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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7643 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.. 10285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa CI TR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CELESTINO UGO AN, elettivamente domiciliata in VIA NICOLA
SERRA N, 96 87100 COSENZA presso il difensore avv. CELESTINO UGO
AN ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERGATI Controparte_1 P.IVA_2
RC CA UI e dell'avv. SIGNORINI CLAUDIA
( ) VIA SANTA SOFIA, 12 20122 MILANO;
elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA SANTA SOFIA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv.
MERGATI RC CA UI resistente
Oggetto: Contratto di somministrazione
CONCLUSIONI
Per la ricorrente. Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il ricorso proposto dalla
[...] per le ragioni ivi esposte e, per l'effetto, CP_2
- accertare e dichiarare che la società resistente ha esercitato il recesso dal contratto quadro stipulato con la società ricorrente in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, con abuso del diritto per le ragioni esposte, tenuto conto della illegittimità del recesso anche in relazione alla violazione del disposto di cui all'art.3 D.Lgs. n.198/2021 che ha determinato la nullità della clausola di cui al par.
9.2 del contratto quadro n.146/2022 ; conseguentemente, condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al risarcimento dei danni sin qui arrecati alla ricorrente in dipendenza della dedotta violazione dei canoni di buona fede e correttezza, nella misura che risulterà provata in corso di causa o che l'adito Tribunale riterrà in sua giustizia anche con valutazione equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive del presente giudizio.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora che venga ammessa prova per interpello del legale rappresentante della società resistente nonché prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero è che la società ricorrente ha effettuato cospicui investimenti per un ammontare pari a circa 2,8 milioni di euro al fine di efficientare il rapporto di fornitura in essere con la
[...]
CP_1 CP_ 2) Vero è che è stata indotta ad eseguire gli investimenti avendo ricevuto da CP_1 assicurazioni sulla proficua prosecuzione del rapporto contrattuale”. Si indicano a testi i sigg.ri e residenti entrambi a Parte_2 Testimone_1 Corigliano-Rossano. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.281 duodecies quarto comma c.p.c., si reitera istanza di concessione di termine per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di priva e produrre documenti con ulteriore termine per repliche.
Per la resistente: Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:
• dichiarare inammissibili le nuove deduzioni e produzioni effettuate dalla ricorrente CP_ con note conclusive del 21 giugno 2025, sulle quali non accetta il contraddittorio, e quindi non tenerne conto al fine della decisione;
in particolare, respingere la richiesta di fissazione di termini ex art. 281 duodecies c.p.c. e dichiarare inammissibile l'eccezione
• di nullità della clausola di recesso per presunta violazione del d.lgs. 198/2021;
• previa ogni declaratoria del caso, respingere integralmente le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in atti;
In via istruttoria:
• respingere le istanze istruttorie avversarie per interpello e per testi perché inammissibili e/o irrilevanti;
in subordine, nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere l'esponente a prova contraria con i testi indicati al § 5 della comparsa di costituzione;
2 • senza assunzione di oneri che non competono, occorrendo, ammettere le prove per testi formulate al § 5 della comparsa di costituzione.
• con ogni riserva istruttoria;
In ogni caso:
• col favore di tutte le spese di lite, onorari, cassa previdenziale e rimborso forfettario in misura del 15%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 14.3.2024,
(in seguito anche solo ”) ha evocato in Controparte_2 Parte_1
CP_ giudizio a socio unico (in seguito anche solo ) Controparte_1
CP_ chiedendo di accertare l'illegittimità del recesso operato da in relazione al contratto di fornitura di prodotti ortofrutticoli in essere tra le parti, con la conseguente condanna della resistente al risarcimento dei danni asseritamente derivati da tale illegittima condotta. CP_ si è ritualmente costituita, contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 2.10.2024 parte ricorrente ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti mentre parte resistente si è opposta, insistendo la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 22.10.2024 il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie, fissando l'udienza del 21.5.2025 per la discussione orale della causa, poi rinviata al 10.9.2025, con contestuale concessione di termini per sintetiche note scritte difensive finali, in accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente. CP_ 2. La ricorrente ha dedotto di aver stipulato in data 20.11.2018 con un contratto “quadro” avente a oggetto la vendita di prodotti ortofrutticoli in CP_ favore di , in base ai prezzi, quantità, qualità e termini di consegna di volta in volta stabiliti nelle singole conferme d'ordine che sarebbero intervenute tra le parti.
