CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Rel. - ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4024/2018, pubblicata il 26 aprile 2018, iscritto al n. 5602/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 20 maggio 2025 e pendente
TRA la (c.f.: ), con sede legale in Giugliano in Campania (Na) Parte_1 P.IVA_1
alla Via Madonna del Pantano Nord n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele D'Alterio (c.f.: e C.F._1
(c.f.: ) - APPELLANTE - Parte_2 C.F._2
E il c.f.: , con sede in alla Piazza San Giacomo, in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gagliotti (c.f.:
- APPELLATO - C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2013, la Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il di tale città chiedendo CP_1
la risoluzione del contratto di appalto (rep. n. 83380) con lo stesso stipulato il 4 maggio
2012 e la condanna dell'ente alla somma di 84.744,00 €, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
A sostegno della domanda, la società istante deduceva:
a) di essere risultata aggiudicataria della gara indetta dal per Controparte_1
l'espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'Archivio
Storico e dei locali annessi alla Chiesa di San Gioacchino a Pontenuovo, di proprietà comunale, per l'importo di 204.578,60 €, di cui 8.555,20 € per oneri di sicurezza oltre
Iva;
b) che, in data 4 maggio 2012 era stato stipulato il relativo contratto d'appalto
(Rep. n. 83380), nel quale era stata prevista l'ultimazione dei lavori nel termine di 180 giorni dalla consegna;
c) che, con verbale del 20 giugno 2012, il Direttore dei Lavori aveva proceduto alla consegna dei suddetti lavori, stabilendo altresì l'improrogabile conclusione delle lavorazioni entro la data del 15 novembre 2012;
d) che, in data 21 giugno 2012, ossia il giorno successivo alla suddetta consegna, il Direttore dei lavori aveva emanato l'ordine di servizio n. 1, con il quale aveva disposto la sospensione immediata dei lavori e lo smontaggio della parte di andito, già posta in opera lungo la facciata di via Pontenuovo, per problematiche relative “alla sicurezza dell'immobile ed alla indisponibilità di poter garantire il controllo degli ambienti per la scarsità di personale presente nei locali nei mesi di luglio e agosto p.v.”
, fermo restando la prosecuzione delle opere nei locali annessi alla chiesa come da progetto;
e) che, in data 22 giugno 2012, l'appaltatrice e il Direttore dei Lavori avevano redatto il verbale di contestazione nel quale il secondo aveva apposto riserva “per la ridefinizione del prosieguo dei lavori” e per una nuova convocazione;
f) che, in data 4 luglio 2012, il Direttore dei Lavori aveva convocato l'appaltatrice per comunicarle la sospensione immediata dei lavori “per la predisposizione di una perizia di variante”;
g) che, in data 12 settembre 2012, l'impresa istante aveva inviato una nota al
Direttore dei Lavori per sollecitare la ripresa dei lavori. Tale richiesta, tuttavia, era rimasta priva di riscontro “e, a tutt'oggi, i lavori sono sospesi a tempo indeterminato”.
Tanto premesso, la contestava il grave inadempimento Parte_1
contrattuale della stazione appaltante per violazione del dovere di cooperazione n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 2 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
all'esecuzione dell'appalto, avendo quest'ultima affidato solo formalmente i lavori in data 20 giugno 2012, per poi disporne la sospensione già dal giorno successivo alla suddetta consegna e prevedere in data 4 luglio 2012, ossia dopo due settimane, una illegittima sospensione degli stessi per la predisposizione di una perizia di variante.
Quantificava, pertanto, i danni subìti nell'importo di 84.774,00 €, di cui “1) Euro
57.598,98 per spese generali non ammortizzate;
2) Euro 18.278,07 per mancato utile;
Euro 2.997,29 per oneri vari (contratto e fidejussione); 4) Euro 3.519,80 per lavori eseguiti e non contabilizzati;
5) Euro 2.349,86 per lavori ordinati, eseguiti e non pagati”.
2. Con comparsa del 26 marzo 2014 si costituiva in giudizio il Controparte_1
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Evidenziava, in particolare, la legittimità dei provvedimenti adottati poiché fondati su ragioni di pubblico interesse ed eccepiva l'inammissibilità delle domande formulate dalla società attrice, poiché, a norma dell'art. 159, comma 4 del D.P.R. 207/10, “l'unica facoltà data alla società” era
“lo scioglimento del rapporto senza indennizzo”.
