.f.: ) con gli avv.ti Raffaele Bucci e Controparte_1 C.F._2
Alberto Cacciavillani appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza possessoria n. 8479/2024 del Tribunale di
Vicenza emessa e depositata in data 25.9.2024.
Conclusioni di parte appellante:
Dichiarare la nullità della notifica di ricorso introduttivo e pedissequo provvedimento di comparizione delle parti per l'udienza iniziale del 26.7.2024, in quanto non tempestivamente notificati, oltre che degli atti successivi (dichiarata contumacia dell'appellante e decisione), disponendo, ex art.354 c.p.c., la rimessione del procedimento al primo giudice. Con vittoria di spese e competenze .
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis, rifiutato il contraddittorio in ordine ad allegazioni, produzioni ed istanze nuove della controparte,-
Nel merito: rigettare il gravame d'appello proposto da , perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
e per l'effetto, confermare l'interdetto possessorio emanato dal Tribunale di Vicenza in data 25.09.2024.- in via incidentale: condannare 1) al risarcimento del danno derivante Parte_1 dall'illecito atto di spoglio perpetrato in danno della ricorrente/appellata (importo da stabilirsi anche in via equitativa ed in misura congrua rispetto al tempo trascorso dal dì dello spoglio sino all'effettiva reintegra della ricorrente/appellata nel pieno e libero possesso dei propri beni), nonché 2) ai sensi dell'art. 96, commi 1, 3 e 4 c.p.c., al pagamento in favore di di una somma, a titolo di risarcimento, in Controparte_1 misura pari al compenso edittale spettante per il rito (ovvero in misura pari al compenso massimo edittale spettante per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta comunque di giustizia), per aver promosso/resistito con temerarietà.- in ogni caso: con integrale rifusione dei compensi legali, oneri di lite e spese, iva e c.p.a. come per legge. in via istruttoria: si richiamano i documenti allegati al fascicolo di primo grado, nonché quelli (numerati da 1 a 10) già allegati alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e contestuale proposizione di querela di falso versata in atti e, considerato che questa sede processuale è la prima utile successiva alla formazione di un documento nuovo, si produce, quale doc. 11, copia della richiesta di rinvio a giudizio del 25.03.2025 disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nei confronti di nell'ambito del parallelo procedimento penale n. Parte_1
2626/2024 R.G.G.I.P.[che è relativa, tra le altre, a circostanze/reati che sono oggetto anche del presente contenzioso, come si evince al capo d'imputazione ivi formulato al punto 1, sub 3], riservandosi ogni debita osservazione ulteriore, in merito, nei libelli conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado pag. 2/7 proponeva ricorso possessorio avanti al Tribunale di Vicenza Parte_2 chiedendo nei confronti di l'immediata reintegrazione/reimmissione Parte_1 nel possesso (compossesso) dei beni immobili ivi meglio descritti, allegando di averne il compossesso - in qualità di erede legittima della sorella precedente proprietaria
( deceduta il 23.3.2016 cui era subentrata ipso iure ex art.1146 Persona_1 primo comma cod.civ. -assieme al fratello . Assumeva di aver appreso Parte_3 poco meno di un anno prima che all'interno del garage pertinenziale all'abitazione vi erano beni appartenenti a e che malgrado la diffida inviata in data Parte_1
4.7.2023 lo stesso non provvedeva alla liberazione degli immobili e chiedeva pertanto la reintegra nel possesso, la fissazione di una cauzione e il risarcimento del danno.
