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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1603/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata in VENEZIA–MESTRE, VIA OSPEDALE n. 27/33, con il patrocinio degli avv.ti TONETTO GIANCARLO e TONETTO TOMMASO, contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellato -
pagina 1 di 18 elettivamente domiciliato in VENEZIA SAN MARCO n. 3480 nonché in VENEZIA–
MESTRE, VIA FRATELLI RONDINA n. 6, rappresentato e difeso in proprio nonché dagli avv.ti FERRUZZI MAURO, TELLA NICOLA e FABRIS FRANCESCO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2762/2024, pubblicata in data
31.7.24.
Conclusioni della appellante:
Voglia la Corte D'Appello di Venezia, accertata la sua competenza, ed in riforma della sentenza 2762/24 del Tribunale di Venezia contrariis reiectis
Nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché emesso in assenza dei presupposti di legge e perché il credito azionato è insussistente per tutte le ragioni esposte nella narrativa.
Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale e provvedimento esecutivo.
Conclusioni dell'appellato:
Previo rigetto di ogni diversa domanda, in via principale di merito:
- rigettarsi l'impugnazione avversaria perché infondata in fatto e in diritto, confermandosi integralmente la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo del
Tribunale;
- condannarsi la società opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto della mancata adesione alla negoziazione assistita ed in generale del suo complessivo comportamento processuale.
Con vittoria di spese e compenso professionale pagina 2 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Venezia, ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1242/23, emesso in data 9.6.23, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore dell'avv. dell'importo di € Controparte_1
68.459,11, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo e spese di lite,
asseritamente dovuto a titolo di saldo del compenso professionale maturato per l'attività di difesa svolta nell'ambito del giudizio rubricato sub n. 6302/15 RG avanti al Tribunale di Venezia in primo grado e sub n. 4/20 RG avanti alla Corte d'Appello di Venezia in sede di gravame:
- eccependo, in via preliminare, la nullità dello stesso per non aver l'ingiungente allegato un preventivo del proprio compenso sottoscritto da essa committente,
- evidenziando l'infruttuosità del contenzioso per i suoi interessi, dal momento che entrambe i giudizi si erano conclusi con la sua soccombenza per violazione del giudicato e con la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite,
- lamentando l'eccessività del compenso richiesto, determinata dalla errata determinazione del valore della controversia, asseritamente pari ad oltre € 1.300.000 laddove, in realtà, all'esito della causa era risultato che nulla spettava ad essa attrice,
- chiedendo pertanto, conclusivamente, previo rigetto dell'eventuale istanza avversaria ex art. 648 cpc, l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato ex adverso e la conseguente revoca del provvedimento monitorio ovvero la declaratoria di nullità e/o inefficacia dello stesso.
Costituitosi in giudizio, il professionista, oltre a richiedere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, invocava il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio stante la palese infondatezza delle eccezioni pagina 3 di 18 sollevate dalla opponente nonché la condanna della medesima al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in ragione della mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'atto opposto, riscontrata l'apparente tardività
dell'opposizione – promossa con ordinario atto di citazione anziché con ricorso semplificato ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2014, depositato in Cancelleria in data 27.7.23, laddove la notifica del provvedimento monitorio risaliva al 16.6.23 – e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva quindi fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, all'esito della quale la causa veniva quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ritenuto che avendo la controversia ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo civile dovesse trovare applicazione l'art. 28 della legge n. 794/1942 e, quindi, dal punto di vista procedurale, le conseguenti disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011,
- opinato, di conseguenza, che la opponente avesse errato la forma dell'atto introduttivo, predisponendo un atto di citazione anziché un ricorso,
- considerato, tuttavia, doversi ritenersi, alla luce della più recente giurisprudenza, che il giudizio potesse comunque procedere dal momento che la citazione era stata notificata tempestivamente al convenuto opposto entro il termine di cui all'art. 641 cpc, così producendo gli effetti sostanziali e processuali ad essa propri, stante l'assenza di decadenze maturate secondo il rito erroneamente scelto,
- osservato, d'altro canto, che il Tribunale non aveva disposto, entro la prima udienza,
il mutamento del rito,
- rilevato che l'espletamento dell'attività professionale svolta dall'Avv. , CP_1
avente ad oggetto la restituzione dell'azienda e la domanda di risarcimento dei danni per la sua ritardata restituzione, risultava adeguatamente documentata e, comunque,
pagina 4 di 18 non era contestata,
- riscontrata l'infondatezza delle censure rivolte all'operato dal legale, giacché la scelta di agire risultava esclusivamente riconducibile alla volontà della cliente,
- opinato che il valore della causa ammontasse effettivamente ad € 1.311.533,24,
corrispondente all'ammontare dell'invocato risarcimento del danno,
- affermata la congruità del compenso richiesto dal professionista, in quanto calcolato a valori medi per il giudizio di primo grado ed a valori minimi per quello di secondo grado, pur in presenza di questioni giuridiche complesse,
- evidenziato che l'esito negativo del giudizio non poteva compromettere il diritto al pagamento del compenso,
- escluso il ricorrere dei presupposti per disporre la condanna della opponente al risarcimento dei danni da lite temeraria, ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando alla refusione delle spese di lite in favore della controparte. Parte_2
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice opponente formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di revoca del provvedimento monitorio in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge e perché il credito azionato è comunque insussistente.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 121, 342 e 348 bis cpc nonché in ragione della violazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, rinnovando la richiesta di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al pagina 5 di 18 collegio per l'udienza del 26 novembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame sollevata ai sensi del combinato disposto degli artt. 121, 342 e 348 bis cpc,
ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi si attagliano anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 E del pari, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata a mente del disposto dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 sia nella pagina 6 di 18 parte in cui la critica è volta a contestare l'esperibilità dell'appello sia nella parte in cui,
con la medesima, si intende censurare la decisione del giudice di prime cure di ritenere tempestiva l'opposizione sebbene promossa mediante atto di citazione anziché ricorso.
