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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO VA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 183/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Vico Xx Settembre 10/20 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Basilicata - 93060620775
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720240015414939000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO - MATERA R.G. Ricorsi n. 183 / 2025 Sezione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 13.03.2025, difeso dall'avv. Difensore_1,
ricorre avverso la cartella di pagamento n. 0672024001541493900 notificata via pec in data 14.01.25,
dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Matera, inerente sanzioni per violazioni del
Regolamento irriguo, per l'anno 2020, del Consorzio di Bonifica della Basilicata per la somma di
euro 8.352,22
L'atto in esame riguarda una superficie di terreni (pescheto), irrogata senza prenotazione dell'acqua irrigua, da cui al canone maggiorato del 60%, come da verbali accertati e stata imposta anche una sanzione,( Irrigazioni abusive), elevate dal Consorzio di Bonifica per violazioni dell'art. 13 del Regolamento Irriguo Consortile (vigente ratione temporis), sia le sanzioni, per tardivo pagamento da parte del ricorrente in termini regolamentari (10 giorni), sia di una ulteriore maggiorazione del 10% per iscrizione a ruolo delle somme non pagate. Più precisamente la cartella riporta anche le sanzioni derivanti da due verbali, di ispezione verbale n. 100 notificato il 23.02.2021 ed il verbale n. 118 elevato in data 9.10.2020, e contestato al ricorrente in data e 2.3.2021, con i quali il Consorzio ha accertato l'irrigazione di terreni senza previa regolare prenotazione irrigua,. (v. atto in esame p.10),
Il ricorrente eccepisce:
- tardività della notifica dei verbali di accertamento;
- difetto di motivazione e contraddittorietà dell'atto presupposto;
- errata determinazione della sanzione
il ricorrente ritiene le attività di polizia idrica svolte dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, ai sensi del citato art. 70 R.D. 215/1933, che, nel caso in esame, di violazioni, ad un procedimento sanzionatorio amministrativo soggetto alla disciplina generale di cui alla L.689/81, l'Associazione_1 ha violato, con ogni pregiudizievole conseguenza in punto di validità della sanzione irrogata, per intempestiva comunicazione dell'addebito . Inoltre ritiene i verbali emessi della polizia idrica privi di motivazione, non congrua superficie accertata e tardiva convocazione per chiarimenti da parte dello stesso 'Ente; pertanto chiede l'annullamento della cartella in esame, con salvaguardia di spese in favore deducente procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituito in data 26.05.2026, il Consorzio di Bonifica che cotrodeduce ritenendo infondato il ricorso, che le allegate cartografie storiche alla nota tecnica e verbali, sono prove inequivocabili, anche in conformità delle motivazioni;
come nei verbali, fanno chiaro riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento Irriguo, atto regolarmente pubblicato all'Albo Consortile, con piena conoscibilità da parte dell'associato e provvedono alla sua pedissequa, chiara ed esplicita applicazione. chiede il rigetto del l ricorso in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto come motivato con salvaguardia di spese.
La Agenzia della Riscossione (AdER), eccepisce la propria legittimazione passiva per gli esposti motivi di ricorso, con salvaguardia di spese. Alla odierna udienza dopo la introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni.
La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di ricorso lo stesso deve essere respinto.
Con riguardo al primo motivo di, tardività della notifica dei verbali di accertamento, ritiene il ricorrente che i verbali di accertamento, di cui in premessa, sarebbero stati notificati tardivamente in quanto il procedimento per l'irrogazione della sanzione sarebbe regolato dalla L. 689/81 che all'art. 14 prevede il termine perentorio di 90 giorni per la notifica dei verbali di contestazione rispetto all'accertamento, termine che sarebbe ampiamente superato, poiché l'accertamento risulta effettuato in data 9.10.2020 mentre la notifica dei verbali (n. 100/20 e 118/20), è avvenuta il 2.3.2021, che, trattasi di attività di polizia idraulica svolte dal Consorzio ex art. 70 R.D. 215/33. di cui la applicabilità della procedura ex art. 689/81.
Il consorzio, in tal senso, ritiene la erroneità di tale asserzione in quanto l'attività sanzionatoria per utilizzo abusivo, dell'acqua consorziale da parte dei consorziati, (non conforme al Regolamento Irriguo), non è una funzione di Polizia IC (che ha altri scopi e finalità) e non è soggetta in ogni caso alla L. 689/81.