Con decreto veniva fissata l'udienza del 26 luglio 2024 e assegnato termine per notifica al 17 luglio 2024. Alla prima udienza il giudice, preso atto della dichiarazione del procuratore di parte ricorrente di non aver ancora ricevuto in restituzione la cartolina comprovante l'avvenuta notifica, si riservava di provvedere all'esito del deposito dell'avviso di ricevimento e della CAD dando termine al 30 agosto . Il procuratore di parte ricorrente depositava certificato di residenza e dava atto dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto spedito in data 12 luglio 2024 in data 30 luglio
2024
Con l'ordinanza n.8479/2024 depositata il 25.9.2024 il Tribunale di Vicenza, dichiarata la contumacia di ordinava allo stesso l'immediata Parte_1 reintegrazione/reimmissione della ricorrente nel pieno ed effettivo Controparte_1
(com)possesso dei beni indicati nel ricorso con ordine al resistente di immediata liberazione degli stessi e condanna al pagamento delle spese di lite.
Giudizio di appello
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto appello denunciando Parte_1
l'omesso rilievo della nullità della notifica dell'atto introduttivo e l'erronea dichiarazione della sua contumacia nonchè l'infondatezza e inammissibilità della richiesta possessoria nel merito. Al riguardo ha dedotto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati in data 30 luglio 2024 successivamente all'udienza del 26 luglio 2024, senza che il giudice, preso atto della circostanza disponesse ex art.291 c.p.c. la fissazione di nuova udienza con rinnovazione della pag. 3/7 notifica nel termine perentorio da assegnare. Ha chiesto pertanto in principalità che la causa venga rimessa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In ogni caso ha contestato la pretesa possessoria rilevandone l'infondatezza tenuto conto che il medesimo si trovava nel possesso in virtù di legittima detenzione qualificata degli immobili controversi a decorrere dal 30 gennaio 2023 come da contratto di affitto di pari data che depositava unitamente all'atto di appello quale documento n.7.
Si è costituita rilevando l'infondatezza dei motivi di appello Controparte_1 formulando in principalità querela di falso avverso il contratto di affitto prodotto dall' appellante e formulando autonoma domanda risarcitoria in relazione all'asserito illecito atto di spoglio perpetrato in suo danno.
A seguito di rituale richiesta all'udienza 8 luglio 2025 le parti procedevano alla discussione orale ex art.352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte dell'appellante costituito e la causa veniva rimessa in decisione.
All'udienza (come risulta dal verbale 8 luglio 2025) il procuratore di parte appellante dichiarava espressamente di non volersi avvalere del documento prodotto quale documento 7 (contratto di affitto) rinunciando alla contestazione svolta nel merito e insistendo sulla sola domanda svolta in principalità di dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo e degli atti successivi disponendo la remissione al primo giudice ex art.354 c.p.c. con vittoria delle spese. Il procuratore dell'appellante dichiarava inoltre di insistere sulla domanda di restituzione dei beni formulata nella comparsa di replica. Il procuratore dell'appellata preso atto della rinuncia da avvalersi del contratto di affitto ( doc. n.7 prodotto dall'appellante) dichiarava di rinunciare alla querela di falso proposta in via pregiudiziale rispetto a tale documento e contestava la domanda di restituzione proposta dalla controparte per la prima volta in memoria di replica riportandosi per il resto alle conclusioni già prese.
Ragioni della decisione.
Va preliminarmente rilevato come “Ove con l'atto di impugnazione sia dedotta una pretesa nullità della citazione per essere ivi indicata una data di prima comparizione avanti al giudice adito già scaduta al momento della sua notificazione, il giudice d'appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito, giacché il vizio dedotto in rito pag. 4/7 integra la denuncia di una violazione del contraddittorio non dipendente da difetto di notificazione di atti diretti a provocare la costituzione delle parti, bensì da un modo di svolgimento del processo, e cioè da situazione non assimilabile a quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che consentono la rimessione della causa al giudice di primo grado in deroga al principio generale in base al quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame (cfr. Cass. civ. n.8604/2005 e conf. n. 24017/2017).
