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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12662 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 09/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 15802 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SCALA CARLO, Parte_1 giusta delega a margine del ricorso RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TORTATO PAOLA per procura generale CP_1 alle liti CONVENUTO OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 29/04/2025, , premesso di Parte_1 aver ottenuto dall' la liquidazione dell'assegno di inclusione a partire dal mese CP_1 di gennaio 2024, effettivamente corrisposto sino al mese di luglio 2024, ha lamentato che inopinatamente l ha dapprima sospeso e poi revocato la CP_2 prestazione in ragione di un errore commesso nella compilazione della dichiarazione sostitutiva “DSU”, avendo egli dichiarato di essere in una condizione di disabilità media, pur essendo da considerare lieve l'invalidità del 55% da lui posseduta, errore poi immediatamente rettificato. Assumendo che l'errore non è stato frutto di dolo e ha determinato una lievissima variazione dell'attestazione ISEE, mantenuta nei limiti per l'erogazione del beneficio, possedendo egli sia il requisito anagrafico che quello reddituale, ha convenuto in giudizio l' affinché sia accertato il diritto all'assegno di CP_1 inclusione, condannando l'Istituto alla erogazione dei ratei arretrati, con vittoria di spese da distrarsi.
1 Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso CP_1 per omessa presentazione del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c., contestando nel merito l'avversa pretesa, evidenziando che, liquidata la prestazione sulla base della DSU del 2.1.2023 presentata dal ricorrente, l'Ufficio ha verificato che essa conteneva una dichiarazione inveritiera, laddove era indicata la disabilità media (che come indicato nella tabella presente nel modulo corrisponde ad CP_1 una invalidità dal 67 al 99%), malgrado il ricorrente presentasse una disabilità lieve, pari al 55%, mentre la rettifica presentata dal ricorrente non era operata retroattivamente ma come nuova DSU (più precisamente, risulta rettificata e sostituita in data 03/09/2024, e poi riannullata in data 04/09/2025, la DSU con protocollo presentata il 02/01/2024, e poi risulta Controparte_3 presentata nuova DSU con protocollo in data Controparte_4
04/09/2024), con la conseguenza che il ricorrente risulta comunque incorso nella violazione dell'obbligo di fornire dichiarazioni veritiere in relazione alla dichiarazione DSU avente numero di Protocollo Controparte_5 posta a fondamento della liquidazione della prestazione. L' ha anche CP_1 evidenziato che, a seguito di nuova domanda, la prestazione è stata poi liquidata con primo pagamento nell'agosto 2025.
Invocando, quindi, l'applicazione del disposto di cui al comma 5 dell'art. 8 DL n. 48/2023, ha affermato la piena legittimità del provvedimento di revoca della prestazione per dichiarazione inveritiera, restando irrilevante la circostanza che il ricorrente presentasse comunque i requisiti per la concessione del beneficio. Ha quindi concluso nel merito per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
2. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per omessa presentazione di ricorso amministrativo, sia perché esso risulta comunque presentato, ancorché mediante invio di PEC all' CP_1
(ricorso del 31.3.2025, recapitato a mezzo PEC del 18.4.2025), sia perché l'ordinamento non prescrive affatto l'obbligatoria presentazione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di secondo grado, come la revoca.