3 Il contratto quadro prevedeva l'entrata in vigore contestualmente alla sua sottoscrizione, con durata di un anno e possibilità di rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto, con preavviso di almeno quarantacinque giorni rispetto alla data di scadenza. (art.
9.1 del contratto quadro).
Nel contratto era stato previsto altresì un reciproco diritto di recesso, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicare prima della scadenza di ogni trimestre, fatto salvo il diritto di recesso per giusta causa. (art.
9.2 del contratto citato).
Alla stipula del primo contratto erano seguiti ulteriori accordi contrattuali.
In particolare, in data 25.10.2021, le parti avevano sottoscritto un nuovo contratto quadro in sostituzione di quello precedente e successivamente, prima della scadenza annuale del precedente contratto, un ulteriore contratto quadro, in data 13.06.2022.
Il nuovo contratto non modificava il termine di durata annuale stabilito nei precedenti contratti, né modificava le altre condizioni stabilite in tema di recesso e di rinnovo del contratto, in quanto l'art. 9 del contratto, sul punto, riproduceva le medesime pattuizioni originariamente stabilite nei contratti precedenti.
In base a tali accordi, il rapporto tra le parti era quindi proseguito per circa CP_ cinque anni fino a quando si era avvalsa della facoltà di recesso, comunicando alla controparte con raccomandata A.R. dell'11 aprile 2023
(doc. 11 ricorrente) il recesso dall'ultimo contratto stipulato inter partes in data 13 giugno 2022 (con scadenza al 12 giugno 2023) sulla base della clausola di cui all'art.
9.2 del contratto stesso, precisando che tale recesso avrebbe avuto efficacia alla data di scadenza contrattuale (13 giugno 2023).
4 CP_ 3. aveva immediatamente chiesto a di rivedere tale Controparte_2 determinazione, alla luce del quinquennio di collaborazione commerciale intercorso nonché degli ingenti investimenti sostenuti per incrementare l'efficienza produttiva ed affrontati da nell'aspettativa della Parte_1 prosecuzione del rapporto.
Ne era seguita una interlocuzione tra le parti che aveva condotto ad un accordo circa la prosecuzione del rapporto, sino all'11 settembre 2023, con cessazione definitiva al 12 settembre 2023, in relazione alla fornitura di alcuni specifici prodotti (“80537 baby anguria;
80569 anguria in bins 200 kg;
80570 anguria in collo 20 kg”) e ciò in forza di pattuizione dell'8 giugno 2023, sottoscritta da entrambe le parti (doc. 7 ricorrente).
Alla data del 12 settembre 2023, il rapporto tra le parti era quindi cessato definitivamente.
4. La ricorrente ha allegato l'illegittimità del recesso deducendo che:
a) in assenza di una giusta causa, alla resistente doveva ritenersi precluso il diritto di recesso dovendosi ritenere inapplicabile il recesso ai rapporti di durata con termine finale, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale;
CP_ b) il recesso come eseguito da doveva ritenersi contrario al principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, essendo stato intimato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa della controparte sulla prosecuzione del rapporto, CP_ fondata sui rapporti usualmente tenuti con c) Lidl avrebbe violato gli artt. 1175 e 1375 c.c. in tema di buona fede e correttezza contrattuale per avere esercitato un recesso illegittimo, dopo aver indotto la ricorrente “ad effettuare investimenti cospicui ed onerosi al fine di soddisfare le sempre crescenti esigenze imposte dalla committente
5 nelle forniture” con ciò lasciando intendere “che il rapporto contrattuale, in assenza di inadempimenti di rilievo, sarebbe comunque proseguito nel tempo senza soluzione di continuità”.
