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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3008/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3008/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
AL IL che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. LABANCA ALESSANDRA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 CP_1
esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in CUNEO il 28/05/2005, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 20, parte II, Serie A, dell'anno 2005; che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo il 24.11.2006, e , a Cuneo il 12.10.2011; Per_1 Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 17/11/1977 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 25/11/1975 a SAVIGLIANO (CN), CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3008/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
AL IL che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. LABANCA ALESSANDRA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 CP_1
esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in CUNEO il 28/05/2005, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 20, parte II, Serie A, dell'anno 2005; che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo il 24.11.2006, e , a Cuneo il 12.10.2011; Per_1 Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 17/11/1977 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 25/11/1975 a SAVIGLIANO (CN), CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi