Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7769 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Basile, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/06/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Basile, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/10/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'EN.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/10/2016 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Quartu Sant'EN, anno 2016, numero 57, parte
2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e (matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Quartu Sant'EN (CA) il 1° ottobre 2016, atto n. 57, parte II, serie A, anno
2016) alle medesime condizioni di cui al ricorso congiunto introduttivo del
Giudizio, di seguito riportate:
2. prendere atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si esonerano da qualsivoglia obbligo di reciproco mantenimento.
3. Assegnare la casa coniugale, sita in Quartu Sant'EN (CA) in via
Lussemburgo n. 4, alla SI.ra . Controparte_1
4. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , il ON quale, ai fini delle registrazioni anagrafiche, manterrà la residenza presso la madre in Quartu Sant'EN (CA) via Lussemburgo n. 4, ove avrà altresì collocamento prevalente in ragione delle condizioni di salute e della circostanza che l'immobile è stato modificato ed adeguato alla sua disabilità.
5. Quanto alla frequentazione tra il minore ed il padre ON
, disporre che: Parte_1
5.1. il padre possa frequentare il figlio minore quotidianamente, anche presso l'immobile in cui il bambino risiede e dimora, ovvero presso la propria
Pag. 2 di 4 abitazione, concordando con la SI.ra gli orari più Controparte_1 confacenti alle eSIenze del bambino e dei genitori;
5.2. poiché il SI. lavora in orario notturno, dalla Parte_1 domenica al giovedì, e la SI.ra necessita di libertà Controparte_1 la mattina ed il pomeriggio, per attendere alle proprie eSIenze di lavoro e di vita, il SI. , dal lunedì al venerdì, sarà Parte_1 prontamente reperibile e disponibile dalle 9.30 alle 18.30 per attendere alle eSIenze di accudimento del figlio;
5.3. in periodo scolastico, il SI. frequenterà il figlio Parte_1 quotidianamente, secondo gli accordi orari presi di volta in volta con la madre, e ripoterà il figlio a casa entro le ore 18.30, ferma la disponibilità oraria dalle 9.30 alle 18.30 di cui al punto 5.2. che precede;
5.4. nei periodi in cui, per qualsivoglia ragione, siano interrotte le lezioni scolastiche ovvero il minore non le frequenti, il SI. Parte_1 trascorrerà con il figlio quantomeno due ore la mattina e due ore nel pomeriggio, quotidianamente, concordando l'orario con la madre, ferma la disponibilità oraria dalle 9.30 alle 18.30 di cui al punto 5.2. che precede;
5.5. nei giorni di sabato e domenica, oltre a quanto precede, il minore resterà
a pranzo con il padre;
5.6. il sabato notte, oltre a quanto precede, il minore starà con il padre presso la di lui abitazione;
5.7. nei giorni di Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Ferragosto di ciascun anno, il minore trascorrerà con il padre la mattina ed il pomeriggio e con la madre la sera e la notte;
5.8. il minore trascorrerà, ciascun anno, la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale - quantomeno dalla mattina fino alle ore 16.30 - con il padre;
5.9. il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno del 31 dicembre con il padre ed il primo dell'anno con la madre;
5.10. sono sempre fatti salvi i diversi accordi che dovessero intercorre tra le parti.
6. Disporre che al minore saranno sempre garantiti stabili ON
e continuativi rapporti affettivi con i nonni ed i parenti di entrambi i rami genitoriali.
7. Disporre che il SI. , a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento del figlio minore , versi, entro il giorno 10 ON di ogni mese, la somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a far data dal mese di ottobre del 2025, oltre al 60% delle spese
Pag. 3 di 4 straordinarie - previamente concordate, salvo urgenza - e successivamente documentate.
8. Prendere atto, per quanto concerne l'assegno unico universale afferente al minore, che:
8.1. i coniugi concordano che sia più proficuo che la richiesta venga formulata dal SI. e l'importo da lui incamerato integralmente, Pt_1 poiché la SI.ra cumula i propri redditi con quelli, Controparte_1 cospicui, dei familiari conviventi;
8.2. il SI. , una volta percepito l'assegno unico universale Parte_1 nella misura del 100%, verserà alla SI.ra l'importo Controparte_1 mensile di € 110,00.
9. Prendere atto che i coniugi hanno deciso che il libretto di risparmio postale n.
000022830117, in essere presso e cointestato a Controparte_2
e , quanto alla quota parte della Controparte_1 Controparte_3 sia da attribuirsi alla titolarità esclusiva della stessa SI.ra CP_1
con rinuncia a qualsivoglia pretesa da parte del SI. CP_1 [...]
. Parte_1
10. Prendere atto che i coniugi hanno deciso che il conto corrente bancario n.
000070318246 in essere presso il Banco di Sardegna, filiale di Quartu
Sant'EN (CA), ed il libretto di risparmio postale n. 000018835118 in essere presso intestati a , siano da attribuirsi Controparte_2 Parte_1 alla titolarità esclusiva del predetto con rinuncia a qualsivoglia Pt_1 pretesa da parte della SI.ra . Controparte_1
11. Prendere atto che i coniugi hanno deciso che l'autovettura Dacia RO targata GS880GV è da attribuirsi alla proprietà esclusiva del SI. con Pt_1 rinuncia a qualsivoglia pretesa da parte della SI.ra . Controparte_1
dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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