3. Nel merito, non nuoce premettere che l'Assegno di inclusione, istituito con il D.L. n. 48/2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonchè di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Ai sensi dell'art. 2 DL 48/2023 “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di 2 inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”. La prestazione è quindi riconosciuta ai nuclei familiari nei quali almeno un componente presenti una delle seguenti condizioni: disabilità, minorenne, ultrasessantenne o in condizioni di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla p.a.. Per l'accesso al beneficio è inoltre richiesto il possesso della cittadinanza italiana (ovvero di altro paese dell'UE con diritto di soggiorno o extraUE con permesso di soggiorno di lungo periodo ovvero titolare di status di protezione patrimoniale) nonché il possesso di requisiti patrimoniali e reddituali: Valore ISEE non superiore a euro 9.360 (o valore del reddito familiare nei limiti indicati dall'art. 2, comma 2) e valore del patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione di valore non superiore a 150.000, non superiore a 30.000 e patrimonio mobiliare non superiore a valori tra 6000 e 10.000 a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, massimali incrementabili in presenza di componenti con disabilità nei limiti indicati nella disposizione. Infine, il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare o di prevenzione, non deve aver subìto condanne penali definitive nei dieci anni precedenti, non deve essere disoccupato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, ove soggetto agli obblighi di attivazione lavorativa, non deve risiedere in strutture a carico totale pubblico e deve essere in regola con gli obblighi di istruzione. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.L. n. 48/2023 “è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo”. Inoltre, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, è tenuto a presentare, entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio da parte dell . CP_1
L'art. 8 del D.L. n. 48/2023, rubricato “Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare” testualmente prevede ai commi da 1 a 4:
“
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
3
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall Il beneficio non può essere nuovamente CP_1 richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione. (…).
3 bis (omissis).
4. Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all entro quindici giorni dal CP_1 passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo”. Stabilisce poi il comma 5: “Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3- bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa
o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. (…).
9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.” I commi 8 e 9 dell'art. 8 citato dispongono inoltre che in tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l' dispone l'immediata disattivazione della Carta di CP_1 inclusione (comma 8) e che “Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3 il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza” (comma 9).
4. Così ricostruito il quadro normativo, va anzitutto rilevato che il regime sanzionatorio individuato dall'art. 8 del DL 48/2023 per l'Assegno di inclusione 4 ripropone l'analogo regime già previsto per il vecchio reddito di cittadinanza di cui all'art. 7 DL 4/2019. Già in riferimento alla disciplina relativa al reddito di cittadinanza, la giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi sui presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca in presenza di dichiarazioni non veritiere, ha affrontato il problema interpretativo relativo al rapporto tra i presupposti di rilevanza penale del falso e quelli di rilevanza meramente amministrativa, interrogandosi, in sostanza, sulla necessità che, anche ai fini della revoca amministrativa, la dichiarazione non veritiera sia assistita dalla volontà di ottenere un beneficio indebito o comunque dalla rilevanza del falso ai fini dell'ottenimento del beneficio. Ebbene, secondo un primo orientamento, ogni dichiarazione di fatti non rispondenti al vero, sebbene non assistita dalla volontà di trarre in inganno l'Istituto ai fini dell'ottenimento del beneficio, darebbe luogo alla revoca della prestazione, integrando pienamente la fattispecie, la quale non richiede altro che la verifica della dichiarazione non rispondente al vero (cfr. in tal senso, in fattispecie relativa ad ADI, Tribunale di Marsala n. 573/2025). Altra parte della giurisprudenza ha invece ritenuto che possono giustificare la revoca e la restituzione della prestazione solo le dichiarazioni non corrispondenti al vero che integrino un falso intenzionale o comunque rilevante e non anche quelle in cui sia ravvisabile un falso, per così dire, innocuo, non finalizzato né funzionalmente collegato al conseguimento di una prestazione indebita, in ragione della sussistenza di tutti i presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio (cfr. in tal senso, recentissima sentenza del Tribunale di Roma, n. 12180/2025; cfr. anche Tribunale di Viterbo, sentenza n. 123/2023). A sostegno di tale opzione ermeneutica si è richiamato quanto affermato dalla Cassazione penale (sent. n. 44366/2021 e più di recente sent. 49686/2023), secondo cui, ai fini della revoca del beneficio, non rileva tanto la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese con la domanda, quanto, piuttosto, il fatto che le false dichiarazioni siano volte ad ottenere un beneficio indebito, facendo la norma riferimento “…non tanto ad una volontà di accesso al beneficio messa in atto non iure, cioè in assenza degli elementi formali che avrebbero consentito l'erogazione, quanto ad una volontà diretta ad un conseguimento di esso contra jus, cioè in assenza degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento”; con la conseguenza che occorre ritenere che “con l'espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio…” il legislatore abbia inteso tipizzare in termini di concretezza il pericolo che potrebbe derivare dalla falsità ovvero dalla omissività delle dichiarazioni presentate per il conseguimento del beneficio, nel senso che la loro rilevanza penale sarà sussistente nei soli casi in cui intenzione dell'agente era il conseguire, attraverso di esse, un beneficio diversamente non dovuto”.
