Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15137/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alina Rossato Presidente rel
Dott. Barbara De Munari Giudice
Dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 15137/2024, promosso congiuntamente da
, con l'avv. OSLER MASSIMO Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. OSLER MASSIMO Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 18/12/2024 le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Padova di regolare la responsabilità genitoriale dei propri figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 4/02/2025:
Per_ 1) I figli minori di anni quindici, , di anni dodici, di anni Per_2 Per_3 otto, e di anni cinque, vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_4 genitori. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché i figli resteranno con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita dei figli rilevanti per la loro equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici.
Infine, i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per l'espatrio, per i figli minori.
2) Nella casa familiare, sita nel Comune di Carmignano di Brenta (PD), Via Per_ Bologna n. 13, rimarranno a vivere i figli , e essendo Per_2 Per_3 Per_4 desiderio dei genitori che non muti il loro assetto abitativo, in considerazione anche del fatto che, avendo età diverse e molteplici impegni, lo spostamento da una casa all'altra sarebbe di complessa gestione. Di conseguenza, nei periodi di permanenza di competenza della madre, il padre si trasferirà a vivere nell'abitazione di sua proprietà attigua a quella dei nonni paterni e, nei periodi di permanenza di competenza del padre, la madre si trasferirà a vivere in un altro immobile, che ella sta individuando per l'acquisto; sotto tale ultimo profilo, i genitori si sono accordati che, al fine di consentire alla madre di acquistare un immobile e, quindi, nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti discendenti dalla convivenza, il signor corrisponderà alla signora la somma di € 30.000,00, di cui € CP_1 Pt_1
15.000,00 entro il termine fissato per l'udienza cartolare di cui presente procedimento e i restanti € 15.000,00, a richiesta della signora entro e non Pt_1 il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3) Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne, secondo il calendario indicato nel piano genitoriale allegato, contenente la proposta dei tempi di permanenza con ciascun genitore (Doc. 4: piano genitoriale). I minori trascorreranno inoltre le festività ad anni alterni;
negli anni pari, i genitori 3
seguiranno il seguente calendario: la madre terrà con sé i figli dal 24 dicembre alle ore 18:00 del 30 dicembre, il giorno di Pasqua e il 1° Maggio;
il padre terrà con sé i figli dalle ore 18:00 del 30 dicembre al 6 gennaio comprensivo del pernotto, il giorno di Pasquetta, il 25 Aprile e il 2 Giugno. I genitori concordano che, durante le festività del Carnevale, vigerà l'ordinario protocollo di visita. Durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con i genitori quindici giorni anche consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore entro il mese di giugno di ogni anno. I genitori concordano che nel restante periodo estivo i minori frequenteranno, come di consueto, i centri estivi e che vigeranno gli ordinari tempi di permanenza. Infine, il giorno del compleanno dei figli sarà trascorso, ove possibile, dagli stessi con entrambi i genitori.
4) In considerazione del fatto che il padre continuerà a corrispondere in via esclusiva il rateo mensile del mutuo della casa familiare, le utenze dell'abitazione, entro il limite di € 400,00 al mese e, altresì, l'utenza per internet e l'abbonamento alle piattaforme Disney plus e Amazon Prime, così come le spese dell'abbonamento Per_ del cellulare della figlia lo stesso verserà alla madre, a titolo di contributo per Per_ il mantenimento dei figli minori , e entro il giorno 05 Per_2 Per_3 Per_4 di ogni mese, la somma di € 1.200,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
Quanto alle spese straordinarie, esse saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che i genitori intendono per spese straordinarie anche la cancelleria scolastica di inizio anno che, pertanto, sarà suddivisa al 50% tra gli stessi. Quanto alle ulteriori spese straordinarie, i genitori convengono di attuare l'elenco e la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Padova, come di seguito indicati: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di €
500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche che richiedono il 4
preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter.
5) Posto che i genitori, come sopra disciplinato, continueranno a risiedere entrambi, a periodi alterni, nella casa familiare, i medesimi si impegnano a rispettare la concordata suddivisione dei compiti di accudimento dei figli e dei lavori domestici.
6) Inoltre, i genitori si impegnano a concordare insieme i tempi, le modalità di inserimento di eventuali nuovi partner/compagni nella vita dei figli minori e la loro frequentazione della casa familiare, essendo come sopra descritto condivisa in funzione del benessere e serenità di vita dei figli.
7) I genitori convengono, altresì, che l'assegno unico e universale per i figli sarà richiesto e percepito dalla madre, mentre le detrazioni saranno suddivise al 50 % tra i genitori. L'importo dell'assegno unico universale sarà interamente utilizzato per le spese straordinarie in carico ad entrambi i genitori. Nel caso in cui tale importo fosse più alto delle spese sostenute per il mese di competenza, il residuo sarà accantonato per i mesi successivi. Nel caso in cui tale importo fosse più basso delle spese sostenute per il mese di competenza, si utilizzerà se esistente il residuo dei mesi precedenti ed in caso contrario l'eccedenza delle spese sarà a carico di ciascun genitore nella quota del 50% ciascuno.
8) I genitori convengono, infine, che le spese relative a manutenzione ordinaria dell'immobile, già casa familiare, l'acquisto concordato e le riparazioni di qualsiasi oggetto indispensabile alla vita quotidiana dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrodomestici, biancheria della casa, mobili, utensili, caldaia, etc.), sia con riferimento a quelli attualmente presenti nell'abitazione che con riferimento a quelli che saranno eventualmente acquistati, saranno suddivise in considerazione degli effettivi tempi di utilizzo dell'immobile da parte di ciascuno dei genitori e, pertanto, la madre sosterrà il 65% di tali spese, mentre il padre il restante 35%.
FATTO E DIRITTO 5
I sigg. e hanno intrattenuto Parte_1 Controparte_1 una convivenza more uxorio, fissando la loro residenza nella casa familiare sita in Carmignano di Brenta (PD), via Bologna n. 13.
Dalla loro unione sono nati quattro figli, tutti ancora minorenni e Per_ riconosciuti da entrambi i genitori: , in data 10/04/2009; , in Per_2 data 28/02/2012; , in data 25/09/2016; in data 5/07/2019. Per_3 Per_4
Maturata la consapevolezza dell'irreversibilità della crisi della loro relazione e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, i ricorrenti decidevano di separarsi ed instaurare l'odierno procedimento.
Si è resa così necessaria una regolamentazione delle questioni personali ed economiche sottese all'esercizio della responsabilità Per_ genitoriale sui figli minori , , e Per_2 Per_3 Per_4
Dell'accordo intervenuto tra i genitori va preso atto, atteso che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori. Le condizioni di cui ai numeri 2, limitatamente al contributo all'acquisto di una nuova abitazione per la sig.ra , limitatamente Pt_1 alla corresponsione per intero dei ratei del mutuo da parte del sig. CP_1
e la condizione n. 8 costituiscono espressione della volontà
[...] negoziale delle parti.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento
.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
• prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate
• nulla sulle spese.
Padova, 11.02.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato