Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n.7331/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 degli avv.ti CLARY GIANLUCA e CLARY ANNAMARIA;
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa degli avv.ti PATARNELLO ANDREA e CP_1
BOVE ANTONIO;
-parte opposta-
e
Controparte_2
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BARILE CELESTINA;
-parte opposta- all'udienza dell'11/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso in riassunzione depositato in data 06/10/2023 la parte opponente ha spiegato opposizione avverso l'avviso di addebito notificato dall' in data 11/01/2022 dell'importo di CP_1
Euro 3.309,36 (riguardante i contributi inerenti alla gestione commercianti), chiedendone la revoca e/o l'annullamento, in
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3639/2020. La parte opponente ha aggiunto che non aveva iscritto alla Camera di CO alcuna ditta a suo nome e che la ditta
Rango Planet Phone, sebbene risultasse formalmente intestata a lei, era stata in concreto denunciata a sua insaputa alla CCIAA di dalla con l'allegazione della fotocopia della sua CP_2 CP_3 carta di identità e senza che ne fosse a conoscenza (come evincibile anche dall'indicazione errata della sua residenza).
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha ribadito che CP_1 in mancanza della cancellazione dell'azienda dalla Camera di
CO deve ritenersi legittima l'iscrizione della parte opponente alla gestione commercianti e la sua richiesta nei confronti della stessa parte opponente dei corrispondenti contributi previdenziali.
III. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la Camera di
CO ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di giudizio di impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa dall' per contributi previdenziali;
nel CP_1 merito, ha precisato che l'impresa individuale denominata Rago
Planet Phone di era stata cancellata d'ufficio Parte_1 in data 02/01/2023 presso il Registro Imprese e che, trattandosi di posizione non certificabile, era stata inibita la procedura sanzionatoria, per cui non era dovuta nessuna annualità di diritto annuale.
IV. - Nel merito, deve essere dichiarata, innanzitutto, la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese presso la
Controparte_2 in quanto è stata documentata l'intervenuta cancellazione d'ufficio in data 02/01/2023 dell'impresa individuale denominata
Rago Planet Phone di Marchio Francesca.
2 IV.1. - Proseguendo nell'esame del merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta in ragione del fatto che la parte opponente ha documentato la circostanza che nelle more del presente giudizio il Tribunale di Trani, sezione penale, ha emesso in data 06/06/2024 sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione a carico di per il reato previsto Controparte_3 dall'art. 494 c.p., mentre per il reato di cui all'art. 640 c.p. ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta remissione di querela (accettata tacitamente).
IV.1.1. - Esaminata la predetta sentenza, si evince che è stata accertata la responsabilità penale della la quale ha CP_3 utilizzato una procura speciale (corredata dalla fotocopia della carta di identità della ) con apposizione di firma apocrifa Pt_1 della (denunciante) per ottenere l'iscrizione nel registro Pt_1 delle imprese della ditta individuale Rago Planet Phone.
IV.2. - Ne discende la fondatezza dell'opposizione spiegata avverso l'avviso di addebito impugnato, in quanto la parte opponente non ha mai presentato alcuna domanda di iscrizione alla
Controparte_2
IV.3. - Di conseguenza, deve essere anche dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione eseguita d'ufficio dall' alla CP_1 gestione commercianti con la consequenziale revoca dell'avviso di addebito n.31420210002288817000 impugnato, con cui è stata avanzata la richiesta di pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali.
V. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 5.200,00), secondo valori prossimi ai minimi tenuto conto della modesta complessità della questione trattata senza espletamento di attività istruttoria – seguono la soccombenza e vengono poste, in solido tra di loro, a carico dell' e della di CO (la cui CP_1 CP_2 legittimazione discende dalla circostanza che l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti è dipesa dall'iscrizione della parte opponente alla Camera di CO).
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che non è dovuta la somma di Euro 3.309,36 menzionata nell'avviso di addebito n.31420210002288817000 notificato in data
11/01/2022;
- revoca l'avviso di addebito n.31420210002288817000 notificato in data 11/01/2022;
- dispone la cancellazione dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di cancellazione dal Registro delle
Imprese presso la Controparte_2
;
[...]
- condanna l' e la CP_1 [...]
in solido tra di loro, a Controparte_2 rifondere in favore della parte opponente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 886,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 49,00 per esborsi.
Trani, 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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