Quanto a tale ultimo aspetto della censura deve infatti rilevarsi come la stessa non risulti esaminabile in assenza della proposizione di uno specifico motivo di appello incidentale in proposito, dal momento che la questione è stata specificamente delibata e decisa in primo grado, dopo essere stata rilevata d'ufficio e sottoposta all'attenzione delle parti che, sulla medesima, hanno avuto modo di instaurare il contraddittorio.
Né vale affermare che tanto non sarebbe necessario poiché il Tribunale avrebbe deciso la causa sulla base della c.d. ragione più liquida, dal momento che siffatta affermazione non risponde affatto al vero, avendo il Tribunale di Venezia in realtà affrontato tutte le questioni procedurali e di merito sottoposte al suo esame, senza ritenere assorbito alcuno dei motivi oggetto del contendere.
E dovendosi, inoltre, ricordare che la mera riproposizione delle domande e delle eccezioni risulta possibile, ai sensi dell'art. 346 cpc, solo qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito senza esaminarle (Cass.
2.9.13 n. 20064), ciò che non è a dirsi nella fattispecie, ove la problematica relativa alla tempestività dell'opposizione è stata oggetto di specifica disamina e decisione.
Quanto, invece, al primo degli aspetti sopra evidenziati, risulta evidente che – essendo stata la domanda erroneamente introdotta con il rito ordinario di cognizione ma non essendosi provveduto da parte del giudice di primo grado, nel corso della prima udienza, a disporre il passaggio al rito semplificato previsto– il procedimento sia allora proseguito e si sia concluso mantenendo le forme procedurali iniziali, al che consegue pagina 7 di 18 l'inapplicabilità alla fattispecie del quarto comma del D. Lgs. n. 150/2011, secondo cui la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.
3.3 Venendo allora al merito delle questioni, si osserva come, con il primo motivo d'appello, censuri la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_2
ritenuto che il legale avesse fornito ampia prova dell'attività svolta, osservando, a contrario:
- che al fascicolo monitorio risultavano allegati i soli preavvisi di fattura validati dal competente Consiglio dell'Ordine e che solo dopo la proposizione dell'opposizione l'avv. aveva dimesso, peraltro in maniera caotica, la documentazione CP_1
inerente alla pratica, sebbene in parte illeggibile,
- che il credito doveva pertanto ritenersi illiquido e, quindi, inidoneo a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo vale osservare come, ai sensi del disposto del terzo comma dell'art. 636 cpc, se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo, sia sufficiente allegare la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Sicché, in presenza del preavviso di parcella debitamente validato dal Consiglio
dell'ordine, l'emissione del decreto ingiuntivo deve ritenersi ritualmente effettuata.
Né vale sostenere che a seguito dell'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, si sia determinata pagina 8 di 18 l'abrogazione di tale disposizione, avendo la Suprema Corte proprio recentemente escluso siffatta ricostruzione ermeneutica, confermando che il legale che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi,
anche nel vigore della nuova disciplina, del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 cpc, ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni,
sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale (Cass.
Sez. Un.
8.7.21 n. 19427).
Mentre, per quanto attiene alla fase a cognizione piena del giudizio di opposizione,
basta notare:
- da un lato, come l'avv. abbia correttamente proceduto a dimettere in atti CP_1
tutta la documentazione afferente all'attività svolta, la cui conformità agli originali non è stata sollevata dalla opponente,
- d'altro lato, come non abbia comunque mai contestato lo Parte_2
svolgimento dell'attività professionale da parte del legale, tanto da aver espressamente affermato nelle ultime righe di pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione di essere stata assistita nei giudizi in questione proprio dall'odierno appellato, essendosi al contrario limitata ad affermare semmai l'inutilità della prestazione resa in suo favore, sostenendo, a pag. 5, che il legale “non avrebbe
dovuto nemmeno proporre quelle cause”, ciò che conferma il riconoscimento da parte della cliente della prestazione svolta dal professionista.