3. In assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, all'udienza del 3 luglio 2017, il Tribunale introitava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
3.1. Depositate le comparse nei termini assegnati, all'udienza del 28 dicembre
2017, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo ritenendo necessario “ai fini della decisione, chiedere chiarimenti alle parti in ordine agli “atti progettuali costituenti il progetto esecutivo” di cui si fa menzione all'art. 5 del contratto di appalto nonché in ordine ai saggi “per opportune verifiche al tessuto murario e di alcuni solai” disposte con l'ordine di servizio n. 1 rispetto alla necessità di “verifiche ed indagini alla struttura” evidenziate nel verbale di sospensione lavori del 4 luglio 2012”, rinviando la causa all'udienza del 15 febbraio 2018.
3.2. In ossequio al provvedimento del Tribunale, il depositava Controparte_1
la nota prot. n. 150973 del 13 febbraio 2018 della Direzione Centrale Pianificazione
Gestione del Territorio, non riprodotto nel presente giudizio.
n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 9 Parte_1 Controparte_1 Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
3.3. Pertanto, con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese di lite tra le parti.
Nello specifico, il primo Giudice riteneva:
i) che la sospensione dei lavori disposta con ordine di servizio n. 1 del 21 giugno
2012 e con successivo verbale del 4 luglio 2012 era da ritenersi legittima considerato
“le ragioni di pubblico interesse e/o di necessità in essi evidenziate (considerati i lavori di cui al progetto esecutivo, con i relativi elaborati tecnici, richiamati dal contratto di appalto e come elencati dal nella nota del 13 febbraio 2018, la Controparte_1
necessità di verificare, anche a mezzo saggi, sui solai e sullo stato dell'immobile non risultava prevedibile, tanto che lo stesso appaltatore nulla ha rilevato in sede di offerta
e poi di contratto)”;
ii) che, nella specie, la sospensione dei lavori era stata “contestuale alla consegna degli stessi (il giorno dopo)” con la conseguenza che “l'appaltatore avrebbe dovuto presentare istanza di recesso all'amministrazione in quanto solo a seguito del mancato accoglimento di tale istanza avrebbe avuto diritto al richiesto “ compenso per i maggiori oneri”, richiesta che tuttavia non era stata avanzata dalla società attrice;
iii) che, dalla documentazione in atti, non emergeva, comunque, la volontà dell'amministrazione “di voler proseguire il rapporto sicché solo la richiesta di recesso preventivamente inoltrata dall'appaltatore avrebbe potuto porre il innanzi alla CP_1
scelta (che rimane propria dell'amministrazione ed alla quale non può sostituirsi il giudice) se proseguire il rapporto o sciogliersi dal vincolo”.
4. Con una citazione notificata al il 20 novembre 2011 la Controparte_1 [...]
ha proposto appello avverso tale sentenza, sostenendone l'erroneità per Parte_1
violazione degli artt. 158, 159 e 160 D.p.r. 207/2010.