In tale prospettiva anche la decisione di prorogare per alcuni mesi il contratto, limitatamente ad alcuni prodotti, avrebbe costituito, secondo la ricorrente, un indice di supremazia della somministrata, travalicante l'equilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale.
Con le note autorizzate in vista della discussione della causa, parte ricorrente ha poi sollevato una nuova eccezione di nullità della clausola contrattuale che prevedeva il diritto di recesso ad nutum (art. 9.2) per contrasto con il disposto di cui all'art.3 del D. Lgs. n.198/2021, che stabilisce una durata minima di un anno del contratto nel settore di interesse. CP_ 5. La difesa di ha contestato le argomentazioni svolte dalla ricorrente, CP_ facendo rilevare la conformità della condotta di alla disciplina contrattuale che stabiliva il diritto di entrambe le parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta trenta giorni prima della scadenza di ciascun trimestre. CP_ Ha inoltre sottolineato che ha esercitato il proprio recesso con efficacia al
13 giugno 2023, data coincidente con la scadenza contrattuale pattuita.
Pur trattandosi di recesso esercitato senza far riferimento a giusta causa, la CP_ difesa di ha allegato numerose inadempienze della controparte verificatesi nel corso dell'ultimo anno (si veda, a titolo esemplificativo,
l'elenco casi di rinvenimento di sostanza attive oltre soglia riportati alla pag.
11 della comparsa di costituzione nonché le lamentele formalizzate da clienti finali ovvero i due casi di sequestro amministrativo di prodotti forniti da
). Parte_1
6 CP_ ha inoltre richiamato il tenore della missiva datata 8.6.2023 con la quale le parti avevano concordato la proroga del contratto fino a settembre 2023 per alcuni prodotti, dandosi reciprocamente atto della cessazione ad ogni altro effetto del contratto in essere tra le parti alla data dell'11.9.2023. CP_ assume che con tale accordo le parti avrebbero concluso una transazione con reciproche concessioni: alla prosecuzione seppur limitata del rapporto CP_ concessa da farebbe riscontro la rinuncia di a contestare lo Parte_1
CP_ scioglimento del vincolo contrattuale a seguito del recesso di con conseguente improponibilità della domanda oggetto del presente giudizio. CP_ In ogni caso, in subordine, ha insistito per l'accertamento della conformità della propria condotta al regolamento contrattuale ed alle norme generali di buona fede e correttezza.
6. Ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dalla ricorrente non possa essere CP_ accolta, difettando la prova della illegittimità del recesso intimato da e, quindi, del presupposto della domanda risarcitoria.
E' noto al Tribunale l'orientamento della Suprema Corte (tra le altre, Cass.
20666/09, riportata in parte estesa dalla ricorrente per oltre venti pagine del ricorso introduttivo) secondo cui: “a) la sussistenza di un abuso del diritto, presupponendo l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto al fine di conseguire obiettivi diversi da quelli indicati dal legislatore, non richiede il concorso dell'assenza dell'utilità per il titolare e dell'animus nocendi;
b)
l'esercizio del recesso ad nutum, ancorché contrattualmente previsto, può configurare un abuso;
c) in ambito contrattuale è ammissibile un controllo di ragionevolezza, in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti;
d) nella sfera di valutazione del giudice investito di una controversia contrattuale rientra la considerazione delle posizioni delle parti, quali soggetti deboli o economicamente forti“.
7 Facendo applicazione di tali principi interpretativi, occorre innanzi tutto CP_ rilevare che, nel caso di specie, si è avvalsa di facoltà contrattualmente pattuita in modo simmetrico in favore di entrambe le parti.
Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, si tratta di previsione contrattuale lecita, ben potendo le parti pattuire – anche in un contratto avente una scadenza – la facoltà di scioglimento unilaterale del vincolo.
Non appare in proposito pertinente il richiamo della ricorrente – tardivamente eseguito nelle note difensive finali - al preteso contrasto della disposizione normativa introdotta con l'art.3 del D. Lgs. n.198/2021 (durata minima annuale) e ciò per almeno due ordini di motivi: da un lato, il contratto prevedeva una durata pari ad un anno (conformemente alla disposizione CP_ normativa richiamata) e, dall'altra, il recesso esercitato da è stato intimato con scadenza al 12.6.2023 ovvero al termine annuale di scadenza del contratto, senza che vi sia quindi stata – neppure indirettamente attraverso l'esercizio della facoltà di recesso – una violazione della norma.
Osserva peraltro il Tribunale che, nel caso dio specie, il recesso ha comportato il medesimo effetto che avrebbe comportato la scelta di esercitare la facoltà di disdetta, contrattualmente pattuita, ovvero la cessazione del contratto alla data di scadenza, senza ulteriore rinnovo.
7. Ciò premesso, occorre in ogni caso verificare, in ossequio all'orientamento di CP_ legittimità sopra richiamato, se si sia avvalsa della facoltà prevista in sede contrattuale, realizzando o meno un abuso del diritto.
Ritiene il Tribunale che la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non abbia fornito prova del preteso abuso della facoltà da parte della resistente. Deve ritenersi, a tal proposito, che l'esercizio della facoltà di recesso concreti un abuso ove il recedente agisca in modo arbitrario o scorretto, con l'intento di nuocere alla controparte.
8 Nel ricorso introduttivo ha unicamente riferito dell'affidamento Parte_1 fatto dalla medesima nella prosecuzione del rapporto;
si tratta di circostanza afferente alla sola sfera della ricorrente, essendo rimasta priva di prova CP_ l'asserita “induzione” ad eseguite investimenti da parte di (circostanza del tutto generica che non poteva costituire oggetto di prova testimoniale in assenza di indicazione delle concrete modalità in cui tale “induzione” si sarebbe verificata. CP_
da parte sua, ha allegato quali siano stati i motivi che l'hanno condotta a interrompere i rapporti commerciali con l'odierna ricorrente, riportando e documentando numerose irregolarità riscontrate nei mesi precedenti nei prodotti forniti da , irregolarità che, nei casi più gravi, hanno Parte_1 addirittura comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico di CP_
CP_ A nulla vale la circostanza che si sia offerta di rifondere a gli Parte_1 importi versati a titolo di sanzione ed anzi, da tale condotta, emerge il riconoscimento di delle irregolarità contestate in sede Parte_1 amministrativa, costituenti fonte di responsabilità contrattuale. CP_ Gli elementi di fatto addotti da (non contestati da ) appaiono Parte_1
CP_ più che sufficienti a giustificare la scelta imprenditoriale di di non voler proseguire il rapporto commerciale con , escludendosi così il Parte_1 perseguimento di finalità illecite da parte della recedente. CP_ La scelta di al contrario, alla luce degli elementi addotti, appare del tutto comprensibile, volta ad evitare ulteriori episodi in grado di incidere negativamente sulla reputazione commerciale della resistente.
Non si tratta, come erroneamente allegato dalla ricorrente nelle note difensive finali, di appurare o meno una “giusta causa” del recesso;
è pacifico che il recesso sia stato intimato senza riferimenti a una “giusta causa”.
9 CP_ Le circostanze che ha riferito ben possono, però, essere valutate al fine di accertare se il contraente recedente abbia agito con finalità illegittime ovvero se, come emerso nel caso in esame, la sua condotta appaia giustificata alla luce delle ordinarie logiche imprenditoriali, senza alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede.
L' assenza di prova sull' an preclude l'esame del quantum.
8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico della ricorrente al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi - e avuto riguardo al valore della controversia (indeterminato – complessità bassa), in € 6.164,00 per compensi (di cui € 1.701 per la fase di studio, 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, ridotta al minimo, stante il rito semplificato), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da ei Controparte_2 confronti di a socio unico;
Controparte_1
- condanna l rimborso delle spese del Controparte_2 giudizio nei confronti di a socio unico, liquidate in € Controparte_1
6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 13 ottobre 2025
La giudice
CI TR
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa CI TR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CELESTINO UGO AN, elettivamente domiciliata in VIA NICOLA
SERRA N, 96 87100 COSENZA presso il difensore avv. CELESTINO UGO
AN ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERGATI Controparte_1 P.IVA_2
RC CA UI e dell'avv. SIGNORINI CLAUDIA
( ) VIA SANTA SOFIA, 12 20122 MILANO;
elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA SANTA SOFIA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv.