E tanto senza dimenticare, inoltre, che, secondo la Corte di cassazione, la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole pagina 9 di 18 voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (Cass. 11.1.97 n. 242, 20.2.03 n.
2561, 15.6.01 n. 8160 e 30.1.97 n. 932, secondo la quale la parcella del professionista è
assistita da una presunzione di veridicità, superata soltanto dalle contestazioni della controparte in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni).
3.4 Con il secondo motivo di impugnazione si ribadisce, poi, l'illiquidità del credito osservando non essersi tenuto conto da parte del Tribunale del fatto che il parere di congruità, rilasciato dall'associazione professionale, non risulta di per sé idoneo a conferire valore di prova scritta al preavviso di parcella, tanto più in presenza della circostanza che essa aveva sempre contestato l'attività svolta dal legale, il quale, tra l'altro, non l'aveva nemmeno preventivamente informata del costo della causa,
dell'oggetto della stessa e dei risultati che sarebbe stato possibile raggiungere.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, invero, una volta appurato che l'appellato ha dimesso in giudizio tutta la documentazione necessaria a valutare l'attività svolta per conto della cliente,
non si ravvisa il fondamento dell'eccezione volta ad affermare la natura illiquida del credito, dovendosi semmai unicamente valutare l'adeguatezza del preavviso di parcella e del conforme parere di congruità ai valori tariffari previsti dalla vigente normativa.
Mentre, per quanto attiene agli ulteriori profili di censura, va ribadito:
- che la mancata predisposizione di un preventivo non pregiudica il diritto al compenso da parte del professionista dal momento che, se è vero che esso va in ordine preferenziale determinato tenendo conto delle libere pattuizioni intervenute pagina 10 di 18 sul punto fra le parti, è altrettanto innegabile che, a mente del disposto dell'art. 2233
cc, in assenza di queste, si debba comunque tenere conto, in ordine successivo, delle tariffe e degli usi, per ricorrere, da ultimo, alla determinazione del giudice (Cass.
4.6.18 n. 14293 e 25.1.17 n. 1900),
- che l'oggetto delle cause trattate dall'avv. era d'altronde ben noto alla CP_1
parte, avendo la stessa sottoscritto le relative procure in calce agli atti introduttivi dei due giudizi e risultando la medesima assai ben a conoscenza di tutte le circostanze relative alle due procedure, in quanto oggetto di specifica contestazione sin dall'atto di opposizione a decreto,
- che, proprio in ragione di ciò, la parte era allora anche debitamente avvertita di quali fossero le finalità perseguite mediante l'attivazione dei giudizi in questione,
pacificamente volti ad ottenere la declaratoria di cessazione del contratto d'affitto d'azienda concluso in data 10.11.95 con condanna della Controparte_2
all'immediato rilascio del compendio ed al pagamento di un risarcimento del danno quantificato in € 774,68 giornalieri a far dal 30.4.13 e sino al momento dell'effettivo rilascio.
Sotto un secondo profilo, invece:
- sebbene debba riconoscersi che la menzionata domanda risarcitoria sia stata rigettata, sia in primo sia in secondo grado, nel presupposto:
o che la citata aveva peraltro concluso con la Controparte_2
controparte un nuovo e valido contratto che ben costituiva titolo legittimante al protratto godimento dell'immobile,
o che tale situazione veniva riscontrata e dichiarata con effetto di giudicato in pagina 11 di 18 forza di altra sentenza di questa Corte d'Appello, poi confermata dalla
Suprema Corte, resa nell'ambito di un altro procedimento,
o che ciò abbia comportato l'infondatezza della pretesa risarcitoria vantata dalla odierna appellante, da ritenersi inammissibile in ossequio al principio per cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile,
- non può nemmeno dimenticarsi,
o da un lato, che il giudicato sostanziale in oggetto promanava comunque unicamente dall'ordinanza della Suprema Corte n. 18066/2019, emessa a distanza di bn quattro anni dall'instaurazione del giudizio cui si riferiscono le competenze professionali contestate,
o d'altro lato, che il giudizio era stato instaurato non solo per ottenere il risarcimento del danno di cui sopra ma anche per vedersi innanzi tutto finalmente riconsegnare l'azienda, risultato questo raggiunto in corso di causa a seguito del rilascio del bene compiuto dalla conduttrice.
Circostanze, queste, che già di per sé sole testimoniano sia l'impossibilità di addebitare all'avv. il rigetto della domanda in oggetto, determinato dall'esito di altra CP_1
causa, evidentemente non conoscibile al momento della proposizione dell'azione, sia l'utilità dell'attività professionale svolta in favore di in quanto Parte_2
volta a consentirle di rientrare in possesso del bene agognato.