Nel caso di specie il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati a in data 30 luglio 2024, successivamente all'udienza fissata per il 26 Parte_1 luglio 2024 con conseguente nullità dell'atto introduttivo (integrando una ipotesi di nullità della citazione prevista dall'art. 164 c.p.c. ) e la causa va decisa nel merito senza disporre la rimessione al primo giudice, tenuto conto che la deduzione con l'atto di appello, da parte del resistente- dichiarato contumace in primo grado, della nullità dell'atto introduttivo di quel giudizio per esservi indicata una data di prima comparizione già scaduta al momento della sua notificazione, ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introduttivo.
Ciò posto va preso atto che unica difesa nel merito svolta dall'appellante è costituita dall'allegazione svolta nell'atto di appello che trovasi nel possesso, in Parte_1 virtù di legittima detenzione qualificata degli immobili controversi ed oggetto del provvedimento possessorio 25.9.2024 a decorrere dal 30.1.2023 come da contratto di affitto che si dimette (All.7)” e tuttavia a fronte della ferma contestazione svolta sul punto dall'appellata e dalla querela di falso proposta dalla medesima il procuratore di parte appellante all'udienza 8 luglio 2025 dichiarava di non volersi avvalere del documento indicato e di rinunciare alla contestazione nel merito.
Tanto premesso deve rilevarsi come l'appellante non ha contestato la dimostrazione del
(com)possesso da parte di nè del proprio rifiuto al rilascio dei beni a Controparte_1 fronte della richiesta formulata dalla medesima. Anche la tempestività dell'azione è stata solo genericamente contestata nell'atto di appello e in ogni caso risulta dagli atti pag. 5/7 che il ricorso veniva depositato in data 2 luglio 2024 a fronte della richiesta di liberazione dei beni datata 4 luglio 2023 (cfr. documenti dimessi unitamente al ricorso possessorio).
Vanno pertanto accolte le domande di reintegra nel possesso (e di conseguente ordine di liberazione e restituzione dei beni) formulate dall'odierna appellata nel giudizio possessorio.
Va viceversa rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellata nel giudizio possessorio in quanto domanda che inerisce la fase di merito e in ogni caso in quanto formulata in questa sede del tutto genericamente.
Va rigettata la domanda ex art.96 c.p.c. tenuto conto della fondatezza del motivo relativamente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in ragione di metà e la condanna dell'odierno appellante, prevalentemente soccombente, a rifondere alla controparte la quota residua di metà, quota che si liquida secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione valore indeterminabile complessità bassa per il primo grado in euro 1757,00 ( 1/2 di euro 3.228,00 per compensi ed euro 286,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge e per il secondo grado in euro 3.473,00 (1/2 di euro 6.946,00 per compensi) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio possessorio e conseguentemente dell'ordinanza impugnata;
2) in accoglimento del ricorso possessorio depositato in data 2 luglio 2024:
a) dispone l'immediata reintegra/reimmissione della ricorrente Controparte_1 nel pieno ed effettivo (com)possesso dei beni comuni censiti e individuati al
Catasto Fabbricati del Comune di Romano d'IN (VI), in via Castellana,
Foglio 19, mappale 944, quali sub 2 (abitazione), sub 3 (garage/magazzino), sub. 4
(stalla) e al Catasto Terreni del medesimo Comune, al Foglio 19 la particella 544 ed al Foglio 20 le particelle 37, 38,112, 113, 140, 207, 261, 369 ;
b)ordina a l'immediata liberazione degli immobili suindicati;
Parte_1
pag. 6/7 3) compensa in ragione di metà le spese del giudizio di primo grado e condanna a rifondere a la quota residua, che si liquida in euro Parte_1 Controparte_1
1757,00 ( 1/2 di euro 3.228,00 per compensi ed euro 286,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge
4) compensa in ragione di metà le spese del giudizio di secondo grado e condanna a rifondere a la quota residua, che si liquida in euro Parte_1 Controparte_1
3.473,00 (1/2 di euro 6.946,00 per compensi) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1791/2024 composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Martina Gasparini Consigliere estensore dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello promossa da
(c.f. , con l'avv. Angelo Maiolino Parte_1 C.F._1 appellante contro
(c.f.: ) con gli avv.ti Raffaele Bucci e Controparte_1 C.F._2
Alberto Cacciavillani appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza possessoria n. 8479/2024 del Tribunale di
Vicenza emessa e depositata in data 25.9.2024.
Conclusioni di parte appellante:
Dichiarare la nullità della notifica di ricorso introduttivo e pedissequo provvedimento di comparizione delle parti per l'udienza iniziale del 26.7.2024, in quanto non tempestivamente notificati, oltre che degli atti successivi (dichiarata contumacia dell'appellante e decisione), disponendo, ex art.354 c.p.c., la rimessione del procedimento al primo giudice. Con vittoria di spese e competenze .
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis, rifiutato il contraddittorio in ordine ad allegazioni, produzioni ed istanze nuove della controparte,-
Nel merito: rigettare il gravame d'appello proposto da , perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
e per l'effetto, confermare l'interdetto possessorio emanato dal Tribunale di Vicenza in data 25.09.2024.- in via incidentale: condannare 1) al risarcimento del danno derivante Parte_1 dall'illecito atto di spoglio perpetrato in danno della ricorrente/appellata (importo da stabilirsi anche in via equitativa ed in misura congrua rispetto al tempo trascorso dal dì dello spoglio sino all'effettiva reintegra della ricorrente/appellata nel pieno e libero possesso dei propri beni), nonché 2) ai sensi dell'art. 96, commi 1, 3 e 4 c.p.c., al pagamento in favore di di una somma, a titolo di risarcimento, in Controparte_1 misura pari al compenso edittale spettante per il rito (ovvero in misura pari al compenso massimo edittale spettante per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta comunque di giustizia), per aver promosso/resistito con temerarietà.- in ogni caso: con integrale rifusione dei compensi legali, oneri di lite e spese, iva e c.p.a. come per legge. in via istruttoria: si richiamano i documenti allegati al fascicolo di primo grado, nonché quelli (numerati da 1 a 10) già allegati alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e contestuale proposizione di querela di falso versata in atti e, considerato che questa sede processuale è la prima utile successiva alla formazione di un documento nuovo, si produce, quale doc. 11, copia della richiesta di rinvio a giudizio del 25.03.2025 disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nei confronti di nell'ambito del parallelo procedimento penale n. Parte_1
2626/2024 R.G.G.I.P.[che è relativa, tra le altre, a circostanze/reati che sono oggetto anche del presente contenzioso, come si evince al capo d'imputazione ivi formulato al punto 1, sub 3], riservandosi ogni debita osservazione ulteriore, in merito, nei libelli conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado pag. 2/7 proponeva ricorso possessorio avanti al Tribunale di Vicenza Parte_2 chiedendo nei confronti di l'immediata reintegrazione/reimmissione Parte_1 nel possesso (compossesso) dei beni immobili ivi meglio descritti, allegando di averne il compossesso - in qualità di erede legittima della sorella precedente proprietaria
( deceduta il 23.3.2016 cui era subentrata ipso iure ex art.1146 Persona_1 primo comma cod.civ. -assieme al fratello . Assumeva di aver appreso Parte_3 poco meno di un anno prima che all'interno del garage pertinenziale all'abitazione vi erano beni appartenenti a e che malgrado la diffida inviata in data Parte_1
4.7.2023 lo stesso non provvedeva alla liberazione degli immobili e chiedeva pertanto la reintegra nel possesso, la fissazione di una cauzione e il risarcimento del danno.
