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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17192 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 14914/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14914 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
nato a [...], il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Bisegna (AQ), l'01.06.2937, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Isidori ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via degli
Appennini, n. 46;
- attori opponenti -
E
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Prati degli Strozzi, n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Capuzzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giorgio Scalia, n. 15;
- convenuta opposta - Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1365/2019 del 17.01.2019 emesso dal Tribunale di
Roma – Divieto di patti successori ex art. 458 c.c. – Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano dinanzi al Tribunale di Roma, per ivi sentire Parte_2 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato, riconducibile ad un titolo, il patto successorio, nullo e, comunque, per tutte le ragioni esposte. Nel merito, in via principale, piaccia all'Illustrissimo Giudice adìto, previo accertamento e declaratoria della nullità del contratto in data 29 luglio 2009 (doc. 2), respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1365/2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 80128/2018, il 17 gennaio 2019, e ciò per insussistenza del credito azionato, attesa la nullità del titolo che fonderebbe la pretesa creditoria azionata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via riconvenzionale, piaccia all'Illustrissimo
Giudice adìto, accertata e dichiarata, per le spiegate ragioni, la nullità della scrittura privata in data 29 luglio 2009 accertare e dichiarare che l'importo di euro 131.900,00 versato dal GN alla GNa non era dovuto, e, per l'effetto, condannare la stessa Parte_1 CP_1 alla restituzione, in favore dell'opponente GN della somma di euro Parte_1
131.900,00 oltre interessi, dal dì del versamento di ciascuna rata all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la scrittura privata del 29 luglio 2009, dovesse esser ritenuta valida, piaccia all'illustrissimo
Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1365/2019 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 80128/2018, il 17 gennaio 2019 in quanto relativo ad un credito comunque non provato nel suo ammontare ed, in via riconvenzionale, condannare la
GNa che non ha provato il credito vantato, a restituire, in favore del GN CP_1
il non dovuto importo di euro 131.900,00, versato da quest'ultimo alla medesima Parte_1
GNa oltre interessi, dal dì del dovuto, all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti CP_1 ed onorari. In via ulteriormente subordinata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1365/2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 80128/2018, il 17 gennaio 2019 previa revoca del decreto opposto sì come relativo ad un credito non provato, ed in via riconvenzionale condannare la GNa a restituire, in quanto non dovuta, in CP_1 favore del GN la differenza, tra la somma di euro 131.900,00 da questi Parte_1 versata alla GNa nel supposto adempimento della scrittura privata nulla e quella somma CP_1 dovuta per “il rifacimento pavimento se necessario, impianto idrico, impianto termico e quanto altro dovesse presentarsi in stato di fatiscenza”, oltre interessi, dal dì del versamento di ciascuna rata all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, CP_1 contrariis reiectis a) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1365/2019; b) nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1365/2019 del 17.01.2019 (R.G. 80128/2018); c) Con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite (maggiorate da quelle per la fase cautelare) il tutto da liquidare in favore dello Stato in considerazione del beneficio del patrocinio gratuito cui la Sig.ra è stata ammessa giuste delibere del 2.5.2019 e del 10.9.2019 (cfr. all.ti)”. CP_1
In sintesi, in data 25.08.2009, si apriva la successione di la quale Persona_1 disponeva delle proprie sostanze con testamento pubblico del 10.06.2009, ai rogiti del Notaio
[...] di Frascati, successivamente registrato come da verbale ai rogiti del medesimo notaio in Per_2 data 23.09.2009, Rep. n. 106156, Racc. n. 6473.
Col detto testamento pubblico la de cuius istituiva eredi gli odierni attori opponenti, Pt_1
e e l'odierna convenuta attribuendo a quest'ultima
[...] Parte_2 CP_1
l'appartamento sito in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, n. 22, sotto la condizione sospensiva che la medesima erede si fosse occupata della de cuius fino al momento della morte di quest'ultima; agli altri due istituiti la de cuius lasciava la metà indivisa degli appartamenti siti in Roma, Via
Giulio Romano, n. 26, interni 8 e 9, oltre a tutto il patrimonio mobiliare esistente all'apertura della successione, in denaro, titoli e quanto depositato in cassette di sicurezza.