3.5 Con la terza e la quarta ragione di gravame quest'ultima si duole, inoltre, del fatto che nel procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al legale si sia utilizzato lo scaglione relativo alla fascia compresa tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, senza considerare:
pagina 12 di 18 - che il valore effettivo della controversia era sostanzialmente nullo, siccome accertato nei due giudizi svolti in primo ed in secondo grado avanti al Tribunale di
Venezia ed alla Corte d'Appello lagunare, conclusisi appunto con il rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardata consegna,
- che ancor più ciò era a dirsi ove si fosse considerato che la domanda era stata addirittura dichiarata inammissibile per effetto del giudicato sostanziale derivante dalla pronuncia delle sentenze n. 1871/15 del Tribunale e n. 274/17 della Corte
d'Appello Lagunare nonché dell'ordinanza della Suprema Corte n. 18066/19.
Lamenta, inoltre, che il legale non avrebbe assolto al proprio obbligo informativo omettendo di rappresentarle che le richieste risarcitorie avrebbero semmai dovuto essere azionate all'esito del separato giudizio già pendente, ove si discuteva della richiesta di restituzione dell'azienda.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, invero, è opportuno sottolineare come il valore della causa non possa essere stabilito con esclusivo riferimento all'esito del giudizio poiché, in tal caso,
ogni qual volta la domanda avanzata dalla parte attrice venisse rigettata, il legale non potrebbe vantare il diritto alla corresponsione di un qualsiasi compenso, vedendo vanificata tutta l'attività comunque svolta in favore del cliente.
Ciò che contrasta, all'evidenza:
- sia con la circostanza che l'obbligazione assunta dal professionista presenta i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultati, siccome riconosciuto da pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale afferma in proposito che lo stesso non risponde di per sé del mancato raggiungimento dello scopo avuto di pagina 13 di 18 mira dal cliente ma solo qualora ciò sia il frutto dell'omessa adozione di tutti quei comportamenti diligenti, necessari ad assicurare un corretto svolgimento del mandato affidatogli (Cass. 14.12.10 n. 25234, 27.3.06 n. 6967 e 18.6.96 n. 5617),
- sia con i principi reiteratamente affermati dalla Suprema Corte in tema di determinazione del valore della causa ai fini della individuazione dello scaglione tariffario da applicarsi in favore del legale, la quale ha appunto avuto modo di precisare che, in applicazione del criterio del disputatum, esso è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195).
Mentre, sotto un secondo profilo, risulta del tutto gratuito affermare che si sarebbe dovuto attendere la conclusione dell'altro giudizio iniziato sempre nel 2015, prima di dare corso all'instaurazione di quello oggetto della presente controversia, ove si consideri che ciò avrebbe comportato, per la cliente, la rinuncia a riottenere la disponibilità del bene per tutto il tempo necessario alla definizione dell'altra controversia, ciò che non è stato mai dimostrato rientrasse tra i desiderata della appellante.
3.6 Con la quinta ragione d'appello si contesta, infine, da parte di Parte_2
che la pronuncia di primo grado non abbia tenuto conto del fatto che, nel giudizio da cui originavano le pretese del legale, la Corte Veneta aveva liquidato a titolo di spese legali in favore della propria avversaria, vittoriosa in quella sede, il solo importo di € 9.515,00
pagina 14 di 18 oltre accessori, dovendosi comunque adeguare le competenze spettanti all'avvocato al pregio ed all'utilità pratica dell'attività effettivamente svolta.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, una volta riscontrato:
- che il valore della causa, alla luce dei criteri sopra indicati sub 3.5, deve intendersi fissato nell'importo di € 1.311.533,00, trattandosi della cifra corrispondente al risarcimento del danno richiesto nei confronti della controparte e conteggiato tenendo conto di una penale giornaliera di € 774,68 da moltiplicarsi per i 1.693
giorni di ritardo imputati alla controparte, siccome chiarito alla pag. 31 del ricorso in appello e poi ribadito nelle relative conclusioni,
- che, d'altro canto, a mente di quanto previsto dal primo comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.2014 n. 55 si deve tenere conto, ai fini della liquidazione del compenso, delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti,
- che nel caso di specie, le questioni trattate risultavano decisamente complesse, come ben apprezzabile dalla semplice lettura degli atti di causa e delle sentenze,
- che il risultato per il cliente si è peraltro dimostrato solo parzialmente positivo,
essendosi ottenuto il rilascio dell'azienda ma non il risarcimento del danno,
- che appare pertanto corretta la scelta del legale di richiedere le competenze sulla base dei valori medi per il primo grado e dei valori minimi per il secondo grado, ritiene il collegio che le competenze spettanti all'avv. debbano essere CP_1
quantificate come già determinato dal Tribunale di Venezia, con susseguente rigetto dell'appello.
pagina 15 di 18
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo giudizio:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Con la precisazione che, in adesione alle più recenti pronunce della Suprema Corte
(Cass. 11.11.24 n. 29077 e 16.4.21 n. 10206), non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
pagina 16 di 18 - la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie,
come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
pagina 17 di 18 la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n.