MERGATI RC CA UI resistente
Oggetto: Contratto di somministrazione
CONCLUSIONI
Per la ricorrente. Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il ricorso proposto dalla
[...] per le ragioni ivi esposte e, per l'effetto, CP_2
- accertare e dichiarare che la società resistente ha esercitato il recesso dal contratto quadro stipulato con la società ricorrente in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, con abuso del diritto per le ragioni esposte, tenuto conto della illegittimità del recesso anche in relazione alla violazione del disposto di cui all'art.3 D.Lgs. n.198/2021 che ha determinato la nullità della clausola di cui al par.
9.2 del contratto quadro n.146/2022 ; conseguentemente, condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al risarcimento dei danni sin qui arrecati alla ricorrente in dipendenza della dedotta violazione dei canoni di buona fede e correttezza, nella misura che risulterà provata in corso di causa o che l'adito Tribunale riterrà in sua giustizia anche con valutazione equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive del presente giudizio.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora che venga ammessa prova per interpello del legale rappresentante della società resistente nonché prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero è che la società ricorrente ha effettuato cospicui investimenti per un ammontare pari a circa 2,8 milioni di euro al fine di efficientare il rapporto di fornitura in essere con la
[...]
CP_1 CP_ 2) Vero è che è stata indotta ad eseguire gli investimenti avendo ricevuto da CP_1 assicurazioni sulla proficua prosecuzione del rapporto contrattuale”. Si indicano a testi i sigg.ri e residenti entrambi a Parte_2 Testimone_1 Corigliano-Rossano. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.281 duodecies quarto comma c.p.c., si reitera istanza di concessione di termine per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di priva e produrre documenti con ulteriore termine per repliche.
Per la resistente: Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:
• dichiarare inammissibili le nuove deduzioni e produzioni effettuate dalla ricorrente CP_ con note conclusive del 21 giugno 2025, sulle quali non accetta il contraddittorio, e quindi non tenerne conto al fine della decisione;
in particolare, respingere la richiesta di fissazione di termini ex art. 281 duodecies c.p.c. e dichiarare inammissibile l'eccezione
• di nullità della clausola di recesso per presunta violazione del d.lgs. 198/2021;
• previa ogni declaratoria del caso, respingere integralmente le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in atti;
In via istruttoria:
• respingere le istanze istruttorie avversarie per interpello e per testi perché inammissibili e/o irrilevanti;
in subordine, nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere l'esponente a prova contraria con i testi indicati al § 5 della comparsa di costituzione;
2 • senza assunzione di oneri che non competono, occorrendo, ammettere le prove per testi formulate al § 5 della comparsa di costituzione.
• con ogni riserva istruttoria;
In ogni caso:
• col favore di tutte le spese di lite, onorari, cassa previdenziale e rimborso forfettario in misura del 15%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 14.3.2024,
(in seguito anche solo ”) ha evocato in Controparte_2 Parte_1
CP_ giudizio a socio unico (in seguito anche solo ) Controparte_1
CP_ chiedendo di accertare l'illegittimità del recesso operato da in relazione al contratto di fornitura di prodotti ortofrutticoli in essere tra le parti, con la conseguente condanna della resistente al risarcimento dei danni asseritamente derivati da tale illegittima condotta. CP_ si è ritualmente costituita, contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 2.10.2024 parte ricorrente ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti mentre parte resistente si è opposta, insistendo la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 22.10.2024 il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie, fissando l'udienza del 21.5.2025 per la discussione orale della causa, poi rinviata al 10.9.2025, con contestuale concessione di termini per sintetiche note scritte difensive finali, in accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente. CP_ 2. La ricorrente ha dedotto di aver stipulato in data 20.11.2018 con un contratto “quadro” avente a oggetto la vendita di prodotti ortofrutticoli in CP_ favore di , in base ai prezzi, quantità, qualità e termini di consegna di volta in volta stabiliti nelle singole conferme d'ordine che sarebbero intervenute tra le parti.