Difatti la imposizione delle sanzioni contenute nel Regolamento Irriguo è quella di garantire il rispetto del medesimo Regolamento e l'uso ordinato della risorsa idrica da parte degli associati. Pertanto rientra nel Regolamento Irriguo del Consorzio, in riferimento agli artt. 1, 4, 6 e 9, L.R. Basilicata n. 1/17.
Il Regolamento Irriguo (vigente ratione temporis), è l a normativa applicabile, nel caso che ci occupa, ossia di utilizzo dell'acqua consorziale da parte dell'utente in assenza di regolare prenotazione (art. 13, comma 3 lett. b), la contribuzione consortile relativa all'acqua utilizzata per i terreni non prenotati, non rappresenta le tariffe irrigue o il costo dell'acqua bensì contributi consortili per il beneficio di cui gode il consorziato.
Nel caso in esame di irrigazione abusiva , da Regolamento consorziati, dove essere corrisposta con una maggiorazione del 60%, oltre ad una ulteriore sanzione proporzionale all'estensione dell'azienda.
Nel caso in esame, il procedimento di constatazione di irrogazione della sanzione, per prelievo abusivo, la redazione del verbale di contestazione da parte del personale consortile preposto e la successiva comunicazione del verbale all'utente (con invito presso gli uffici consortili ), non prevede la contestazione entro 90 giorni, potendo quindi l'Ente farlo negli ordinari termini di prescrizione, considerato che solo la ricezione della contestazione generava nei confronti del consorziato l'obbligo di pagamento nei dieci giorni successivi oltre che le eventuali conseguenze dell'immissione in ruolo e dell'ulteriore aggravio, per il caso di mancato pagamento del somme indicate nel verbale di cui l'art. 13, comma 5 e 6 del Regolamento Irriguo, (doc. all. in atti).
Mentre le sanzioni relative alle funzioni di Polizia IC che sono attribuite al di bonifica che svolge esclusivamente finalità pubblicistiche, con particolare riferimento alla progettazione, esecuzione, e manutenzione di opere di bonifica, tra le quali rientrano le opere e gli impianti di irrigazione e tutti gli interventi per l'approvvigionamento, l'utilizzazione e la distribuzione di acqua a uso irriguo pubbliche, il Consorzio, - come da Regolamento denominato “Procedure per il rilascio di concessioni e autorizzazioni in materia di opere di bonifica e disposizioni di polizia idraulica” (Approvato con Delibera n. 2 /Ass. del 6/6/2019 e modificato ed integrato con Delibera n. 5/Ass. del 30/11/2021), agli artt. 31 e ss ,- non ha alcuna inerenza con la fattispecie in esame. (doc. all. in atti).
Il caso in esame rientra nel Regolamento consorziale, i n particolare l'art. 13 (vigente ratione temporis), dopo aver ribadito al primo comma che “Ogni utente, per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio consortile, dovrà attenersi strettamente a quanto disposto dal presente Regolamento.”, prevedeva al terzo comma che “Eventuali irrigazioni effettuate al di fuori del turno assegnato all'utente od effettuate su superfici non prenotate o in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, sempre che ciò non dia luogo a più gravi provvedimenti, saranno sanzionate con apposito verbale e comporteranno una maggiorazione del canone o addebiti nelle misure e con le modalità cpme specificate nel regolamento”.
Non riscontrando, quindi, nessuna tardività nel Regolamento attualmente vigente ratione temporis, per quanto ritenuto dal ricorrente, sull'invio della contestazione, che comunque , da trasgressore, che ammette, era tenuto al pagamento in termini, che diversamente è incorso anche le nella conseguente sanzione ulteriore del 10% .
Ne diviene che l'eccezione infondata deve essere rigettata.
Con riguardo ai motivi di, difetto di motivazione, e contraddittorietà dell'atto presupposto;
- errata determinazione della sanzione il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dei predetti verbali in quanto, ritiene mancanti le modalità di individuazione della superficie indebitamente irrigata, ritiene non tutte le particelle indicate risultano di proprietà del ricorrente, alcune ricorrerebbero in demanio, per cui la sanzione deve essere ridotta.
In tal senso, le affermazioni del ricorrente non sono confortati da alcuna documentazione probatoria, pertanto rimangono solo dubitative.
Al contrario il Consorzio riporta visure catastali consortili, (doc. all. in atti), che evidenziano l'estensione delle particelle di cui alle sanzioni e la consistenza della ditta, dalla depositata relazione del C .O. di Policoro del 22.05.2025 e suoi allegati, nonché dalla Nota Tecnica consortile del 26.05.2025 e suoi allegati, che dimostrato e verificano la fondatezza di quanto riportato in accertamento dal consorzio di Bonifica sulle irrogate superfici in modo abusivo.