In data 29.07.2009, , e , mediante la Persona_1 Parte_1 Parte_2 stipula di una scrittura privata, versata in atti, convenivano quanto segue: “Con la presente Scrittura
Privata si precisa che il lascito dell'appartamento sito in Roma in Piazza degli Strozzi n°22 – 4° piano, a favore della signora , al momento locato ed in via di sfratto, le parti e cioè la CP_1 GNa , il GN e la GNa Parte_3 Parte_1
, convengono ed accettano con la sottoscrizione del presente atto che se Parte_2
l'immobile dovesse rendersi libero stante in vita la GNa la stessa provvederà a proprie Per_1 spese e ad ogni altro onere ad eseguire i lavori di ristrutturazione ordinaria (rifacimento pavimento se necessario, impianto idrico, impianto termico e quanto altro dovesse presentarsi in stato di fatiscenza). Se invece l'immobile in argomento dovesse liberarsi dopo la morte della
GNa i GNi e si impegnano “fin d'ora” Per_1 Parte_1 Parte_2 ad eseguire le opere prima citate nonché i costi per espletare legalmente ogni azione di sfratto”.
A seguito della morte della de cuius, le parti davano esecuzione a quanto convenuto nella suddetta scrittura privata, quindi, e versavano, in favore della le Parte_1 Parte_2 CP_1 somme occorrenti per pagare i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'appartamento di Via dei Prati degli Strozzi n. 22.
Rimaste insolute le ultime tre fatture emesse dalla ditta incaricata dei lavori, l'odierna convenuta agiva in via monitoria al fine di ottenere la provvista dagli odierni attori opponenti e otteneva dal
Tribunale di Roma, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1365/2019, con il quale veniva ingiunto al e alla il pagamento della somma di € 15.001,00, oltre rivalutazione monetaria, Pt_1 Pt_2 interessi legali e spese.
Quindi, gli odierni attori formulavano la presente opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, deducendo la nullità della citata scrittura privata del 29.07.2009 in quanto stipulata in violazione del divieto di patti successori di cui all'art. 548 c.c. e spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito costituito dalle somme versate in esecuzione della scrittura privata in oggetto.
Si costituiva, altresì, l'opposta, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 02.05.2019 versata in atti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, adducendo la natura di mandato post mortem exequendum della scrittura privata oggetto di contestazione, affermandone, quindi, la relativa validità e piena efficacia, chiedendo, altresì, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre al rigetto della domanda attorea.
Veniva introdotto un sub-procedimento cautelare in corso di causa, mediante deposito da parte degli odierni attori opponenti di un ricorso per sequestro conservativo ex art 671 c.p.c. sui beni mobili, immobili e crediti della convenuta, conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare, successivamente oggetto di reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c, anch'esso rigettato con ordinanza del 26.11.2019.
Rigettata, altresì, la richiesta avanzata da parte convenuta opposta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo all'udienza del 18.09.2019 e concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 16.10.2024, per la precisazione delle conclusioni;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene l'opposizione formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il contenuto della scrittura privata del 29.07.2009, impinge nel divieto di cui all'art. 458 c.c., nella specie, nel divieto di patto successorio dispositivo, da intendersi quale convenzione inter vivos volta a disporre di una successione, ovvero, di diritti derivanti da una successione non ancora aperta.
Nella fattispecie, è di evidenza documentale che la scrittura privata in oggetto veniva stipulata a causa dell'apertura della successione della costituendo l'evento morte, riferibile a Per_1 quest'ultima, la causa stessa del negozio e, quindi, delle obbligazioni ivi convenute e assunte dagli odierni opponenti e non, invece, il termine iniziale per l'esecuzione di un valido mandato post mortem, come meglio si dirà nel prosieguo.
Invero, nella detta convenzione le parti stabilivano che, relativamente al lascito effettuato in favore della per disposizione testamentaria, gli odierni attori si impegnavano a sostenere i costi per CP_1 le procedure di sfratto e per i lavori di ristrutturazione ritenuti necessari, qualora l'immobile oggetto della disposizione testamentaria non fosse stato libero al momento dell'apertura della successione della Per_1
Pertanto, è evidente che la stipulazione in esame e le relative obbligazioni, trovano la loro causa nella morte di avendo, peraltro, le medesime parti, considerato e Persona_1 Persona_1 presupposto i diritti oggetto della convenzione in quanto derivanti dall'apertura della successione all'epoca della stipulazione non ancora aperta, così come dimostrato dalle premesse in cui Per_1 viene fatto espresso richiamo al testamento della de cuius, alle specifiche disposizioni testamentarie in esso contenuto e agli effetti da regolare per il tempo successivo alla morte della in Per_1 relazione alla disposizione testamentaria avente a oggetto l'appartamento di Via dei Prati degli
Strozzi n. 22, in favore della CP_1 In tal senso, ex multis, Cass. Civ. Sent. n. 1683/1995, si è espressa chiaramente in tema di patti successori, enunciando una serie di criteri utili al fine di stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. e secondo la quale: “occorre accertare:
1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato”.