2762/2024, pubblicata in data 31.7.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1603/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata in VENEZIA–MESTRE, VIA OSPEDALE n. 27/33, con il patrocinio degli avv.ti TONETTO GIANCARLO e TONETTO TOMMASO, contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellato -
pagina 1 di 18 elettivamente domiciliato in VENEZIA SAN MARCO n. 3480 nonché in VENEZIA–
MESTRE, VIA FRATELLI RONDINA n. 6, rappresentato e difeso in proprio nonché dagli avv.ti FERRUZZI MAURO, TELLA NICOLA e FABRIS FRANCESCO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2762/2024, pubblicata in data
31.7.24.
Conclusioni della appellante:
Voglia la Corte D'Appello di Venezia, accertata la sua competenza, ed in riforma della sentenza 2762/24 del Tribunale di Venezia contrariis reiectis
Nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché emesso in assenza dei presupposti di legge e perché il credito azionato è insussistente per tutte le ragioni esposte nella narrativa.
Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale e provvedimento esecutivo.
Conclusioni dell'appellato:
Previo rigetto di ogni diversa domanda, in via principale di merito:
- rigettarsi l'impugnazione avversaria perché infondata in fatto e in diritto, confermandosi integralmente la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo del
Tribunale;
- condannarsi la società opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto della mancata adesione alla negoziazione assistita ed in generale del suo complessivo comportamento processuale.
Con vittoria di spese e compenso professionale pagina 2 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Venezia, ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1242/23, emesso in data 9.6.23, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore dell'avv. dell'importo di € Controparte_1
68.459,11, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo e spese di lite,
asseritamente dovuto a titolo di saldo del compenso professionale maturato per l'attività di difesa svolta nell'ambito del giudizio rubricato sub n. 6302/15 RG avanti al Tribunale di Venezia in primo grado e sub n. 4/20 RG avanti alla Corte d'Appello di Venezia in sede di gravame:
- eccependo, in via preliminare, la nullità dello stesso per non aver l'ingiungente allegato un preventivo del proprio compenso sottoscritto da essa committente,
- evidenziando l'infruttuosità del contenzioso per i suoi interessi, dal momento che entrambe i giudizi si erano conclusi con la sua soccombenza per violazione del giudicato e con la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite,
- lamentando l'eccessività del compenso richiesto, determinata dalla errata determinazione del valore della controversia, asseritamente pari ad oltre € 1.300.000 laddove, in realtà, all'esito della causa era risultato che nulla spettava ad essa attrice,
- chiedendo pertanto, conclusivamente, previo rigetto dell'eventuale istanza avversaria ex art. 648 cpc, l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato ex adverso e la conseguente revoca del provvedimento monitorio ovvero la declaratoria di nullità e/o inefficacia dello stesso.
Costituitosi in giudizio, il professionista, oltre a richiedere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, invocava il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio stante la palese infondatezza delle eccezioni pagina 3 di 18 sollevate dalla opponente nonché la condanna della medesima al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in ragione della mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'atto opposto, riscontrata l'apparente tardività
dell'opposizione – promossa con ordinario atto di citazione anziché con ricorso semplificato ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2014, depositato in Cancelleria in data 27.7.23, laddove la notifica del provvedimento monitorio risaliva al 16.6.23 – e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva quindi fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, all'esito della quale la causa veniva quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ritenuto che avendo la controversia ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo civile dovesse trovare applicazione l'art. 28 della legge n. 794/1942 e, quindi, dal punto di vista procedurale, le conseguenti disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011,
- opinato, di conseguenza, che la opponente avesse errato la forma dell'atto introduttivo, predisponendo un atto di citazione anziché un ricorso,
- considerato, tuttavia, doversi ritenersi, alla luce della più recente giurisprudenza, che il giudizio potesse comunque procedere dal momento che la citazione era stata notificata tempestivamente al convenuto opposto entro il termine di cui all'art. 641 cpc, così producendo gli effetti sostanziali e processuali ad essa propri, stante l'assenza di decadenze maturate secondo il rito erroneamente scelto,
- osservato, d'altro canto, che il Tribunale non aveva disposto, entro la prima udienza,
il mutamento del rito,
- rilevato che l'espletamento dell'attività professionale svolta dall'Avv. , CP_1
avente ad oggetto la restituzione dell'azienda e la domanda di risarcimento dei danni per la sua ritardata restituzione, risultava adeguatamente documentata e, comunque,
pagina 4 di 18 non era contestata,
- riscontrata l'infondatezza delle censure rivolte all'operato dal legale, giacché la scelta di agire risultava esclusivamente riconducibile alla volontà della cliente,
- opinato che il valore della causa ammontasse effettivamente ad € 1.311.533,24,
corrispondente all'ammontare dell'invocato risarcimento del danno,
- affermata la congruità del compenso richiesto dal professionista, in quanto calcolato a valori medi per il giudizio di primo grado ed a valori minimi per quello di secondo grado, pur in presenza di questioni giuridiche complesse,
- evidenziato che l'esito negativo del giudizio non poteva compromettere il diritto al pagamento del compenso,
- escluso il ricorrere dei presupposti per disporre la condanna della opponente al risarcimento dei danni da lite temeraria, ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando alla refusione delle spese di lite in favore della controparte. Parte_2
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice opponente formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di revoca del provvedimento monitorio in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge e perché il credito azionato è comunque insussistente.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 121, 342 e 348 bis cpc nonché in ragione della violazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, rinnovando la richiesta di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al pagina 5 di 18 collegio per l'udienza del 26 novembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame sollevata ai sensi del combinato disposto degli artt. 121, 342 e 348 bis cpc,
ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi si attagliano anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 E del pari, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata a mente del disposto dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 sia nella pagina 6 di 18 parte in cui la critica è volta a contestare l'esperibilità dell'appello sia nella parte in cui,
con la medesima, si intende censurare la decisione del giudice di prime cure di ritenere tempestiva l'opposizione sebbene promossa mediante atto di citazione anziché ricorso.