Le valutazioni espresse dalla S.C. di Cassazione in merito ai presupposti per la configurabilità della fattispecie penale sono state quindi ritenute valide anche in riferimento ai presupposti per l'operatività della revoca amministrativa del reddito di cittadinanza. 5 5. Ritiene questo giudice maggiormente condivisibile l'orientamento espresso dalla giurisprudenza che ha affermato la necessaria rilevanza della dichiarazione inveritiera ai fini dell'ottenimento del beneficio richiesto. Tanto si desume anzitutto da molteplici elementi testuali rinvenibili nella disciplina dettata sia per il reddito di cittadinanza che per l'assegno di inclusione. Ed invero – con particolare riferimento all'art. 8 DL 48/2023 oggetto del presente scrutinio - anzitutto va rimarcato come il comma 5, che disciplina la revoca amministrativa, è posto immediatamente dopo la disciplina del regime sanzionatorio penale e, in particolare, segue la previsione, di cui al comma 4, della obbligatoria comunicazione all' della condanna penale, al fine di consentire all'Istituto di CP_1 darne esecuzione. Il comma 5, quindi, dopo aver previsto come doverosa la comunicazione all' della condanna penale, prevede che l'amministrazione CP_1 possa comunque procedere anche d'ufficio, ed a prescindere dalla comunicazione della cancelleria del giudice penale, alla verifica della rispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda. Nondimeno, va rimarcato che proprio la disposizione invocata prevede che la revoca debba essere disposta quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero non di qualsiasi dichiarazione, bensì solo delle
“dichiarazioni e informazioni poste a fondamento dell'istanza”, i.e. di quelle informazioni in grado di incidere sulla spettanza del beneficio. Nello stesso senso va letta l'ultima parte del comma 10 dell'art. 8, laddove si prevede che “Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.” Il dato letterale e quello sistematico fanno emergere, quindi, la necessaria funzionalizzazione della dichiarazione mendace all'ottenimento di un beneficio che, in assenza della falsità, non sarebbe dovuto. A conclusioni non dissimili si perviene anche sulla scorta del canone di interpretazione teleologica, atteso che la ratio della norma è quella, già rilevata dalla giurisprudenza penale, di evitare che gli interessati ottengano indebiti benefici sulla base di mere dichiarazioni, approfittando della impossibilità per l'amministrazione di verificare ex ante per tutti i richiedenti la sussistenza dei presupposti di legge per l'ottenimento del beneficio. D'altronde, come già condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito sopra richiamata, ad opinare diversamente si perverrebbe a soluzioni irragionevoli, tali da imporre la revoca del beneficio a fronte di qualsiasi difformità dal vero, a prescindere dalla intenzionalità e dalla spettanza della prestazione. (cfr.
Tribunale di Viterbo, sentenza n. 123/2023, nella cui motivazione si legge: “A tal fine è opportuno considerare che, ove interpretata nella sua portata lettera (così come implicitamente prospettato dall'istituto), la norma di cui al comma 4 determinerebbe la revoca retroattiva della prestazione e il congiunto obbligo di 6 restituzione, a fronte di qualsiasi difformità dal vero della dichiarazione, a prescindere da qualsiasi intenzionalità e della sussistenza di tutti i presupposti di legge: anche in caso di semplici errori nella compilazione della domanda, siano essi limitati alla indicazione del numero civico, finirebbero per determinare i medesimi effetti di una sentenza definitiva di condanna per false dichiarazioni rese con il fine di ottenere un beneficio indebito e quindi nella consapevole assenza dei presupposti di legge. Una interpretazione di tal genere non potrebbe ritenersi né equa, né ragionevole.).