Ricorrono, quindi, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della citata previsione legislativa, considerata la ratio sottesa al divieto di cui all'art. 458 c.c., ravvisabile – a seconda che si tratti di patti dispositivi, rinunciativi o istitutivi – nell'esigenza di tutelare la libertà testamentaria, in ossequio, al principio della revocabilità delle disposizioni testamentarie di cui all'art. 679 c.c., oltre che, nell'esigenza di evitare l'eccessiva prodigalità da parte del disponente e il riprovevole sentimento, in seno ai soggetti beneficiati da tali pattuizioni vietate, consistente nel “desiderio della morte” del de cuius (c.d. votum captandae mortis).
Nel senso sopra esposto, altresì, Cass. civ. Sent. n. 24450/2009, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Configurano un patto successorio - per definizione non suscettibile di conversione in un testamento, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., in quanto in contrasto col principio del nostro ordinamento secondo cui il testatore è libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris" di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento”.
Da rigettare, inoltre, la ricostruzione del negozio in esame fornita da parte opposta, quale mandato post mortem exequendum, poiché, a ben vedere, tale istituto implica lo svolgimento di attività meramente materiali, dopo la morte del mandante, senza che vi sia la disposizione di diritti, come nel caso di specie, in cui si pattuiva il pagamento, quindi, senz'altro, la disposizione di diritti patrimoniali da parte degli odierni opponenti, che si impegnavano a pagare dei lavori di ristrutturazione e delle spese eventualmente necessarie per le procedure di sfratto inerenti a un appartamento facente parte del patrimonio della per il periodo successivo alla morte di Per_1 quest'ultima.
In altri termini, può configurarsi il mandato post mortem exequendum, in relazione ad attività da svolgersi a opera del mandatario, dopo la morte del mandante, a contenuto non patrimoniale, ovvero, meramente esecutiva, relativa a un'attribuzione patrimoniale che si è già perfezionata inter vivos e per la quale, l'evento morte rappresenta un mero termine iniziale relativo all'esecuzione del mandato e non la causa dello stesso.
Nel caso di specie, la disposizione testamentaria in favore della costituisce presupposto e CP_1 causa fondante la pattuizione in oggetto che deve, pertanto, ritenersi nulla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 458 c.c.
Il decreto ingiuntivo opposto, fondandosi su un titolo nullo, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere revocato.
Considerata la suddetta nullità, deve essere accolta, altresì, la domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme già versate dagli odierni opponenti, in adempimento della medesima scrittura privata, in quanto costituenti un indebito oggettivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c.
Pertanto, la convenuta opposta deve essere condannata alla restituzione della somma di
€ 131.900,00 richiesta dagli opponenti, corrispondente agli esborsi sostenuti da questi ultimi in favore della in esecuzione della predetta scrittura privata nulla, come documentata in atti dai CP_1 relativi bonifici (all. 4 atto di opposizione) e non contestata da parte opposta, oltre interessi legali, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, incluse le espletate fasi cautelari, come da dispositivo.
Rilevato, infine, che l'odierna opposta, rivestendo la qualità di attrice in senso sostanziale e avendo istaurato il giudizio in fase monitoria sulla base di un titolo nullo, circostanza che la medesima parte avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza – dovendo conoscere delle condizioni per istaurare il giudizio e resistervi – deve revocarsi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per
, ai sensi del disposto di cui all'art. 136, 2° comma, D.p.r. n. 115 del 2002 (Testo CP_1 unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avendo la stessa agito in via monitoria e resistito nel presente giudizio con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della formulata opposizione, per le ragioni indicate in parte motiva, dichiara la nullità, ex art. 458 c.c., della scrittura privata, stipulata in data 29.07.2009, da Parte_1
e a beneficio di
[...] Parte_2 Persona_1
, in quante integrante un patto successorio e per l'effetto revoca il decreto CP_1 ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 in solido dal lato attivo, della somma complessiva di € 131.900,00, oltre interessi legali,
[...] dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 Parte_1
e solidalmente dal lato attivo, che liquida in € 406,50 per esborsi ed Parte_2
€ 7.052,00 quali compensi professionali, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge.