Quanto a tale ultimo aspetto della censura deve infatti rilevarsi come la stessa non risulti esaminabile in assenza della proposizione di uno specifico motivo di appello incidentale in proposito, dal momento che la questione è stata specificamente delibata e decisa in primo grado, dopo essere stata rilevata d'ufficio e sottoposta all'attenzione delle parti che, sulla medesima, hanno avuto modo di instaurare il contraddittorio.
Né vale affermare che tanto non sarebbe necessario poiché il Tribunale avrebbe deciso la causa sulla base della c.d. ragione più liquida, dal momento che siffatta affermazione non risponde affatto al vero, avendo il Tribunale di Venezia in realtà affrontato tutte le questioni procedurali e di merito sottoposte al suo esame, senza ritenere assorbito alcuno dei motivi oggetto del contendere.
E dovendosi, inoltre, ricordare che la mera riproposizione delle domande e delle eccezioni risulta possibile, ai sensi dell'art. 346 cpc, solo qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito senza esaminarle (Cass.
2.9.13 n. 20064), ciò che non è a dirsi nella fattispecie, ove la problematica relativa alla tempestività dell'opposizione è stata oggetto di specifica disamina e decisione.
Quanto, invece, al primo degli aspetti sopra evidenziati, risulta evidente che – essendo stata la domanda erroneamente introdotta con il rito ordinario di cognizione ma non essendosi provveduto da parte del giudice di primo grado, nel corso della prima udienza, a disporre il passaggio al rito semplificato previsto– il procedimento sia allora proseguito e si sia concluso mantenendo le forme procedurali iniziali, al che consegue pagina 7 di 18 l'inapplicabilità alla fattispecie del quarto comma del D. Lgs. n. 150/2011, secondo cui la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.
3.3 Venendo allora al merito delle questioni, si osserva come, con il primo motivo d'appello, censuri la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_2
ritenuto che il legale avesse fornito ampia prova dell'attività svolta, osservando, a contrario:
- che al fascicolo monitorio risultavano allegati i soli preavvisi di fattura validati dal competente Consiglio dell'Ordine e che solo dopo la proposizione dell'opposizione l'avv. aveva dimesso, peraltro in maniera caotica, la documentazione CP_1
inerente alla pratica, sebbene in parte illeggibile,
- che il credito doveva pertanto ritenersi illiquido e, quindi, inidoneo a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo vale osservare come, ai sensi del disposto del terzo comma dell'art. 636 cpc, se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo, sia sufficiente allegare la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Sicché, in presenza del preavviso di parcella debitamente validato dal Consiglio
dell'ordine, l'emissione del decreto ingiuntivo deve ritenersi ritualmente effettuata.
Né vale sostenere che a seguito dell'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, si sia determinata pagina 8 di 18 l'abrogazione di tale disposizione, avendo la Suprema Corte proprio recentemente escluso siffatta ricostruzione ermeneutica, confermando che il legale che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi,
anche nel vigore della nuova disciplina, del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 cpc, ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni,
sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale (Cass.
Sez. Un.
8.7.21 n. 19427).
Mentre, per quanto attiene alla fase a cognizione piena del giudizio di opposizione,
basta notare:
- da un lato, come l'avv. abbia correttamente proceduto a dimettere in atti CP_1
tutta la documentazione afferente all'attività svolta, la cui conformità agli originali non è stata sollevata dalla opponente,
- d'altro lato, come non abbia comunque mai contestato lo Parte_2
svolgimento dell'attività professionale da parte del legale, tanto da aver espressamente affermato nelle ultime righe di pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione di essere stata assistita nei giudizi in questione proprio dall'odierno appellato, essendosi al contrario limitata ad affermare semmai l'inutilità della prestazione resa in suo favore, sostenendo, a pag. 5, che il legale “non avrebbe
dovuto nemmeno proporre quelle cause”, ciò che conferma il riconoscimento da parte della cliente della prestazione svolta dal professionista.
