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20 novembre 1985
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28 febbraio 1986
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1 gennaio 1987
1 gennaio 1987
Art. 12. Disposizioni finanziarie per il triennio 1986-88 1. I livelli di assistenza sanitaria e le azioni programmate di cui agli articoli precedenti sono finanziati con il fondo sanitario nazionale di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.
2. A parziale integrazione dell' articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 e' determinato:
(( a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989;
b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989 )) .
3. L'utilizzazione del fondo stanziato per il 1985 va armonizzata con gli obiettivi ed i criteri di cui alla presente legge.
4. Con la relazione di cui all'articolo 7 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'andamento della spesa sanitaria e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo a quelli realizzati con il finanziamento a destinazione vincolata, dal servizio sanitario nazionale, formulando adeguate e articolate proposte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. In relazione a tali proposte, la legge di cui allo articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, adotta le misure piu' opportune segnatamente per adeguare i finanziamenti a destinazione vincolata, con particolare riguardo allo sviluppo dei progetti-obiettivo.
6. Eventuali economie realizzate per effetto delle misure di ristrutturazione e di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, previste dalla presente legge, sono destinate ad assicurare piu' agevoli condizioni, al fine di conseguire maggiore qualificazione ed uniformita' nei livelli di assistenza sanitaria.
2. A parziale integrazione dell' articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 e' determinato:
(( a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989;
b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989 )) .
3. L'utilizzazione del fondo stanziato per il 1985 va armonizzata con gli obiettivi ed i criteri di cui alla presente legge.
4. Con la relazione di cui all'articolo 7 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'andamento della spesa sanitaria e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo a quelli realizzati con il finanziamento a destinazione vincolata, dal servizio sanitario nazionale, formulando adeguate e articolate proposte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. In relazione a tali proposte, la legge di cui allo articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, adotta le misure piu' opportune segnatamente per adeguare i finanziamenti a destinazione vincolata, con particolare riguardo allo sviluppo dei progetti-obiettivo.
6. Eventuali economie realizzate per effetto delle misure di ristrutturazione e di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, previste dalla presente legge, sono destinate ad assicurare piu' agevoli condizioni, al fine di conseguire maggiore qualificazione ed uniformita' nei livelli di assistenza sanitaria.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 01/07/1986, n. 167Provvedimento: […] Tuttavia, e sempre per i fini di una valida ripartizione del carico contributivo, tanto più sembra in certo modo pressante la determinazione, a livello di attualità corrente, dei menzionati rapporti adeguativi tra prestazioni e contribuzione quanto più, nel tempo, si allontana, perdendo così incisiva finalità, il fabbisogno "storico" iniziale di spesa fissato con la legge n. 833 (art. 52, pur adeguato da successiva normazione: art. 12, legge 23 ottobre 1985, n. 595) senza che però siasi a tutt'oggi, in rapporto con le prestazioni ivi programmate fornito - in sinallagma - certezza adeguata dei mezzi economici necessari al finanziamento del sistema.Leggi di più...
- contributi sociali di malattia·
- servizio sanitario nazionale·
- infondatezza della questione.·
- liberi professionisti·
- inammissibilita' della questione.·
- sent. 167/86 c. sanita' pubblica·
- sent. 167/86 b. sanita' pubblica·
- regolamentazione demandata ad atti del governo (non legislativi)·
- sent. 167/86 g. sanita' pubblica·
- sent. 167/86 e. sanita' pubblica·
- sent. 167/86 d. sanita' pubblica·
- asserita mancata predeterminazione ex lege di elementi essenziali·
- adeguamento, modalita' e tempi della partecipazione contributiva·
- diversita' dei criteri di determinazione del carico rispetto ad altre categorie·
- inammissibilita' della questione (per difetto di motivazione sulla rilevanza).