Roma, 04/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14914 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
nato a [...], il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Bisegna (AQ), l'01.06.2937, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Isidori ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via degli
Appennini, n. 46;
- attori opponenti -
E
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Prati degli Strozzi, n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Capuzzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giorgio Scalia, n. 15;
- convenuta opposta - Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1365/2019 del 17.01.2019 emesso dal Tribunale di
Roma – Divieto di patti successori ex art. 458 c.c. – Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano dinanzi al Tribunale di Roma, per ivi sentire Parte_2 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato, riconducibile ad un titolo, il patto successorio, nullo e, comunque, per tutte le ragioni esposte. Nel merito, in via principale, piaccia all'Illustrissimo Giudice adìto, previo accertamento e declaratoria della nullità del contratto in data 29 luglio 2009 (doc. 2), respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1365/2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 80128/2018, il 17 gennaio 2019, e ciò per insussistenza del credito azionato, attesa la nullità del titolo che fonderebbe la pretesa creditoria azionata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via riconvenzionale, piaccia all'Illustrissimo
Giudice adìto, accertata e dichiarata, per le spiegate ragioni, la nullità della scrittura privata in data 29 luglio 2009 accertare e dichiarare che l'importo di euro 131.900,00 versato dal GN alla GNa non era dovuto, e, per l'effetto, condannare la stessa Parte_1 CP_1 alla restituzione, in favore dell'opponente GN della somma di euro Parte_1
131.900,00 oltre interessi, dal dì del versamento di ciascuna rata all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la scrittura privata del 29 luglio 2009, dovesse esser ritenuta valida, piaccia all'illustrissimo
Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1365/2019 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 80128/2018, il 17 gennaio 2019 in quanto relativo ad un credito comunque non provato nel suo ammontare ed, in via riconvenzionale, condannare la
GNa che non ha provato il credito vantato, a restituire, in favore del GN CP_1
il non dovuto importo di euro 131.900,00, versato da quest'ultimo alla medesima Parte_1
GNa oltre interessi, dal dì del dovuto, all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti CP_1 ed onorari. In via ulteriormente subordinata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1365/2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 80128/2018, il 17 gennaio 2019 previa revoca del decreto opposto sì come relativo ad un credito non provato, ed in via riconvenzionale condannare la GNa a restituire, in quanto non dovuta, in CP_1 favore del GN la differenza, tra la somma di euro 131.900,00 da questi Parte_1 versata alla GNa nel supposto adempimento della scrittura privata nulla e quella somma CP_1 dovuta per “il rifacimento pavimento se necessario, impianto idrico, impianto termico e quanto altro dovesse presentarsi in stato di fatiscenza”, oltre interessi, dal dì del versamento di ciascuna rata all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, CP_1 contrariis reiectis a) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1365/2019; b) nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1365/2019 del 17.01.2019 (R.G. 80128/2018); c) Con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite (maggiorate da quelle per la fase cautelare) il tutto da liquidare in favore dello Stato in considerazione del beneficio del patrocinio gratuito cui la Sig.ra è stata ammessa giuste delibere del 2.5.2019 e del 10.9.2019 (cfr. all.ti)”. CP_1
In sintesi, in data 25.08.2009, si apriva la successione di la quale Persona_1 disponeva delle proprie sostanze con testamento pubblico del 10.06.2009, ai rogiti del Notaio
[...] di Frascati, successivamente registrato come da verbale ai rogiti del medesimo notaio in Per_2 data 23.09.2009, Rep. n. 106156, Racc. n. 6473.
Col detto testamento pubblico la de cuius istituiva eredi gli odierni attori opponenti, Pt_1
e e l'odierna convenuta attribuendo a quest'ultima
[...] Parte_2 CP_1
l'appartamento sito in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, n. 22, sotto la condizione sospensiva che la medesima erede si fosse occupata della de cuius fino al momento della morte di quest'ultima; agli altri due istituiti la de cuius lasciava la metà indivisa degli appartamenti siti in Roma, Via
Giulio Romano, n. 26, interni 8 e 9, oltre a tutto il patrimonio mobiliare esistente all'apertura della successione, in denaro, titoli e quanto depositato in cassette di sicurezza.