Nello specifico, l'appellante ha sostenuto che dagli atti del processo di primo grado, e, in particolare, dalla nota prot. n. 150973 del 13 febbraio 2018, emergeva in modo inequivocabile che il “non aveva effettuato saggi e verifiche Controparte_1
della struttura in occasione della redazione del progetto esecutivo”, né tali saggi e verifiche erano stati effettuati successivamente alla sospensione dei lavori. Sicché, il provvedimento di sospensione avrebbe dovuto essere ritenuto illegittimo in quanto volto a dissimulare, invocando ragioni di pubblico interesse, una grave n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 4 di 9 Parte_1 Controparte_1 Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
omissione/negligenza della stazione appaltante nella redazione del progetto esecutivo, con la conseguenza che il primo Giudice avrebbe dovuto inquadrare la fattispecie nella sospensione ex art. 160 del d.P.R. 207/2010 e condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno derivante dalla sospensione dei lavori, senza che vi fosse necessità da parte dell'appaltatrice di richiedere il previo scioglimento del contratto.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di “1) accertare il grave inadempimento del per causali di cui in premessa, e, per l'effetto, dichiarare risolto il Controparte_1
contratto d'appalto rep. n. 83380 del 4.5.12; 2) Accertare il diritto dell'appellante al pagamento, da parte del della somma complessiva di Euro Controparte_1
84.744,00 per le causali di cui in premessa, ovvero della maggiore o minore somma che
l'On.le Corte riterrà di quantificare in corso di causa;
3) Condannare, per l'effetto, il al pagamento in favore dell'appellante della somma suddetta, Controparte_1
maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4) Condannare il l pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio”. Controparte_1
5. Con comparsa del 20 marzo 2019, si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
6. All'esito dell'udienza del 20 maggio 2025 la Corte ha introitato la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
II. L'appellante con l'unico motivo di gravame si duole del fatto che il primo
Giudice abbia dichiarato la legittimità delle due sospensioni (dell'esecuzione) del contratto di appalto del 4 maggio 2012, intervenute con provvedimenti del direttore dei lavori del 21 giugno e del 4 luglio 2012 (il primo dei quali addirittura il giorno successivo alla consegna dei lavori) sulla base del fatto che erano intervenute ragioni di pubblico interesse e/o di necessità, consistenti nella necessità di verifiche - anche a mezzo saggi - sui solai e sullo stato dell'immobile, che non erano prevedibili all'epoca dell'offerta e della stipula del contratto, tanto è che lo stesso appaltatore nulla aveva rivelato in sede di offerta e poi di stipula del contratto.
n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 5 di 9 Parte_1 Controparte_1 Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
Viceversa, l'appellante sostiene che non vi erano ragioni di pubblico interesse e/o necessità, che potevano giustificare le due sospensioni dei lavori, atteso che le verifiche richieste e la variante ordinata, peraltro mai effettuate, erano già prevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo dei lavori, predisposto dalla stazione appaltante, che non poteva essere carente di verifiche strutturali, sicché le due sospensioni, da considerarsi illegittime, dissimulavano soltanto la colpa della stazione appaltante ed il conseguente grave inadempimento della stessa nel dare esecuzione al contratto.
La tesi dell'appellante non può essere seguita.
A giudizio della Corte, difatti, la configurazione delle sospensioni come legittime o illegittime, nell'ipotesi in cui è richiesta, come nella specie, la risoluzione giudiziale per inadempimento della stazione appaltante, rileva soltanto nella valutazione della condotta inadempiente di quest'ultima e della connotazione della “gravità” di tale inadempimento.
Nel caso in esame, va, tuttavia, esaminata la concorrente condotta tenuta dall'appaltatore, attuale appellante, al fine di valutare se tale condotta, pure essa colposa, abbia contribuito a determinare l'inadempimento della stazione appaltante, o comunque, sia stata tale da escludere la “gravità” dell'inadempimento di quest'ultima.
Ritiene la Corte che, nella specie, la condotta tenuta dalla non Parte_1
vada esente da critiche e tanto è stato già evidenziato dal primo Giudice, laddove ha affermato che la società non aveva mosso contestazioni in sede di offerta e poi di contratto nonché laddove ha affermato che i comportamenti inadempienti della stazione appaltante, se antecedenti o comunque contestuali alla consegna dei lavori, non potevano essere fatti valere a nessun titolo dall'appaltatrice, sebbene abbia poi fatto derivare da tale condotta la facoltà dell'appaltatrice di chiedere (non il risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. ma) il recesso dal contratto ed il diritto di pretendere, nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non fosse stata accolta, un compenso per i maggiori oneri sostenuti, il prolungamento del contratto ed il risarcimento dei danni.
Nello specifico, la società appellante era stata messa nelle condizioni di avere conoscenza approfondita del progetto esecutivo già prima della stipula del contratto,
n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 6 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
tanto è vero che in tale atto si premetteva che “con verbale preliminare di contratto, allegato al presente atto sottoscritto dal R.U.P. e dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria in data 11/10/2011, si attesta ai sensi dell'art. 106, comma
3 del d.P.R. n. 207/2010, la persistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione deli lavori in questione”, sicché deve ritenersi che essa era al corrente o avrebbe dovuto essere al corrente della presenza di eventuali impedimenti che potevano incidere sull'esecuzione dei lavori.
