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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. RO D. CA Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 542/2025 V.G., promosso da:
La , nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...]
n. 16, C.F.: , elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via Frà C.F._1
Giarratana n. 12, presso lo studio dell'Avv. Francesca Maria Argento che la rappresenta e difende e
, nato a [...], il [...], residente in 75172 Controparte_1
IM (Germania), Panoramastrasse n. 17, C.F.: , C.F._2 elettivamente domiciliato in Fiumefreddo di Sicilia (CT), in via Cesare Battisti n. 92, presso lo studio del (titolo tedesco di avvocato) unitamente CP_2 Controparte_3 all'avv. Agata Petrino, con la quale agisce d'intesa ai sensi delle norme vigenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 09/10/2025 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 19.03.2025, e Controparte_4
, premesso che in data 07.08.2009 a San AL, gli odierni istanti hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario trascritto agli atti di matrimonio del comune di San
AL anno 2009,parte 2, serie A, numero 45 , e che dall'unione sono nati due figli: in data 03.11.2010 e in data 21.03.2016 e di essersi separati Parte_2 CP_5 consensualmente con sentenza pronunciata da questo Tribunale il 25/09/2021, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già previste in sede di separazione, che prevedevano : l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocamento nel domicilio di quest'ultima; la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo mensile per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 360,00, pari ad € 180,00 per ciascun figlio - mediante versamento della suddetta somma, entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra oltre al versamento CP_4 della metà delle spese straordinarie.
Le parti nel corso del presente procedimento provvedevano ad integrare il ricorso con il deposito della documentazione attestante le loro condizioni reddituali e patrimoniali.
Le parti, all'udienza del giorno 08.10.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.08.2009 a San AL, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del 25/09/2021 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.
898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data
07.08.2009 a San AL, tra nata a [...] il [...] e Controparte_4
, nato a [...], il [...], trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di San AL dell'anno 2009,parte 2, serie A, numero
45.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, che confermano quelle previste in sede di separazione e in considerazione della circostanza per cui rispetto a quel tempo non sono mutati i rapporti tra il genitore non affidatario ed i figli, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono anzi rispondenti agli interessi dei due minori la cui audizione almeno per il più grande, è da ritenersi superflua.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 542/2025 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data
07.08.2009 a San AL, tra nata a [...] il [...] e Controparte_4
, nato a [...], il [...], trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di San AL dell'anno 2009, parte 2, serie A, numero
45, alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di San AL ( CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva. Così deciso il 19 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
RO D. CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. RO D. CA Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 542/2025 V.G., promosso da:
La , nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...]
n. 16, C.F.: , elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via Frà C.F._1
Giarratana n. 12, presso lo studio dell'Avv. Francesca Maria Argento che la rappresenta e difende e
, nato a [...], il [...], residente in 75172 Controparte_1
IM (Germania), Panoramastrasse n. 17, C.F.: , C.F._2 elettivamente domiciliato in Fiumefreddo di Sicilia (CT), in via Cesare Battisti n. 92, presso lo studio del (titolo tedesco di avvocato) unitamente CP_2 Controparte_3 all'avv. Agata Petrino, con la quale agisce d'intesa ai sensi delle norme vigenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 09/10/2025 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 19.03.2025, e Controparte_4
, premesso che in data 07.08.2009 a San AL, gli odierni istanti hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario trascritto agli atti di matrimonio del comune di San
AL anno 2009,parte 2, serie A, numero 45 , e che dall'unione sono nati due figli: in data 03.11.2010 e in data 21.03.2016 e di essersi separati Parte_2 CP_5 consensualmente con sentenza pronunciata da questo Tribunale il 25/09/2021, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già previste in sede di separazione, che prevedevano : l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocamento nel domicilio di quest'ultima; la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo mensile per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 360,00, pari ad € 180,00 per ciascun figlio - mediante versamento della suddetta somma, entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra oltre al versamento CP_4 della metà delle spese straordinarie.
Le parti nel corso del presente procedimento provvedevano ad integrare il ricorso con il deposito della documentazione attestante le loro condizioni reddituali e patrimoniali.
Le parti, all'udienza del giorno 08.10.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.08.2009 a San AL, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del 25/09/2021 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.
898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data
07.08.2009 a San AL, tra nata a [...] il [...] e Controparte_4
, nato a [...], il [...], trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di San AL dell'anno 2009,parte 2, serie A, numero
45.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, che confermano quelle previste in sede di separazione e in considerazione della circostanza per cui rispetto a quel tempo non sono mutati i rapporti tra il genitore non affidatario ed i figli, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono anzi rispondenti agli interessi dei due minori la cui audizione almeno per il più grande, è da ritenersi superflua.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 542/2025 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data
07.08.2009 a San AL, tra nata a [...] il [...] e Controparte_4
, nato a [...], il [...], trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di San AL dell'anno 2009, parte 2, serie A, numero
45, alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di San AL ( CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva. Così deciso il 19 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
RO D. CA