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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/09/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1301/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1301/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 8 luglio 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il 23 maggio Parte_1 C.F._1
1968, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Marica Bruni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, piazzetta Romana n. 1, giusta procura in atti e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
6 novembre 1984, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Silvia Vicenzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, via dei Fabbri n. 37, gi usta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 8 luglio 2025 , i signori Pt_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
29 settembre 2012 in Pistoia e precisando che dall'unione è nata la figlia _1
(il 3 febbraio 2015), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 2673/2020 v.g.), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con decreto di omologazione n. 229/2024 del Tribunale di Pistoia de 25 marzo 2021, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1.La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, secondo l'istituto _1 del c.d. affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e presso la cui abitazione manterrà la residenza anagrafica. Entrambi i genitori si impegnano a garantire una presenza costante nella vita della figlia ed eserciteranno la responsabilità genitoriale, con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione e la salute della minore, che saranno assunte dai genitori di comu ne accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di _1 con ciascun genitore. I genitori si impegnano inoltre, nel prioritario interesse della figlia, a mantenere un rapporto civile e corretto improntato al dialogo ed alla collaborazione.
2. In ordine ai tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore, i ricorrenti concordano quanto segue:
2.1) I giorni di frequenza settimanale saranno organizzati sulla base di un calendario, predisposto congiuntamente dai genitori in base alle loro rispettive esigenze entro la fine di ogni mese, in modo da disciplinare i tempi di frequentazione del mese suc cessivo secondo il seguente schema:
Prima settimana:
- starà con il sig. due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita _1 Pt_1 da scuola fino all'inizio dell'attività extrascolastica (a titolo esemplificativo, oggi svolge le attività di pallavolo nelle giornate di martedì e venerdì, _1
2 nonché l'attività di musical nella giornata di mercoledì, che iniziano alle ore
17:00). In queste giornate sarà la IG.ra ad andare a Parte_2 riprendere la figlia al termine dell'attività extrascolastica e la porterà con sé presso la propria abi tazione.
- Ove invece il IG. prenda con sé la figlia nelle giornate in cui la Pt_1 stessa non ha attività extrascolastiche, potrà tenerla fino a dopo la cena, quando la riporterà presso l'abitazione materna.
- Parimenti, in periodo non scolastico, il IG. prenderà con Parte_1 sé la figlia per due giorni infrasettimanali, dalla mattina alle ore 08:00 fino alle ore 20:00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
- Durante questa settimana, trascorrerà anche il weekend con il padre, _1 dal venerdì sera alle ore 19:00 fino alla domenica mattina quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione della madre entro le ore 09:00.
Seconda settimana
- trascorrerà con il sig. due pomeriggi la settimana _1 Pt_1
(infrasettimanali) e la mattina del sabato.
- Nei giorni infrasettimanali starà con il padre dall'uscita da scuola _1 fino all'inizio dell'attività extrascolastica (intorno alle ore 17). In queste giornate sarà la IG.ra ad andare a riprendere la figlia al Parte_2 termine dell'attività extrascolastica e la porterà con sé presso la propria abitazione.
- Ove invece il IG. prenda con sé la figlia nelle giornate in cui la Pt_1 stessa non ha attività extrascolastiche, potrà tenerla fino a dopo la cena e la riporterà presso l'abitazione materna entro le ore 20:30.
- Nella giornata del sabato il padre potrà tenere con sé la figlia dalle ore
08.00 alle ore 12.
- Parimenti a quanto disciplinato per la prima settimana, in periodo non scolastico, il IG. potrà prendere con sé la figlia per due Parte_1 giorni infrasettimanali, dalla mattina alle ore 08:00 fino alle ore 20:00, quando la accompagnerà presso l'abitazione della madre.
- Il sabato, ugualmente, terrà con sé la figlia dalle ore 08.00 alle ore 12.
- Durante questa settimana trascorrerà la restante parte del weekend _1 con la madre.
3 Secondo tale schema saranno organizzate le restanti terza e quarta settimana di ogni mese.
In ogni caso, per quanto concerne i pernottamenti, i genitori concordano nell'impegnarsi a privilegiare la diversa volontà della figlia di stare con l'uno o l'altro genitore, rispetto alla turnazione sopra concordata, acconsentendo pertanto che , durante i periodi di spettanza paterna, rientri presso _1
l'abitazione materna per il pernottamento, qualora manifesti ai genitori il proprio desiderio in tal senso.