3 Il contratto quadro prevedeva l'entrata in vigore contestualmente alla sua sottoscrizione, con durata di un anno e possibilità di rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto, con preavviso di almeno quarantacinque giorni rispetto alla data di scadenza. (art.
9.1 del contratto quadro).
Nel contratto era stato previsto altresì un reciproco diritto di recesso, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicare prima della scadenza di ogni trimestre, fatto salvo il diritto di recesso per giusta causa. (art.
9.2 del contratto citato).
Alla stipula del primo contratto erano seguiti ulteriori accordi contrattuali.
In particolare, in data 25.10.2021, le parti avevano sottoscritto un nuovo contratto quadro in sostituzione di quello precedente e successivamente, prima della scadenza annuale del precedente contratto, un ulteriore contratto quadro, in data 13.06.2022.
Il nuovo contratto non modificava il termine di durata annuale stabilito nei precedenti contratti, né modificava le altre condizioni stabilite in tema di recesso e di rinnovo del contratto, in quanto l'art. 9 del contratto, sul punto, riproduceva le medesime pattuizioni originariamente stabilite nei contratti precedenti.
In base a tali accordi, il rapporto tra le parti era quindi proseguito per circa CP_ cinque anni fino a quando si era avvalsa della facoltà di recesso, comunicando alla controparte con raccomandata A.R. dell'11 aprile 2023
(doc. 11 ricorrente) il recesso dall'ultimo contratto stipulato inter partes in data 13 giugno 2022 (con scadenza al 12 giugno 2023) sulla base della clausola di cui all'art.
9.2 del contratto stesso, precisando che tale recesso avrebbe avuto efficacia alla data di scadenza contrattuale (13 giugno 2023).
4 CP_ 3. aveva immediatamente chiesto a di rivedere tale Controparte_2 determinazione, alla luce del quinquennio di collaborazione commerciale intercorso nonché degli ingenti investimenti sostenuti per incrementare l'efficienza produttiva ed affrontati da nell'aspettativa della Parte_1 prosecuzione del rapporto.
Ne era seguita una interlocuzione tra le parti che aveva condotto ad un accordo circa la prosecuzione del rapporto, sino all'11 settembre 2023, con cessazione definitiva al 12 settembre 2023, in relazione alla fornitura di alcuni specifici prodotti (“80537 baby anguria;
80569 anguria in bins 200 kg;
80570 anguria in collo 20 kg”) e ciò in forza di pattuizione dell'8 giugno 2023, sottoscritta da entrambe le parti (doc. 7 ricorrente).
Alla data del 12 settembre 2023, il rapporto tra le parti era quindi cessato definitivamente.
4. La ricorrente ha allegato l'illegittimità del recesso deducendo che:
a) in assenza di una giusta causa, alla resistente doveva ritenersi precluso il diritto di recesso dovendosi ritenere inapplicabile il recesso ai rapporti di durata con termine finale, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale;
CP_ b) il recesso come eseguito da doveva ritenersi contrario al principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, essendo stato intimato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa della controparte sulla prosecuzione del rapporto, CP_ fondata sui rapporti usualmente tenuti con c) Lidl avrebbe violato gli artt. 1175 e 1375 c.c. in tema di buona fede e correttezza contrattuale per avere esercitato un recesso illegittimo, dopo aver indotto la ricorrente “ad effettuare investimenti cospicui ed onerosi al fine di soddisfare le sempre crescenti esigenze imposte dalla committente
5 nelle forniture” con ciò lasciando intendere “che il rapporto contrattuale, in assenza di inadempimenti di rilievo, sarebbe comunque proseguito nel tempo senza soluzione di continuità”.
