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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12130/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Tribunale Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067385560000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22164/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 12/12/2025
R.G.R. 12130/2025
Con ricorso depositatto in data 25/06/2025, la sig.ra Ricorrente_1, impugnava Cartella di pagamento n. 07120250067385560000 emessa da Agenzia delle Entrate- RI e e avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del Contributo Unificato – anno 2024- per un complessivo di €. 1851,18.
La ricorrente, in premessa, eccepiva che tale contributo fosse riferito a un giudizio ancora pendente innanzi al Tribunale di Nola, avente r.g. n. 5912/2019, e per il quale sosteneva di aver già versato le somme richieste a titolo di contributo unificato.
La ricorrente deduceva inoltre che la somma versata era pari a €. 518,00 in quanto il proposto giudizio aveva un valore “ indeterminabile”. In data 13/05/2025, l' ufficio spese di Giustizia del Tribunale di Nola, inviava alla ricorrente una comunicazione di discarico parziale, che riconosceva il precedente versamento di €.518
e ricalcolava la somma residua da versare in €. 1186,00
La ricorrente, stante la ritenuta illegittimità delle pretese dell' ente riscossore, impugnava la summezionata cartella di pagamento, eccependo la illegittimità della pretese dell' ente - stante l' avvenuto versamento del contributo unificato- e la mancanza di motivazione dell' atto. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
In data 23.07.2025, con il deposito delle proprie controdeduzioni, si costituiva in giudizio Agenzia delle
Entrate – RI la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso stante la mancanza di chiarezza circa il petitum;
deduceva poi la legittimità del proprio operato e la propria carenza di legittimazione passiva
. Chiedeva così il rigetto del ricorso.
In data 31.07.2025, il Tribunale di Nola, con il deposito delle proprie controdeduzioni, si costituiva in giudizio deducendo l' infondatezza delle eccezioni della sig.ra Ricorrente_1. Chiedeva così il rigetto del ricorso.
Questa Corte, in data 12.12.2025, visti gli atti e i documenti del procedimento
Osserva che
Il ricorso è fondato parzialmente per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
la cancelleria del Tribunale di Nola, nel procedere alle verifiche circa il versamento del contributo unificato e la sua corretta determinazione, ha riscontrato l'errore commesso dalla Sig.ra Ricorrente_1. In particolare, in relazione alla conclusione del procedimento r.g. n. 5912/2019, in cui l'avvocato richiedeva una somma superiore a € 520.000,00, la Sig.ra Ricorrente_1 avrebbe dovuto versare il contributo unificato corrispondente al maggiore importo di € 1.686,00, anziché quello erroneamente versato.
La cancelleria, ravvedendosi del versamento parziale del contributo, pari a € 518,00 oltre marca da bollo da €. 27,00 , in data 13/05/2025 provvedeva a ricalcolare l' importo dovuto, determinandolo in €. 1.168,00.
Tanto premesso, questa Corte, annulla parzialmente l' atto impugnato nella misura del contributo unificato già versato.
Considerato il comportamento delle parti, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione, compensa le spese.
Napoli, lì 12/12/2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12130/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Tribunale Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067385560000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22164/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 12/12/2025
R.G.R. 12130/2025
Con ricorso depositatto in data 25/06/2025, la sig.ra Ricorrente_1, impugnava Cartella di pagamento n. 07120250067385560000 emessa da Agenzia delle Entrate- RI e e avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del Contributo Unificato – anno 2024- per un complessivo di €. 1851,18.
La ricorrente, in premessa, eccepiva che tale contributo fosse riferito a un giudizio ancora pendente innanzi al Tribunale di Nola, avente r.g. n. 5912/2019, e per il quale sosteneva di aver già versato le somme richieste a titolo di contributo unificato.
La ricorrente deduceva inoltre che la somma versata era pari a €. 518,00 in quanto il proposto giudizio aveva un valore “ indeterminabile”. In data 13/05/2025, l' ufficio spese di Giustizia del Tribunale di Nola, inviava alla ricorrente una comunicazione di discarico parziale, che riconosceva il precedente versamento di €.518
e ricalcolava la somma residua da versare in €. 1186,00
La ricorrente, stante la ritenuta illegittimità delle pretese dell' ente riscossore, impugnava la summezionata cartella di pagamento, eccependo la illegittimità della pretese dell' ente - stante l' avvenuto versamento del contributo unificato- e la mancanza di motivazione dell' atto. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
In data 23.07.2025, con il deposito delle proprie controdeduzioni, si costituiva in giudizio Agenzia delle
Entrate – RI la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso stante la mancanza di chiarezza circa il petitum;
deduceva poi la legittimità del proprio operato e la propria carenza di legittimazione passiva
. Chiedeva così il rigetto del ricorso.
In data 31.07.2025, il Tribunale di Nola, con il deposito delle proprie controdeduzioni, si costituiva in giudizio deducendo l' infondatezza delle eccezioni della sig.ra Ricorrente_1. Chiedeva così il rigetto del ricorso.
Questa Corte, in data 12.12.2025, visti gli atti e i documenti del procedimento
Osserva che
Il ricorso è fondato parzialmente per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
la cancelleria del Tribunale di Nola, nel procedere alle verifiche circa il versamento del contributo unificato e la sua corretta determinazione, ha riscontrato l'errore commesso dalla Sig.ra Ricorrente_1. In particolare, in relazione alla conclusione del procedimento r.g. n. 5912/2019, in cui l'avvocato richiedeva una somma superiore a € 520.000,00, la Sig.ra Ricorrente_1 avrebbe dovuto versare il contributo unificato corrispondente al maggiore importo di € 1.686,00, anziché quello erroneamente versato.
La cancelleria, ravvedendosi del versamento parziale del contributo, pari a € 518,00 oltre marca da bollo da €. 27,00 , in data 13/05/2025 provvedeva a ricalcolare l' importo dovuto, determinandolo in €. 1.168,00.
Tanto premesso, questa Corte, annulla parzialmente l' atto impugnato nella misura del contributo unificato già versato.
Considerato il comportamento delle parti, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione, compensa le spese.
Napoli, lì 12/12/2025
Il Giudice Monocratico