L'art. 106, co.3, citato, infatti, stabilisce che “In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”, e tra queste vi era quella attinente “alla .. realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori” (lett. c)).
Invece, la società appellante non solo aveva sottoscritto il contratto dopo avere attestato quanto sopra indicato, ma aveva anche proceduto ad accettare la consegna dei lavori con verbale del 20 giugno 2012, ancora una volta dopo avere visionato i luoghi di causa e con la scorta del progetto (esecutivo), dichiarando di non avere difficoltà e dubbi di sorta, di essere perfettamente edotto di tutti i sui obblighi, di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale, e di accettare la formale consegna dei lavori per l'oggetto indicato sopra, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, tanto che aveva cominciato anche a montare i ponteggi, il giorno dopo smontati a seguito dell'ordine di sospensione dei lavori del 21 giugno 2012, in calce al quale non risulta esservi nessuna riserva, né alcuna contestazione era stata mossa in calce all'ordine di sospensione del 4 luglio 2012, peraltro sottoscritto anche dalla società appellante, oltre che dal direttore dei lavori e dal R.U.P.
A tal riguardo, va detto che, se è vero che l'apposizione delle riserve in calce alle sospensioni dei lavori ha la funzione di precostituire la condizione affinché, nel caso in cui il contratto ha avuto esecuzione, l'appaltatore possa chiedere il risarcimento del n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 7 di 9 Parte_1 Controparte_1 CP_ Con R CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
danno, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il contratto ha avuto appena un principio di esecuzione, la riserva non rappresenta altro che un modo per opporsi alla volontà della P.A. di sospendere il contratto, ritenendo insussistenti le ragioni della sospensione (legittima o illegittima che sia), mentre la sua assenza è indice della condivisione dell'operato dell'amministrazione, legittimando il primo a chiedere lo scioglimento del contratto solo se la sospensione supera il limite massimo di sei mesi
(ex art. 159, co. 4 del d.P.R. n.207/20109.
Nel caso in esame, a prescindere dalla ricorrenza delle ragioni di pubblico interesse o di necessità di cui all'art. 158 co. 2 del d.P.R. 207/2010, l'appellante avrebbe avuto pertanto diritto a chiedere il solo scioglimento del contratto, ed, in caso di opposizione della P.A., gli eventuali maggiori oneri derivanti dal prolungamento del contratto.
L'omessa presentazione dell'istanza di recesso, infatti, configura, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, una consapevole scelta di proseguire il rapporto contrattuale, anche se non ha avuto ancora esecuzione, con implicita assunzione del relativo rischio e conseguente preclusione a ogni rimedio, non solo risarcitorio, ma anche risolutorio (così, Cass. 18897/2020; Cass. 21100/2015).
A tal fine, l'assenza di una riserva sulle citate sospensioni e l'assenza di un'istanza di recesso possono valere solo a connotare la condotta dell'appaltatore come di condivisione dell'operato della stazione appaltante, sicché non può invocarsi la
“gravità” del suo inadempimento per chiederne la risoluzione.
IV. In conclusione, per i motivi sopra detti, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e dunque, del rigetto dell'appello, l'appellante va condannata a rifondere al appellato le spese di CP_1
lite del grado, che, in mancanza di nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto del complessivo valore della controversia (da 52.000,01 € a 260.000,00 €), in complessivi 10.120,00 €, di cui 8.800,00 € per compenso (2.000,00 € per la cd. fase di n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 8 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
studio, 1.600,00 € per la cd. fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase istruttoria e 3.000,00 € per la fase decisoria) e 1.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali.