In data 29.07.2009, , e , mediante la Persona_1 Parte_1 Parte_2 stipula di una scrittura privata, versata in atti, convenivano quanto segue: “Con la presente Scrittura
Privata si precisa che il lascito dell'appartamento sito in Roma in Piazza degli Strozzi n°22 – 4° piano, a favore della signora , al momento locato ed in via di sfratto, le parti e cioè la CP_1 GNa , il GN e la GNa Parte_3 Parte_1
, convengono ed accettano con la sottoscrizione del presente atto che se Parte_2
l'immobile dovesse rendersi libero stante in vita la GNa la stessa provvederà a proprie Per_1 spese e ad ogni altro onere ad eseguire i lavori di ristrutturazione ordinaria (rifacimento pavimento se necessario, impianto idrico, impianto termico e quanto altro dovesse presentarsi in stato di fatiscenza). Se invece l'immobile in argomento dovesse liberarsi dopo la morte della
GNa i GNi e si impegnano “fin d'ora” Per_1 Parte_1 Parte_2 ad eseguire le opere prima citate nonché i costi per espletare legalmente ogni azione di sfratto”.
A seguito della morte della de cuius, le parti davano esecuzione a quanto convenuto nella suddetta scrittura privata, quindi, e versavano, in favore della le Parte_1 Parte_2 CP_1 somme occorrenti per pagare i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'appartamento di Via dei Prati degli Strozzi n. 22.
Rimaste insolute le ultime tre fatture emesse dalla ditta incaricata dei lavori, l'odierna convenuta agiva in via monitoria al fine di ottenere la provvista dagli odierni attori opponenti e otteneva dal
Tribunale di Roma, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1365/2019, con il quale veniva ingiunto al e alla il pagamento della somma di € 15.001,00, oltre rivalutazione monetaria, Pt_1 Pt_2 interessi legali e spese.
Quindi, gli odierni attori formulavano la presente opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, deducendo la nullità della citata scrittura privata del 29.07.2009 in quanto stipulata in violazione del divieto di patti successori di cui all'art. 548 c.c. e spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito costituito dalle somme versate in esecuzione della scrittura privata in oggetto.
Si costituiva, altresì, l'opposta, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 02.05.2019 versata in atti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, adducendo la natura di mandato post mortem exequendum della scrittura privata oggetto di contestazione, affermandone, quindi, la relativa validità e piena efficacia, chiedendo, altresì, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre al rigetto della domanda attorea.
Veniva introdotto un sub-procedimento cautelare in corso di causa, mediante deposito da parte degli odierni attori opponenti di un ricorso per sequestro conservativo ex art 671 c.p.c. sui beni mobili, immobili e crediti della convenuta, conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare, successivamente oggetto di reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c, anch'esso rigettato con ordinanza del 26.11.2019.
Rigettata, altresì, la richiesta avanzata da parte convenuta opposta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo all'udienza del 18.09.2019 e concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 16.10.2024, per la precisazione delle conclusioni;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene l'opposizione formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il contenuto della scrittura privata del 29.07.2009, impinge nel divieto di cui all'art. 458 c.c., nella specie, nel divieto di patto successorio dispositivo, da intendersi quale convenzione inter vivos volta a disporre di una successione, ovvero, di diritti derivanti da una successione non ancora aperta.
Nella fattispecie, è di evidenza documentale che la scrittura privata in oggetto veniva stipulata a causa dell'apertura della successione della costituendo l'evento morte, riferibile a Per_1 quest'ultima, la causa stessa del negozio e, quindi, delle obbligazioni ivi convenute e assunte dagli odierni opponenti e non, invece, il termine iniziale per l'esecuzione di un valido mandato post mortem, come meglio si dirà nel prosieguo.
Invero, nella detta convenzione le parti stabilivano che, relativamente al lascito effettuato in favore della per disposizione testamentaria, gli odierni attori si impegnavano a sostenere i costi per CP_1 le procedure di sfratto e per i lavori di ristrutturazione ritenuti necessari, qualora l'immobile oggetto della disposizione testamentaria non fosse stato libero al momento dell'apertura della successione della Per_1
Pertanto, è evidente che la stipulazione in esame e le relative obbligazioni, trovano la loro causa nella morte di avendo, peraltro, le medesime parti, considerato e Persona_1 Persona_1 presupposto i diritti oggetto della convenzione in quanto derivanti dall'apertura della successione all'epoca della stipulazione non ancora aperta, così come dimostrato dalle premesse in cui Per_1 viene fatto espresso richiamo al testamento della de cuius, alle specifiche disposizioni testamentarie in esso contenuto e agli effetti da regolare per il tempo successivo alla morte della in Per_1 relazione alla disposizione testamentaria avente a oggetto l'appartamento di Via dei Prati degli
Strozzi n. 22, in favore della CP_1 In tal senso, ex multis, Cass. Civ. Sent. n. 1683/1995, si è espressa chiaramente in tema di patti successori, enunciando una serie di criteri utili al fine di stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. e secondo la quale: “occorre accertare:
1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato”.