A tal riguardo si rimanda al riportato in contraddittorio del Consorzio di Bonifica, che si ritiene come integrale qui riportata la relazione del C .O. di Policoro del 22.05.2025, ( da p.7 a pag,10). di cui la superficie, come documentata ed non prenotata per l'irrigazione, risulta di ha 8.50, moltiplicata per il canone irriguo previsto per l'annualità 2020 (culture arboree . Tale dato (ossia il canone irriguo) era certamente e ben conosciuto dagli agricoltori – come il ricorrente, oltretutto, lo stesso è fissato nel Disciplinare della Fornitura irrigua del Consorzio approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 277 del 30.04.2019, regolarmente pubblicata all'Albo consortile;
quindi ampiamente soddisfatta la motivazione in tal senso, e la relativa sanzione, che fanno riferimento ad un dato certo, conosciuto e/o conoscibile dal ricorrente
Vi è quindi piena, esaustiva e chiara motivazione degli atti presupposti, anche nelle corrette modalità di calcolo della sanzione, rendendo tutti i profili di doglianza infondati e legittima la pretesa consortile, in relazione alla normativa di legge e regolamentare che governa l'infrazione in cui è incorso il ricorrente,
Tanto vero che, il ricorrente individua perfettamente gli immobile come esattamente i dati castali indicati nell'atto in esame;
come pure la specifica la derivazione delle sanzioni. irrogate. L'atto de qua, Riporta esattamente tutta la normativa generale e in particolare, le norme locali, le Delibere Consortili, nonché i rilievi delle Banche dati, da cui l'emissione dell'atto de quo.
Secondo un condivisibile costante orientamento giurisprudenziale, la motivazione degli atti di accertamento ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della relativa pretesa impositiva al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei presupposti impositivi, (per tutte, (Cass. sez. tributaria, Ordinanza. n. 14890/2024).
La Corte per quanto motivato ed argomentato ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigetta l'infondato ricorso, e legittima l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in definitiva pronuncia:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali , in favore delle parti resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida la somma di euro 700,00, e in favore del Consorzio di Bonifica che liquida la somma di euro 700,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Matera , Addì 16.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott. Giovanni Sabbato
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO VA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 183/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Vico Xx Settembre 10/20 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Basilicata - 93060620775
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720240015414939000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO - MATERA R.G. Ricorsi n. 183 / 2025 Sezione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 13.03.2025, difeso dall'avv. Difensore_1,
ricorre avverso la cartella di pagamento n. 0672024001541493900 notificata via pec in data 14.01.25,
dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Matera, inerente sanzioni per violazioni del
Regolamento irriguo, per l'anno 2020, del Consorzio di Bonifica della Basilicata per la somma di
euro 8.352,22
L'atto in esame riguarda una superficie di terreni (pescheto), irrogata senza prenotazione dell'acqua irrigua, da cui al canone maggiorato del 60%, come da verbali accertati e stata imposta anche una sanzione,( Irrigazioni abusive), elevate dal Consorzio di Bonifica per violazioni dell'art. 13 del Regolamento Irriguo Consortile (vigente ratione temporis), sia le sanzioni, per tardivo pagamento da parte del ricorrente in termini regolamentari (10 giorni), sia di una ulteriore maggiorazione del 10% per iscrizione a ruolo delle somme non pagate. Più precisamente la cartella riporta anche le sanzioni derivanti da due verbali, di ispezione verbale n. 100 notificato il 23.02.2021 ed il verbale n. 118 elevato in data 9.10.2020, e contestato al ricorrente in data e 2.3.2021, con i quali il Consorzio ha accertato l'irrigazione di terreni senza previa regolare prenotazione irrigua,. (v. atto in esame p.10),
Il ricorrente eccepisce:
- tardività della notifica dei verbali di accertamento;
- difetto di motivazione e contraddittorietà dell'atto presupposto;
- errata determinazione della sanzione
il ricorrente ritiene le attività di polizia idrica svolte dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, ai sensi del citato art. 70 R.D. 215/1933, che, nel caso in esame, di violazioni, ad un procedimento sanzionatorio amministrativo soggetto alla disciplina generale di cui alla L.689/81, l'Associazione_1 ha violato, con ogni pregiudizievole conseguenza in punto di validità della sanzione irrogata, per intempestiva comunicazione dell'addebito . Inoltre ritiene i verbali emessi della polizia idrica privi di motivazione, non congrua superficie accertata e tardiva convocazione per chiarimenti da parte dello stesso 'Ente; pertanto chiede l'annullamento della cartella in esame, con salvaguardia di spese in favore deducente procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituito in data 26.05.2026, il Consorzio di Bonifica che cotrodeduce ritenendo infondato il ricorso, che le allegate cartografie storiche alla nota tecnica e verbali, sono prove inequivocabili, anche in conformità delle motivazioni;
come nei verbali, fanno chiaro riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento Irriguo, atto regolarmente pubblicato all'Albo Consortile, con piena conoscibilità da parte dell'associato e provvedono alla sua pedissequa, chiara ed esplicita applicazione. chiede il rigetto del l ricorso in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto come motivato con salvaguardia di spese.