Né milita in senso inverso il fatto che la legge distingua nettamente la fattispecie della revoca di cui al comma 5 dalle previsioni in tema di decadenza di cui al comma 3, espressamente fatte salve dal comma 5. Ed invero, come già evidenziato, la distinzione tra le due ipotesi sanzionatorie (decadenza/revoca) riposa essenzialmente sulla rilevanza penale o meno della condotta, di modo che se la dichiarazione inveritiera è dolosamente preordinata all'ottenimento del beneficio indebito (“..chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico”), la condotta integra la fattispecie di reato e determina quindi la decadenza automatica dal beneficio, laddove invece la dichiarazione non veritiera colposamente resa dall'interessato (che per errore o imperizia ha dichiarato un fatto non rispondente al vero) darà luogo alla sola revoca in via amministrativa, fermo restando che, tanto per l'una quanto per l'altra ipotesi, è pur sempre necessario che la non rispondenza al vero riguardi fatti o informazioni suscettibili di incidere sul diritto al beneficio. In definitiva, si ritiene che possano giustificare la revoca della prestazione su iniziativa dell soltanto le dichiarazioni non corrispondenti al vero che siano CP_1 rilevanti ai fini del conseguimento della prestazione – e ciò anche in assenza di dolo del richiedente - e non anche quelle in cui è ravvisabile un falso, per così dire - in analogia con la fattispecie penalistica – innocuo, in quanto non finalizzato né funzionalmente collegato al conseguimento di una prestazione indebita, in ragione della sussistenza di tutti i presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio.
6. Sulla scorta di tali coordinate, deve allora escludersi, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per procedere alla revoca della concessione dell'assegno di inclusione in favore del ricorrente. Ed invero, in disparte il fatto che il ricorrente ha pure tentato di correggere l'errore commesso nella prima DSU - seppur errando nel formulare una nuova dichiarazione anziché nel rettificare quella inizialmente presentata - non v'è dubbio che l'errore commesso nella indicazione, nel riquadro delle disabilità, dello stato di disabilità media, pur essendo stato riconosciuto dalla commissione medica CP_1 invalido al 55%, rappresenti un “falso” del tutto irrilevante e inoffensivo, essendo pacifico tra le parti che il ricorrente fosse in possesso, a prescindere dalla disabilità, di validi presupposti per la concessione del beneficio in quanto ultrasessantacinquenne e titolare di redditi e patrimonio mobiliare e immobiliare
7 infra-soglia (dichiarazione ISEE di circa 2900 euro e situazione patrimoniale sostanzialmente nulla). Tanto ciò è vero che, a fronte della domanda successivamente presentata nel
2025, l' ha regolarmente liquidato la prestazione. CP_1
La dichiarazione inveritiera, quindi, è stata resa per mero errore, non potendo essere sorretta da alcuna volontà decettiva, essendo l'informazione errata del tutto ininfluente ai fini della concessione del beneficio, comunque spettante sulla base degli altri requisiti posseduti e regolarmente dichiarati.
Ne discende l'illegittimità del provvedimento di revoca, con conseguente diritto al ripristino della prestazione.
7. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, accertata l'illegittimità della revoca dell'assegno di inclusione, l' va condannato al pagamento dei ratei CP_1 arretrati, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
8. Le spese di lite, tenuto conto della novità della questione e della esistenza di precedenti di merito di segno contrario, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 29/04/2025, così provvede: Parte_1
1. - dichiara l'illegittimità della revoca dell'assegno di inclusione n. CP_6
2023-32675, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, dei ratei arretrati nella misura e con la decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
2. - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Roma, 09/12/2025
Il Giudice
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