VI. Segue, infine, a carico dell'appellante, la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile bis) definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 4024/2018, pubblicata il 26 aprile 2018, proposto dalla nei Parte_1
confronti del così provvede: Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) c o n d a n n a l'a p p e l l a n t e al pagamento a favore del C o m u n e d i N a p o l i delle spese di lite del secondo grado del giudizio, che liquida nel complessivo importo di 10.120,00 €, di cui 8.800,00 € per compenso e 1.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte dell'appellante per il rigetto del suo appello di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 9 di 9 Parte_1 Controparte_1
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Rel. - ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4024/2018, pubblicata il 26 aprile 2018, iscritto al n. 5602/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 20 maggio 2025 e pendente
TRA la (c.f.: ), con sede legale in Giugliano in Campania (Na) Parte_1 P.IVA_1
alla Via Madonna del Pantano Nord n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele D'Alterio (c.f.: e C.F._1
(c.f.: ) - APPELLANTE - Parte_2 C.F._2
E il c.f.: , con sede in alla Piazza San Giacomo, in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gagliotti (c.f.:
- APPELLATO - C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2013, la Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il di tale città chiedendo CP_1
la risoluzione del contratto di appalto (rep. n. 83380) con lo stesso stipulato il 4 maggio
2012 e la condanna dell'ente alla somma di 84.744,00 €, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
A sostegno della domanda, la società istante deduceva:
a) di essere risultata aggiudicataria della gara indetta dal per Controparte_1
l'espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'Archivio
Storico e dei locali annessi alla Chiesa di San Gioacchino a Pontenuovo, di proprietà comunale, per l'importo di 204.578,60 €, di cui 8.555,20 € per oneri di sicurezza oltre
Iva;
b) che, in data 4 maggio 2012 era stato stipulato il relativo contratto d'appalto
(Rep. n. 83380), nel quale era stata prevista l'ultimazione dei lavori nel termine di 180 giorni dalla consegna;
c) che, con verbale del 20 giugno 2012, il Direttore dei Lavori aveva proceduto alla consegna dei suddetti lavori, stabilendo altresì l'improrogabile conclusione delle lavorazioni entro la data del 15 novembre 2012;
d) che, in data 21 giugno 2012, ossia il giorno successivo alla suddetta consegna, il Direttore dei lavori aveva emanato l'ordine di servizio n. 1, con il quale aveva disposto la sospensione immediata dei lavori e lo smontaggio della parte di andito, già posta in opera lungo la facciata di via Pontenuovo, per problematiche relative “alla sicurezza dell'immobile ed alla indisponibilità di poter garantire il controllo degli ambienti per la scarsità di personale presente nei locali nei mesi di luglio e agosto p.v.”
, fermo restando la prosecuzione delle opere nei locali annessi alla chiesa come da progetto;
e) che, in data 22 giugno 2012, l'appaltatrice e il Direttore dei Lavori avevano redatto il verbale di contestazione nel quale il secondo aveva apposto riserva “per la ridefinizione del prosieguo dei lavori” e per una nuova convocazione;
f) che, in data 4 luglio 2012, il Direttore dei Lavori aveva convocato l'appaltatrice per comunicarle la sospensione immediata dei lavori “per la predisposizione di una perizia di variante”;
g) che, in data 12 settembre 2012, l'impresa istante aveva inviato una nota al
Direttore dei Lavori per sollecitare la ripresa dei lavori. Tale richiesta, tuttavia, era rimasta priva di riscontro “e, a tutt'oggi, i lavori sono sospesi a tempo indeterminato”.
Tanto premesso, la contestava il grave inadempimento Parte_1
contrattuale della stazione appaltante per violazione del dovere di cooperazione n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 2 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
all'esecuzione dell'appalto, avendo quest'ultima affidato solo formalmente i lavori in data 20 giugno 2012, per poi disporne la sospensione già dal giorno successivo alla suddetta consegna e prevedere in data 4 luglio 2012, ossia dopo due settimane, una illegittima sospensione degli stessi per la predisposizione di una perizia di variante.
Quantificava, pertanto, i danni subìti nell'importo di 84.774,00 €, di cui “1) Euro
57.598,98 per spese generali non ammortizzate;
2) Euro 18.278,07 per mancato utile;
Euro 2.997,29 per oneri vari (contratto e fidejussione); 4) Euro 3.519,80 per lavori eseguiti e non contabilizzati;
5) Euro 2.349,86 per lavori ordinati, eseguiti e non pagati”.
2. Con comparsa del 26 marzo 2014 si costituiva in giudizio il Controparte_1
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Evidenziava, in particolare, la legittimità dei provvedimenti adottati poiché fondati su ragioni di pubblico interesse ed eccepiva l'inammissibilità delle domande formulate dalla società attrice, poiché, a norma dell'art. 159, comma 4 del D.P.R. 207/10, “l'unica facoltà data alla società” era
“lo scioglimento del rapporto senza indennizzo”.