La Agenzia della Riscossione (AdER), eccepisce la propria legittimazione passiva per gli esposti motivi di ricorso, con salvaguardia di spese. Alla odierna udienza dopo la introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni.
La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di ricorso lo stesso deve essere respinto.
Con riguardo al primo motivo di, tardività della notifica dei verbali di accertamento, ritiene il ricorrente che i verbali di accertamento, di cui in premessa, sarebbero stati notificati tardivamente in quanto il procedimento per l'irrogazione della sanzione sarebbe regolato dalla L. 689/81 che all'art. 14 prevede il termine perentorio di 90 giorni per la notifica dei verbali di contestazione rispetto all'accertamento, termine che sarebbe ampiamente superato, poiché l'accertamento risulta effettuato in data 9.10.2020 mentre la notifica dei verbali (n. 100/20 e 118/20), è avvenuta il 2.3.2021, che, trattasi di attività di polizia idraulica svolte dal Consorzio ex art. 70 R.D. 215/33. di cui la applicabilità della procedura ex art. 689/81.
Il consorzio, in tal senso, ritiene la erroneità di tale asserzione in quanto l'attività sanzionatoria per utilizzo abusivo, dell'acqua consorziale da parte dei consorziati, (non conforme al Regolamento Irriguo), non è una funzione di Polizia IC (che ha altri scopi e finalità) e non è soggetta in ogni caso alla L. 689/81.
Difatti la imposizione delle sanzioni contenute nel Regolamento Irriguo è quella di garantire il rispetto del medesimo Regolamento e l'uso ordinato della risorsa idrica da parte degli associati. Pertanto rientra nel Regolamento Irriguo del Consorzio, in riferimento agli artt. 1, 4, 6 e 9, L.R. Basilicata n. 1/17.
Il Regolamento Irriguo (vigente ratione temporis), è l a normativa applicabile, nel caso che ci occupa, ossia di utilizzo dell'acqua consorziale da parte dell'utente in assenza di regolare prenotazione (art. 13, comma 3 lett. b), la contribuzione consortile relativa all'acqua utilizzata per i terreni non prenotati, non rappresenta le tariffe irrigue o il costo dell'acqua bensì contributi consortili per il beneficio di cui gode il consorziato.
Nel caso in esame di irrigazione abusiva , da Regolamento consorziati, dove essere corrisposta con una maggiorazione del 60%, oltre ad una ulteriore sanzione proporzionale all'estensione dell'azienda.
Nel caso in esame, il procedimento di constatazione di irrogazione della sanzione, per prelievo abusivo, la redazione del verbale di contestazione da parte del personale consortile preposto e la successiva comunicazione del verbale all'utente (con invito presso gli uffici consortili ), non prevede la contestazione entro 90 giorni, potendo quindi l'Ente farlo negli ordinari termini di prescrizione, considerato che solo la ricezione della contestazione generava nei confronti del consorziato l'obbligo di pagamento nei dieci giorni successivi oltre che le eventuali conseguenze dell'immissione in ruolo e dell'ulteriore aggravio, per il caso di mancato pagamento del somme indicate nel verbale di cui l'art. 13, comma 5 e 6 del Regolamento Irriguo, (doc. all. in atti).
Mentre le sanzioni relative alle funzioni di Polizia IC che sono attribuite al di bonifica che svolge esclusivamente finalità pubblicistiche, con particolare riferimento alla progettazione, esecuzione, e manutenzione di opere di bonifica, tra le quali rientrano le opere e gli impianti di irrigazione e tutti gli interventi per l'approvvigionamento, l'utilizzazione e la distribuzione di acqua a uso irriguo pubbliche, il Consorzio, - come da Regolamento denominato “Procedure per il rilascio di concessioni e autorizzazioni in materia di opere di bonifica e disposizioni di polizia idraulica” (Approvato con Delibera n. 2 /Ass. del 6/6/2019 e modificato ed integrato con Delibera n. 5/Ass. del 30/11/2021), agli artt. 31 e ss ,- non ha alcuna inerenza con la fattispecie in esame. (doc. all. in atti).
Il caso in esame rientra nel Regolamento consorziale, i n particolare l'art. 13 (vigente ratione temporis), dopo aver ribadito al primo comma che “Ogni utente, per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio consortile, dovrà attenersi strettamente a quanto disposto dal presente Regolamento.”, prevedeva al terzo comma che “Eventuali irrigazioni effettuate al di fuori del turno assegnato all'utente od effettuate su superfici non prenotate o in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, sempre che ciò non dia luogo a più gravi provvedimenti, saranno sanzionate con apposito verbale e comporteranno una maggiorazione del canone o addebiti nelle misure e con le modalità cpme specificate nel regolamento”.
Non riscontrando, quindi, nessuna tardività nel Regolamento attualmente vigente ratione temporis, per quanto ritenuto dal ricorrente, sull'invio della contestazione, che comunque , da trasgressore, che ammette, era tenuto al pagamento in termini, che diversamente è incorso anche le nella conseguente sanzione ulteriore del 10% .
Ne diviene che l'eccezione infondata deve essere rigettata.
Con riguardo ai motivi di, difetto di motivazione, e contraddittorietà dell'atto presupposto;
- errata determinazione della sanzione il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dei predetti verbali in quanto, ritiene mancanti le modalità di individuazione della superficie indebitamente irrigata, ritiene non tutte le particelle indicate risultano di proprietà del ricorrente, alcune ricorrerebbero in demanio, per cui la sanzione deve essere ridotta.
In tal senso, le affermazioni del ricorrente non sono confortati da alcuna documentazione probatoria, pertanto rimangono solo dubitative.
Al contrario il Consorzio riporta visure catastali consortili, (doc. all. in atti), che evidenziano l'estensione delle particelle di cui alle sanzioni e la consistenza della ditta, dalla depositata relazione del C .O. di Policoro del 22.05.2025 e suoi allegati, nonché dalla Nota Tecnica consortile del 26.05.2025 e suoi allegati, che dimostrato e verificano la fondatezza di quanto riportato in accertamento dal consorzio di Bonifica sulle irrogate superfici in modo abusivo.
A tal riguardo si rimanda al riportato in contraddittorio del Consorzio di Bonifica, che si ritiene come integrale qui riportata la relazione del C .O. di Policoro del 22.05.2025, ( da p.7 a pag,10). di cui la superficie, come documentata ed non prenotata per l'irrigazione, risulta di ha 8.50, moltiplicata per il canone irriguo previsto per l'annualità 2020 (culture arboree . Tale dato (ossia il canone irriguo) era certamente e ben conosciuto dagli agricoltori – come il ricorrente, oltretutto, lo stesso è fissato nel Disciplinare della Fornitura irrigua del Consorzio approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 277 del 30.04.2019, regolarmente pubblicata all'Albo consortile;
quindi ampiamente soddisfatta la motivazione in tal senso, e la relativa sanzione, che fanno riferimento ad un dato certo, conosciuto e/o conoscibile dal ricorrente
Vi è quindi piena, esaustiva e chiara motivazione degli atti presupposti, anche nelle corrette modalità di calcolo della sanzione, rendendo tutti i profili di doglianza infondati e legittima la pretesa consortile, in relazione alla normativa di legge e regolamentare che governa l'infrazione in cui è incorso il ricorrente,
Tanto vero che, il ricorrente individua perfettamente gli immobile come esattamente i dati castali indicati nell'atto in esame;
come pure la specifica la derivazione delle sanzioni. irrogate. L'atto de qua, Riporta esattamente tutta la normativa generale e in particolare, le norme locali, le Delibere Consortili, nonché i rilievi delle Banche dati, da cui l'emissione dell'atto de quo.
Secondo un condivisibile costante orientamento giurisprudenziale, la motivazione degli atti di accertamento ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della relativa pretesa impositiva al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei presupposti impositivi, (per tutte, (Cass. sez. tributaria, Ordinanza. n. 14890/2024).
La Corte per quanto motivato ed argomentato ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigetta l'infondato ricorso, e legittima l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in definitiva pronuncia:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali , in favore delle parti resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida la somma di euro 700,00, e in favore del Consorzio di Bonifica che liquida la somma di euro 700,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Matera , Addì 16.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott. Giovanni Sabbato