2.2) Ciascun genitore sosterrà in via esclusiva le spese per la babysitter qualora, nei giorni di propria spettanza, non potrà prendere con sé . In _1 tale ipotesi, ove l'altro genitore fosse disponibile, sarà in ogni caso preferito rispetto a qualsiasi terzo.
2.3) Durante le festività di Natale i ricorrenti avranno cura e premura, alternandosi di anno in anno, di far trascorrere alla figlia il giorno di Natale con un genitore mentre l'indomani ( ) con l'altro, fatti salvi i diversi Parte_1 accordi tra i genitori, da formalizzare entro il 10 dicembre dell'anno di riferimento.
La stessa alternanza sarà utilizzata per il 31 Dicembre -1 Gennaio, nonché per le giornate di Pasqua-Lunedì dell'Angelo.
Con riferimento al giorno di Natale e a quello di Pasqua, il genitore che avrà trascorso la festività insieme ad provvederà ad accompagnarla presso _1
l'abitazione dell'altro in orario congruo, affinché la figlia possa godere della presenza di entrambi i genitori nella stessa giornata.
2.4) Il compleanno di e l'eventuale festa, organizzata concordemente, _1 sarà sempre con entrambi i genitori.
2.5) Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascun _1 genitore quindici giorni non consecutivi, periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno e durante il quale la frequentazione con l'altro genitore verrà sospesa. I costi delle vacanze saranno a carico del genitore con cui _1 trascorrerà il periodo di vacanza.
2.6) Le ulteriori festività tutte di cui al calendario saranno trascorse dalla minore alternativamente con i genitori. I ricorrenti, comunque, si accorderanno tempestivamente per una organizzazione dei tempi che consentano ad di non spezzare eccessiv amente i tempi di permanenza _1
4 presso ciascun genitore e al contempo permetta di fruire delle festività per eventuali gite o “ponti”.
2.7) Resta ferma la facoltà di entrambi i genitori di derogare, solo ove di comune accordo, alle suddette condizioni tenendo conto dei desideri e dei bisogni della figlia. In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori possano organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
2.8) Nei giorni di relativa spettanza, i genitori si occuperanno degli spostamenti relativi agli impegni scolastici, sportivi e/o ludici di , visite _1 mediche, fissati in tali giorni, ferma la possibilità che vi possa partecipare anche l'altro genitore, qualora lo desideri e con obbligo reciproco di comunicazione tempestiva.
3. I ricorrenti contribuiranno, come già sta avvenendo, al mantenimento della figlia in proporzione ai rispettivi redditi. Le parti concordano che il sig. verserà entro il giorno 03 di ogni mese sul conto indicato Parte_1 dalla sig.ra a titolo di assegno perequativo di Parte_2 mantenimento della figlia, la somma mensile di €. 450,00 che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Ad eccezione delle eventuali spese per la baby sitter, disciplinate dalle parti al punto 2.2) che precede, ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia, come previste e disciplinate dall'art. 6 del Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, stipulato tra Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia il 01.10.2018, di cui si riporta un parziale estratto:
- quelle non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
5 c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione in uso esclusivo ad : _1 bicicletta e bici elettrica, ciclomotor e, motociclo, mini-car, auto, acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
- quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post - universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
pre-scuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini -car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di inf ormatica, etc.); festeggiamenti dedicati alla figlia.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
6 In caso di anticipazione di una spesa da parte di un genitore, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione
(fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta saranno, ove possibile, intestati alla figlia minore e consegnati periodicamente al genitore che non ha anticipato la relativa spesa ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
5. La figlia sarà infatti a carico fiscale di entrambi i ricorrenti e dunque ognuno ne trarrà, secondo tale percentuale (50%), i relativi benefici fiscali.
Le somme riconosciute a titolo di assegno unico ed universale (AUU), sono attribuite nella misura del 50% ciascuno;
i quali provvederanno a presentare ciascuno autonoma domanda o comunque ad espletare le necessarie formalità ai fini della erogazione di detto beneficio.
6. I genitori comunicheranno l'un l'altro ogni variazione della propria residenza o dimora e rilasciano reciprocamente il nulla -osta per la concessione e/o il rinnovo del passaporto della figlia o documento equipollente.