In tale prospettiva anche la decisione di prorogare per alcuni mesi il contratto, limitatamente ad alcuni prodotti, avrebbe costituito, secondo la ricorrente, un indice di supremazia della somministrata, travalicante l'equilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale.
Con le note autorizzate in vista della discussione della causa, parte ricorrente ha poi sollevato una nuova eccezione di nullità della clausola contrattuale che prevedeva il diritto di recesso ad nutum (art. 9.2) per contrasto con il disposto di cui all'art.3 del D. Lgs. n.198/2021, che stabilisce una durata minima di un anno del contratto nel settore di interesse. CP_ 5. La difesa di ha contestato le argomentazioni svolte dalla ricorrente, CP_ facendo rilevare la conformità della condotta di alla disciplina contrattuale che stabiliva il diritto di entrambe le parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta trenta giorni prima della scadenza di ciascun trimestre. CP_ Ha inoltre sottolineato che ha esercitato il proprio recesso con efficacia al
13 giugno 2023, data coincidente con la scadenza contrattuale pattuita.
Pur trattandosi di recesso esercitato senza far riferimento a giusta causa, la CP_ difesa di ha allegato numerose inadempienze della controparte verificatesi nel corso dell'ultimo anno (si veda, a titolo esemplificativo,
l'elenco casi di rinvenimento di sostanza attive oltre soglia riportati alla pag.
11 della comparsa di costituzione nonché le lamentele formalizzate da clienti finali ovvero i due casi di sequestro amministrativo di prodotti forniti da
). Parte_1
6 CP_ ha inoltre richiamato il tenore della missiva datata 8.6.2023 con la quale le parti avevano concordato la proroga del contratto fino a settembre 2023 per alcuni prodotti, dandosi reciprocamente atto della cessazione ad ogni altro effetto del contratto in essere tra le parti alla data dell'11.9.2023. CP_ assume che con tale accordo le parti avrebbero concluso una transazione con reciproche concessioni: alla prosecuzione seppur limitata del rapporto CP_ concessa da farebbe riscontro la rinuncia di a contestare lo Parte_1
CP_ scioglimento del vincolo contrattuale a seguito del recesso di con conseguente improponibilità della domanda oggetto del presente giudizio. CP_ In ogni caso, in subordine, ha insistito per l'accertamento della conformità della propria condotta al regolamento contrattuale ed alle norme generali di buona fede e correttezza.
6. Ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dalla ricorrente non possa essere CP_ accolta, difettando la prova della illegittimità del recesso intimato da e, quindi, del presupposto della domanda risarcitoria.
E' noto al Tribunale l'orientamento della Suprema Corte (tra le altre, Cass.
20666/09, riportata in parte estesa dalla ricorrente per oltre venti pagine del ricorso introduttivo) secondo cui: “a) la sussistenza di un abuso del diritto, presupponendo l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto al fine di conseguire obiettivi diversi da quelli indicati dal legislatore, non richiede il concorso dell'assenza dell'utilità per il titolare e dell'animus nocendi;
b)
l'esercizio del recesso ad nutum, ancorché contrattualmente previsto, può configurare un abuso;
c) in ambito contrattuale è ammissibile un controllo di ragionevolezza, in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti;
d) nella sfera di valutazione del giudice investito di una controversia contrattuale rientra la considerazione delle posizioni delle parti, quali soggetti deboli o economicamente forti“.
7 Facendo applicazione di tali principi interpretativi, occorre innanzi tutto CP_ rilevare che, nel caso di specie, si è avvalsa di facoltà contrattualmente pattuita in modo simmetrico in favore di entrambe le parti.
Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, si tratta di previsione contrattuale lecita, ben potendo le parti pattuire – anche in un contratto avente una scadenza – la facoltà di scioglimento unilaterale del vincolo.