Con decreto veniva fissata l'udienza del 26 luglio 2024 e assegnato termine per notifica al 17 luglio 2024. Alla prima udienza il giudice, preso atto della dichiarazione del procuratore di parte ricorrente di non aver ancora ricevuto in restituzione la cartolina comprovante l'avvenuta notifica, si riservava di provvedere all'esito del deposito dell'avviso di ricevimento e della CAD dando termine al 30 agosto . Il procuratore di parte ricorrente depositava certificato di residenza e dava atto dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto spedito in data 12 luglio 2024 in data 30 luglio
2024
Con l'ordinanza n.8479/2024 depositata il 25.9.2024 il Tribunale di Vicenza, dichiarata la contumacia di ordinava allo stesso l'immediata Parte_1 reintegrazione/reimmissione della ricorrente nel pieno ed effettivo Controparte_1
(com)possesso dei beni indicati nel ricorso con ordine al resistente di immediata liberazione degli stessi e condanna al pagamento delle spese di lite.
Giudizio di appello
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto appello denunciando Parte_1
l'omesso rilievo della nullità della notifica dell'atto introduttivo e l'erronea dichiarazione della sua contumacia nonchè l'infondatezza e inammissibilità della richiesta possessoria nel merito. Al riguardo ha dedotto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati in data 30 luglio 2024 successivamente all'udienza del 26 luglio 2024, senza che il giudice, preso atto della circostanza disponesse ex art.291 c.p.c. la fissazione di nuova udienza con rinnovazione della pag. 3/7 notifica nel termine perentorio da assegnare. Ha chiesto pertanto in principalità che la causa venga rimessa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In ogni caso ha contestato la pretesa possessoria rilevandone l'infondatezza tenuto conto che il medesimo si trovava nel possesso in virtù di legittima detenzione qualificata degli immobili controversi a decorrere dal 30 gennaio 2023 come da contratto di affitto di pari data che depositava unitamente all'atto di appello quale documento n.7.
Si è costituita rilevando l'infondatezza dei motivi di appello Controparte_1 formulando in principalità querela di falso avverso il contratto di affitto prodotto dall' appellante e formulando autonoma domanda risarcitoria in relazione all'asserito illecito atto di spoglio perpetrato in suo danno.
A seguito di rituale richiesta all'udienza 8 luglio 2025 le parti procedevano alla discussione orale ex art.352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte dell'appellante costituito e la causa veniva rimessa in decisione.
All'udienza (come risulta dal verbale 8 luglio 2025) il procuratore di parte appellante dichiarava espressamente di non volersi avvalere del documento prodotto quale documento 7 (contratto di affitto) rinunciando alla contestazione svolta nel merito e insistendo sulla sola domanda svolta in principalità di dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo e degli atti successivi disponendo la remissione al primo giudice ex art.354 c.p.c. con vittoria delle spese. Il procuratore dell'appellante dichiarava inoltre di insistere sulla domanda di restituzione dei beni formulata nella comparsa di replica. Il procuratore dell'appellata preso atto della rinuncia da avvalersi del contratto di affitto ( doc. n.7 prodotto dall'appellante) dichiarava di rinunciare alla querela di falso proposta in via pregiudiziale rispetto a tale documento e contestava la domanda di restituzione proposta dalla controparte per la prima volta in memoria di replica riportandosi per il resto alle conclusioni già prese.
Ragioni della decisione.
Va preliminarmente rilevato come “Ove con l'atto di impugnazione sia dedotta una pretesa nullità della citazione per essere ivi indicata una data di prima comparizione avanti al giudice adito già scaduta al momento della sua notificazione, il giudice d'appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito, giacché il vizio dedotto in rito pag. 4/7 integra la denuncia di una violazione del contraddittorio non dipendente da difetto di notificazione di atti diretti a provocare la costituzione delle parti, bensì da un modo di svolgimento del processo, e cioè da situazione non assimilabile a quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che consentono la rimessione della causa al giudice di primo grado in deroga al principio generale in base al quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame (cfr. Cass. civ. n.8604/2005 e conf. n. 24017/2017).
Nel caso di specie il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati a in data 30 luglio 2024, successivamente all'udienza fissata per il 26 Parte_1 luglio 2024 con conseguente nullità dell'atto introduttivo (integrando una ipotesi di nullità della citazione prevista dall'art. 164 c.p.c. ) e la causa va decisa nel merito senza disporre la rimessione al primo giudice, tenuto conto che la deduzione con l'atto di appello, da parte del resistente- dichiarato contumace in primo grado, della nullità dell'atto introduttivo di quel giudizio per esservi indicata una data di prima comparizione già scaduta al momento della sua notificazione, ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introduttivo.
Ciò posto va preso atto che unica difesa nel merito svolta dall'appellante è costituita dall'allegazione svolta nell'atto di appello che trovasi nel possesso, in Parte_1 virtù di legittima detenzione qualificata degli immobili controversi ed oggetto del provvedimento possessorio 25.9.2024 a decorrere dal 30.1.2023 come da contratto di affitto che si dimette (All.7)” e tuttavia a fronte della ferma contestazione svolta sul punto dall'appellata e dalla querela di falso proposta dalla medesima il procuratore di parte appellante all'udienza 8 luglio 2025 dichiarava di non volersi avvalere del documento indicato e di rinunciare alla contestazione nel merito.
Tanto premesso deve rilevarsi come l'appellante non ha contestato la dimostrazione del
(com)possesso da parte di nè del proprio rifiuto al rilascio dei beni a Controparte_1 fronte della richiesta formulata dalla medesima. Anche la tempestività dell'azione è stata solo genericamente contestata nell'atto di appello e in ogni caso risulta dagli atti pag. 5/7 che il ricorso veniva depositato in data 2 luglio 2024 a fronte della richiesta di liberazione dei beni datata 4 luglio 2023 (cfr. documenti dimessi unitamente al ricorso possessorio).
Vanno pertanto accolte le domande di reintegra nel possesso (e di conseguente ordine di liberazione e restituzione dei beni) formulate dall'odierna appellata nel giudizio possessorio.
Va viceversa rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellata nel giudizio possessorio in quanto domanda che inerisce la fase di merito e in ogni caso in quanto formulata in questa sede del tutto genericamente.
Va rigettata la domanda ex art.96 c.p.c. tenuto conto della fondatezza del motivo relativamente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in ragione di metà e la condanna dell'odierno appellante, prevalentemente soccombente, a rifondere alla controparte la quota residua di metà, quota che si liquida secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione valore indeterminabile complessità bassa per il primo grado in euro 1757,00 ( 1/2 di euro 3.228,00 per compensi ed euro 286,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge e per il secondo grado in euro 3.473,00 (1/2 di euro 6.946,00 per compensi) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio possessorio e conseguentemente dell'ordinanza impugnata;
2) in accoglimento del ricorso possessorio depositato in data 2 luglio 2024:
a) dispone l'immediata reintegra/reimmissione della ricorrente Controparte_1 nel pieno ed effettivo (com)possesso dei beni comuni censiti e individuati al
Catasto Fabbricati del Comune di Romano d'IN (VI), in via Castellana,
Foglio 19, mappale 944, quali sub 2 (abitazione), sub 3 (garage/magazzino), sub. 4
(stalla) e al Catasto Terreni del medesimo Comune, al Foglio 19 la particella 544 ed al Foglio 20 le particelle 37, 38,112, 113, 140, 207, 261, 369 ;
b)ordina a l'immediata liberazione degli immobili suindicati;
Parte_1
pag. 6/7 3) compensa in ragione di metà le spese del giudizio di primo grado e condanna a rifondere a la quota residua, che si liquida in euro Parte_1 Controparte_1
1757,00 ( 1/2 di euro 3.228,00 per compensi ed euro 286,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge
4) compensa in ragione di metà le spese del giudizio di secondo grado e condanna a rifondere a la quota residua, che si liquida in euro Parte_1 Controparte_1
3.473,00 (1/2 di euro 6.946,00 per compensi) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 7/7