3. In assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, all'udienza del 3 luglio 2017, il Tribunale introitava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
3.1. Depositate le comparse nei termini assegnati, all'udienza del 28 dicembre
2017, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo ritenendo necessario “ai fini della decisione, chiedere chiarimenti alle parti in ordine agli “atti progettuali costituenti il progetto esecutivo” di cui si fa menzione all'art. 5 del contratto di appalto nonché in ordine ai saggi “per opportune verifiche al tessuto murario e di alcuni solai” disposte con l'ordine di servizio n. 1 rispetto alla necessità di “verifiche ed indagini alla struttura” evidenziate nel verbale di sospensione lavori del 4 luglio 2012”, rinviando la causa all'udienza del 15 febbraio 2018.
3.2. In ossequio al provvedimento del Tribunale, il depositava Controparte_1
la nota prot. n. 150973 del 13 febbraio 2018 della Direzione Centrale Pianificazione
Gestione del Territorio, non riprodotto nel presente giudizio.
n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 9 Parte_1 Controparte_1 Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
3.3. Pertanto, con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese di lite tra le parti.
Nello specifico, il primo Giudice riteneva:
i) che la sospensione dei lavori disposta con ordine di servizio n. 1 del 21 giugno
2012 e con successivo verbale del 4 luglio 2012 era da ritenersi legittima considerato
“le ragioni di pubblico interesse e/o di necessità in essi evidenziate (considerati i lavori di cui al progetto esecutivo, con i relativi elaborati tecnici, richiamati dal contratto di appalto e come elencati dal nella nota del 13 febbraio 2018, la Controparte_1
necessità di verificare, anche a mezzo saggi, sui solai e sullo stato dell'immobile non risultava prevedibile, tanto che lo stesso appaltatore nulla ha rilevato in sede di offerta
e poi di contratto)”;
ii) che, nella specie, la sospensione dei lavori era stata “contestuale alla consegna degli stessi (il giorno dopo)” con la conseguenza che “l'appaltatore avrebbe dovuto presentare istanza di recesso all'amministrazione in quanto solo a seguito del mancato accoglimento di tale istanza avrebbe avuto diritto al richiesto “ compenso per i maggiori oneri”, richiesta che tuttavia non era stata avanzata dalla società attrice;
iii) che, dalla documentazione in atti, non emergeva, comunque, la volontà dell'amministrazione “di voler proseguire il rapporto sicché solo la richiesta di recesso preventivamente inoltrata dall'appaltatore avrebbe potuto porre il innanzi alla CP_1
scelta (che rimane propria dell'amministrazione ed alla quale non può sostituirsi il giudice) se proseguire il rapporto o sciogliersi dal vincolo”.
4. Con una citazione notificata al il 20 novembre 2011 la Controparte_1 [...]
ha proposto appello avverso tale sentenza, sostenendone l'erroneità per Parte_1
violazione degli artt. 158, 159 e 160 D.p.r. 207/2010.