Non appare in proposito pertinente il richiamo della ricorrente – tardivamente eseguito nelle note difensive finali - al preteso contrasto della disposizione normativa introdotta con l'art.3 del D. Lgs. n.198/2021 (durata minima annuale) e ciò per almeno due ordini di motivi: da un lato, il contratto prevedeva una durata pari ad un anno (conformemente alla disposizione CP_ normativa richiamata) e, dall'altra, il recesso esercitato da è stato intimato con scadenza al 12.6.2023 ovvero al termine annuale di scadenza del contratto, senza che vi sia quindi stata – neppure indirettamente attraverso l'esercizio della facoltà di recesso – una violazione della norma.
Osserva peraltro il Tribunale che, nel caso dio specie, il recesso ha comportato il medesimo effetto che avrebbe comportato la scelta di esercitare la facoltà di disdetta, contrattualmente pattuita, ovvero la cessazione del contratto alla data di scadenza, senza ulteriore rinnovo.
7. Ciò premesso, occorre in ogni caso verificare, in ossequio all'orientamento di CP_ legittimità sopra richiamato, se si sia avvalsa della facoltà prevista in sede contrattuale, realizzando o meno un abuso del diritto.
Ritiene il Tribunale che la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non abbia fornito prova del preteso abuso della facoltà da parte della resistente. Deve ritenersi, a tal proposito, che l'esercizio della facoltà di recesso concreti un abuso ove il recedente agisca in modo arbitrario o scorretto, con l'intento di nuocere alla controparte.
8 Nel ricorso introduttivo ha unicamente riferito dell'affidamento Parte_1 fatto dalla medesima nella prosecuzione del rapporto;
si tratta di circostanza afferente alla sola sfera della ricorrente, essendo rimasta priva di prova CP_ l'asserita “induzione” ad eseguite investimenti da parte di (circostanza del tutto generica che non poteva costituire oggetto di prova testimoniale in assenza di indicazione delle concrete modalità in cui tale “induzione” si sarebbe verificata. CP_
da parte sua, ha allegato quali siano stati i motivi che l'hanno condotta a interrompere i rapporti commerciali con l'odierna ricorrente, riportando e documentando numerose irregolarità riscontrate nei mesi precedenti nei prodotti forniti da , irregolarità che, nei casi più gravi, hanno Parte_1 addirittura comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico di CP_
CP_ A nulla vale la circostanza che si sia offerta di rifondere a gli Parte_1 importi versati a titolo di sanzione ed anzi, da tale condotta, emerge il riconoscimento di delle irregolarità contestate in sede Parte_1 amministrativa, costituenti fonte di responsabilità contrattuale. CP_ Gli elementi di fatto addotti da (non contestati da ) appaiono Parte_1
CP_ più che sufficienti a giustificare la scelta imprenditoriale di di non voler proseguire il rapporto commerciale con , escludendosi così il Parte_1 perseguimento di finalità illecite da parte della recedente. CP_ La scelta di al contrario, alla luce degli elementi addotti, appare del tutto comprensibile, volta ad evitare ulteriori episodi in grado di incidere negativamente sulla reputazione commerciale della resistente.
Non si tratta, come erroneamente allegato dalla ricorrente nelle note difensive finali, di appurare o meno una “giusta causa” del recesso;
è pacifico che il recesso sia stato intimato senza riferimenti a una “giusta causa”.
9 CP_ Le circostanze che ha riferito ben possono, però, essere valutate al fine di accertare se il contraente recedente abbia agito con finalità illegittime ovvero se, come emerso nel caso in esame, la sua condotta appaia giustificata alla luce delle ordinarie logiche imprenditoriali, senza alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede.
L' assenza di prova sull' an preclude l'esame del quantum.
8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico della ricorrente al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi - e avuto riguardo al valore della controversia (indeterminato – complessità bassa), in € 6.164,00 per compensi (di cui € 1.701 per la fase di studio, 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, ridotta al minimo, stante il rito semplificato), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da ei Controparte_2 confronti di a socio unico;
Controparte_1
- condanna l rimborso delle spese del Controparte_2 giudizio nei confronti di a socio unico, liquidate in € Controparte_1
6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 13 ottobre 2025
La giudice
CI TR
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