Ricorrono, quindi, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della citata previsione legislativa, considerata la ratio sottesa al divieto di cui all'art. 458 c.c., ravvisabile – a seconda che si tratti di patti dispositivi, rinunciativi o istitutivi – nell'esigenza di tutelare la libertà testamentaria, in ossequio, al principio della revocabilità delle disposizioni testamentarie di cui all'art. 679 c.c., oltre che, nell'esigenza di evitare l'eccessiva prodigalità da parte del disponente e il riprovevole sentimento, in seno ai soggetti beneficiati da tali pattuizioni vietate, consistente nel “desiderio della morte” del de cuius (c.d. votum captandae mortis).
Nel senso sopra esposto, altresì, Cass. civ. Sent. n. 24450/2009, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Configurano un patto successorio - per definizione non suscettibile di conversione in un testamento, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., in quanto in contrasto col principio del nostro ordinamento secondo cui il testatore è libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris" di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento”.
Da rigettare, inoltre, la ricostruzione del negozio in esame fornita da parte opposta, quale mandato post mortem exequendum, poiché, a ben vedere, tale istituto implica lo svolgimento di attività meramente materiali, dopo la morte del mandante, senza che vi sia la disposizione di diritti, come nel caso di specie, in cui si pattuiva il pagamento, quindi, senz'altro, la disposizione di diritti patrimoniali da parte degli odierni opponenti, che si impegnavano a pagare dei lavori di ristrutturazione e delle spese eventualmente necessarie per le procedure di sfratto inerenti a un appartamento facente parte del patrimonio della per il periodo successivo alla morte di Per_1 quest'ultima.
In altri termini, può configurarsi il mandato post mortem exequendum, in relazione ad attività da svolgersi a opera del mandatario, dopo la morte del mandante, a contenuto non patrimoniale, ovvero, meramente esecutiva, relativa a un'attribuzione patrimoniale che si è già perfezionata inter vivos e per la quale, l'evento morte rappresenta un mero termine iniziale relativo all'esecuzione del mandato e non la causa dello stesso.
Nel caso di specie, la disposizione testamentaria in favore della costituisce presupposto e CP_1 causa fondante la pattuizione in oggetto che deve, pertanto, ritenersi nulla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 458 c.c.
Il decreto ingiuntivo opposto, fondandosi su un titolo nullo, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere revocato.
Considerata la suddetta nullità, deve essere accolta, altresì, la domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme già versate dagli odierni opponenti, in adempimento della medesima scrittura privata, in quanto costituenti un indebito oggettivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c.
Pertanto, la convenuta opposta deve essere condannata alla restituzione della somma di
€ 131.900,00 richiesta dagli opponenti, corrispondente agli esborsi sostenuti da questi ultimi in favore della in esecuzione della predetta scrittura privata nulla, come documentata in atti dai CP_1 relativi bonifici (all. 4 atto di opposizione) e non contestata da parte opposta, oltre interessi legali, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, incluse le espletate fasi cautelari, come da dispositivo.
Rilevato, infine, che l'odierna opposta, rivestendo la qualità di attrice in senso sostanziale e avendo istaurato il giudizio in fase monitoria sulla base di un titolo nullo, circostanza che la medesima parte avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza – dovendo conoscere delle condizioni per istaurare il giudizio e resistervi – deve revocarsi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per
, ai sensi del disposto di cui all'art. 136, 2° comma, D.p.r. n. 115 del 2002 (Testo CP_1 unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avendo la stessa agito in via monitoria e resistito nel presente giudizio con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della formulata opposizione, per le ragioni indicate in parte motiva, dichiara la nullità, ex art. 458 c.c., della scrittura privata, stipulata in data 29.07.2009, da Parte_1
e a beneficio di
[...] Parte_2 Persona_1
, in quante integrante un patto successorio e per l'effetto revoca il decreto CP_1 ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 in solido dal lato attivo, della somma complessiva di € 131.900,00, oltre interessi legali,
[...] dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 Parte_1
e solidalmente dal lato attivo, che liquida in € 406,50 per esborsi ed Parte_2
€ 7.052,00 quali compensi professionali, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge.
Roma, 04/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.