Nello specifico, l'appellante ha sostenuto che dagli atti del processo di primo grado, e, in particolare, dalla nota prot. n. 150973 del 13 febbraio 2018, emergeva in modo inequivocabile che il “non aveva effettuato saggi e verifiche Controparte_1
della struttura in occasione della redazione del progetto esecutivo”, né tali saggi e verifiche erano stati effettuati successivamente alla sospensione dei lavori. Sicché, il provvedimento di sospensione avrebbe dovuto essere ritenuto illegittimo in quanto volto a dissimulare, invocando ragioni di pubblico interesse, una grave n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 4 di 9 Parte_1 Controparte_1 Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
omissione/negligenza della stazione appaltante nella redazione del progetto esecutivo, con la conseguenza che il primo Giudice avrebbe dovuto inquadrare la fattispecie nella sospensione ex art. 160 del d.P.R. 207/2010 e condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno derivante dalla sospensione dei lavori, senza che vi fosse necessità da parte dell'appaltatrice di richiedere il previo scioglimento del contratto.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di “1) accertare il grave inadempimento del per causali di cui in premessa, e, per l'effetto, dichiarare risolto il Controparte_1
contratto d'appalto rep. n. 83380 del 4.5.12; 2) Accertare il diritto dell'appellante al pagamento, da parte del della somma complessiva di Euro Controparte_1
84.744,00 per le causali di cui in premessa, ovvero della maggiore o minore somma che
l'On.le Corte riterrà di quantificare in corso di causa;
3) Condannare, per l'effetto, il al pagamento in favore dell'appellante della somma suddetta, Controparte_1
maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4) Condannare il l pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio”. Controparte_1
5. Con comparsa del 20 marzo 2019, si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
6. All'esito dell'udienza del 20 maggio 2025 la Corte ha introitato la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
II. L'appellante con l'unico motivo di gravame si duole del fatto che il primo
Giudice abbia dichiarato la legittimità delle due sospensioni (dell'esecuzione) del contratto di appalto del 4 maggio 2012, intervenute con provvedimenti del direttore dei lavori del 21 giugno e del 4 luglio 2012 (il primo dei quali addirittura il giorno successivo alla consegna dei lavori) sulla base del fatto che erano intervenute ragioni di pubblico interesse e/o di necessità, consistenti nella necessità di verifiche - anche a mezzo saggi - sui solai e sullo stato dell'immobile, che non erano prevedibili all'epoca dell'offerta e della stipula del contratto, tanto è che lo stesso appaltatore nulla aveva rivelato in sede di offerta e poi di stipula del contratto.
n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 5 di 9 Parte_1 Controparte_1 Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
Viceversa, l'appellante sostiene che non vi erano ragioni di pubblico interesse e/o necessità, che potevano giustificare le due sospensioni dei lavori, atteso che le verifiche richieste e la variante ordinata, peraltro mai effettuate, erano già prevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo dei lavori, predisposto dalla stazione appaltante, che non poteva essere carente di verifiche strutturali, sicché le due sospensioni, da considerarsi illegittime, dissimulavano soltanto la colpa della stazione appaltante ed il conseguente grave inadempimento della stessa nel dare esecuzione al contratto.
La tesi dell'appellante non può essere seguita.
A giudizio della Corte, difatti, la configurazione delle sospensioni come legittime o illegittime, nell'ipotesi in cui è richiesta, come nella specie, la risoluzione giudiziale per inadempimento della stazione appaltante, rileva soltanto nella valutazione della condotta inadempiente di quest'ultima e della connotazione della “gravità” di tale inadempimento.
Nel caso in esame, va, tuttavia, esaminata la concorrente condotta tenuta dall'appaltatore, attuale appellante, al fine di valutare se tale condotta, pure essa colposa, abbia contribuito a determinare l'inadempimento della stazione appaltante, o comunque, sia stata tale da escludere la “gravità” dell'inadempimento di quest'ultima.
Ritiene la Corte che, nella specie, la condotta tenuta dalla non Parte_1
vada esente da critiche e tanto è stato già evidenziato dal primo Giudice, laddove ha affermato che la società non aveva mosso contestazioni in sede di offerta e poi di contratto nonché laddove ha affermato che i comportamenti inadempienti della stazione appaltante, se antecedenti o comunque contestuali alla consegna dei lavori, non potevano essere fatti valere a nessun titolo dall'appaltatrice, sebbene abbia poi fatto derivare da tale condotta la facoltà dell'appaltatrice di chiedere (non il risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. ma) il recesso dal contratto ed il diritto di pretendere, nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non fosse stata accolta, un compenso per i maggiori oneri sostenuti, il prolungamento del contratto ed il risarcimento dei danni.
Nello specifico, la società appellante era stata messa nelle condizioni di avere conoscenza approfondita del progetto esecutivo già prima della stipula del contratto,
n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 6 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
tanto è vero che in tale atto si premetteva che “con verbale preliminare di contratto, allegato al presente atto sottoscritto dal R.U.P. e dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria in data 11/10/2011, si attesta ai sensi dell'art. 106, comma
3 del d.P.R. n. 207/2010, la persistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione deli lavori in questione”, sicché deve ritenersi che essa era al corrente o avrebbe dovuto essere al corrente della presenza di eventuali impedimenti che potevano incidere sull'esecuzione dei lavori.