7. Rispetto agli arretrati dell'adeguamento ISTAT, calcolati con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della figlia stabilito in sede di separazione, i ricorrenti concordano che saranno quantificati forfettariamente in €. 860,00 e corrisposti dal IG. in n. 4 rate mensili. Parte_1
8. Il ricorrente, infatti, una volta emessa la sentenza nell'ambito del presente procedimento, corrisponderà l'importo di €. 860,00 mediante n. 4 rate mensili di cui, le prime tre dell'importo di €. 200,00 ciascuna, mentre l'ultima di €.
260,00. Detti importi saranno versati unitamente all'assegno mensile di mantenimento pattuito in favore di . _1
9. Con riferimento a quegli oggetti e beni comuni, anche di , rimasti dopo _1 la separazione nell'immobile di proprietà del IG. sito in Pistoia Via Pt_1
Vecchia di Campiglio n. 32 (nella stanza dell'abitazione denominata
“Sezione”), i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non aver ancora provveduto ad inventariarli e dividerli.
7 In ordine a tale aspetto restano pertanto fermi gli accordi già condivisi in sede di separazione. La IG.ra comunque, provvederà a ritirare i propri Parte_2 oggetti entro e non oltre due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10.Ad eccezione di quanto sopra, i ricorrenti si danno reciproco atto di non avere beni mobili e/o immobili conti/depositi/titoli/azioni/obbligazioni cointestati e di aver già proceduto alla divisione e reciproca restituzione di ogni bene personale e/o quant'altro in comune.
11.I ricorrenti si danno atto di essere economicamente autosufficienti, godendo ciascuno di autonomi redditi da attività lavorativa e di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, rinunciando pertanto gli stessi ad ogni forma di mantenim ento.
12.Per volontà concorde dei ricorrenti, gli effetti del presente ricorso decorreranno a far data dal suo deposito presso il competente Tribunale.
13.Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett.
b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note sc ritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 in data 29 settembre 2012 in Pistoia, trascritto nei registri Parte_2
8 degli atti di matrimonio del Comune di Pistoia al n. 119, P.I, anno 2012, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1301/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 8 luglio 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il 23 maggio Parte_1 C.F._1
1968, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Marica Bruni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, piazzetta Romana n. 1, giusta procura in atti e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
6 novembre 1984, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Silvia Vicenzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, via dei Fabbri n. 37, gi usta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 8 luglio 2025 , i signori Pt_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
29 settembre 2012 in Pistoia e precisando che dall'unione è nata la figlia _1
(il 3 febbraio 2015), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 2673/2020 v.g.), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con decreto di omologazione n. 229/2024 del Tribunale di Pistoia de 25 marzo 2021, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1.La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, secondo l'istituto _1 del c.d. affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e presso la cui abitazione manterrà la residenza anagrafica. Entrambi i genitori si impegnano a garantire una presenza costante nella vita della figlia ed eserciteranno la responsabilità genitoriale, con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione e la salute della minore, che saranno assunte dai genitori di comu ne accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di _1 con ciascun genitore. I genitori si impegnano inoltre, nel prioritario interesse della figlia, a mantenere un rapporto civile e corretto improntato al dialogo ed alla collaborazione.
2. In ordine ai tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore, i ricorrenti concordano quanto segue:
2.1) I giorni di frequenza settimanale saranno organizzati sulla base di un calendario, predisposto congiuntamente dai genitori in base alle loro rispettive esigenze entro la fine di ogni mese, in modo da disciplinare i tempi di frequentazione del mese suc cessivo secondo il seguente schema:
Prima settimana:
- starà con il sig. due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita _1 Pt_1 da scuola fino all'inizio dell'attività extrascolastica (a titolo esemplificativo, oggi svolge le attività di pallavolo nelle giornate di martedì e venerdì, _1
2 nonché l'attività di musical nella giornata di mercoledì, che iniziano alle ore
17:00). In queste giornate sarà la IG.ra ad andare a Parte_2 riprendere la figlia al termine dell'attività extrascolastica e la porterà con sé presso la propria abi tazione.
- Ove invece il IG. prenda con sé la figlia nelle giornate in cui la Pt_1 stessa non ha attività extrascolastiche, potrà tenerla fino a dopo la cena, quando la riporterà presso l'abitazione materna.