E tanto senza dimenticare, inoltre, che, secondo la Corte di cassazione, la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole pagina 9 di 18 voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (Cass. 11.1.97 n. 242, 20.2.03 n.
2561, 15.6.01 n. 8160 e 30.1.97 n. 932, secondo la quale la parcella del professionista è
assistita da una presunzione di veridicità, superata soltanto dalle contestazioni della controparte in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni).
3.4 Con il secondo motivo di impugnazione si ribadisce, poi, l'illiquidità del credito osservando non essersi tenuto conto da parte del Tribunale del fatto che il parere di congruità, rilasciato dall'associazione professionale, non risulta di per sé idoneo a conferire valore di prova scritta al preavviso di parcella, tanto più in presenza della circostanza che essa aveva sempre contestato l'attività svolta dal legale, il quale, tra l'altro, non l'aveva nemmeno preventivamente informata del costo della causa,
dell'oggetto della stessa e dei risultati che sarebbe stato possibile raggiungere.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, invero, una volta appurato che l'appellato ha dimesso in giudizio tutta la documentazione necessaria a valutare l'attività svolta per conto della cliente,
non si ravvisa il fondamento dell'eccezione volta ad affermare la natura illiquida del credito, dovendosi semmai unicamente valutare l'adeguatezza del preavviso di parcella e del conforme parere di congruità ai valori tariffari previsti dalla vigente normativa.
Mentre, per quanto attiene agli ulteriori profili di censura, va ribadito:
- che la mancata predisposizione di un preventivo non pregiudica il diritto al compenso da parte del professionista dal momento che, se è vero che esso va in ordine preferenziale determinato tenendo conto delle libere pattuizioni intervenute pagina 10 di 18 sul punto fra le parti, è altrettanto innegabile che, a mente del disposto dell'art. 2233
cc, in assenza di queste, si debba comunque tenere conto, in ordine successivo, delle tariffe e degli usi, per ricorrere, da ultimo, alla determinazione del giudice (Cass.
4.6.18 n. 14293 e 25.1.17 n. 1900),
- che l'oggetto delle cause trattate dall'avv. era d'altronde ben noto alla CP_1
parte, avendo la stessa sottoscritto le relative procure in calce agli atti introduttivi dei due giudizi e risultando la medesima assai ben a conoscenza di tutte le circostanze relative alle due procedure, in quanto oggetto di specifica contestazione sin dall'atto di opposizione a decreto,
- che, proprio in ragione di ciò, la parte era allora anche debitamente avvertita di quali fossero le finalità perseguite mediante l'attivazione dei giudizi in questione,
pacificamente volti ad ottenere la declaratoria di cessazione del contratto d'affitto d'azienda concluso in data 10.11.95 con condanna della Controparte_2
all'immediato rilascio del compendio ed al pagamento di un risarcimento del danno quantificato in € 774,68 giornalieri a far dal 30.4.13 e sino al momento dell'effettivo rilascio.
Sotto un secondo profilo, invece:
- sebbene debba riconoscersi che la menzionata domanda risarcitoria sia stata rigettata, sia in primo sia in secondo grado, nel presupposto:
o che la citata aveva peraltro concluso con la Controparte_2
controparte un nuovo e valido contratto che ben costituiva titolo legittimante al protratto godimento dell'immobile,
o che tale situazione veniva riscontrata e dichiarata con effetto di giudicato in pagina 11 di 18 forza di altra sentenza di questa Corte d'Appello, poi confermata dalla
Suprema Corte, resa nell'ambito di un altro procedimento,
o che ciò abbia comportato l'infondatezza della pretesa risarcitoria vantata dalla odierna appellante, da ritenersi inammissibile in ossequio al principio per cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile,
- non può nemmeno dimenticarsi,
o da un lato, che il giudicato sostanziale in oggetto promanava comunque unicamente dall'ordinanza della Suprema Corte n. 18066/2019, emessa a distanza di bn quattro anni dall'instaurazione del giudizio cui si riferiscono le competenze professionali contestate,
o d'altro lato, che il giudizio era stato instaurato non solo per ottenere il risarcimento del danno di cui sopra ma anche per vedersi innanzi tutto finalmente riconsegnare l'azienda, risultato questo raggiunto in corso di causa a seguito del rilascio del bene compiuto dalla conduttrice.
Circostanze, queste, che già di per sé sole testimoniano sia l'impossibilità di addebitare all'avv. il rigetto della domanda in oggetto, determinato dall'esito di altra CP_1
causa, evidentemente non conoscibile al momento della proposizione dell'azione, sia l'utilità dell'attività professionale svolta in favore di in quanto Parte_2
volta a consentirle di rientrare in possesso del bene agognato.