L'art. 106, co.3, citato, infatti, stabilisce che “In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”, e tra queste vi era quella attinente “alla .. realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori” (lett. c)).
Invece, la società appellante non solo aveva sottoscritto il contratto dopo avere attestato quanto sopra indicato, ma aveva anche proceduto ad accettare la consegna dei lavori con verbale del 20 giugno 2012, ancora una volta dopo avere visionato i luoghi di causa e con la scorta del progetto (esecutivo), dichiarando di non avere difficoltà e dubbi di sorta, di essere perfettamente edotto di tutti i sui obblighi, di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale, e di accettare la formale consegna dei lavori per l'oggetto indicato sopra, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, tanto che aveva cominciato anche a montare i ponteggi, il giorno dopo smontati a seguito dell'ordine di sospensione dei lavori del 21 giugno 2012, in calce al quale non risulta esservi nessuna riserva, né alcuna contestazione era stata mossa in calce all'ordine di sospensione del 4 luglio 2012, peraltro sottoscritto anche dalla società appellante, oltre che dal direttore dei lavori e dal R.U.P.
A tal riguardo, va detto che, se è vero che l'apposizione delle riserve in calce alle sospensioni dei lavori ha la funzione di precostituire la condizione affinché, nel caso in cui il contratto ha avuto esecuzione, l'appaltatore possa chiedere il risarcimento del n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 7 di 9 Parte_1 Controparte_1 CP_ Con R CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
danno, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il contratto ha avuto appena un principio di esecuzione, la riserva non rappresenta altro che un modo per opporsi alla volontà della P.A. di sospendere il contratto, ritenendo insussistenti le ragioni della sospensione (legittima o illegittima che sia), mentre la sua assenza è indice della condivisione dell'operato dell'amministrazione, legittimando il primo a chiedere lo scioglimento del contratto solo se la sospensione supera il limite massimo di sei mesi
(ex art. 159, co. 4 del d.P.R. n.207/20109.
Nel caso in esame, a prescindere dalla ricorrenza delle ragioni di pubblico interesse o di necessità di cui all'art. 158 co. 2 del d.P.R. 207/2010, l'appellante avrebbe avuto pertanto diritto a chiedere il solo scioglimento del contratto, ed, in caso di opposizione della P.A., gli eventuali maggiori oneri derivanti dal prolungamento del contratto.
L'omessa presentazione dell'istanza di recesso, infatti, configura, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, una consapevole scelta di proseguire il rapporto contrattuale, anche se non ha avuto ancora esecuzione, con implicita assunzione del relativo rischio e conseguente preclusione a ogni rimedio, non solo risarcitorio, ma anche risolutorio (così, Cass. 18897/2020; Cass. 21100/2015).
A tal fine, l'assenza di una riserva sulle citate sospensioni e l'assenza di un'istanza di recesso possono valere solo a connotare la condotta dell'appaltatore come di condivisione dell'operato della stazione appaltante, sicché non può invocarsi la
“gravità” del suo inadempimento per chiederne la risoluzione.
IV. In conclusione, per i motivi sopra detti, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e dunque, del rigetto dell'appello, l'appellante va condannata a rifondere al appellato le spese di CP_1
lite del grado, che, in mancanza di nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto del complessivo valore della controversia (da 52.000,01 € a 260.000,00 €), in complessivi 10.120,00 €, di cui 8.800,00 € per compenso (2.000,00 € per la cd. fase di n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 8 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
studio, 1.600,00 € per la cd. fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase istruttoria e 3.000,00 € per la fase decisoria) e 1.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali.
VI. Segue, infine, a carico dell'appellante, la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile bis) definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 4024/2018, pubblicata il 26 aprile 2018, proposto dalla nei Parte_1
confronti del così provvede: Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) c o n d a n n a l'a p p e l l a n t e al pagamento a favore del C o m u n e d i N a p o l i delle spese di lite del secondo grado del giudizio, che liquida nel complessivo importo di 10.120,00 €, di cui 8.800,00 € per compenso e 1.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte dell'appellante per il rigetto del suo appello di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
n. 5602/2018 r.g.a.c.c. c. Pag. 9 di 9 Parte_1 Controparte_1