Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2024, proposto da
DA NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Dolores Broccoli e Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 314/2024 del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 2692/2023 R.G. del 28/02/2024, e notificata il 05/03/2024, non impugnata e costituente giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa NA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata).
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato e depositato il 30 dicembre 2024 la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto con atto di mera forma.
Con ordinanza n. 463 del 18 giugno 2025 il Collegio ha chiesto documentati chiarimenti circa l’avvenuta notificazione della sentenza nell’interesse della parte ai fini del rispetto del termine di 120 giorni di cui al citato art. 14.
Adempiuto tempestivamente al predetto ordine istruttorio, con successiva nota depositata il 16 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente ha precisato “che, ad oggi, non risulta alcun accredito della somma riconosciuta in sentenza a titolo di bonus carta docente”.
Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Tribunale dà atto come rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente così come precisato con memoria del 4 luglio 2025, rimasta non contestata dalla difesa erariale - sia decorso pure il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al titolo azionato.
Il ricorso è, dunque, fondato e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero resistente, cui si assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante la messa a disposizione, in favore della parte ricorrente, dell'importo dovuto entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta , Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo pec protocollo.dagl@mailbox.governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA CE, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA CE |
IL SEGRETARIO