3.5 Con la terza e la quarta ragione di gravame quest'ultima si duole, inoltre, del fatto che nel procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al legale si sia utilizzato lo scaglione relativo alla fascia compresa tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, senza considerare:
pagina 12 di 18 - che il valore effettivo della controversia era sostanzialmente nullo, siccome accertato nei due giudizi svolti in primo ed in secondo grado avanti al Tribunale di
Venezia ed alla Corte d'Appello lagunare, conclusisi appunto con il rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardata consegna,
- che ancor più ciò era a dirsi ove si fosse considerato che la domanda era stata addirittura dichiarata inammissibile per effetto del giudicato sostanziale derivante dalla pronuncia delle sentenze n. 1871/15 del Tribunale e n. 274/17 della Corte
d'Appello Lagunare nonché dell'ordinanza della Suprema Corte n. 18066/19.
Lamenta, inoltre, che il legale non avrebbe assolto al proprio obbligo informativo omettendo di rappresentarle che le richieste risarcitorie avrebbero semmai dovuto essere azionate all'esito del separato giudizio già pendente, ove si discuteva della richiesta di restituzione dell'azienda.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, invero, è opportuno sottolineare come il valore della causa non possa essere stabilito con esclusivo riferimento all'esito del giudizio poiché, in tal caso,
ogni qual volta la domanda avanzata dalla parte attrice venisse rigettata, il legale non potrebbe vantare il diritto alla corresponsione di un qualsiasi compenso, vedendo vanificata tutta l'attività comunque svolta in favore del cliente.
Ciò che contrasta, all'evidenza:
- sia con la circostanza che l'obbligazione assunta dal professionista presenta i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultati, siccome riconosciuto da pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale afferma in proposito che lo stesso non risponde di per sé del mancato raggiungimento dello scopo avuto di pagina 13 di 18 mira dal cliente ma solo qualora ciò sia il frutto dell'omessa adozione di tutti quei comportamenti diligenti, necessari ad assicurare un corretto svolgimento del mandato affidatogli (Cass. 14.12.10 n. 25234, 27.3.06 n. 6967 e 18.6.96 n. 5617),
- sia con i principi reiteratamente affermati dalla Suprema Corte in tema di determinazione del valore della causa ai fini della individuazione dello scaglione tariffario da applicarsi in favore del legale, la quale ha appunto avuto modo di precisare che, in applicazione del criterio del disputatum, esso è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195).
Mentre, sotto un secondo profilo, risulta del tutto gratuito affermare che si sarebbe dovuto attendere la conclusione dell'altro giudizio iniziato sempre nel 2015, prima di dare corso all'instaurazione di quello oggetto della presente controversia, ove si consideri che ciò avrebbe comportato, per la cliente, la rinuncia a riottenere la disponibilità del bene per tutto il tempo necessario alla definizione dell'altra controversia, ciò che non è stato mai dimostrato rientrasse tra i desiderata della appellante.
3.6 Con la quinta ragione d'appello si contesta, infine, da parte di Parte_2
che la pronuncia di primo grado non abbia tenuto conto del fatto che, nel giudizio da cui originavano le pretese del legale, la Corte Veneta aveva liquidato a titolo di spese legali in favore della propria avversaria, vittoriosa in quella sede, il solo importo di € 9.515,00
pagina 14 di 18 oltre accessori, dovendosi comunque adeguare le competenze spettanti all'avvocato al pregio ed all'utilità pratica dell'attività effettivamente svolta.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, una volta riscontrato:
- che il valore della causa, alla luce dei criteri sopra indicati sub 3.5, deve intendersi fissato nell'importo di € 1.311.533,00, trattandosi della cifra corrispondente al risarcimento del danno richiesto nei confronti della controparte e conteggiato tenendo conto di una penale giornaliera di € 774,68 da moltiplicarsi per i 1.693
giorni di ritardo imputati alla controparte, siccome chiarito alla pag. 31 del ricorso in appello e poi ribadito nelle relative conclusioni,
- che, d'altro canto, a mente di quanto previsto dal primo comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.2014 n. 55 si deve tenere conto, ai fini della liquidazione del compenso, delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti,
- che nel caso di specie, le questioni trattate risultavano decisamente complesse, come ben apprezzabile dalla semplice lettura degli atti di causa e delle sentenze,
- che il risultato per il cliente si è peraltro dimostrato solo parzialmente positivo,
essendosi ottenuto il rilascio dell'azienda ma non il risarcimento del danno,
- che appare pertanto corretta la scelta del legale di richiedere le competenze sulla base dei valori medi per il primo grado e dei valori minimi per il secondo grado, ritiene il collegio che le competenze spettanti all'avv. debbano essere CP_1
quantificate come già determinato dal Tribunale di Venezia, con susseguente rigetto dell'appello.
pagina 15 di 18
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo giudizio:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Con la precisazione che, in adesione alle più recenti pronunce della Suprema Corte
(Cass. 11.11.24 n. 29077 e 16.4.21 n. 10206), non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
pagina 16 di 18 - la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie,
come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
pagina 17 di 18 la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n.
2762/2024, pubblicata in data 31.7.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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