- Parimenti, in periodo non scolastico, il IG. prenderà con Parte_1 sé la figlia per due giorni infrasettimanali, dalla mattina alle ore 08:00 fino alle ore 20:00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
- Durante questa settimana, trascorrerà anche il weekend con il padre, _1 dal venerdì sera alle ore 19:00 fino alla domenica mattina quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione della madre entro le ore 09:00.
Seconda settimana
- trascorrerà con il sig. due pomeriggi la settimana _1 Pt_1
(infrasettimanali) e la mattina del sabato.
- Nei giorni infrasettimanali starà con il padre dall'uscita da scuola _1 fino all'inizio dell'attività extrascolastica (intorno alle ore 17). In queste giornate sarà la IG.ra ad andare a riprendere la figlia al Parte_2 termine dell'attività extrascolastica e la porterà con sé presso la propria abitazione.
- Ove invece il IG. prenda con sé la figlia nelle giornate in cui la Pt_1 stessa non ha attività extrascolastiche, potrà tenerla fino a dopo la cena e la riporterà presso l'abitazione materna entro le ore 20:30.
- Nella giornata del sabato il padre potrà tenere con sé la figlia dalle ore
08.00 alle ore 12.
- Parimenti a quanto disciplinato per la prima settimana, in periodo non scolastico, il IG. potrà prendere con sé la figlia per due Parte_1 giorni infrasettimanali, dalla mattina alle ore 08:00 fino alle ore 20:00, quando la accompagnerà presso l'abitazione della madre.
- Il sabato, ugualmente, terrà con sé la figlia dalle ore 08.00 alle ore 12.
- Durante questa settimana trascorrerà la restante parte del weekend _1 con la madre.
3 Secondo tale schema saranno organizzate le restanti terza e quarta settimana di ogni mese.
In ogni caso, per quanto concerne i pernottamenti, i genitori concordano nell'impegnarsi a privilegiare la diversa volontà della figlia di stare con l'uno o l'altro genitore, rispetto alla turnazione sopra concordata, acconsentendo pertanto che , durante i periodi di spettanza paterna, rientri presso _1
l'abitazione materna per il pernottamento, qualora manifesti ai genitori il proprio desiderio in tal senso.
2.2) Ciascun genitore sosterrà in via esclusiva le spese per la babysitter qualora, nei giorni di propria spettanza, non potrà prendere con sé . In _1 tale ipotesi, ove l'altro genitore fosse disponibile, sarà in ogni caso preferito rispetto a qualsiasi terzo.
2.3) Durante le festività di Natale i ricorrenti avranno cura e premura, alternandosi di anno in anno, di far trascorrere alla figlia il giorno di Natale con un genitore mentre l'indomani ( ) con l'altro, fatti salvi i diversi Parte_1 accordi tra i genitori, da formalizzare entro il 10 dicembre dell'anno di riferimento.
La stessa alternanza sarà utilizzata per il 31 Dicembre -1 Gennaio, nonché per le giornate di Pasqua-Lunedì dell'Angelo.
Con riferimento al giorno di Natale e a quello di Pasqua, il genitore che avrà trascorso la festività insieme ad provvederà ad accompagnarla presso _1
l'abitazione dell'altro in orario congruo, affinché la figlia possa godere della presenza di entrambi i genitori nella stessa giornata.
2.4) Il compleanno di e l'eventuale festa, organizzata concordemente, _1 sarà sempre con entrambi i genitori.
2.5) Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascun _1 genitore quindici giorni non consecutivi, periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno e durante il quale la frequentazione con l'altro genitore verrà sospesa. I costi delle vacanze saranno a carico del genitore con cui _1 trascorrerà il periodo di vacanza.
2.6) Le ulteriori festività tutte di cui al calendario saranno trascorse dalla minore alternativamente con i genitori. I ricorrenti, comunque, si accorderanno tempestivamente per una organizzazione dei tempi che consentano ad di non spezzare eccessiv amente i tempi di permanenza _1
4 presso ciascun genitore e al contempo permetta di fruire delle festività per eventuali gite o “ponti”.
2.7) Resta ferma la facoltà di entrambi i genitori di derogare, solo ove di comune accordo, alle suddette condizioni tenendo conto dei desideri e dei bisogni della figlia. In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori possano organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
2.8) Nei giorni di relativa spettanza, i genitori si occuperanno degli spostamenti relativi agli impegni scolastici, sportivi e/o ludici di , visite _1 mediche, fissati in tali giorni, ferma la possibilità che vi possa partecipare anche l'altro genitore, qualora lo desideri e con obbligo reciproco di comunicazione tempestiva.
3. I ricorrenti contribuiranno, come già sta avvenendo, al mantenimento della figlia in proporzione ai rispettivi redditi. Le parti concordano che il sig. verserà entro il giorno 03 di ogni mese sul conto indicato Parte_1 dalla sig.ra a titolo di assegno perequativo di Parte_2 mantenimento della figlia, la somma mensile di €. 450,00 che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Ad eccezione delle eventuali spese per la baby sitter, disciplinate dalle parti al punto 2.2) che precede, ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia, come previste e disciplinate dall'art. 6 del Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, stipulato tra Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia il 01.10.2018, di cui si riporta un parziale estratto:
- quelle non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
5 c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione in uso esclusivo ad : _1 bicicletta e bici elettrica, ciclomotor e, motociclo, mini-car, auto, acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
- quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post - universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
pre-scuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini -car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di inf ormatica, etc.); festeggiamenti dedicati alla figlia.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
6 In caso di anticipazione di una spesa da parte di un genitore, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione
(fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta saranno, ove possibile, intestati alla figlia minore e consegnati periodicamente al genitore che non ha anticipato la relativa spesa ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
5. La figlia sarà infatti a carico fiscale di entrambi i ricorrenti e dunque ognuno ne trarrà, secondo tale percentuale (50%), i relativi benefici fiscali.
Le somme riconosciute a titolo di assegno unico ed universale (AUU), sono attribuite nella misura del 50% ciascuno;
i quali provvederanno a presentare ciascuno autonoma domanda o comunque ad espletare le necessarie formalità ai fini della erogazione di detto beneficio.
6. I genitori comunicheranno l'un l'altro ogni variazione della propria residenza o dimora e rilasciano reciprocamente il nulla -osta per la concessione e/o il rinnovo del passaporto della figlia o documento equipollente.
7. Rispetto agli arretrati dell'adeguamento ISTAT, calcolati con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della figlia stabilito in sede di separazione, i ricorrenti concordano che saranno quantificati forfettariamente in €. 860,00 e corrisposti dal IG. in n. 4 rate mensili. Parte_1
8. Il ricorrente, infatti, una volta emessa la sentenza nell'ambito del presente procedimento, corrisponderà l'importo di €. 860,00 mediante n. 4 rate mensili di cui, le prime tre dell'importo di €. 200,00 ciascuna, mentre l'ultima di €.
260,00. Detti importi saranno versati unitamente all'assegno mensile di mantenimento pattuito in favore di . _1
9. Con riferimento a quegli oggetti e beni comuni, anche di , rimasti dopo _1 la separazione nell'immobile di proprietà del IG. sito in Pistoia Via Pt_1
Vecchia di Campiglio n. 32 (nella stanza dell'abitazione denominata
“Sezione”), i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non aver ancora provveduto ad inventariarli e dividerli.
7 In ordine a tale aspetto restano pertanto fermi gli accordi già condivisi in sede di separazione. La IG.ra comunque, provvederà a ritirare i propri Parte_2 oggetti entro e non oltre due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10.Ad eccezione di quanto sopra, i ricorrenti si danno reciproco atto di non avere beni mobili e/o immobili conti/depositi/titoli/azioni/obbligazioni cointestati e di aver già proceduto alla divisione e reciproca restituzione di ogni bene personale e/o quant'altro in comune.
11.I ricorrenti si danno atto di essere economicamente autosufficienti, godendo ciascuno di autonomi redditi da attività lavorativa e di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, rinunciando pertanto gli stessi ad ogni forma di mantenim ento.
12.Per volontà concorde dei ricorrenti, gli effetti del presente ricorso decorreranno a far data dal suo deposito presso il competente Tribunale.
13.Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett.
b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note sc ritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 in data 29 settembre 2012 in Pistoia, trascritto nei registri Parte_2
8 degli atti di matrimonio del Comune di Pistoia al n. 119, P.I, anno 2012, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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